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GiurisprudenzaMatrimonioanch’esso soggetto di tutela da parte della normativa comunitaria:1) tale qualità di partner espressamente vienefatta scaturire, nel disposto dell’art. 2, dalla normativadello Stato che prevede la registrazione e che regola taleistituto giuridico, 2) se, in effetti, questa ipotesi di dirittoal soggiorno nello Stato ospitante è però sottoposta allacondizione dell’esistenza di una legislazione dello Statomembro che equipari l’unione registrata al matrimonioed al rispetto delle condizioni previste dalla pertinentelegislazione dello Stato, ciò non costituisce altro che, perconverso, la conferma della diversità della condizione delconiuge che nessuna limitazione inerente la legislazionedello Stato ospitante subisce se non le già citate ragionidi ordine pubblico e di pubblica sicurezza);atteso che il matrimonio tra persone dello stesso sesso hatrovato, ai sensi del disposto dell’art. 12 CEDU, ampio epieno riconoscimento giuridico nella giurisprudenza dellaCorte Europea dei Diritti dell’Uomo con la nota decisionedel 22.11.2010 Schalk e Kopf c. Austria, mentrenell’ambito del precedente art. 8 CEDU che garantisce la“Vita familiare” la Corte richiede il rispetto “… delle relazionisentimentali e sessuali tra persone dello stesso sesso”,per cui, anche laddove, nella riconosciuta discrezionalitàin materia rimessa agli Stati membri dell’UnioneEuropea, il matrimonio tra persone dello stesso sesso nonsia ammesso in uno di detti Stati, in ogni caso costituirebbeviolazione della su menzionata disposizione sovranazionalenonché del successivo art. 14 (sul divieto di discriminazioneanche di sesso), la mancanza nei confrontidelle coppie omosessuali di una tutela ed un riconoscimentoadeguato all’interno di quello Stato;atteso che in precedenza la Corte Costituzionale con lanota sentenza n. 1387/2010, pur affermando, con specificoriferimento all’art. 3 della Cost., che le unioni omosessualinon possono essere ritenute omogenee rispetto almatrimonio, escludendo che l’aspirazione a tale riconoscimento- che necessariamente postula una disciplina dicarattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveridei componenti - possa essere realizzata soltanto attraversouna equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio,ciò non toglie che tali unioni trovano tutela nell’art.2 Cost. “quale stabile convivenza tra due personedello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivereliberamente una condizione di coppia, ottenendone- nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - ilriconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”;atteso che sulla scia delle due citate autorevoli pronunce,la Corte di Cassazione, con la recente decisione n.4184/2012, nel ribadire che il <strong>Italia</strong> il diritto fondamentaledi contrarre matrimonio non è riconosciuto dalla nostraCostituzione a due persone dello stesso sesso, né il dirittoalla trascrizione di matrimonio contratto all’estero,risultando, peraltro, ormai “radicalmente superata la concezionesecondo cui la diversità di sesso dei nubendi èpresupposto indispensabile, per così dire ‘naturalistico’,della stessa ‘esistenza’ del matrimonio”, ma semplice “inidoneità”a produrre un qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamentoitaliano, evidenzia come le coppie di fattoomosessuali possano ottenere, attraverso tutela giurisdizionale,in presenza di “specifiche situazioni”, il diritto adun trattamento omogeneo a quello assicurato dalla leggealla coppia coniugata;atteso che - è bene ribadirlo, avendo la difesa della pubblicaamministrazione sollevato tale questione, non presentenelle motivazioni del decreto questorile di rigetto -il giudice nomofilattico con la decisione n. 4184/12 haespressamente escluso che il matrimonio estero di personedello stesso sesso possa contrastare con l’ordine pubblicoitaliano;atteso che nella specie nessun problema di mancata trascrizionedel matrimonio si pone, giacché il d.lgs. n.30/07 non lo richiede;atteso che contrariamente all’assunto dell’opposta, nessunprofilo di incostituzionalità ex art. 3 Cost. rispetto aicittadini omosessuali italiani ai quali la legge disconosceil diritto ad unirsi in matrimonio, scaturisce dalla ritenutaed, invero, inevitabile conclusione della legittimitàdella richiesta di permesso di soggiorno, visto che quinon si discute dei diritti della coppia di fatto di persone distesso sesso nell’ambito della legislazione italiana, ma deldiritto di una coppia con almeno un cittadino comunitarioa poter liberamente circolare, soggiornare e permanerenel territorio dello Stato italiano così come è possibilealla coppia di fatto di omosessuali italiani; che, se mai, èvero, generalizzando, il contrario: impedire in questi casiil soggiorno del coniuge di coppia omosessuale sposata inaltro Stato membro significa discriminarla rispetto adidentiche coppie che vadano a soggiornare in altri Statimembri i quali, pur non consentendo il matrimonio traomosessuali e neppure prevedendo forme di registrazione,non ne impediscono l’ingresso e permanenza nel proprioterritorio in ossequio alla normativa de quo;attesa la conforme conclusione cui è pervenuto di recenteanche il Ministero dell’Interno con la sopravvenutacircolare 5.11.2012 prodotta dal ricorrente;ritenuto che, pertanto, il rigetto della domanda del G. S.è illegittima;ritenuto che le spese vadano integralmente compensatein considerazione della indubbia particolarità della fattispecie,in presenza di normativa comunitaria che interagiscecon principi generali e legislazioni nazionali dei singoliStati dell’Unione Europea legate a differenti estrazionireligiose, culturali e civili.P.Q.M.Definitivamente pronunciando sull’opposizione propostada G. S. J. V., così provvede in accoglimento del ricorso:– annulla il provvedimento del Questore di Pescara di rigettodella richiesta di permesso di soggiorno avanzata daG. S. J. V. in data 3.4.2012;– dichiara integralmente compensate le spese tra le parti.Famiglia e diritto 8-9/2013 791

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