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GiurisprudenzaMatrimonioSeparazioneCASSAZIONE CIVILE, sez. I, 11 agosto 2011, n. 17193 - Pres. Luccioli - Est. Dogliotti - P.M. Russo- S.L. c. SA.ER.Doveri tra coniugi - Obbligo di fedeltà - Nozione - Impegno globale di devozione - Fedeltà sessuale - SpecificazioneSeparazione personale - Addebito - Obbligo di fedeltà - Violazione - Intollerabilità della convivenza - Nesso di causalità -Necessità - Insussistenza(C.c. art. 151)Secondo le linee generali della riforma del diritto di famiglia del 1975, che esalta l’elemento affettivo al di làdei vincoli formali e coercitivi, va individuato il dovere di fedeltà nella c.d. “affectio maritalis”, vale a dire in unimpegno globale di devozione, che presuppone una comunione spirituale e materiale, di cui la fedeltà sessualeè evidentemente soltanto un aspetto.Ai fini della pronuncia di addebito nella separazione personale tra coniugi deve sussistere nesso di causalitàtra violazione dell’obbligo di fedeltà (come per ogni altro obbligo) e intollerabilità della convivenza: in mancanzadi prova di tale elementi, va rigettata la pronuncia di addebito.ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALIConforme Cass. 21 settembre 2012, n. 16089; Cass. 2 ottobre 2012, n. 16767Svolgimento del processoIl Tribunale di Parma, con sentenza del 7/12/2005, dichiaravala separazione personale dei coniugi Sa. Er. e S.L., con addebito al Sa. per violazione dell’obbligo di fedeltà,e condannava quest’ultimo al pagamento di un assegnomensile di Euro 1.000,00 alla moglie.Proponeva appello avverso tale sentenza il Sa., chiedendopronunciarsi la separazione per intollerabilità dellaconvivenza, con esclusione dell’addebito, e revocarsi l’assegnoa carico della moglie, economicamente autosufficiente.Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la S. chiedevarigettarsi l’appello e proponeva appello incidentaleper l’elevazione dell’assegno.La Corte d’appello di Bologna, con sentenza 30/3-16/4/2007, accoglieva l’appello del Sa., e rigettava quelloincidentale della moglie.Ricorre per cassazione la S., sulla base di due motivi.Resiste, con controricorso, il Sa.Entrambe le parti hanno depositato memorie perl’udienza.Motivi della decisioneNon ha pregio l’eccezione proposta dal resistente circa ildifetto di procura alle liti relativa al presente ricorso, nonessendo stati indicati gli estremi della pronuncia impugnata.Per giurisprudenza consolidata (per tutte Cass. n.9360 del 2006), trattandosi di procura a margine del ricorso(tra l’altro, con indicazione espressa del giudizio “inCassazione”), appare irrilevante l’assenza del riferimentoalla pronuncia impugnata, dovendosi presumere che laprocura si riferisca appunto al giudizio relativo all’atto,cui la procura stessa è unita.Va ancora preliminarmente osservato che il secondo motivodel ricorso, relativo a vizio di motivazione va dichiaratoinammissibile, perché privo della sintesi (omologa alquesito di diritto), (fra le altre, Cass. n. 2694 del 2008),inerente al fatto controverso e alla sua rilevanza ai finidecisori, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancoraoperante per i rapporti pregressi. Anche se si volesseconsiderare tale l’ultima parte del motivo, in carattere tipograficodifferente, essa sarebbe del tutto inadeguata, inquanto priva di riferimento alla fattispecie concreta. Ci silimita ad un generico richiamo alla mancata valutazionedi elementi di prova scritta e orale (senza indicare quali)e all’assenza di coerenza tra le ragioni della decisione (ancorauna volta, senza indicazioni specifiche al riguardo).Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione degliartt. 143 e 151 c.c. nonché art. 154 c.c., artt. 345, 346c.p.c., in punto addebito della separazione ed assegno peril coniuge. Il motivo va rigettato, con riferimento all’addebito.La violazione dell’obbligo di fedeltà di cui all’art. 143c.c., sotto il vigore della normativa previgente, era soprattuttoricollegata all’“adulterio”. Veniva in passatoconsiderato esclusivamente il dovere di fedeltà. sessuale(e l’“adulterio” presupponeva appunto la congiunzionecarnale ovvero “qualsiasi abnorme equivalente di essa”).Alla luce delle linee di riforma del 1975, che esaltanol’elemento affettivo al di là dei vincoli formali e coercitivi,si individua nel dovere di fedeltà un impegno globaledi devozione, che presuppone una comunione spirituale emateriale (e di esso la fedeltà sessuale è evidentementesoltanto un aspetto).In passato si riteneva che il dovere di fedeltà fosse direttosoprattutto a tutelare l’onore, il decoro del coniuge, e intal senso rilevava soprattutto l’adulterio “ostentato e conosciutodai terzi”;Famiglia e diritto 8-9/2013 777

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