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GiurisprudenzaMatrimonioANCHE IL CONIUGE DELLO STESSO SESSO DEL CITTADINOCOMUNITARIO HA DIRITTO DI STABILIRSI IN ITALIA AI SENSIDEL T.U. SULLA CIRCOLAZIONE E SUL SOGGIORNODEI CITTADINI DELL’U.E.di Giovanni Genova (*)Alla luce della recente interpretazione “gender neutral” data dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo alla nozionedi matrimonio, del riconoscimento operato dalla Corte Costituzionale del diritto fondamentale dellepersone omosessuali di vivere liberamente la condizione di coppia e dell’estensione del concetto di “famiglia”a tali coppie effettuato dalla Cassazione, la sentenza in commento consolida il più recente orientamentogiurisprudenziale che, raccogliendo l’invito della Suprema Corte a garantire alle unioni same sex untrattamento omogeneo a quello delle coppie eterosessuali coniugate, riconosce rilevanza al matrimonio officiatoall’estero tra persone dello stesso sesso ai fini della concessione del permesso di soggiorno, ex art.2 del d.lgs. n. 30/07, al coniuge extracomunitario di cittadino dell’Unione Europea.1. PremessaUn cittadino brasiliano, validamente ed efficacementesposato in Portogallo con un cittadino portoghese,a seguito del trasferimento in <strong>Italia</strong> del marito,chiede al Questore di Pescara l’emissione in propriofavore di un permesso di soggiorno quale coniugedi cittadino comunitario, ai sensi del testo unicosulla circolazione e sul soggiorno dei cittadini dell’UnioneEuropea (d.lgs. n. 30/07).L’Autorità Amministrativa, sul presupposto chel’ordinamento italiano non riconosce il matrimoniofra persone dello stesso sesso e che pertanto la normativainvocata non risulta applicabile al caso dispecie, rigetta l’istanza.Tale provvedimento di diniego, ai sensi dell’art. 8del citato d.lgs. n. 30/07, viene impugnato avanti ilTribunale di Pescara, che, con la suestesa ordinanza,annulla il decreto del Questore, ordinando di fattol’emissione di un titolo di soggiorno nel nostro Paesein favore del ricorrente.2. La normativa di riferimentoe il suo ambito di applicazioneIl decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (c.d.T.U. sulla circolazione e sul soggiorno dei cittadinidell’Unione Europea) attua in <strong>Italia</strong> la direttiva2004/38/CE (1), relativa al diritto dei cittadini dell’Unionee dei loro familiari di circolare e soggiornareliberamente all’interno dei singoli stati membri.In particolare, in relazione al tema che ci occupa, talenormativa individua, all’art. 2, i familiari chehanno diritto di accompagnare o raggiungere in <strong>Italia</strong>i cittadini comunitari 1) nel coniuge, 2) nel partnerche abbia contratto con il cittadino U.E.un’unione registrata sulla base della legislazione diuno stato membro, qualora la legislazione dello statomembro ospitante equipari l’unione registrata almatrimonio, 3) nei discendenti diretti di età inferiorea 21 anni o a carico del cittadino U.E., oltre aquelli del coniuge o del partner, 4) negli ascendentidiretti a carico del cittadino U.E., oltre a quelli delconiuge o del partner.Essa prevede che, a prescindere dalla nazionalità delfamiliare, questi ha sempre diritto di fare il suo ingresso,soggiornare o permanere in <strong>Italia</strong>, salvo noncostituisca un pericolo per la sicurezza dello Statoovvero per l’ordine e la sicurezza pubblica.Giova evidenziare che, ai sensi dell’art. 23 del decreto,così come interpretato dalla costante giurisprudenza,tutte le disposizioni contenute nell’articolatosi applicano anche ai familiari dei cittadiniitaliani non aventi la cittadinanza italiana.L’espressione “se più favorevoli” contenuta nel testodi legge, infatti, è stata considerata di fatto irrilevantedalla giurisprudenza in quanto “il diritto all’ingressoe al soggiorno per ricongiungimento familiaredel cittadino extracomunitario con cittadinoitaliano è regolato esclusivamente dalla disciplinanormativa di derivazione comunitaria, introdottadal d.lgs 6 febbraio 2007, n. 30, che ha recepito laDirettiva 2004/38/CE” (Cass. 17.12.10, n. 25661,ord.) (2).Di particolare importanza è sottolineare la finalità e,di conseguenza, l’ambito di applicazione di tale det-Note:(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazionedi un referee.(1) Consultabile su www.articolo29.it.(2) In Mass., 2010, 1096; conformi Cass., sez. I, 1.3.10, n. 4868,in www.asgi.it e Cass., sez. I, 23.07.10, n. 17346, inwww.meltingpot.org.792Famiglia e diritto 8-9/2013

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