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GiurisprudenzaIdentità personale(22), di Venerdì (23) e di Andrea (24) (v. infra §3.1).3.1 I contrasti giurisprudenzialiDi tale ultima vicenda la giurisprudenza si è occupata- come accennato - in più occasioni, dandoluogo ad un vivace contrasto. Al riguardo si possonodelineare prima facie due orientamenti: l’unoche potrebbe definirsi “minoritario”, per il qualeAndrea è da considerarsi sia di genere maschile chedi genere femminile; l’altro “maggioritario”, orientatopiuttosto per la valenza esclusivamente maschiledel nome. Quest’ultimo indirizzo presentaevidenti ricadute sulla rettifica dell’appellativo,nell’ipotesi in cui venga attribuito ad una bambina.Nell’ambito del primo, invece, si riscontra la presenzadi una ulteriore linea di pensiero tesa alla rettificadel prenome. Si pensi alla decisione dellaCorte d’appello di Torino (25) che ha rettificato ilnome Andrea in Andrea Emma, o ancora a quelladel Tribunale di Milano (26) che ha rettificatol’appellativo originariamente attribuito in AndreaAlessia. In una prospettiva diametralmente opposta,meritano di essere citate le decisioni del Tribunaledi Catanzaro (27), che ha disposto la rettificadel nome Andrea in Giulia Andrea e del Tribunaledi Varese (28) che ha rettificato il nome AndreaSara in Sara Andrea. Tali decisioni si pongono aben vedere su un piano concettuale differente rispettoa quello delle prime decisioni richiamate:per il primo indirizzo (I sub-maggioritario) il nomeAndrea è di genere maschile anche se, al fine dievitare il fenomeno di risibilità dell’onomastico odi porre a repentaglio la certezza dei rapporti giuridici,si sia aggiunto un secondo elemento onomasticodisambiguante nella catena onimica. Per il secondoorientamento (II sub maggioritario) si rendeinvece necessario posporre il nome Andrea ad unaltro onomastico del genere sessuale corrispondentealla fanciulla. Ecco che allora la prima posizioneermeneutica (I sub maggioritario) si allinea, sebbeneattraverso lo strumento della rettifica, all’orientamentominoritario, poiché evidenzia che l’appellativoAndrea può attribuirsi ad una neonata, purchéseguito da altro onomastico corrispondente alsesso. Ciò sta a significare che, se per avventura igenitori si fossero determinati in tal senso sin dall’inizio,non vi sarebbero stati i presupposti per larettifica giudiziale del nome. L’argomentazione inparola, peraltro, trova conforto in un precedenteaffrontato dalla Corte d’Appello di Catanzaro (29)e relativo all’attribuzione del prenome Andrea Mariaad una persona di sesso femminile, allorché sievidenziava che non poteva trovare accoglimentol’istanza di rettifica in Maria Andrea e, per l’effetto,si revocava il decreto reso dal giudice di primecure. A prescindere dalla questione specifica, la richiamataambivalenza di genere dell’appellativoAndrea nel panorama onomastico mondiale, lapresenza di stranieri in <strong>Italia</strong> che risultano portatoridell’identificativo in argomento, l’attribuzionedel prenome Andrea ai neonati cittadini italianisecondo i dati statistici che vedremo nel § 4, risultanopresupposti idonei a scongiurare la violazionedella regola della corrispondenza del nome al generesessuale (art. 35 del D.P.R. n. 396 del 2000).Note:(22) Il richiamo è tratto in D. Ziino, Diritto della persona e dirittoal (pre)nome. Riferimenti Storico-letterali e considerazioni giuridiche,cit., 386. Nello specifico, un padre aveva attribuito, in sededi dichiarazione di nascita, il nome Varenne - in altri termini, ilnome del trottatore noto in tutto il mondo - al proprio figlio, dandosfogo al proprio desiderio di scegliere un nome “vincente”.Per l’A. si tratta chiaramente di un «singolare caso di cronaca indicedei segni dei tempi».(23) Si tratta dell’ipotesi di rettifica del nome Venerdì perché ridicoloo vergognoso, sul quale sono stati impegnati tre gradi digiudizio. Cfr. App. Genova 10 novembre 2007, decr., in Giur. Merito,2009, 2, con nota di Casaburi, Sabato, Domenico ma nonVenerdì. La scelta del prenome tra tradizione, innovazione, limitazionilegislative, in Giur. Merito, 2009, 2, 357 ss. e Cass. 20 ottobre2008, n. 25452, in Dir. Fam. pers., 2, 2009, con nota di Bardaro,Si può dichiarare il proprio figlio con il nome “Venerdì”? Igiudici di merito lo negano, la Suprema Corte si lava le mani, nelquale l’A. evidenziava che «”ridicolo e “vergognoso” non sonoconcetti qualificabili giuridicamente, ma esclusivamente sul pianosocio-culturale, accertabili attraverso la sensibilità e la culturadel giudicante». Ancora in Fam. pers. Succ., 2009, 101 ss., connota G. Di Rosa, Attribuzione del prenome e dignità della persona,in Nuova giur. civ. comm., 2009, 2, 166 ss., con nota di G.Guerra, Scelta genitoriale e tutela dell’identità della persona. Sultema, v. anche Trib. Novara, 12 novembre 2009, con nota di P.Virgadamo, in L’«Interpretazione secondo costituzione» nellagiurisprudenza. Crestomazia di decisioni giuridiche, I, a cura di G.Perlingieri e G. G. Carapezza Figlia, Napoli, 2012, 139 ss. laddovesi evidenzia che il concetto di “ridicolo, quale limite alla sceltadel nome da parte dei genitori, deve essere interpretato inchiave costituzionale, essendo rivolto alla tutela della personalitàdell’individuo. In tal guisa l’aggettivo «ridicolo», spiega il giudice,va inteso restrittivamente, in un’accezione esclusivamente negativacioè come suscettibile di scherno, «tale da rendere il soggettozimbello del gruppo».(24) Fra i contributi più recenti, si segnala G. Viggiani, Il generedei nomi nel nuovo ordinamento dello stato civile: il caso «Andrea»,in Nuova giur. civ., 2013, 1, 9 ss.(25) App. Torino 26 giugno 2008, decr., cit.(26) Trib. Milano, sez. IX, 20 febbraio 2003, decr., in Giur. milanese,2003, 393.(27) Trib. Catanzaro 14 aprile 2009, cit.(28) Trib. Varese 23 luglio 2010, cit.(29) Appello Catanzaro 15 gennaio 2008, decr., in Foro it. Rep.,2008, nome [4440], n. 9 e in Fam. e min., 2008, 66, con nota Negro.772Famiglia e diritto 8-9/2013

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