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GiurisprudenzaMatrimonioOBBLIGO DI FEDELTA’ E PRONUNCIA DI ADDEBITOdi Donatella Morello Di Giovanni (*)Nel commento alla sentenza, l’Autrice evidenzia che l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza puòcostituire causa di separazione personale con addebito al coniuge responsabile, sempre che non venga constatatala mancanza di un nesso di causalità tra la crisi coniugale e l’infedeltà, attraverso un’attenta valutazionedel comportamento dei coniugi stessi, da cui possa risultare la preesistenza di un rapporto ormai irrimediabilmentecompromesso.Un marito aveva intrattenuto una relazione considerataextraconiugale dalla moglie e per la quale essachiedeva l’addebito di separazione per violazionedell’obbligo di fedeltà coniugale. Era emerso, in seguito,che tale relazione era stata conosciuta dallamoglie, dopo che il marito aveva lasciato la casa coniugalee, cosa importante, era ormai venuta a mancaretra i coniugi quella comunione spirituale e materialecaratterizzante la funzione principe dell’istitutodel matrimonio.La Suprema Corte, rilevava che, nel caso di specie,non vi era un nesso di causalità fra la violazione dell’obbligodi fedeltà e la conseguente intollerabilitàdella convivenza, proprio in virtù del fatto che la relazionedel marito era iniziata quando già era venutameno la comunione spirituale tra i coniugi. Conseguentementea ciò, la Suprema Corte ha confermatola reiezione della richiesta di addebito della separazionetra i coniugi.Il concetto di fedeltà coniugaleLa Suprema Corte, nella sentenza in commento, affrontail concetto di fedeltà coniugale, partendo dauna disamina storica dell’evoluzione che si è manmano sviluppata nel tempo.Rileva la Suprema Corte che la violazione dell’obbligodi fedeltà di cui all’art. 143 c.c. era, vigente lanormativa ante la riforma del 1975, ricollegata soprattuttoall’adulterio, vale a dire che la fedeltà eraconcentrata innanzi tutto sulla c.d. congiunzionecarnale, senza tenere in considerazione più di tantoaltri comportamenti, che la riforma del 1975esalta, come ad esempio, “l’elemento affettivo al dilà dei vincoli coercitivi” e dove per fedeltà si intendeun impegno ricollegabile al dovere di devozione,di assistenza, di reciproca comprensione, dicomunione sia spirituale che materiale, e di cui “lafedeltà sessuale è evidentemente soltanto un aspetto”(1).Fa presente, la Suprema Corte, che in passato il doveredi fedeltà atteneva soprattutto alla salvaguardiadell’onore e del decoro del coniuge; insomma,l’adulterio costituiva un’offesa in sé, “in quanto paleselesione (…) dell’onorabilità del soggetto” (2).Oggi, per fortuna, il concetto di fedeltà coniugale siè evoluto, dove per il relativo obbligo si intende,appunto, la consolidazione della comunione di vitatra i coniugi, l’armonia fra essi, l’affetto di coppia.Si può dunque parlare di violazione di tale dovere,come rottura del rapporto di fiducia tra i coniugi edi deterioramento dell’accordo e della stima reciproca(3).Addebito nella separazioneQuanto all’addebito, come è noto, con la riforma deldiritto di famiglia del 1975 è stata eliminata la separazioneper colpa ed è stato modificato l’art. 151 c.c.,che prevede ora, quale presupposto per la separazionedei coniugi, il verificarsi di fatti, anche indipen-Note:(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazionedi un referee.(1) Così dottrina e giurisprudenza tradizionali anteriormente allariforma del 1975: fra gli altri, Degni, Il diritto di famiglia, Padova,1943, 226; Gangi, Il matrimonio, Milano, 257; Barbero, Sistemadel diritto privato italiano, Torino, 1962, I, 605. In giurisprudenza,in particolare, Cass. 6 marzo 1962, n. 446, in Giur. it., 1963, I, 1,515.(2) Si può anche sottolineare che la fedeltà coniugale era, in unpassato non poi così remoto, considerata anche come una salvaguardiadella specie; pertanto la fedeltà coniugale doveva, inqualche modo, garantire la continuità della stirpe nell’ambito diuna stessa famiglia, con la conseguenza che l’adulterio era consideratomolto più grave se commesso da una donna, anzichéda un uomo; non dimentichiamo che per la donna era reato giàla semplice congiunzione carnale, mentre per un uomo occorrevauna vera e propria convivenza al di fuori del matrimonio, previsioneche fu eliminata da una celebre sentenza della Corte Costituzionaledel 19 dicembre 1968, n. 126.(3) Al riguardo, cfr. M. Dogliotti, Separazione e divorzio, Torino,1995, 41; F. Busnelli, Il dovere di fedeltà coniugale oggi, in Giur.it., 1975, IV, 131; M. Bessone, Commento agli artt. 29, 30, 31, inComm. alla Costituzione, diretto da Branca, Bologna, - Roma,1976, 62 ss.; Zatti, I diritti e i doveri che nascono dal matrimonioe la separazione dei coniugi, in Trattato Rescigno, III, Torino,1997, 54; Costiero, I doveri coniugali e la loro violazione, Milano,2005, 10 ss.; G. Ferrando, Diritto di Famiglia, Bologna, 2013, 83.In giurisprudenza, tra le prime pronunce che manifestano al riguardoi valori della riforma, cfr. Cass. 11 maggio 1977, n. 1814.Famiglia e diritto 8-9/2013 779

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