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GiurisprudenzaSuccessioniil più possibile sul terreno applicativo il suo progettosuccessorio, dovrebbe giustificare l’effetto sananteinnervato dal meccanismo di repêchage ancorato allaricostruzione della volizione ipotetica (la quale - sibadi - acquista effetti erga omnes quando il suo autoreha abbandonato il regno dei viventi). La conversionedel negozio (inter vivos o mortis causa) si ponepertanto in perfetta sintonia sia con la volontà (ipotetica)della parte, sia con il suo scopo empirico (12).Chi accetta questo ragionamento non ha difficoltà aconcludere che la disposizione testamentaria consacranteil vincolo di «autodestinazione» amministratodal terzo gestore si converta in una clausola istitutivadel trust di diritto interno, per effetto dellaquale l’interposto diventa dominus provvisorio nell’interessealtrui.Il divieto di alienazioneSi continui a tener presente che la testatrice ha altresìimposto il divieto di alienazione dell’immobilesottoposto al vincolo di destinazione (13).Nell’ipotesi in cui si dovesse recuperare - come quisuggerito - la validità del vincolo stesso attraversol’istituto della conversione, riaffiora il dilemma inmerito alla sorte dell’evocata proibizione.Il testo originario dell’art. 692, ult. comma, c.c., dettavauna regola ferrea (14), a tenore della quale era nulla«ogni disposizione con la quale il testatore proibisceall’erede di disporre per atto tra vivi o per atto di ultimavolontà dei beni ereditari». Ne conseguiva una disparitàdi trattamento fra divieti di alienazione di matricecontrattuale e divieti racchiusi nel testamento;essa era criticata, e pour cause, da accreditata letteraturache ne denunciava la sua irrazionalità (15).Con la riforma del diritto di famiglia la regola è statacancellata per motivi incerti (16). Ne consegueche, sfumati i presupposti per far ricorso al principiodi specialità, anche in materia successoria vale oggila regola di diritto comune ex art. 1379 c.c. (17). Perquesto motivo - osserviamo conclusivamente - il divietotestamentario di alienazione, sempre che siameritevole di tutela, ha efficacia soltanto obbligatoriaed è valido se è contenuto entro ragionevoli limitidi tempo.Note:(12) Cfr. De Nova, voce Conversione, I) Conversione del negozionullo, in Enc. giur. Treccani, IX, Roma, 1988, 1.(13) Importa bene considerare che la proprietà destinata ai sensidell’art. 2645 ter c.c. è di per sé disponibile, sebbene il vincolotrascritto sia dotato di efficacia reale: si veda, anche per ulterioririferimenti, il mio Vincoli di destinazione, cit., 154. Circa la clausolad’indivisibilità vale quanto stabilito nell’art. 1111, comma 2,c.c.: cfr., incidentalmente, Cass., 4 marzo 2011, n. 5261, inGiust. civ., 2012, I, 504.(14) Cfr. Boniello, La clausola di inalienabilità nel diritto francesee in quello italiano, in Ann. dir. comp., 1966, 42.(15) Allara, Vicende del rapporto giuridico, fattispecie, fatti giuridici,Torino, 1999 (rist.), 44.(16) Rocca, Il divieto testamentario di alienazione, in Riv. trim.dir. proc. civ., 1982, 416(17) Cfr. C.M. Bianca, Diritto civile, II, La famiglia. Le successioni,3 a ed., Milano, 2001, 712; Calvo, Vincoli di destinazione, cit.,38 ss.; A.D. Candian, La funzione sanzionatoria nel testamento,Milano, 1988, 162 s.; Di Mauro, Condizioni illecite e testamento,Napoli, 1995, 139 s.; Petrelli, Divieto testamentario di alienazionecon vincolo di destinazione: parere pro veritate, in Riv. notar.,2004, 1298 s.; Realmonte e Magrì, voce Indisponibilità, in Enc.dir. (agg.)., III, Milano, 1999, 698; M.C. Tatarano, Il testamento,in Tratt. dir. civ. del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto daP. Perlingieri, Napoli, 2003, 313; Terzi, Sostituzione semplice esostituzione fedecommissaria, in Successioni e donazioni, a curadi Rescigno, I, Padova, 1994, 1172.Famiglia e diritto 8-9/2013 789

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