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GiurisprudenzaMinoriI coniugi, in ogni caso, non potranno abdicare alprincipio della bigenitorialità, di cui l’affido condivisoè tipica espressione, dovendo essere in ogni casosalvaguardato il diritto indisponibile del figlio almantenimento di un regolare rapporto con loro, congli ascendenti e con i parenti di ciascuno.4. La famiglia di fattoLa famiglia, principale formazione sociale nella qualel’uomo svolge la sua personalità, è in evoluzionecontinua e il progresso sociale e culturale ne ha provocatosignificativi cambiamenti.Oggi non si parla più di “famiglia” ma di “famiglie” oanche di “formazioni parafamiliari”, proprio per indicarela difficoltà di ricondurre la realtà familiaread un unico modello quale quello classico basato sullegame matrimoniale e, dunque, l’esistenza di unapluralità di tipologie familiari esistenti.Pertanto, alla famiglia legittima, fondata sul vincolomatrimoniale, che trova il suo riconoscimento giuridiconell’art. 29 della Carta Costituzionale, si contrapponela c.d. famiglia naturale o di fatto, espressioneutilizzata in sostituzione di quella obsoleta epiena di riprovazione sociale di “concubinato” (24).Certamente la famiglia fondata sul matrimonio godedi netta preminenza rispetto alla c.d. famiglia di fattola quale, tuttavia, si colloca pur sempre tra le formazionisociali costituzionalmente garantite (art. 2Cost.), nelle quali si esplica la personalità dell’uomo.Pertanto, il richiamo fatto dall’art. 29 Cost. allafamiglia come società naturale fondata sul matrimonioindica soltanto la particolare tensione dell’ordinamentoverso la famiglia coniugale (favor matrimonii),ossia “per l’istituzione familiare maggiormenteispirata a stabilità di rapporto e serietà di impegno,cui riserva una tutela più intensa e privilegiata rispettoad ogni altra forma di convivenza di coppia”(25).La giurisprudenza, pur riconoscendo come famigliaintesa in senso stretto soltanto quella basata sul matrimonio,ha parlato della famiglia di fatto come relazioneinterpersonale, con carattere di tendenzialestabilità, di natura affettiva e parafamiliare, che siesplichi in una comunanza di vita e di interessi enella reciproca assistenza materiale e morale (26).Tali formazioni parafamiliari trovano una loro tutelanell’art. 2 della Carta Costituzionale (27) chepermette di individuare un livello minimo di tutelalimitato ai diritti inderogabili, che appare strumentaleallo sviluppo della personalità in seno alla formazionesociale (28).La distinzione dell’ambito di operatività dell’art. 29rispetto a quello dell’art. 2 Cost. può evincersi da unNote:(24) K. Mascia, Accordi tra conviventi more uxorio, in I singolicontratti, Padova, 2010, III, 2387. Per matrimonium, secondouna definizione risalente al giureconsulto romano Modestino, siintendeva una “coniunctio maris et feminae et consortium omnisvitae, divini et humani iuris communicatio”, ossia unione traun uomo e una donna che originava una comunione di tutta la vita,retta insieme da regole giuridiche e religiose. Per concubinatussi intendeva, invece, nella cultura giuridica romana, l’unionedi un uomo e di una donna caratterizzata dalla stabilità e dallamancanza della volontà di considerarsi marito e moglie. L’istituto,diffuso in età classica come surrogato del matrimonio, fu legislativamentedisciplinato soltanto in età post-classica. Il termineaveva una valenza e una connotazione assolutamente negativae dispregiativa. La Corte costituzionale con le sentenze 19 dicembre1968, nn. 126 e 127, in Giust. civ., 1969, 4, e 3 dicembre1969, n. 147, in Giust. civ., 1970, 3, dichiarò l’illegittimità costituzionaledel reato di adulterio e concubinato dando così il viaall’uso dell’espressione “convivenza more uxorio”, ritenuta sostanzialmenteneutra e priva di disvalore. Per M. Sesta, in Codicedella famiglia, a cura di Sesta, II ed., I, sub art. 29 Cost., Milano,2009, 67, è possibile individuare, secondo la normativa vigente,una pluralità di modelli familiari socialmente tipizzati e giuridicamenterilevanti. In primo luogo quello tradizionale di famigliafondata sul matrimonio; in secondo luogo la famiglia di fattointesa come convivenza di due partners ed eventualmente deiloro figli naturali; la famiglia ricomposta, in cui i partners, coniugatio conviventi di fatto, coabitano insieme ai figli nati da precedentirelazioni, ed infine la famiglia monoparentale in cui un sologenitore convive con i figli.(25) C. G.Terranova, Convivenza e rilevanza delle unioni cc.dd. difatto, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, Milano,2002, X, 806; “(…) la situazione del convivente more uxorio ènettamente diversa da quella del coniuge (sentenze n. 45 del1980, n. 404 del 1988). È vero che l’art. 29 Cost. non nega dignitàa forme naturali del rapporto di coppia diverse dalla strutturagiuridica del matrimonio, ma è altrettanto vero che riconoscealla famiglia legittima una dignità superiore, in ragione “deicaratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettivitàdi diritti e doveri, che nascono soltanto dal matrimonio (…)”(Corte cost. 26 maggio 1989, n. 310).(26) Trib. Taranto 27 agosto 2007; App. Firenze 29 aprile 1996;Cass. 28 marzo 1994, n. 2988, in Dir. Fam., 1996, 873, con notadi Lepre.(27) “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolgela sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabilidi solidarietà politica, economica e sociale”.(28) “L’art. 29 riguarda, infatti, la famiglia fondata sul matrimonio(…): come del resto fu pressoché univocamente palesato in sededi Assemblea Costituente la compagine familiare risulta, nelprecetto, strettamente coordinata con l’ordinamento giuridico, sìche rimane estraneo al contenuto delle garanzie ivi offerte ognialtro aggregato pur socialmente apprezzabile, divergente tuttaviadal modello che si radica nel rapporto coniugale (…). In effetti,un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare - anchea sommaria indagine - costituzionalmente irrilevante quando siabbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazionisociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche(art. 2 Cost.). Tanto più (…) allorché la presenza di prolecomporta il coinvolgimento attuativo d’altri principi, pur costituzionalmenteapprezzati: mantenimento, istruzione, educazione.In altre parole, si è in presenza di interessi suscettibili di tutela,in parte positivamente definiti (…), in parte da definire nei possibilicontenuti. Comunque, per le basi di fondata affezione che lisaldano e gli aspetti di solidarietà che ne conseguono, siffatti interessiappaiono meritevoli indubbiamente, nel tessuto delle realtàsociali odierne, di compiuta obiettiva valutazione” (Cortecost. 18 novembre 1986, n. 237).Famiglia e diritto 8-9/2013 809

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