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GiurisprudenzaMinoriconsulenza tecnica a cui affidare le risposte da darealle contestazioni sulla validità scientifica di quellaacquisita in precedenza (24), ovvero “ricorrere allacomparazione statistica dei casi clinici”, formula dicolore oscuro che forse vuol affidare al giudice ilcòmpito di optare per la soluzione che riceve il maggiornumero di adesioni (25).Nel lasciare a uno specialista, il prof. Casonato, ognivalutazione sul fondamento scientifico della sindromeche ha acquistato una centrale rilevanza in questavicenda processuale ma, prima ancora, nei rapportiinterpersonali di una famiglia lacerata da unaprofonda crisi (26), mi limito ad osservare, per restarenel tema, l’approccio prammatico che è agevolecogliere nel decreto dei giudici bresciani chiamati adecidere in sede di rinvio. Infatti, essi non mancanodi osservare come far riferimento alla sindrome dialienazione parentale può certo evocare una specificapatologia, ma può essere anche soltanto unoschermo verbale per fare riferimento “se non proprioa una vera malattia” a un “problema relazionalemolto frequente in situazione di separazione dei genitori”.La Corte bresciana, a cui la Cassazione ha demandatoil còmpito di esaminare il reclamo “senza incorrerenell’evidenziato vizio motivazionale”, ha sostanzialmenteconfermato la decisione della Corte venezianaevitando di prendere una precisa posizione sullaquestione della validità scientifica della sindromedi alienazione parentale. Infatti, secondo il giudicedel rinvio dagli atti processuali emerge “la descrizionedi comportamenti del bambino che, se non ricomposti,porterebbero a disturbi tali da impedirglidi crescere e di sviluppare tutte le sue notevoli capacitàintellettuali ed espressive” e questo, si noti, “indipendentementedalla loro qualificazione dal puntodi vista medico”. In sintesi, la decisione può esserepresa, nell’interesse del minore, guardando alla situazionedi disagio in cui si trova a causa del comportamentodella madre che “non può ritenersi essereil genitore più idoneo a favorire la crescita delbambino”, una conclusione questa a cui il giudiceperviene valutando con il suo prudente apprezzamentoi fatti e le prove acquisite”.In conclusione, conviene sottolineare come l’annotatasentenza della Suprema Corte ci abbia dato,seppure in modo indiretto, un’indicazione moltoutile per quanto riguarda la rilevanza dei vizi dellamotivazione ai fini del ricorso per cassazione. Invero,la nuova formulazione data alla norma di cui all’art.360, n. 5, cod. proc. civ., non impedisce affattoalla Corte di confermare il proprio costante orientamento,almeno per quanto riguarda i rapporti trauna contestata consulenza tecnica d’ufficio el’adempimento dell’obbligo di motivare.Con questa sentenza, la Corte ribadisce la necessitàche il giudice di merito, nel recepire le conclusionid’una consulenza tecnica d’ufficio oggetto di puntualicritiche mosse dalle parti, abbia il dovere dimotivare le ragioni per le quali ha ritenuto di disattenderlee quindi di non accogliere le specifiche difeseche, sul punto, sono state avanzate nel corso delgiudizio di merito da una delle parti. Non adempierea tale dovere, come è avvenuto nel caso di specie,si risolve nell’omesso esame di un fatto decisivo oggettodi discussione tra le parti e quindi in un’omissioneche può ancora essere posta a fondamentod’un ricorso per cassazione per vizio della motivazionedel provvedimento impugnato.Note:(24) Ma una nuova consulenza non è necessaria quando il consulentetecnico nella propria relazione o in atti aggiuntivi, eventualmentechiesti dal giudice di merito, abbia risposto alle osservazionicritiche formulate dalle parti: sopra a nota 15.(25) Il caso di specie ripropone il problema cruciale costituito dalrapporto fra la valutazione del giudice e quella del perito nell’accertamentodel fatto: quale possibilità ha il giudice di controllareil giudizio del perito posto che le regole scientifiche da questi utilizzatevanno oltre le conoscenze dell’uomo medio e quindi dellostesso giudicante? Sul punto, il fondamentale saggio di Denti,Scientificità della prova e libera valutazione del giudice, in Riv.dir. proc., 1972, 429 ss., per il quale “la risposta non può che essereche una: il giudice svolge lo stesso controllo che può esercitarela collettività, della quale il giudice è l’esponente e l’interprete”e, aggiunge Denti, “tre sono i modi di controllo che lapubblica opinione possiede nei confronti dell’opera di un esperto:a) la valutazione della sua autorità scientifica; b) l’acquisizioneal patrimonio scientifico comunemente accettato dei metodi diindagine da lui seguiti; c) la coerenza logica delle sue argomentazioni”(ibidem, 434).(26) Per alcuni interessanti provvedimenti in cui i giudici di meritohanno fondato la propria decisione sulla validità scientifica dellaPAS, vedi Casaburi, Sull’affidamento di un bambino, cit., 1499s., che, ricordando come il riferimento alla sindrome di alienazionegenitoriale fosse contemplato in un disegno di legge del2009, poi decaduto per fine legislatura, osserva che la PAS “èpassata rapidamente dalla soglia della sanzione legislativa allascomunica giurisprudenziale da parte della Cassazione”. L’Autorecitato ricorda ancora come la giurisprudenza di merito siagiunta al punto di condannare la madre al risarcimento dei dannia favore del figlio minore nel quale aveva, con il proprio comportamento,provocato l’insorgere della sindrome di alienazione parentale,considerata dai giudicanti una patologia psichiatrica: cosìTrib. Messina 5 aprile 2007, in Foro it., 2008, I, 1689 ss. Pocosignificativo, invece, richiamare quanto disposto dalla recentesentenza della Corte di legittimità che, incidentalmente, ha fattoriferimento alla PAS senza prendere però posizione sulla sua validitàscientifica, rimanendo la questione estranea alla materiadel contendere: Cass. 8 marzo 2013, n. 5847.Famiglia e diritto 8-9/2013 757

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