GiurisprudenzaMinoriIl legislatore, infatti, ha riaffermato un principio giàda tempo introdotto nel nostro ordinamento attraversola legge 27 maggio 1991, n. 176 - che ha ratificatoe dato esecuzione in <strong>Italia</strong> alla Convenzionedi New York del 20 novembre 1989 sui diritti delfanciullo -, la quale, all’art. 9, comma 3 (7), all’art.10, comma 2 (8), e all’art. 18, comma 1 (9), prevedeil diritto alla bigenitorialità.Il diritto del minore alla bigenitorialità è un vero eproprio diritto del bambino, da tutelare e garantirecome tale, anche d’ufficio (10). Con la previsione ditale principio si è voluto affermare il dirittosoggettivo del minore - inteso come diritto allapersonalità - ad avere una relazione significativa conil padre e con la madre, indipendentemente dal prevalentecollocamento - inteso come mera razionalizzazionedei tempi di permanenza nel singolo ambitogenitoriale - e ciò a prescindere sia dal rapporto personalee patrimoniale tra i due coniugi, sia dagliaspetti economici riguardanti la vita del minore(11).La bigenitorialità sopravvive alla fine del rapportoconiugale, in quanto, cessare di essere marito e moglienon significa non essere più rispettivamentemadre e padre, anzi impone di mantenere una responsabilitàverso i figli, protagonisti di una vicendache non hanno scelto, ma che è stata importanteanche o soprattutto per loro (12).Tuttavia, anche se la regola generale (e prioritaria),nel nostro ordinamento, in seguito alla novella del2006, diventa quella che prevede l’affidamento dellaprole minorenne ad entrambi i genitori, l’affidamentomonogenitoriale non viene eliminato completamente,essendo considerato un’ipotesi residuale(13), un’extrema ratio rispetto all’affidamento deifigli ad entrambi genitori e ricorrendo in presenza dicircostanze tali da far ritenere opportuno e prevalente,nell’interesse del minore, l’affidamento ad unsolo genitore (art. 155 bis c.c.) (14).L’interesse del minore, dunque, costituisce esclusivoNote:(7) “Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambii genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmenterapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, ameno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo”.(8) “Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha dirittoad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari conentrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali”.(9) “Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimentodel principio comune secondo il quale entrambi i genitorihanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazionedel fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilitàdi allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombeinnanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori delfanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i qualidevono essere guidati principalmente dall’interesse preminentedel fanciullo”.(10) Trib. Rimini 21 ottobre 2006, in questa Rivista, 2007, 5, 481,con nota di A. Arceri, Libertà di stabilimento, affidamento condivisoed affidamento esclusivo: un difficile rapporto a tre; per Trib.Bari 16 gennaio 2008, in www.affidamentocondiviso.it, la nuovanormativa riconosce la bigenitorialità come diritto insopprimibilenon soltanto nell’interesse esclusivo dei figli minori, ma anche dientrambi i genitori i quali conservano, a loro volta, non solo un interessemediato, tutelabile attraverso quello diretto della prole,ma immediato e diretto, a mantenere un rapporto costante coni figli alle cui scelte di vita essi devono continuare a concorrere inmodo significativo. Per G. Manera, L’affidamento condiviso, cit.,33, la bigenitorialità non è solo una rivendicazione legittima delgenitore non affidatario, ma è, anche e soprattutto, un dirittosoggettivo, assoluto ed inviolabile, del minore ad avere rapportisignificativi, continui, regolari e costanti con entrambi i genitori.In tale senso anche M. Marino, L’inadeguata discussione parlamentareha impedito un corretto affido condiviso, in Guida al dir.,2006, 7, 1. Secondo l’Autore la bigenitorialità - oltre ad essere unvalore da incrementare - è soprattutto un diritto dei figli a intrattenereun rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitorefin dalla nascita. Diritto che merita di essere tutelato e salvaguardatoanche in un momento così difficile quale quello dellacrisi coniugale.(11) Trib. Milano 5 marzo 2009.(12) M. Lucidi, intervento al Convegno I nuovi genitori … dallaparte dei figli, in www.socialnews.it, marzo 2005.(13) “L’art. 155 c.c., così come modificato, sancisce il diritto delfiglio minore, in caso di separazione personale dei genitori, dimantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascunodi essi e di ricevere cura ed educazione da entrambi e, per realizzaretale finalità, prevede che il giudice adotti i provvedimentirelativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale emateriale di essa e che debba valutare prioritariamente la possibilitàche i figli minori restino affidati a entrambi i genitori. Il giudicepuò disporre l’affidamento del figlio minore ad uno solo deigenitori nell’ipotesi in cui ritenga, con provvedimento motivato,che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore(art. 155 bis c.c). La nuova disciplina prevede pertanto come regolaordinaria il principio dell’affidamento condiviso e solo comeeccezione, da motivare adeguatamente, quello esclusivo ad unodei coniugi” (App. Roma 11 luglio 2007); “Con l’entrata in vigoredella riforma di cui alla L. 8 febbraio 2006, n. 54, di immediata applicazioneanche ai procedimenti pendenti, la regola è costituitadall’affidamento condiviso, avendo natura meramente residualel’ipotesi di affidamento esclusivo da attuare solo quando il primorisulti contrario all’interesse del minore” (Trib. Bari 24 luglio2007). In dottrina, G. Manera, L’affidamento condiviso, cit., 32:“(…) la soluzione c.d. monogenitoriale (ossia l’affidamentoesclusivo del minore ad uno dei genitori, con diritto di visita daparte del genitore non affidatario) non appare soddisfacente, inquanto essa priva, in buona sostanza, il minore dell’apporto educativodi uno dei genitori, mentre il minore ha diritto di avere relazionistabili e significative con entrambi i genitori pur dopo la loroseparazione (c.d. diritto alla bigenitorialità)”.(14) Cass. 29 marzo 2012, n. 5108, in www.ilcaso.it, 2012; Trib.Bologna 10 aprile 2006, in www.affidamentocondiviso.it; Trib.Catania 24 aprile 2006, in www.affidamentocondiviso.it; Trib.Napoli 9 novembre 2006, in Famiglia e minori, 2007, 5, 83; G.Cassano, Giurisprudenza e formule dell’affidamento condiviso,Rimini, 2008, 17: “Il riconoscimento del diritto alla bigenitorialità,che è una finalità certamente intesa a preservare la serenità deifigli nella delicata, e spesso conflittuale, fase della separazionedei genitori è rimessa, quanto alla sua concreta attuazione nelcaso di specie, al prudente provvedere del giudice che pronunciala separazione personale dei coniugi il quale è tenuto ad adottare“i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimentoall’interesse morale e materiale di essa”.806Famiglia e diritto 8-9/2013
GiurisprudenzaMinoricriterio di valutazione in rapporto alle diverse e specificheconnotazioni dei singoli casi dedotti in sedegiudiziaria.Pertanto, la mera conflittualità esistente tra i coniuginon preclude il ricorso a tale regime (preferenziale)di affidamento, ma soltanto se si mantenga nei limitidi un tollerabile disagio per la prole. Invece,qualora si esprima in forme volte ad alterare e a porrein serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psicofisicodei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro superioreinteresse, il legislatore contempla la possibilitàper il giudice di disporre l’affidamento monogenitorialequalora ritenga, con provvedimento motivato,che l’affidamento all’altro genitore sia contrarioall’interesse del minore (15).Affinché possa derogarsi alla regola dell’affidamentocondiviso occorre, dunque, che risulti, nei confrontidi uno dei genitori, una sua condizione di manifestacarenza o inidoneità educativa o comunque tale darendere quell’affidamento in concreto pregiudizievoleper il minore, con la conseguenza che l’esclusionedella modalità dell’affidamento esclusivo dovràrisultare sorretta da una motivazione non più soloin positivo sulla idoneità del genitore affidatario,ma anche in negativo sulla inidoneità educativa delgenitore e sulla non rispondenza all’interesse del figliodell’adozione del modello legale prioritario diaffidamento (16).Valutata, dunque, la possibilità di ricorrere all’affidamentocondiviso della prole, il giudice, qualora questonon possa essere attuato, deciderà a quale dei due co-Note:(15) K. Mascia, Il diritto processuale della famiglia in crisi - Affidamentocondiviso, separazione e divorzio, Padova, 2008, 95; G.Dosi, L’affidamento condiviso, in www.minoriefamiglia.it, 4, ilquale sostiene che “Se i genitori appaiono capaci di ridurre la loroconflittualità nell’interesse dei figli minori il giudice potrà “affidarei figli ad entrambi i genitori” altrimenti il legislatore mettea disposizione del giudice l’alternativa dell’affidamento ad unosoltanto di essi. Questa alternativa costituisce, perciò, la principalevalvola di sicurezza del nuovo sistema. Si tratta, quindi, diuna inversione del sistema precedente fondato sulla previsionein via prioritaria dell’affidamento esclusivo ad un genitore soltantoe sulla previsione in via eccezionale di altre modalità di affidamento”.Qualche Autore sostiene che, nell’ottica del legislatoredel 2006, l’affidamento condiviso svolgerebbe un ruolo promozionaleper l’attivazione di un rapporto dialogico tra i genitori,spronati a comunicare tra loro proprio a cagione della necessariaripartizione della responsabilità genitoriale (M.N. Bugetti, Affidamentocondiviso e affidamento monogenitoriale, in L’affidamentodei figli nella crisi della famiglia, a cura di M. Sesta e A. Arceri,Torino, 2012, 59. In giurisprudenza si afferma che: “L’elevataconflittualità tra i genitori può costituire motivo idoneo e sufficientead escludere l’affidamento condiviso della prole quandoessa, per le sue caratteristiche ed incidenza, si presenti suscettibiled’ingenerare patologie nel figlio minore” (Cass. 29 marzo2012, n. 5108); cfr. Trib. Napoli 28 giugno 2006, in questa Rivista,2007, 6, 621, con nota di M. Iannaccone: “La conflittualità tra igenitori può ostare all’applicazione dell’affidamento condivisose in grado di porre tale forma di affidamento in contrasto conl’interesse del minore. Ciò si realizza qualora detto conflitto - diper sé non sufficiente a disporre l’affidamento monogenitoriale- si sostanzi nella negazione da parte di un coniuge della capacitàgenitoriale dell’altro. Infatti, l’affidamento condiviso presupponealmeno il reciproco riconoscersi adatti da parte dei genitori,ossia, in altri termini, la consapevolezza di ciascuno di essi didover fornire e favorire un paritario accesso del minore alla figuradell’altro, pur se portatore di cultura, personalità, idee, diverseda quelle proprie; “(…) la sola conflittualità esistente tra i genitorinon è motivo sufficiente per ritenere contrario all’interessedei figli il loro affidamento ad entrambi, atteso che fai dipenderela scelta del regime di affidamento esclusivo o condiviso,dal più o meno armonico rapporto esistente tra i genitori separati,significherebbe subordinare il primario diritto dei figli allamera qualità dei rapporti tra i genitori, i quali potrebbero addiritturastrumentalizzare il loro conflitto al fine di acquisire un maggiorepotere di reciproca interdizione alla piena realizzazione moralee materiale di ciascuno con la prole, vanificando di fatto ilfondamentale diritto dei minori a vivere da figli di entrambe le figureparentali. L’ostacolo alla bi genitorialità va, pertanto, ravvisatoe motivato, ove esistente, esclusivamente nell’ambito delrapporto diretto tra figlio e il singolo genitore, che configuri unasituazione di pregiudizio o anche di mero disagio per lo stessominore tale da giustificare la limitazione del medesimo rapporto”(App. Roma 26 novembre 2008); “L’affidamento condivisorichiede, per essere concretizzato, una convergenza di intenti daparte dei genitori ed una consapevole adesione ad un programmaeducativo comune difficilmente realizzabile nell’ipotesi di accesaconflittualità tra i coniugi” (App. Bari 19 gennaio 2007, inquesta Rivista, 2008, 3,300); “Per una concreta e giusta attuazionedell’affidamento condiviso non si richiede la totale assenzadi divergenze in merito alle scelte educative che riguardano ifigli ma è richiesta una reale apertura al confronto e alla mediazione.Pertanto l’affidamento condiviso riconosce ai genitori paridignità nella gestione delle responsabilità verso i propri figli”(App. Roma 25 luglio 2007). Deve farsi riferimento, al riguardo,a quanto sostenuto dal CISMAI (Coordinamento <strong>Italia</strong>no dei Servizicontro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia), Garantire ildiritto alla salute e alla protezione per bambine e bambini espostia violenza domestica, maltrattamenti, abuso sessuale:un impegnoforte che non si può rimandare, in www.cismai.org, ilquale ha affermato che “Per quello che riguarda la legge sull’affidamentocondiviso, pur condividendo il principio espresso dellabigenitorialità e l’affermazione del diritto dei figli di mantenereun rapporto continuativo con entrambi i genitori durante e dopola separazione, essa appare caratterizzata dal rischio di unapericolosa semplificazione nella misura in cui intende imporreun unico modello di affidamento per tutte le separazioni. L’imposizionedell’affidamento condiviso a due persone che si trovanoad affrontare una separazione non consensuale pone il rischiodi produrre effetti quali innalzamento della conflittualità,strumentalizzazione dei figli e conseguente disagio, tutte le voltein cui la condivisione della responsabilità genitoriale non passaattraverso una scelta spontanea e consapevole. In tale contesto,l’esclusione dell’affidamento condiviso nelle sole ipotesipreviste dall’art. 155 bis (casi di cui provvedimenti che escludonoo limitano la potestà genitoriale 330-333 c.c. o quando da ungenitore, se affidatario, possa derivare pregiudizio al minore) appaionolimitative. Anche i casi di abuso, violenza e maltrattamentoassistito dal minore dovrebbero rientrare nelle ipotesi diesplicita esclusione dell’affidamento condiviso poiché tali situazionisono caratterizzate da estrema gravità ed urgenza. In questicasi il farraginoso meccanismo di esclusione e opposizioneall’affido condiviso (che prevede una sorta di inversione dell’oneredella prova da parte del coniuge che intende ottenerel’affidamento esclusivo) può rivelarsi intempestivo, tardivo einefficace”.(16) Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587, in Giur. it., 2010, 8-9,1797; cfr. Cass. 18 giugno 2008, n. 16593, in Nuova giur. civ.,Famiglia e diritto 8-9/2013 807