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GiurisprudenzaMinoriniugi affidare i figli, in via esclusiva, determinando itempi e le modalità della loro presenza presso ciascungenitore, fissando la misura e il modo con il quale ciascunodi essi debba provvedere al mantenimento, allacura, all’istruzione e all’educazione degli stessi.L’affidamento condiviso non comporta necessariamenteuna convivenza del figlio con entrambi i genitori,né una sorta di affidamento alternato (17),ma soltanto una maggiore responsabilizzazione deigenitori nel ricercare una comune linea educativaper la prole (18).La previsione normativa non potrà intendersi, quindi,come necessità che il figlio si divida per tempi rigidamenteequiparati, tra le residenze dei genitori (19).Infatti, nel delineare gli aspetti dell’affidamentocondiviso, certamente non si è voluto imporre unasuddivisione paritaria dei tempi di permanenza delminore presso ciascun genitore.Anche se il legislatore del 2006 non ha imposto alleparti o al giudice l’individuazione di un genitore collocatariopreferenziale o presso il quale debba localizzarsila residenza del minore, nonostante il silenzionormativo al riguardo appare assolutamente necessarioche il giudice, in seno al provvedimento diaffidamento, indichi quale sarà la collocazione preferenzialedel minore, la sua dimora abituale (20). Ilminore necessita, infatti, di un riferimento abitativostabile e di un’organizzazione domestica coerente eadeguata alle sue necessità scolastiche e sociali (21).3. Segue. Il ruolo dell’autonomia negozialeAi sensi del novellato art. 155, comma 2, c.c., il giudiceprende atto, se non contrari all’interesse dei figli,degli accordi intervenuti tra i genitori e adottaogni altro provvedimento relativo alla prole.In altre parole, se i coniugi sono concordi nel continuarea fare i genitori insieme - anche se la loro vitamatrimoniale volge al termine -, e, quindi, sono ingrado di presentare un progetto educativo condiviso,anche se dal contenuto generico, il giudice nonsarà tenuto a predisporre un provvedimento dettagliato- potendosi limitare ad emettere un provvedimentomolto “asciutto” - lasciando la concreta attuazionedei compiti di cura ed educativi della proleagli accordi intervenuti tra i coniugi (22).Qualora, invece, i genitori esprimano posizioni contrastantie configgenti, il giudice dovrà articolare ilprovvedimento in maniera dettagliata, assegnandoad ognuno le rispettive sfere di competenza e inibendoall’uno e all’altro di ingerirvisi, fatte salve ledecisioni di maggiore importanza. In questa ipotesi,qualora nel prosieguo la conflittualità perduri e siatale da impedire in concreto il funzionamento dell’affidamentocondiviso, con conseguente pregiudizioper la prole, ciascun genitore potrà avvalersi dellafacoltà di domandare l’affidamento esclusivo, exart. 155 bis, comma 2 c.c., o invocare l’applicazionedell’art. 709 ter c.p.c (23).Note:2009,1,1,68, con nota di M. Mantovani.(17) L’art. 6, L. div., dopo le modifiche apportate dalla legge 6 marzo1987, n. 74, contemplava esplicitamente la possibilità per ilgiudice di disporre l’affidamento congiunto o alternato, comepossibili alternative rispetto all’affidamento monogenitoriale. L’affidamentoalternato, inteso come collocazione turnaria, in partepresso un genitore, in parte presso l’altro, non ha trovato molticonsensi: su di esso si sono appuntate molte critiche e riserve. Siriteneva, infatti, che l’affidamento alternato potesse essere fontedi una instabilità di vita e di abitudini della prole, tale da comprometterel’equilibrio del minore. Maggiore interesse ha, invece, riscossola figura dell’affidamento congiunto - che presuppone ilmassimo spirito collaborativo tra i coniugi - in base alla quale entrambii genitori provvedevano, “a mani unite”, ad esercitare lapotestà sui figli (tanto su questioni ordinarie che su quelle di rilevanteinteresse), che venivano mantenuti, istruiti ed educati sullabase di un concorde progetto. In merito a questa forma di affidamentosi è sostenuto in dottrina come, per l’ottimale funzionamentodell’affidamento congiunto, occorresse che i genitoriavessero raggiunto un “divorzio psichico”, cioè la consapevolezzadella necessità di tenere distinte le problematiche legate allacoppia da quelle riguardanti il ruolo genitoriale di ogni coniuge. Intal senso L. Napolitano, L’affidamento dei minori nei giudizi di separazionee di divorzio. Dall’affidamento esclusivo all’affidamentocondiviso - Esperienze pregresse e novità legislative a confronto,Torino, 2006, 64-65. Presupposti per l’operatività dell’affidamentocongiunto, ad avviso della giurisprudenza, sono stati ritenuti:l’accordo tra i genitori, stili di vita omogenei, la fissazione della residenzada parte dei genitori nella medesima località, l’esercizio diattività lavorativa, se non nel medesimo comune, quanto meno inzone tali da risultare facilmente raggiungibili per l’uno o per l’altrogenitore (Trib. Santa Maria Capua Vetere 14 settembre 1993, inGiur. merito, 1994, 270 ss.; App. Perugia 18 gennaio 1992, in Dir.fam. e pers., 1994, I, 148 ss. Si veda, per una rassegna giurisprudenzialein merito, C. Murgo, Affido congiunto e condiviso: vecchioe nuovo confronto in tema di affidamento della prole, in Nuovagiur. civ. comm., 2006, 547.(18) Trib. Salerno 30 giugno 2006, in questa Rivista, 2006, 6,639, con nota di A. Figone.(19) La caratteristica saliente dell’affidamento condiviso, nelnuovo sistema normativo, sta non tanto nella dualità della residenzae nella parità dei tempi che il minore trascorre con l’uno ocon l’altro genitore, ma piuttosto nella paritaria condivisione delruolo genitoriale. Nel programmare l’affidamento il giudice dovràconsiderare che ciò che importa non è una ripartizione analiticadella presenza fisica del figlio presso ciascuno dei genitori quanto,piuttosto, determinare un insieme di indicazioni che sianoidonee ad assicurare una adeguata relazione fisica ed affettivatra entrambi i genitori e i figli. In tal senso A. Scalisi, Il diritto delminore alla “bigenitorialità” dopo la crisi o la disgregazione delnucleo familiare”, in questa Rivista, 2007, 5, 526.(20) A. Arceri, L’affidamento condiviso - Nuovi diritti e nuove responsabilitànella famiglia in crisi, Milano, 2007, 62.(21) Trib. Messina 18 luglio 2006, in questa Rivista, 2007, 2,176.(22) M. Sesta, La nuova disciplina dell’affidamento dei figli neiprocessi di separazione, divorzio, annullamento matrimoniale enel procedimento riguardante i figli nati fuori del matrimonio, inL’affidamento dei figli nella crisi della famiglia, a cura di M. Sestae A. Arceri, Torino, 2012, 24 - 26.(23) M. Sesta,op. cit., 26.808Famiglia e diritto 8-9/2013

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