11.07.2015 Views

Sommario - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GiurisprudenzaSuccessionipubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisicheai sensi dell’art. 1322, 2° comma. La norma prevedeinoltre che i beni conferiti e i frutti da questi prodottipossono essere impiegati solo per la realizzazione del finedi destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione,salvo quanto previsto dall’art. 2915, 1° comma, soloper debiti contratti per tale scopo.Ampio e stato il dibattito dottrinale seguito alla novitàlegislativa, dibattito che si è via via sopito, fors’anche peril limitato ricorso alla “destinazione” da parte dei notai.L’incompletezza della disciplina, l’incertezza sulla individuazionedel soggetto al quale è rimesso il controllo dimeritevolezza degli interessi, il possibile utilizzo fraudolentone hanno, in qualche modo, ostacolato una maggiorediffusione nella pratica.Incertezza vi è pure sul piano degli effetti sostanziali, cheuna parte degli interpreti, peraltro, ritiene insussistenti,assumendo che al vincolo consegua esclusivamente l’effettodella separazione patrimoniale. La gran parte deicommentatori ritiene che l’atto di destinazione sia idoneoa costituire sul bene un vincolo di natura reale. Autorevolivoci, ne affermano, in contrario, muovendo dalprincipio della tipicità dei diritti reali, il carattere meramenteobbligatorio.Nell’unico precedente giurisprudenziale, dove peraltrol’argomento è affrontato solo in via incidente, il Tribunaledi Trieste, nell’escludere che la norma dell’art. 2645-terabbia introdotto nell’ordinamento “un nuovo tipo di attoad effetti reali, un atto innominato, che diventerebbeil varco per l’ingresso del tanto discusso negozio traslativoatipico”, afferma che la norma “non costituisce la giustificazionelegislativa di un nuovo negozio la cui causasarebbe quella finalistica della destinazione del bene allarealizzazione di interessi meritevoli di tutela. Non c’e infattialcun indizio da cui desumere che sia stata coniatauna nuova figura negoziale, di cui non si sa neanche se siaunilaterale o bilaterale, a titolo oneroso o gratuito, ad effettitraslativi od obbligatori” (Trib. Trieste 7 aprile 2006,decr.).Le problematiche connesse alla efficacia dell’atto sonoancora aperte e, in particolare, ancora poco esplorata è laquestione relativa alla ammissibilità della costituzionedel vincolo mediante testamento.Sul punto, si confrontano due posizioni contrastanti.Ritiene il Collegio che siano maggiormente convincentile ragioni che militano a favore della tesi negativa.Le ragioni sostenute da coloro che affermano l’ammissibilitàdella costituzione per testamento poggiano, inestrema sintesi, sui seguenti argomenti: l’esclusione deltestamento produrrebbe un’ingiustificabile disparità ditrattamento tra atti inter vivos e mortis causa, tenuto conto,tra l’altro, che la Convenzione dell’Aja ammette entrambele fattispecie costitutive in relazione al trust; il testamentopubblico è riconducibile nel genus atto pubblico;la norma tratteggia una figura di carattere generale,non limitata agli atti inter vivos.L’opposta tesi argomenta, innanzitutto, dal dato di caratteretestuale: il legislatore non indica il testamento qualetitolo costitutivo della destinazione, mentre, per istitutiaffini quali le fondazioni e il fondo patrimoniale, haespressamente previsto la costituzione sia per atto pubblicoche per testamento. Rafforza il convincimento in talsenso, la specifica previsione contenuta nell’art. 2 dellalegge n. 364 del 1989 (Ratifica ed esecuzione della convenzionesulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento,adottata a L’Aja il 1° luglio 1985), per cui il costituentepuò adottare l’uno o l’altro strumento negoziale(atto tra vivi o mortis causa). Ed ancora, argomentando expost, può richiamarsi anche l’art. 2645-quater c.c., introdottodal d.l. 2 marzo 2012, n. 16 convertito nella leggen. 44/’12 che, nel porre l’obbligo di trascrizione degli atticostitutivi di vincoli di natura pubblicistica su beni immobili,fa riferimento ai contratti e agli altri atti di dirittoprivato “anche unilaterali”. Non può ritenersi rilevante,poi, l’uso, da parte del legislatore, del termine “atto”anziché contratto, dal momento che la scelta della collocazionesistematica della norma (posta dopo la disposizionesulla trascrizione dei contratti e prima della disciplinadella trascrizione della divisione) e il carattere “essenziale”dell’intervento normativo, appaiono significativi diuna volontà legislativa volta a risolvere, innanzitutto, ilproblema della opponibilità della limitazione della responsabilità.L’argomento letterale che fa leva sulla riconducibilitàdel testamento pubblico alla categoria degliatti pubblici prova troppo.Va pure sottolineato che attraverso l’atto di destinazioneex art. 2645-ter si deroga al principio della responsabilitàpatrimoniale ex art. 2740 c.c. e, dunque, non appare consentitaun’interpretazione estensiva, oltre i limiti tracciatidalla norma.Va ancora osservato che l’articolo in commento rimanda,quanto alla meritevolezza degli interessi, alla norma dell’art.1322, 2° comma, c.c. Ora, la disciplina sulla successionetestamentaria fissa già i limiti alla volontà del testatore:rispetto dei diritti riservati ai legittimari, divietodei patti successori, liceità dei motivi. La successionemortis causa è organicamente ed autonomamente regolata;è lo stesso legislatore ad indicare gli strumenti per la“circolazione” dei diritti ed è, pertanto, superfluo il controllodi meritevolezza che è posto, dal 2° co. dell’art.1322 c.c., allo scopo precipuo di valutare la conclusionedi contratti “che non appartengano ai tipi aventi una disciplinaparticolare”.Laddove, poi, si voglia ritenere che il giudizio di meritevolezzadegli interessi sottostanti la costituzione del vincolodebba essere espresso non già in relazione all’atto insé, bensì allo scopo esterno all’atto, deve osservarsi chequello che la testatrice aveva in animo di realizzare (garantireil mantenimento, l’istruzione e l’educazione dellefiglie minori) non solo non appare assimilabile agli interessiprevisti dalla norma dell’art. 2645-ter (che devonoconnotarsi in senso etico e solidaristico, anche quando riferitia singole persone fisiche), ma perseguibile per (mero)effetto della successione mortis causa e già oggetto dispecifica tutela da parte dell’ordinamento che sottoponeogni atto di disposizione dei beni dei minori al rigorosocontrollo dell’autorità giudiziaria.Va pure detto, peraltro, che, sotto questo profilo, la dura-784Famiglia e diritto 8-9/2013

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!