11.07.2015 Views

Sommario - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GiurisprudenzaSuccessioniTestamentoTribunale di Roma 18 maggio 2013 - Pres. Santamaria - Rel. RossiTestamento pubblico - Vincolo di destinazione - Forma - Mancanza di causa(C.c. art. 2645 ter)È inefficace il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. istituito mediante testamento pubblico.Esso è altresì inefficace per assenza di causa quando la destinazione sia prevista a favore dei beneficiari dellaproprietà gravata.ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALIConformeDifformeNon si rinvengono precedenti conformiNon si rinvengono precedenti difformiFatto e dirittoLa signora I. A. (omissis) ha disposto delle sue sostanzecon testamento pubblico del 4 aprile 2007 con il quale hanominato eredi le sue figlie As. e Jo. M. R. M. e ha lasciatoal coniuge R. R. M. la sola quota a lui spettantequale legittimario. Ha poi disposto, con specifica previsione,del palazzo di sua proprietà sito in Firenze (omissis)lasciando il bene, in caso di premorienza del coniuge, incomunione alle due figlie. Per il caso di sopravvivenza delconiuge “in considerazione di varie perplessità emerse inordine alla sua capacita di amministrare e della conseguentesussistenza delle finalità di tutela e di protezionedei bisogni della famiglia”, ha lasciato alle due figlie il50% ciascuna della quota pari al 75% dei diritti sul cespitee il residuo 25% al coniuge superstite. Inoltre, ha disposto“che sul Palazzo sia costituito un vincolo di destinazioneai sensi e per gli effetti degli artt. 2645-ter e 1322c.c. “ e ne ha dettato la relativa disciplina, “al fine di garantireil mantenimento, l’istruzione e l’educazione dellefiglie, nonché, ricorrendone le condizioni, il mantenimentodel coniuge”. Ha inoltre stabilito l’inalienabilitàdel Palazzo, “per effetto di atti inter vivos di qualsiasi natura“ per tutta la durata del vincolo stesso (previsto finoal 31 dicembre 2035) e il divieto di scioglimento dellacomunione anche ai sensi dell’art. 1112 c.c. La testatrice,infine, ha demandato ad un “Comitato di amministrazione”,nominandone i componenti, tutti “i poteri e i diritti”necessari per il raggiungimento dello scopo, l’amministrazione,la gestione sia del Palazzo che delle rendite e laloro distribuzione tra i beneficiari.II presente giudizio e stato introdotto dal coniuge superstite,in proprio e nella qualità di genitore esercente lapotestà sulle figlie minori, per sentir pronunciare la nullità/annullabilità/inefficaciadella disposizione testamentariacostitutiva del vincolo sulla base dei seguenti motivi:a) l’apposizione del vincolo viola la disposizione dell’art.549 c.c. che fa divieto al testatore di imporre pesi o condizionisulla quota spettante ai legittimari; b) il divietoperpetuo di divisione e illegittimo; c) difetta, nella specie,il requisito di meritevolezza degli interessi di cui all’art.2645-ter c.c.; d) non sussiste il requisito dell’altruitàdell’interesse meritevole di tutela pure previsto da quest’ultimadisposizione.I convenuti hanno chiesto il rigetto di ogni domanda dell’attore.Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni formulatedall’attore in relazione alla costituzione dei convenutiche si sono costituiti in giudizio in proprio e non nellaqualità di legali rappresentanti del “comitato di amministrazione”del vincolo. Deve, infatti, osservarsi che il “comitatodi amministrazione” non ha un rappresentanteper legge, non è un soggetto giuridico dotato di personalitàgiuridica, né può assimilarsi ad un ente di gestione,quale il condominio (rappresentato dall’amministratorein virtù del mandato che i comunisti gli conferiscono inrelazione alle parti comuni dell’edificio). D’altronde, lostesso attore ha convenuto in giudizio il comitato “in personadi ciascuno dei suoi componenti”. Correttamente,pertanto, i convenuti si sono costituiti in proprio; la procuraconferita al difensore a margine della comparsa dicostituzione e risposta e dunque valida ed efficace; il Tribunalee tenuto ad esaminare le eccezioni e difese svoltenegli atti difensivi dei convenuti.Nel merito, ritiene il Tribunale che la questione centrale,e dirimente, da esaminare consiste nel verificare l’efficaciadella costituzione del vincolo di destinazione su benimediante testamento.A tal fine, va premessa una sintetica ricostruzione dellafattispecie prevista dall’art. 2645-ter c.c.Inserito nel libro VI del codice civile - della tutela dei diritti- nel titolo I - della trascrizione - al capo I - della trascrizionedegli atti relativi ai beni immobili - l’art. 2645-ter prevede la trascrivibilità, ai fini della opponibilità aiterzi, degli atti in forma pubblica con cui beni immobili obeni mobili registrati sono destinati, per un periodo nonsuperiore a novanta anni, o per la durata della vita dellapersona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessimeritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, aFamiglia e diritto 8-9/2013 783

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!