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GiurisprudenzaMatrimonioniuge, vincolante in tema di immigrazione in quantomateria rientrante nell’ambito di competenza comunitaria,fondano la propria decisione proprio sullariconosciuta qualità di “familiare” del coniugesame-sex sposato all’estero.Mentre infatti la Suprema Corte, rinviando la causaal giudice del merito penale di cui era stata impugnatala sentenza, chiede di verificare, ai fini dell’applicazionedell’art. 2, lett. b), n. 2), d.lgs. n. 30/2007,“se, sulla base della legislazione interna dello Statomembro, l’unione in parola sia qualificabile - o equiparabile- a rapporto di coniugio”, il Tribunale diReggio Emilia, evidenziando come ai sensi dell’art.9, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 30/07 è sufficiente, aifini dell’iscrizione anagrafica, la presentazione di“un documento rilasciato dalla autorità competentedel Paese di origine o provenienza che attesti la qualitàdi familiare”, fa discendere il diritto alla liberacircolazione del cittadino e del suo familiare dallanatura “familiare” della “unione matrimoniale formatasiin un Paese dell’Unione”.8. Quid juris per le unioni civili registrateall’estero?Tale impostazione pare permettere di ampliare, invia interpretativa, le ipotesi in cui sussisterebbe ildiritto di ingresso e soggiorno in <strong>Italia</strong> anche al casodelle unioni civili same-sex registrate all’estero.Preso atto dell’attuale vuoto normativo in materianel nostro Paese e della impossibilità di applicarel’ipotesi di cui all’art. 2, lett. b), n. 2), sulla base diuna esplicita “legislazione dello Stato membro ospitante”,che equipari o meno l’unione registrata stipulataall’estero al matrimonio, è però possibile, utilizzandoi criteri ermeneutici forniti dalla sentenzaCorte Cost. n. 138/10, interpretati alla luce dellasentenza Cass. n. 4184/12, riconoscere alle unionicivili registrate omosessuali una tutela “particolare”,diversa e più pregnante rispetto a quella riservataalle coppie eterosessuali, valutandone il carattere“familiare” al fine della loro equiparazione al rapportodi coniugio, ai fini dell’applicabilità del TestoUnico in materia di circolazione e soggiorno dei cittadiniU.E.Alla luce della più recente giurisprudenza costituzionalee di legittimità dovrebbe infatti considerarsiormai obsoleto l’orientamento espresso quattroanni or sono dalla Corte di Cassazione con sentenzasez. I, 17.03.09, n. 6411, quando è stato negato iltitolo di soggiorno ad un cittadino neozelandeselegato ad un cittadino italiano da partnership registratanel suo paese (42).Fa piacere registrare che la proposta interpretazionedella norma pare sia già stata adottata quanto menodalla Questura di Milano, che ha emesso un titolo disoggiorno sulla base di un PA.C.S. francese (43).8. ConclusioniLa sentenza in commento del Tribunale di Pescararappresenta un esempio di corretta applicazione, nelsistema normativo multilivello che caratterizza ilnostro ordinamento giuridico, dei principi espressidalla nostra Costituzione e dalle convenzioni internazionalicui il nostro Paese aderisce, così come interpretatedalla Corte Europea dei diritti dell’uomoe dalla Corte Costituzionale.Incarna un orientamento giurisprudenziale più laicoe moderno, improntato al rispetto della personaumana e dei suoi diritti civili, in un orizzonte piùvasto rispetto a quello della angusta “tradizione”della nostra penisola.Rappresenta un esempio di come il controllo “dalbasso” della legittimità e della ragionevolezza dellenorme giuridiche, nel rispetto delle linee guida impartitedalla Corte Costituzionale, costituisca unvalore rilevante per il nostro sistema giudiziario.Quella affrontata dalla sentenza in commento è solouna delle “situazioni particolari” in cui, stante ilvuoto normativo in materia di famiglia omosessuale,la giurisprudenza di merito e di legittimità ha il doveredi operare una equiparazione tra i diritti dellecoppie eterosessuali sposate e quelli delle coppieomosessuali “necessariamente” solo conviventi.Dopo la totale parificazione tra i diritti e le situazionigiuridiche delle coppie conviventi more uxorio,a prescindere dal sesso dei componenti, cui meritoriamentela magistratura si è da tempo dedicata(44), è ora giunto il momento che, con una maggiorNote:(42) Sulla base dell’assunto che “in tema di diritto dello stranieroal ricongiungimento familiare, il cittadino extracomunitario legatoad un cittadino italiano ivi dimorante da un’unione di fatto debitamenteattestata nel paese d’origine del richiedente, non può esserequalificato come ‘familiare’ ai sensi dell’art. 30 comma 1 lett.c) d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto tale nozione, delineata dal legislatorein via autonoma, agli specifici fini della disciplina del fenomenomigratorio, non è suscettibile di estensione in via analogicaa situazioni diverse da quelle contemplate, non essendo taleinterpretazione imposta da alcuna norma costituzionale”. Cass.,sez. I, 17.03.09, n. 6441, in Giust. civ. Mass., 2009, 3, 464.(43) Fonte: www.certidiritti.it, 28.09.12 “Anche le coppie dellostesso sesso che hanno un’unione civile celebrata all’esteropossono ottenere il permesso di soggiorno in <strong>Italia</strong>”.(44) Ex multis, Trib. Roma 20.11.1982, in Riv. giur. edil., 1983, I,959, per cui “la convivenza more uxorio nell’immobile locato, delconduttore omosessuale con un amico, alla pari dell’ipotesi diconvivenza tra eterosessuali, esclude la configurabilità di un rapportodi sublocazione che legittima il locatore a chiedere la risolu-(segue)800Famiglia e diritto 8-9/2013

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