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GiurisprudenzaMatrimonioIl Giudice delle Leggi, infatti, avanza una lettura dell’art.2 Cost., in relazione alle unioni omosessuali,assai significativa e per nulla pacifica - né sul pianodottrinario né, ancor meno, su quello giurisprudenziale- che, a ragione, autorevoli commentatori hannogiudicato sia destinata ad assumere nell’ordinamentoitaliano una portata storica (18).La Corte, con questa sentenza, è passata dal riconoscimentodel diritto di vivere liberamente lapropria condizione di persona omosessuale, a quellodi vivere liberamente una condizione di coppiaomosessuale: ora è anche la coppia nel suo insiemead essere tutelata dalla Costituzione; essa è infatticonsiderata a pieno titolo una formazione sociale incui l’individuo ha il diritto di realizzare sé stesso(19). Essa, in sostanza, viene equiparata, a tutti glieffetti, ad una famiglia.Sul punto, di grande incisività è Gattuso (20), secondocui “con l’affermazione, da parte della CorteCostituzionale - nella sentenza n. 138 del 2010 - dellarilevanza costituzionale dell’unione omosessuale,d’un fenomeno, dunque, che assume necessariamenterilevanza esterna, si dà atto della necessitàcostituzionale di assicurare tutela anche per le manifestazioniesteriori della affettività”. L’Autore non siriferisce qui al mero diritto delle persone consenzientidi fare sesso nel chiuso delle loro camere da letto;tratta bensì del più generale diritto ad amarsi,che comprende ad esempio il diritto di passeggiaretenendosi per mano, di baciarsi in pubblico, divedere trattato in un’opera cinematografica l’amoreomosessuale al pari di quello eterosessuale.Non è però soltanto un riconoscimento di naturaculturale. È un riconoscimento giuridico vero e proprioche comporta non solo una totaleequiparazione tra le coppie conviventi more uxorio,eterosessuali ed omosessuali, ma anche la necessitàper il legislatore di garantire, “in relazione ad ipotesiparticolari”, “un trattamento omogeneo tra lacondizione della coppia coniugata e quella dellacoppia omosessuale, trattamento che questa Cortepuò garantire con il controllo di ragionevolezza”.La Consulta, invero, si è espressamente riservata,con questa sentenza, “la possibilità d’intervenire atutela di specifiche situazioni (come è avvenuto perle convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989e n. 404 del 1988)” (21) e questo, chiaramente, siain relazione alla disciplina legislativa che il Parlamentovorrà adottare, sia in relazione alle norme attualmentevigenti, disciplinanti particolari aspettidella vita sociale, nelle more dell’introduzione dellanecessaria disciplina di carattere generale.Così come lucidamente afferma Barbara Pezzini(22), la discrezionalità del legislatore viene riconosciutain funzione di limite rispetto alla possibilità diuna pronuncia manipolativa di tipo additivo da partedella Corte, ma risulta anche precisamente indirizzatae delimitata, tant’è vero che risultano specificamenteprefigurati persino i rimedi attivabili in casodi un esercizio carente o inadeguato della discrezionalitàlegislativa stessa. Il riferimento alla pienadiscrezionalità del legislatore va, quindi, letto allaluce della nuova interpretazione data all’art. 2 Cost.Sicché questo apre la via, non solo a possibili giudizidinnanzi alla Corte Costituzionale tesi a verificarela ragionevolezza della disparità di trattamento tra lecoppie eterosessuali sposate e quelle omosessualiconviventi, ma anche, e soprattutto, ad un vero eproprio controllo di legittimità costituzionale “dalbasso”, diffuso sul territorio, in quanto è compitoprecipuo del giudice disapplicare tout court la leggeordinaria, ovvero darle una interpretazione costituzionalmenteorientata, ogni qualvolta questarisulti in contrasto con l’art. 2 Cost. così come intesodalla sentenza in esame della Corte Costituzionale(23).Note:(18) Dal Canto, La Corte Costituzionale e il matrimonio omosessuale,in Foro it., 2010, I, 1370 e Gattuso, La Corte Costituzionalesul matrimonio tra persone dello stesso sesso, in questa Rivista,2010, 7, 657-658.(19) Sul punto particolarmente efficace è Pezzini, secondo cui “lasentenza specifica che le formazioni sociali di cui parla l’art. 2 vannointese nel contesto di valorizzazione del modello pluralistico evengono identificate in ogni forma di comunità, semplice o complessa,in base alla capacità di rendere possibile ed agevolare il liberosviluppo della persona nella vita di relazione. Su tale premessadefinitoria, rileva che l’unione omosessuale, intesa comestabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, va annoveratafra le formazioni sociali tutelate dall’art. 2 Cost. e, di conseguenza,identifica la tutela costituzionale garantita alle unioniomosessuali ricavando direttamente dall’art. 2 il diritto fondamentaledi vivere liberamente una condizione di coppia samesex” (in Il matrimonio same sex si potrà fare. La qualificazionedella discrezionalità del legislatore nella sent. n. 138 del 2010 dellaCorte costituzionale, pubblicato su Giur. cost., 2010, 3, 2715).(20) In Orientamento sessuale, famiglia, eguaglianza, pubblicatosu Nuova giur. civ. comm., 2011, 12.(21) Le sentenze citate dalla Corte sono consultabili suwww.giurcost.org.(22) Pezzini, Il matrimonio same sex si potrà fare, cit., in Giur.cost., 2010, 3, 2715. Sull’ampiezza della autonomia del legislatoreleggasi anche Ferrando, La via “legislativa” al matrimoniosame-sex, in Unione e matrimoni same-sex, cit., 31 e Brunelli,Le unioni omosessuali nella sentenza n. 138/2010: un riconoscimentosenza garanzia?, ivi, 155.(23) Di estrema chiarezza sul punto Gattuso secondo cui “poiché,come noto, un giudice può promuovere una questione di legittimitàcostituzionale soltanto nel caso in cui la questione nonpossa essere risolta già attraverso un’interpretazione adeguatricedella norma, il giudice, innanzi ad una coppia che chieda tutelae che a suo avviso necessiti d’un trattamento omogeneo a(segue)796Famiglia e diritto 8-9/2013

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