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GiurisprudenzaIdentità personaleP.Q.M.La Corte accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnatoe, decidendo nel merito, rigetta il ricorso delpubblico ministero disponendo la cancellazione della rettificadell’atto dello stato civile con la quale il prenome“A.” della figlia minore dei ricorrenti M.G. e Z.P., era statosostituito con “G.A.”. Nulla per le spese.LA SVOLTA DELLA CASSAZIONE:IL NOME ANDREA È AMBIGENEREdi Luca Bardaro (*)La decisione offre l’occasione per ritornare a riflettere su un dibattito che negli ultimi tempi è stato alquantovivace e riguarda le implicazioni fra il prenome e il genere sessuale. I giudici di legittimità, chiamati per laprima volta a sindacare la valenza del nome Andrea, pur riconoscendo che l’appellativo è ambigenere erranocirca il suo inquadramento fra i nomi stranieri, l’assegnazione dei quali è consentita ai genitori dall’art. 34,comma 2, D.P.R. n. 396 del 2000.1. La vicendaUn Ufficiale di Stato civile chiamato a redigere l’attodi nascita di una bambina comunicava al dichiaranteche il nome scelto, Andrea, risultava onomasticomaschile e che la sua attribuzione ad una bambinasi poneva in contrasto con l’art. 35, comma 1del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, il quale prescriveche «Il nome imposto al bambino deve corrispondereal sesso e può essere costituito da un solonome o da più nomi, anche separati, non superiori atre». La ferma decisione dei genitori di attribuire allafiglia l’identificativo prescelto indusse il PubblicoUfficiale a procedere, come da consuetudine, allaregistrazione dell’atto di nascita (1), previa informativache tale soluzione avrebbe comportato a lorocarico un procedimento di rettifica davanti al tribunale,su istanza della competente Procura della Repubblica.Così fu. Il Procuratore della Repubblicadifatti, una volta ricevuto il rapporto, presentò ricorsoper la rettifica del nominativo assegnato. Inprimo grado, il Tribunale di Pistoia rettificò il nomeAndrea in G. Andrea, sul presupposto che l’onomastico(Andrea) non fosse a valenza e connotazionefemminile in <strong>Italia</strong>.Contro il provvedimento fu proposto reclamo daigenitori del minore che sostenevano la valenza ambigeneredell’appellativo. Rigettato il reclamo, i genitoriricorrevano in Cassazione. In questa sede, igiudici hanno riformato la decisione impugnata,propendendo per l’ambivalenza di genere dell’onomastico(per essere più precisi, utilizzano impropriamentel’espressione “neutro” v. infra). Gli ermellinihanno avvertito che la diffusione del nome Andrea,anche al femminile, deriva dal fenomeno dell’immigrazionedi soggetti stranieri in <strong>Italia</strong> e ritenuto nonesservi motivo per ostacolarne l’attribuzione sullabase del dato normativo che accorda ai genitori lafacoltà di attribuire ai figli nomi stranieri (art. 34D.P.R. 396 del 2000). Una soluzione differente,spiegano i giudici, determinerebbe una ingiustificatadisparità di trattamento fra i cittadini italiani di nascitae quelli stranieri naturalizzati italiani.2. Il dato normativoLa decisione verte dunque sul tema del diritto al nome,fulcro dell’identità personale ed oggetto di tutelada parte dell’ordinamento interno e sovranazionale(2). Ogni persona ha anzitutto diritto al nome,costituito da prenome e cognome, che per legge le èNote:(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazionedi un referee.(1) È utile ricordare che, nel contesto normativo delineato dall’abrogatoart. 72 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, l’Ufficiale delloStato civile, nell’ipotesi di persistente volontà del dichiarante diattribuire al neonato un nome espressamente vietato, assegnavaegli stesso un prenome al bambino, di tal ché veniva esclusaa monte la possibilità di registrare nomi vietati dalla legge. Conl’entrata in vigore del novellato Ordinamento dello Stato civile(D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), l’Ufficiale dello Stato civile hainvece l’obbligo di assicurare la formazione dell’atto di nascita,non potendosi rifiutare di adempiervi né di intervenire a modificarel’indicazione del nome stesso.(2) S. Stefanelli, Il nome delle persone tra padri, madri, Corti eStati, in Diritti principi garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo,a cura di L. Cassetti, Napoli, 2012, 151, evidenzia condivisibilmenteche la scelta del nome non «è ascrivibile alla medesimatutela» del diritto al nome, «poiché precede, anchetemporalmente, la formazione dell’identità, e costituisce eserciziodella potestà - meglio responsabilità - genitoriale [omissis]».Famiglia e diritto 8-9/2013 769

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