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GiurisprudenzaSuccessionita del vincolo si risolve in una “tutela” che oltrepassa dinon poco il limite della maggiore età, considerato che, alladata del 31 dicembre 2035, le figlie della de cuiusavranno entrambe raggiunto, e superato, i trenta anni dietà.Deve, ancora, rilevarsi che, nell’ipotesi in cui con la destinazioneil testatore attribuisca contestualmente la proprietàdel bene al beneficiario del vincolo (come nel casodi specie), in quanto erede o legatario (o legittimario),prescindendo dal considerare che la pienezza del godimentoda parte del proprietario si pone come “insiememaggiore” rispetto al beneficio derivante dalla destinazionee che, dunque, di questo non si scorge la causa giustificatrice,appare evidente l’anomalia derivante dallacoincidenza tra l’obbligato alla prestazione derivante dalvincolo e il titolare del diritto di credito alla prestazionestessa (ove si ritenga che la destinazione produca effettiobbligatori), ovvero tra il soggetto che “subisce” il vincoloe il beneficiario della destinazione, nell’ipotesi di adesionealla tesi della realità.Quando, come nel caso di specie, proprietario e beneficiariodel bene sul quale il vincolo è costituito coincidono,si verifica un’evidente anomalia: una sostanzialeespropriazione delle facoltà che costituiscono il contenutodel diritto del proprietario che resta, per altro verso,beneficiario di alcune delle utilità prodotte dalla cosa.Questa “anomalia” consente di escludere che si possa riteneresussistente la disparità di trattamento tra l’atto didestinazione e la disciplina del trust (istituto non disciplinatodalla legge italiana ma efficace, in determinate condizioni,anche nel nostro ordinamento per effetto dellaratifica della Convenzione dell’Aja del luglio 1985), attesoche con la costituzione del trust, il disponente trasferiscead un altro soggetto (trustee) beni o diritti con l’obbligodi amministrarli nell’interesse del disponente o dialtro soggetto (beneficiario) oppure per il perseguimentodi uno scopo determinato, sotto l’eventuale vigilanza diun terzo (protector o guardiano), secondo le regole dettatedal disponente nell’atto istitutivo e dalla legge regolatricedello stesso. La proprietà dei beni o diritti oggettodel trust spetta, dunque, al trustee, gravato dall’obbligo diamministrarli nell’interesse altrui, e non direttamente albeneficiario.Nel caso di specie, si impongono, poi, ulteriori considerazioniche inducono a ritenere sussistente un “uso improprio”dell’atto di destinazione.Ed invero, come emerge dalla lettura del testamento (edalle ragioni che si evincono anche dal parere richiestodalla de cuius al prof. F., reso il 29 dicembre 2006 ed acquisitoagli atti), il reale motivo sottostante la manifestazionedi volontà della testatrice appare essere quello nonsolo di limitare, fino sostanzialmente ad annullare, l’esercizio,da parte del coniuge superstite, delle facoltà connessealla qualità di genitore delle minori, ma anche diescludere, sostanzialmente, l’attore dalla successione(salva la quota di riserva).Ciò si deduce, oltre che dallo stato dei rapporti personalifra i coniugi (in via di separazione personale) all’epocadella redazione del testamento, dalla previsione della costituzionedel vincolo solo “ove il predetto coniuge siamio erede necessario”, dalle “perplessità “espresse dallatestatrice sulla capacità di amministrare dell’attore, dalladurata del vincolo, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre2035 (data nella quale l’attore avrà già compiuto isettanta anni di età), dalla esclusione di costui dal comitatodi amministrazione, dalla previsione di un vincolo diinalienabilità, anche parziale, e di indivisibilità dell’immobile.In tale prospettiva possono valutarsi anche gli atti di disposizionepatrimoniale posti in essere dalla de cuius nelperiodo 2006/2007 con i quali ella provvide ad alienareuna parte cospicua del suo patrimonio del quale, dunque,il cespite di maggior valore è rappresentato proprio dalpalazzo di Firenze.Le considerazioni che precedono inducono il Collegio aritenere la inidoneità del testamento a produrre gli effettiprevisti dall’art. 2645-ter c.c.L’attore ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/inefficaciae comunque la invalidità delledisposizioni testamentarie anche nella parte in cui estabilito il vincolo perpetuo ed assoluto di inalienabilitàed indivisibilità.Orbene, la declaratoria di inefficacia del vincolo di destinazionefa venir meno ogni disposizione ad esso collegatae conseguente (inalienabilità, indivisibilità, costituzionee compiti del comitato di gestione), in ragione della connessioneinscindibile, logica e strutturale, esistente tra ledisposizioni. In particolare, la previsione dei vincoli diinalienabilità ed indivisibilità risulta inserita nella minuziosae dettagliata “disciplina” del vincolo di destinazionee ritenuta dalla testatrice una delle modalità di attuazionedello scopo [“in conseguenza del vincolo e per il raggiungimentodegli scopi del presente atto di destinazione:il Palazzo dovrà intendersi inalienabile anche parzialmenteper effetto di atti inter vivos (...) la comunione frale figlie e, se del caso, il coniuge in relazione alla proprietàdel Palazzo non potrà costituire oggetto di divisioneanche ai sensi dell’art. 1112 cc (...)”].Quanto precede rende superfluo l’esame degli ulterioriprofili di invalidità prospettati dalla difesa dell’attore.In conseguenza della declaratoria di inefficacia del vincolo,i frutti prodotti dal Palazzo (omissis) dovranno essererestituiti agli eredi di I.A., in ragione delle quote stabilitenel testamento, detratte le spese occorse per la gestionedel cespite.In conclusione, alla signora I. A., nata a Roma il 27 marzo1966 e deceduta a Le Mesnil Amelot il 1 ottobre 2007,sono succeduti, per successione testamentaria, le figlieAs. e Jo. M. R. M. ed il coniuge R. R. M. A quest’ultimospetta la quota del 25% del relictum; alle figlie è attribuitala restante quota del 75%, ciascuna per la metà.In ragione della novità delle questioni giuridiche oggettodel procedimento, le spese di lite possono essere interamentecompensate.P.Q.M.Dichiara inefficace il vincolo di destinazione sull’immobilesito in Firenze (omissis).Famiglia e diritto 8-9/2013 785

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