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GiurisprudenzaIdentità personaleattribuito (art. 6, comma 1, c.c.) (3). Sul piano sistematicotale norma va letta in armonia con la fonteinternazionale che l’<strong>Italia</strong> ha recepito con l. 27maggio 1991 (legge di ratifica ed esecuzione dellaConvenzione di New York sui diritti del fanciullo),la quale prescrive che il minore è titolare, sin dalmomento della nascita, del diritto al nome (art. 7)(4). Da una rapida lettura sistematica (art. 6, comma3, c.c.) e assiologica (artt. 2 e 22 Cost.) delle regolerelative al nome si evince che lo stesso è dirittosoggettivo insopprimibile della persona. Non essendoil neonato nella condizione di scegliersi autonomamenteil prenome, l’attribuzione (5) viene traslatasui suoi genitori, salvo il caso in cui vi suppliscal’Ufficiale dello stato civile (6): la scelta spetta congiuntamenteal padre e alla madre, in ossequio allaregola secondo la quale la potestà è esercitata «dicomune accordo da entrambi i genitori» (art. 316,comma 2, c.c.). Il riconoscimento di questa peculiaritàha indotto la Corte Cedu ad includere il dirittopiù volte menzionato nella sfera del diritto alla vitaprivata dei genitori (art. 8 CEDU) (7), argomentandoche il nome ed il prenome sono «strumentid’identificazione personale e di collegamento allafamiglia» (8).In ipotesi di contrasto fra i genitori sulla scelta delnome, il partner interessato potrebbe ricorrere algiudice (art. 316, comma 3, c.c.) (9), riassumendosila fattispecie fra le questioni di particolare importanzaex art. 316, comma 3, c.c. (10). Si tratta evidentementedi un potere-dovere sottoposto al controllostatuale (11), rendendo il fanciullo destinatariodella tutela apprestata nel suo interesse. Se nededuce che i genitori non sono titolari di un dirittosoggettivo, agendo piuttosto gli stessi in virtù di unpotere-dovere nell’orbita di un ufficio di diritto privato.2.1 I nomi vietatiNel passaggio da quelle che sono le prerogative aquelli che sono, invece, i limiti di attribuzione delprenome, viene in rilievo la recente riforma sulla filiazioneattuata con l. 10 dicembre 2012, n. 219(12). Più esattamente, il provvedimento appena richiamatosostituisce (art. 5, comma 2) l’art. 35 delD.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, laddove prevedein continuità con le regole consolidate in materia,che «Il nome imposto al bambino deve corrispondereal sesso e può essere costituito da un solo nomeo da più nomi, anche separati, non superiori a tre.Nel caso siano imposti due o più nomi separati davirgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficialedello stato civile e dall’ufficiale di anagra-Note:(3) Sul tema, in particolare, A. De Cupis, I diritti della personalità,in Trattato Cicu Messineo, Milano, 1982, in part. p. 458 e ss.; L.Balestra, sub art. 6, in Costituzione, Carte dei diritti, Quattro Codici,I, Codice della famiglia a cura di M. Sesta, Milano, 2009, 300ss. Più di recente, M. A. Livi, sub Art. 6 - Il diritto al nome, inCommentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, Delle persone,I, a cura di A. Barba e S. Pagliantini, Torino, 2012, 553; M.R. Mottola, Il diritto al nome, Milano, 2012, 5 ss.(4) Ai sensi dell’art. 7 della l. 27 maggio 1991 «il fanciullo è registratoimmediatamente al momento della sua nascita e da allora hadiritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura delpossibile, a conoscere i suoi genitori e ad essere allevato da essi».(5) Varie sono le norme che richiamano il tema dell’attribuzionedel nome: art. 6, comma 1, c.c., art. art. 29 del D.P.R. 3 novembre2000, n. 396. Il Santoro Passarelli, Dottrine generali del dirittocivile, Napoli, 1989, p. 28 sottolinea che il nome è sempre dativo;in senso conforme la De Sanctis Ricciardone, Nome civile,in Enc. Giur., Roma, 1990, 3, evidenzia che il nome è “dato”, ovverodeve essere imposto al neonato da parte del dichiarante.(6) Il caso è regolato dall’art. 29, comma 4, D.P.R. 3 novembre2000, n. 396, che facultizza l’Ufficiale di Stato ad assegnare unnome al neonato.(7) Corte Edu 24 ottobre 1996, n. 22500/93, caso Guillot controFrancia; Corte Edu 6 settembre 1997, n. 10163/95, Salonen controFinlandia. Su tali questioni v. anche S. Stefanelli, Il nome dellepersone tra padri, madri, Corti e Stati, cit., 147 ss.(8) Corte Edu 24 ottobre 1996, n. 22500/93, caso Burghartz controSvizzera.(9) C. M. Bianca, La famiglia, Estratto per i corsi universitari dallaquarta edizione del Diritto Civile, 2, Milano, 2005, 331 premetteanzitutto la distinzione fra titolarità della potestà, spettante adentrambi i genitori ed esercizio della medesima che di regola ècongiunta ed aggiunge che nell’ipotesi di contrasto su questionidi particolare importanza «ciascuno dei genitori può ricorreresenza formalità al tribunale per i minorenni con l’onere di indicarela soluzione più conveniente per il figlio».(10) In ordine al potere di scelta del prenome, v. Ziino, Diritto dellapersona e diritto al (pre)nome. Riferimenti Storico-letterali econsiderazioni giuridiche, in Giust. civ., 2004, 7-8, 374. L’Autoreprecisa (373) che il segno identificativo è idoneo a distinguere unsoggetto dagli altri componenti il gruppo familiare aventi lo stessocognome, di tal ché sarà necessaria «una scelta (causa), allaquale fa seguito un conferimento (effetto)»; per la giurisprudenzasi legga Cass. n. 3060/1981, in Dir Fam., 1981, 754.(11) Il potere-dovere genitoriale di attribuzione dell’onomastico èsottoposto al controllo dello Stato. In tal senso si è espresso ilTrib. Catanzaro 14 aprile 2009, in Civilista, 2009, 6, con note criticadi B. Saccà, C’era una volta una bambina di nome (…) Andreae adesiva di G. Buffone, Se la favola di Andrea diventa unincubo, laddove ha posto in evidenza che tale meccanismo scatta«non perché si tratti di ridimensionare il diritto al nome maperché, essendo un diritto altrui, chi lo esercita deve farlo, perl’appunto, in modo funzionale al miglior soddisfacimento dell’interessed’altri». Si pensi, oltre alla fattispecie in esame, all’ipotesidi rettifica del nome Venerdì perché ridicolo o vergognoso, sulquale si rinvia alle decisioni di cui alla nota n. 26.(12) Per un commento al testo del DDL licenziato dalla Cameradei Deputati e alla legge poi approvata, cfr. V. Carbone, Le nuoveproposte sulla filiazione e rapporti di parentela, in Corr. giur.,2011, 9, 1314 ss.; M. Sesta, I disegni di legge in materia di filiazione:dalla diseguaglianza all’unicità dello status, in questa Rivista,10, 2012, 962 ss.; Id., L’unicità dello stato di filiazione e inuovi assetti delle relazioni familiari, in questa Rivista, 2013, 3,231 ss.; G. Ferrando e G. Laurini (a cura di), Genitori e figli: qualiriforme per le nuove famiglie. Atti del Convegno tenutosi a Genovail 4 maggio 2012, Milano, 2013, 1 ss.770Famiglia e diritto 8-9/2013

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