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GiurisprudenzaMinoriAFFIDAMENTO CONDIVISO DELLA PROLE E CONVIVENZAMORE UXORIO DI UNO DEI GENITORI: LA PRESENZADEL NUOVO PARTNER NON PUÒ COSTITUIRE OSTACOLOAL DIRITTO DI VISITA DEL GENITOREdi Katia Mascia (*)La decisione in esame offre l’occasione di riflettere sul tema dell’affidamento condiviso, quale regime ordinarioe preferenziale di affidamento della prole nei casi di disgregazione della vita familiare, in sostituzionedel precedente regime dell’affidamento monogenitoriale, il quale, pur essendo relegato ad extrema ratio,non è stato bandito dal nostro sistema. L’Autrice si sofferma, in particolare, sulla possibilità riconosciuta didisporre l’affidamento condiviso di un figlio anche in presenza di una nuova relazione di fatto intrapresa dauno dei genitori.1. La vicendaNel 1998 le parti contraevano matrimonio concordatarioe nel 2000 l’unione veniva allietata dalla nascita diun bambino. I coniugi, tuttavia, si separavano giudizialmentenel 2007. Il minore veniva affidato, in via esclusiva,alla madre mentre al padre veniva riconosciuto ildiritto di visita con l’intervento dei Servizi Sociali.Con il ricorso introduttivo del giudizio divorzile, lamadre richiedeva che fosse riconfermato - nei suoiconfronti - l’affidamento esclusivo del minore, conregolamentazione del rapporto padre - minore neimodi che il Tribunale avrebbe stabilito.Costituendosi in giudizio, il padre chiedeva, invece,l’affidamento condiviso della prole, insistendo altresìnella richiesta della possibilità di presentare al figliola sua nuova partner, con la quale, nel frattempo,aveva instaurato una stabile e duratura relazioneaffettiva di fatto.All’udienza presidenziale, la madre si riteneva dispostaall’affidamento condiviso del minore, purché ilpadre condividesse il medesimo progetto educativoe gestorio.Nell’ottobre 2012 il Presidente del Tribunale introducevail diritto di visita padre - figlio escludendo lapossibilità del pernottamento, stabilendo che gli incontriavvenissero in assenza di estranei, di parenti odella nuova compagna del medesimo.All’udienza del 21 marzo 2013, i genitori, assistitidai rispettivi legali, riferivano di aver raggiunto unaccordo in merito all’ampliamento del diritto di visitadel minore da parte del padre, avendo essi decisodi incrementare le frequentazioni e prevedendoanche la possibilità da parte del padre di visitare il figliodurante i fine settimana, in via alternata, conprelievo della prole nel sabato pomeriggio e riaccompagnamentodella stessa, presso la casa materna,la domenica sera.Sorgeva, tuttavia, un contrasto in ordine alla possibilitàper il padre, genitore non collocatario, durantequesta fase della frequentazione, di coinvolgerenella stessa anche la nuova partner, con lui stabilmenteconvivente, e con la quale egli aveva costituitouna nuova famiglia di fatto, unita dalla coabitazione.I genitori, dunque, sollecitati dal giudicante, rimettevanola risoluzione della questione al Tribunaleche lo risolveva ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c.2. Il diritto del minore alla bigenitorialità.L’affidamento condiviso e l’affidamentoad un solo genitoreL’art. 155 c.c. (“Provvedimenti riguardo ai figli”) - cosìsostituito dall’art. 1 della legge 8 febbraio 2006, n.54, recante “Disposizioni in materia di separazione deigenitori e affidamento condiviso dei figli” -, prevede,quale regola in materia di affidamento della prole,l’«affidamento condiviso» (1) della stessa ad en-Note:(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazionedi un referee.(1) La locuzione “affidamento condiviso”, che il legislatore utilizzanell’intitolazione della legge e nella rubrica dell’art. 155 bis c.c.senza tuttavia definirne i caratteri, rimanda ad un’idea di compartecipazionedei genitori nei compiti di cura e crescita del figlio;secondo il significato letterale dell’espressione, condivideresignifica “spartire insieme con altri”: nella specie, infatti, ciascungenitore spartisce con l’altro la cura e i compiti educativi del figlio.L’affidamento condiviso, inteso come ripartito fra i genitori,si differenzia quindi nettamente dal congiunto, che vede i genitoriesercitare il loro ruolo assieme, cioè a mani unite (M. Sesta,Le nuove norme sull’affidamento condiviso: a) profili sostanziali,in questa Rivista, 2006, 4, 377 ss.). Per A. Figone, Alcune questioniapplicative in tema di affidamento condiviso, in questa Rivista,2006, 6, 642: “Può ritenersi che con tale locuzione si siavoluto sottolineare il profilo della partecipazione attiva, in modoconcertato, di entrambi nella crescita del figlio, in un contestoche abbia a valorizzare il loro rispettivo ruolo, ma pure li responsabilizzi”.804Famiglia e diritto 8-9/2013

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