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GiurisprudenzaMinoriIl legislatore, infatti, ha riaffermato un principio giàda tempo introdotto nel nostro ordinamento attraversola legge 27 maggio 1991, n. 176 - che ha ratificatoe dato esecuzione in <strong>Italia</strong> alla Convenzionedi New York del 20 novembre 1989 sui diritti delfanciullo -, la quale, all’art. 9, comma 3 (7), all’art.10, comma 2 (8), e all’art. 18, comma 1 (9), prevedeil diritto alla bigenitorialità.Il diritto del minore alla bigenitorialità è un vero eproprio diritto del bambino, da tutelare e garantirecome tale, anche d’ufficio (10). Con la previsione ditale principio si è voluto affermare il dirittosoggettivo del minore - inteso come diritto allapersonalità - ad avere una relazione significativa conil padre e con la madre, indipendentemente dal prevalentecollocamento - inteso come mera razionalizzazionedei tempi di permanenza nel singolo ambitogenitoriale - e ciò a prescindere sia dal rapporto personalee patrimoniale tra i due coniugi, sia dagliaspetti economici riguardanti la vita del minore(11).La bigenitorialità sopravvive alla fine del rapportoconiugale, in quanto, cessare di essere marito e moglienon significa non essere più rispettivamentemadre e padre, anzi impone di mantenere una responsabilitàverso i figli, protagonisti di una vicendache non hanno scelto, ma che è stata importanteanche o soprattutto per loro (12).Tuttavia, anche se la regola generale (e prioritaria),nel nostro ordinamento, in seguito alla novella del2006, diventa quella che prevede l’affidamento dellaprole minorenne ad entrambi i genitori, l’affidamentomonogenitoriale non viene eliminato completamente,essendo considerato un’ipotesi residuale(13), un’extrema ratio rispetto all’affidamento deifigli ad entrambi genitori e ricorrendo in presenza dicircostanze tali da far ritenere opportuno e prevalente,nell’interesse del minore, l’affidamento ad unsolo genitore (art. 155 bis c.c.) (14).L’interesse del minore, dunque, costituisce esclusivoNote:(7) “Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambii genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmenterapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, ameno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo”.(8) “Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha dirittoad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari conentrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali”.(9) “Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimentodel principio comune secondo il quale entrambi i genitorihanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazionedel fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilitàdi allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombeinnanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori delfanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i qualidevono essere guidati principalmente dall’interesse preminentedel fanciullo”.(10) Trib. Rimini 21 ottobre 2006, in questa Rivista, 2007, 5, 481,con nota di A. Arceri, Libertà di stabilimento, affidamento condivisoed affidamento esclusivo: un difficile rapporto a tre; per Trib.Bari 16 gennaio 2008, in www.affidamentocondiviso.it, la nuovanormativa riconosce la bigenitorialità come diritto insopprimibilenon soltanto nell’interesse esclusivo dei figli minori, ma anche dientrambi i genitori i quali conservano, a loro volta, non solo un interessemediato, tutelabile attraverso quello diretto della prole,ma immediato e diretto, a mantenere un rapporto costante coni figli alle cui scelte di vita essi devono continuare a concorrere inmodo significativo. Per G. Manera, L’affidamento condiviso, cit.,33, la bigenitorialità non è solo una rivendicazione legittima delgenitore non affidatario, ma è, anche e soprattutto, un dirittosoggettivo, assoluto ed inviolabile, del minore ad avere rapportisignificativi, continui, regolari e costanti con entrambi i genitori.In tale senso anche M. Marino, L’inadeguata discussione parlamentareha impedito un corretto affido condiviso, in Guida al dir.,2006, 7, 1. Secondo l’Autore la bigenitorialità - oltre ad essere unvalore da incrementare - è soprattutto un diritto dei figli a intrattenereun rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitorefin dalla nascita. Diritto che merita di essere tutelato e salvaguardatoanche in un momento così difficile quale quello dellacrisi coniugale.(11) Trib. Milano 5 marzo 2009.(12) M. Lucidi, intervento al Convegno I nuovi genitori … dallaparte dei figli, in www.socialnews.it, marzo 2005.(13) “L’art. 155 c.c., così come modificato, sancisce il diritto delfiglio minore, in caso di separazione personale dei genitori, dimantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascunodi essi e di ricevere cura ed educazione da entrambi e, per realizzaretale finalità, prevede che il giudice adotti i provvedimentirelativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale emateriale di essa e che debba valutare prioritariamente la possibilitàche i figli minori restino affidati a entrambi i genitori. Il giudicepuò disporre l’affidamento del figlio minore ad uno solo deigenitori nell’ipotesi in cui ritenga, con provvedimento motivato,che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore(art. 155 bis c.c). La nuova disciplina prevede pertanto come regolaordinaria il principio dell’affidamento condiviso e solo comeeccezione, da motivare adeguatamente, quello esclusivo ad unodei coniugi” (App. Roma 11 luglio 2007); “Con l’entrata in vigoredella riforma di cui alla L. 8 febbraio 2006, n. 54, di immediata applicazioneanche ai procedimenti pendenti, la regola è costituitadall’affidamento condiviso, avendo natura meramente residualel’ipotesi di affidamento esclusivo da attuare solo quando il primorisulti contrario all’interesse del minore” (Trib. Bari 24 luglio2007). In dottrina, G. Manera, L’affidamento condiviso, cit., 32:“(…) la soluzione c.d. monogenitoriale (ossia l’affidamentoesclusivo del minore ad uno dei genitori, con diritto di visita daparte del genitore non affidatario) non appare soddisfacente, inquanto essa priva, in buona sostanza, il minore dell’apporto educativodi uno dei genitori, mentre il minore ha diritto di avere relazionistabili e significative con entrambi i genitori pur dopo la loroseparazione (c.d. diritto alla bigenitorialità)”.(14) Cass. 29 marzo 2012, n. 5108, in www.ilcaso.it, 2012; Trib.Bologna 10 aprile 2006, in www.affidamentocondiviso.it; Trib.Catania 24 aprile 2006, in www.affidamentocondiviso.it; Trib.Napoli 9 novembre 2006, in Famiglia e minori, 2007, 5, 83; G.Cassano, Giurisprudenza e formule dell’affidamento condiviso,Rimini, 2008, 17: “Il riconoscimento del diritto alla bigenitorialità,che è una finalità certamente intesa a preservare la serenità deifigli nella delicata, e spesso conflittuale, fase della separazionedei genitori è rimessa, quanto alla sua concreta attuazione nelcaso di specie, al prudente provvedere del giudice che pronunciala separazione personale dei coniugi il quale è tenuto ad adottare“i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimentoall’interesse morale e materiale di essa”.806Famiglia e diritto 8-9/2013

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