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GiurisprudenzaMinoriInteresse del minoreTRIBUNALE DI MILANO, sez. IX civ., 23 marzo 2013, ord. - Est. BuffoneSeparazione giudiziale - Diritto del minore alla bigenitorialità - Affidamento condiviso - Affidamento esclusivo - Interessedel minore - Esercizio del diritto di visita del genitore non affidatario - Assenza pregiudizio minore - Frequentazionedel minore da parte del convivente del genitore non collocatario(C.c. artt. 155, 155 bis; c.p.c. art. 709 ter; l. n. 54/2006)In assenza di pregiudizio per il minore e adottando le opportune cautele il genitore ha il diritto di coinvolgereil proprio figlio nella sua nuova e stabile relazione sentimentale.Il graduale inserimento dei nuovi compagni, nella vita dei figli di genitori separati, corrisponde al loro benesseresempre che i legittimi genitori abbiano cura e premura di far comprendere alla prole che le nuove figurenon si sostituiscono a quelle genitoriali.ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALIConforme App. Napoli 12 aprile 2005; Cass. 9 gennaio 2009, n. 283OmissisOsservaAll’udienza del 21 marzo 2013, i genitori, con l’assistenzadei rispettivi difensori, hanno riferito di avere trovato unaccordo quanto all’ampliamento del diritto di visita delpadre, nel senso di incrementare lo statuto delle frequentazioni,mediante l’introduzione del rapporto di visita padre-figlioanche nei fine settimana in via alternata, conprelievo della prole nel sabato pomeriggio e riaccompagnamentodella stessa, dalla madre, la domenica sera. È,tuttavia, sorto contrasto in ordine alla possibilità o nonper il padre (genitore non collocatario), durante questafase della frequentazione, di coinvolgere la nuova conviventela quale abita con lui, avendo i due costituito unanuova famiglia di fatto, unita dalla coabitazione. Sortocontrasto sul punto, i genitori, su sollecito del giudice,hanno rimesso la risoluzione della questione al Tribunale.Il conflitto genitoriale sopra denunciato va risolto ai sensidell’art. 709-ter c.p.c., norma applicabile al procedimentodivorzile, in forza dell’art. 5, comma II, Legge 8febbraio 2006, n. 54.In fattoGiova ricordare che i coniugi hanno contratto matrimonioconcordatario il … 1998 (dalla cui unione è nato X,il .. 2000, minore di cui qui si tratta) e si sono separati(giudizialmente) in data .. 2007 (giusta sentenza del Tribunaledi Milano n. .../2007). A conclusione del giudiziodi separazione, il Collegio ha affidato il figlio dei partnersalla madre, introducendo, quanto al diritto di visita delpadre, l’intervento dei Servizi Sociali. Con il ricorso introduttivodel giudizio divorzile, la madre ha richiesto -per quanto qui interessa - la conferma dell’affido esclusivo«con regolamentazione del rapporto padre - minoreche l’Ill.mo Tribunale vorrà determinare» (v. ricorso pag.6); dunque, almeno in quella sede, nulla osservando o richiedendocirca la frequentazione del figlio con la nuovacompagna del padre. Con la memoria di costituizione nelprocesso, il padre ha, invece, richiesto l’affido condivisodella prole. Nella comparsa di costituzione dinanzi al giudiceistruttore, il padre ha, poi, insistito per la possibilitàdi presentare al figlio la nuova compagna - … (35 anni) -con la quale ha instaurato una relazione affettiva di fattoda oltre tre anni (circostanze di fatto da ritenersi pacifiche,poiché non contestate, v. art. 115 c.p.c.). Nella suamemoria integrativa, l’attrice ha ribadito le proprie istanze.All’udienza presidenziale del 9 ottobre 2012, la madreriferiva di essere disposta all’affido condiviso del figlio,purché il padre condividesse il medesimo progetto educativoe gestorio. Il Presidente del Tribunale introduceva ildiritto di visita padre - figlio, senza la possibilità del pernottamento,con previsione che gli incontri avvenisseroin assenza di estranei, parenti o la nuova compagna delmedesimo.In dirittoGiova muovere da due dati di primaria importanza, difatto rilevanti ai fini della risoluzione del conflitto genitoriale.In primis, devesi rilevare come la parte attrice,nel richiedere che il padre non frequenti il figlio alla presenzadella nuova compagna, non abbia allegato alcunacircostanza da ritenersi ostativa alla relativa frequentazione,nel senso che non si rintracciano deduzioni in fattoidonee a far ritenere al giudicante che la presenza dellanuova compagna potrebbe rivelarsi di pregiudizio (oanche meramente rischiosa) per il minore. Ne consegueche la relativa istanza si fonda su un assioma privo di sostegnomotivazionale e, dunque, si traduce di una meraopinione soggettiva della madre, che non trova riscontronemmeno nei fatti notori di cui il giudice potrebbe tenereconto a prescindere dalle allegazioni. In secundis, devesirilevare come l’intervento del Presidente - nel sensodi escludere la nuova compagna del padre dal diritto divisita - sia stato pronunciato «allo stato» (rebus sic stantibus,v. pag. 2 verbale udienza) in stretta correlazione con802Famiglia e diritto 8-9/2013

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