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GiurisprudenzaMatrimoniodiritto al matrimonio riconosciuto dall’art. 12 ha acquisito,secondo l’interpretazione della Corte europea- la quale costituisce radicale “evoluzione” rispettoad “una consolidata ed ultramillenaria nozionedi matrimonio” -, un nuovo e più ampio contenuto,inclusivo anche del matrimonio contratto dadue persone dello stesso sesso» (par. 3.3.4); «il limitatoma determinante effetto dell’interpretazionedella Corte europea (…) sta nell’aver fatto cadere ilpostulato implicito, il requisito minimo indispensabilea fondamento dell’istituto matrimoniale, costituitodalla diversità di sesso dei nubendi e, conseguentemente,nell’aver ritenuto incluso nell’art. 12della CEDU anche il diritto al matrimonio omosessuale»(par. 4.4.1) (9).Questo, secondo la lucida opinione di Gattuso, ha determinato,nella interpretazione della Corte europea,una vera e propria svolta semantica inequivocabile“la parola matrimonio non denota più solo i matrimonitra persone di opposto genere e diventa, per definizione,gender-neutral. Il significante “matrimonio”include nel suo significato ogni matrimonio” (10).Tale profonda innovazione ha un effetto sistemico esi riverbera automaticamente anche nel nostro ordinamentointerno.Com’è noto, infatti, secondo l’orientamento dellaCorte Costituzionale (11), non solo il testo dellaCEDU, ma anche la giurisprudenza della Corte diStrasburgo funge da parametro interposto nel giudiziodi legittimità costituzionale.Pertanto, anche le singole corti di merito, come autorevolmentesottolineato dalla Suprema Corte,“hanno il dovere di interpretare la norma interna inmodo conforme alla norma convenzionale fintantochéciò sia reso possibile dal testo di tali norme e, incaso di impossibilità dell’interpretazione “conforme”,di sollevare questione di legittimità costituzionaledella norma interna per contrasto con la normaconvenzionale “interposta”, per violazione dell’art.117, comma 1, Cost.; con l’ulteriore conseguenzache l’interpretazione data dalla Corte europea vincola,anche se non in modo incondizionato, dettigiudici e costituisce il “diritto vivente” della Convenzione”(12).Peraltro è lo stesso art. 6 del Trattato di Lisbona, entratoin vigore in <strong>Italia</strong> dal 1.12.09, a sancire che “idiritti fondamentali, garantiti dalla Convenzioneeuropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo edelle libertà fondamentali (…), fanno parte del dirittodell’Unione in quanto principi generali”.4. Lo status “europeo” di coniugeDi questo ha tenuto conto il Tribunale di Pescara,che, richiamando la giurisprudenza della Corte Europeadei Diritti dell’Uomo, ha evidenziato come “laqualità di coniuge del richiedente il permesso di soggiornoattiene ad uno status come riconosciuto dalloStato comunitario ove la coppia ha contratto matrimonio”che non può essere contestato dallo Statoospitante ai fini dell’applicazione della normativa inmateria di libera circolazione all’interno dell’Unione.Il fatto che uno stato comunitario (o anche extracomunitario,secondo le citate “Linee guida”) abbia attribuitoad una unione tra due persone dello stessosesso (di cui una comunitaria) il valore giuridico delmatrimonio, fa sì che entrambi i nubendi acquisiscanouno status di coniugi, rilevante per il diritto di derivazioneeuropea (e quindi ai fini dell’estrinsecazionedel diritto alla libera circolazione), a prescinderedalla loro cittadinanza e dall’esistenza di un analogoistituto nel paese di origine o in quello ospitante.Lo status acquisito è totalmente impermeabile allalegislazione del Paese ospitante e comporta il dirittoall’ingresso, al soggiorno e alla permanenza in esso.Prova della correttezza di tale interpretazione è datadalla stessa lettera b numero 2) dell’art. 2 del TestoUnico, nella parte in cui, limitatamente al solo partenariatocivile registrato, ne subordina il riconoscimento,ai fini del diritto alla libera circolazione, allaequiparazione dell’unione registrata al matrimonioed alle eventuali ulteriori condizioni previste dallostato ospitante.Infatti, in applicazione dell’universale principio ermeneuticoubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, se illegislatore avesse voluto condizionare il riconoscimentodello status di coniuge ad una diversa normativainterna avrebbe dovuto specificarlo, così comefa nell’ipotesi sub b) numero 2).Questo comporta che al coniuge del cittadino comunitario(o italiano), quale che sia il suo sesso o laNote:(9) Cass., sez. I, 15.03.12, n. 4184, in questa Rivista, 2012, 665ss., con nota di Gattuso, “Matrimonio”, “famiglia” e orientamentosessuale. La Cassazione recepisce la “doppia svolta” dellaCorte Europea dei Diritti dell’Uomo.(10) Gattuso, ibidem, 680. Di un vero e proprio “superamentodel paradigma eterosessuale, convertito in scelta discrezionaledel legislatore nazionale” parla Pezzini in La sentenza 138/2010parla (anche) ai giudici, in Unioni e matrimoni same-sex dopo lasentenza 138 del 2010: quali prospettive? a cura di Pezzini e Lorenzetti,Napoli, 2011, 104.(11) Corte Costituzionale 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349, cosìcome citate da Winkler - Chiovini, in Dopo la Consulta e la Cortedi Strasburgo, anche la Cassazione riconosce i diritti delle coppieomosessuali, in Giust. civ., 2012, 7-8, 1707 ss.(12) Cass., sez. I, 15.03.12, n. 4184, 3.3.4, in questa Rivista,2012, 675.794Famiglia e diritto 8-9/2013

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