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GiurisprudenzaMinoritrambi i genitori, anche in caso di crisi e di disgregazionedell’unione familiare. Il legislatore ha, dunque,limitato il precedente regime di affidamentoesclusivo, monogenitoriale, al caso residuale in cui ilgiudice ritenga, con provvedimento motivato, chel’affidamento all’altro sia contrario all’interesse delminore, come espressamente sancito dall’art. 155 bisc.c. (2).La ratio giustificatrice di tale previsione va ravvisatanell’esigenza di garantire alla prole minorenne il dirittodi mantenere, anche in seguito alla disgregazionedel nucleo familiare, un rapporto equilibrato econtinuativo con ciascuno dei genitori, di riceverecura, educazione e istruzione da entrambi (3) e diconservare rapporti significativi con gli ascendenti econ i parenti di ciascun ramo genitoriale.Come affermatosi in giurisprudenza (4), quella dell’affidamentocondiviso è una regola non negoziabiledai genitori e, soprattutto, non è ammissibile unarinuncia all’affido bigenitoriale da parte di uno deipartners, in quanto trattasi di un diritto del fanciulloe non dei genitori: ciò è oggi reso evidente e palesedall’art. 315-bis c.c. (“Diritti e doveri del figlio”), inseritodalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, secondoil quale, tra l’altro, il figlio ha diritto di essere mantenuto,educato, istruito e assistito moralmente daigenitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioninaturali e delle sue aspirazioni, nonché dicrescere in famiglia e di mantenere rapporti significativicon i parenti. Ne consegue che, nei casi in cuii genitori intendano stabilire l’affido esclusivo, in sededi separazione consensuale, questi hanno l’oneredi specificare quali circostanze concrete, dettagliatee specifiche rendano l’altro motivo di pregiudizioper il minore o per lo stesso inadeguato.Il substrato della riforma del 2006 si individua nellalegislazione sovranazionale nella quale emerge l’intentodi attribuire al minore non più il ruolo di mero“oggetto” di contesa tra i genitori, quanto piuttostodi “soggetto di diritti” (5).Pertanto, in seguito all’introduzione della legge n.54/2006, l’interesse della prole assume maggiorecentralità rispetto alle conseguenze della disgregazionedel rapporto di coppia (6).Note:(2) Ad avviso della dottrina è significativo che la legge abbiaomesso il termine “anche”, inizialmente presente, a sottolineareche si può escludere un genitore dall’affidamento soltanto perle sue carenze e non per la sua relazione con l’altro, solo, cioè,ove il giudice ritenga motivatamente, che affidare i figli a “quel”genitore sarebbe contrario al loro interesse (M. Maglietta, L’affidamentocondiviso dei figli, Milano, 2006, 44); “Alla regola dell’affidamentocondiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazionerisulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”,con la duplice conseguenza che l’eventuale pronunciadi affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazionenon più soltanto in positivo sull’idoneità del genitore affidatario,ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovveromanifesta carenza dell’altro genitore” (Trib. Roma 11 ottobre2012); “L’istituto dell’affido condiviso della prole ad entrambi igenitori, introdotto nella norma di cui all’art. 155 c.c. dalla leggen. 54 del 2006, costituisce la regola in materia di affidamento deifigli minori in caso di rottura dell’unione familiare, così sostituendosial precedente regime di affidamento esclusivo ad unosolo di essi, che resta limitato ai casi in cui il Giudice ritenga, conprovvedimento motivato, che l’affidamento all’altro coniuge siacontrario all’interesse del minore, adottando, così, la soluzionepiù idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazionedel nucleo familiare. La regola dell’affidamentocondiviso dei figli può derogarsi, in via eccezionale, solo quandola sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse delminore, allorché sia provata in positivo, l’idoneità del genitore affidatario,ed in negativo l’inidoneità dell’altro, vale a dire la manifestacarenza o inidoneità educativa del medesimo o, comunque,la presenza di una condizione tale da rendere l’affidocondiviso in concreto dannoso per il minore” (Trib. Trento 6agosto 2010); “In materia di separazione dei coniugi, il Giudice,nel decidere in merito all’affidamento dei figli minori, deve attenersial criterio fondamentale ex art. 155, comma 1, c.c., dell’esclusivointeresse morale e materiale della prole, adottando lesoluzioni più idonee a ridurre al massimo i danni derivanti dalladisgregazione del nucleo familiare, onde assicurare il miglioresviluppo possibile della personalità del minore. In tal senso, nelcaso di specie, in riforma a quanto sancito nella sentenza di primogrado, si è ritenuto più vantaggioso ed opportuno per la figliaminore l’affido condiviso ad entrambi i genitori, non essendoemersi elementi tali da rendere tale situazione insostenibile onon idonea a garantire il benessere della minore” (App. Napoli 5marzo 2010); “L’istituto dell’affido condiviso della prole ad entrambii genitori, introdotto nella norma di cui all’art. 155c.c. dalla legge n. 54 del 2006, si è posto quale nuovo regime ordinariodell’affidamento dei figli per il caso di rottura dell’unionefamiliare, così sostituendosi al precedente regimedi affidamento esclusivo ad uno solo di essi. In tale prospettiva,pertanto, riconoscendo la nuova normativa la bigenitorialitàcome un diritto insopprimibile non solo nell’interesse esclusivodei figli minori ma anche di entrambi i genitori, che conservanoa loro volta non solo un interesse mediato, tutelabile attraversoquello diretto della prole, ma immediato e diretto, a mantenereun rapporto costante con i figli, l’affidamentocondiviso diviene la norma, tale che il giudice è tenuto a motivarele ragioni del ricorso ad un regime di affidamento diversoda quello (nuovo, introdotto come) ordinario, con specifico riferimentoall’interesse della prole a vivere in via esclusiva con unosolo dei genitori (…)” (Trib. Bari 10 ottobre 2008).(3) “L’affidamento condiviso introdotto dalla L. 8 febbraio 2006,n. 54, che promuove il valore della bigenitorialità, demandandoad entrambi di prendere congiuntamente le decisioni di maggiorrilievo nell’interesse dei figli, quali quelle in tema di salute, diistruzione e di educazione, oltre a coinvolgere più significativamenteentrambi i genitori nella vita del minore, garantisce a quest’ultimodi sviluppare con paritetica intensità il vincolo affettivocon entrambi i genitori, sì da poter trarre da ognuno di essi i necessariinsegnamenti per favorirne la migliore evoluzione nellacrescita” (App. Roma 14 novembre 2007); G. Manera, L’affidamentocondiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, Rimini,2007, 32: “(…) per una crescita equilibrata ed una corretta evoluzionepsicologica del minore è indispensabile la compresenzaeducativa di entrambi i genitori, onde il minore deve continuarea mantenere un rapporto significativo ed equilibrato con entrambii genitori anche dopo la loro separazione”.(4) Trib. Varese 21 gennaio 2013, in www.ilcaso.it, 2013.(5) A. Arceri, L’affidamento condiviso, 2007, 7-8.(6) Cass. 10 maggio 2011, n. 10265.Famiglia e diritto 8-9/2013 805

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