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GiurisprudenzaSuccessioniCondanna P. B. P., S. A., E. E. A., G. F. A. B., G. F., in solido,quali componenti del comitato di amministrazionedel vincolo apposto, per testamento pubblicato il 6 dicembre2007 dal notaio Gisolfi, sull’immobile sito in Firenze(omissis) a restituire a R. R. M., in proprio e nellaqualità di esercente la potestà sulle minori As. e Jo. M. R.M., i frutti prodotti dal compendio immobiliare sopra descritto,a far data dall’apertura delta successione di I.A.nella misura del 25% all’attore in proprio e del 75% nellaqualità, detratte le spese occorse per la gestione ed amministrazionedel cespite;compensa per intero fra le parti le spese di lite.VINCOLO TESTAMENTARIO DI DESTINAZIONE:IL PRIMO PRECEDENTE DEI TRIBUNALI ITALIANIdi Roberto CalvoLo scritto ha ad oggetto il commento alla prima sentenza pronunciata da un giudice italiano in tema di vincolitestamentari di destinazione. Tale precedente ha accertato l’inefficacia (recte nullità) del suddetto vincoloove sia racchiuso in un atto di ultima volontà. L’Autore critica il dictum perché parrebbe urtare controlettera e ratio dell’art. 2645 ter c.c. Ci si sofferma inoltre sul tema della nullità cagionata dalla c.d. autodestinazionee sui consequenziali nessi con l’istituto della conversione ex art. 1424 c.c.FattoTizia con testamento pubblico dell’aprile 2007 ha,tra l’altro, assegnato i tre quarti dell’immobile nobiliaredi sua proprietà alle figlie Caia e Sempronia e larestante quota al coniuge Mevio. Ha inoltre costituitosul medesimo stabile un vincolo di destinazione,che si sarebbe estinto il 31 dicembre 2035, alloscopo di garantire il mantenimento, l’istruzione el’educazione delle figlie nonché, ricorrendone il bisogno,il mantenimento del coniuge. Nello stessorogito ha istituito il divieto sia di alienazione (anchemortis causa) sia di scioglimento della comunioneincidentale. L’amministrazione del suddetto immobileè stata demandata ad un «comitato» i cui componentisono stati designati dalla testatrice.Apertasi la successione di Tizia, il marito Mevio -anche nella veste di genitore esercente la potestàsulle figlie minorenni - ha impugnato il succitatonegozio nella parte in cui istituisce il vincolo ex art.2645 ter c.c. in quanto ritenuto immeritevole di tutela.Nello stesso tempo ha lamentato la nullità delleclausole che limitano la disponibilità dell’immobile.Le rationes decidendiIl Tribunale ha accolto la domanda di nullità perchéè persuaso che il vincolo reale di destinazione nonpossa essere costituito mediante negozio a titolo dimorte.A sostegno di quest’interpretazione evoca la letteradella legge: essa, là dove non enumera espressamentel’atto di ultima volontà fra le fattispecie istitutivedel vincolo, lascerebbe intendere che possa nascereesclusivamente dall’atto tra vivi.L’autorità giudicante si fa ammaliare dalla suggestione,di matrice eminentemente formalista, compendiatadalla seguente massima: «ubi lex voluit dixit,ubi tacuit noluit».L’argomento a contrario sotteso da questa tecnicadimostrativa, sensibile all’illusione - già svelata daicultori della moderna scienza della legislazione (1) -che nell’area del diritto civile le assemblee parlamentarisiano esaustive in quanto dicono tutto ciòche intendono effettivamente dire, dischiude le porteall’interpretazione restrittiva (o formalistica) dellaregola scritta, escludendo che essa possa essereestesa al di fuori delle ipotesi esplicitamente enunciatedalla proposizione normativa, a cagione dellapresunzione assoluta ruotante attorno alla graniticasimmetria tra l’intenzione del legislatore ed il testo.Insomma, se il legislatore avesse inteso riconoscereai privati il potere d’imprimere una destinazionequalificata al patrimonio ereditario avrebbe espressamenteenumerato il negozio di ultima volontà tragli atti istitutivi del vincolo. Assodato invece che lalegge non novera il testamento tra le fattispecie istitutive,occorre logicamente trarre l’inammissibilitàdel vincolo mortis causa di destinazione.Note:(1) Portalis, Discours préliminaire au premier projet de Code civil(1800), préface de Massenet, Bordeaux, 2004 (rist.), spec. 17:«le grand art est de tout simplifier en prévoyant tout. Tout simplifier,est une opération sur laquelle on a besoin de s’entendre.Tout prévoir, est un but qu’il est impossible d’atteindre» (corsivioriginali).786Famiglia e diritto 8-9/2013

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