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GiurisprudenzaMinoriNel giudizio di merito davanti alla corte d’appellominorile, la relazione del consulente d’ufficio vienetuttavia contestata dalla madre del minore. Questainfatti osserva come le valutazioni del perito si fondanosulla recezione d’una teoria priva d’ogni fondamentoscientifico, ma la corte d’appello fa proprie leconclusioni del consulente tecnico, senza prenderein considerazione le critiche formulate dalla parte:in talo modo espone il proprio provvedimento allacensura di vizio della motivazione fatta poi valeredavanti alla Cassazione.Come si è detto, il codice di rito ora prevede che, aifini del ricorso per cassazione, il vizio della motivazionesussiste quando il giudicante abbia “omessol’esame” di un fatto decisivo per il giudizio che siastato “oggetto di discussione tra le parti”. Un’ interpretazioneletterale del nuovo testo dell’art. 360, n.5, potrebbe far credere che il vizio sussista solo quandoil giudicante abbia nella propria motivazioneomesso ogni riferimento al fatto decisivo e quindiche l’omesso esame dipenda da una valutazione meramentegrafica del testo della motivazione. Se cosìfosse, ben difficilmente questo vizio della motivazionepotrebbe essere utilmente fatto valere (19) ed èpalese che, per dare effettivo significato alla nuovanorma e concreta tutela alla parte, occorre interpretarela norma tota lege perspecta come ammoniscel’antica sapienza (20).Non è questa la sede per stabilire se i vizi logici dellasentenza dovuti alla insufficiente o contraddittoriamotivazione siano ancora, anche se per implicito,ricompresi nella nuova formulazione del n. 5 dell’art.360 o se, incidendo sulla validità della sentenza,possano essere fatti valere come motivi di nullitàa norma di quanto dispone il n. 4 del medesimo articolo(21). La sentenza della Cassazione ha buon gioconell’accogliere il ricorso per vizio della motivazionesul presupposto che l’omissione in cui è incorsoil giudice di merito riguarda non già il fatto delcomportamento della madre considerato come patogeno,bensì la circostanza che fosse oggetto di discussionefra le parti e quindi delle rispettive difese:si tratta dunque di dare necessaria attuazione alprincipio del contraddittorio che ha assunto rilievocostituzionale a norma di quanto oggi dispone l’art.111, 2° comma, Cost.In sintesi, il giudice di merito ha mostrato di ignorarele contestazioni, serrate e precise, sollevate da unadelle parti sia nei confronti del fondamento scientificodella consulenza tecnica d’ufficio, accolta inmodo acritico dalla corte d’appello minorile veneziana,sia per quanto riguarda il suo reale riscontronel minore. Contestazioni che, facendo oggetto didiscussione gli effetti del comportamento della madresulla personalità del minore e sui rapporti con ilpadre, il giudice avrebbe dovuto prendere in considerazionenel motivare la propria adesione alla consulenzatecnica d’ufficio e alla diagnosi che ha ravvisatonel difficile rapporto tra il minore e il padre isintomi della c.d. sindrome di alienazione parentale.L’adesione acritica del giudice alle indicazioni delconsulente ha influito in modo determinante sulcontenuto del dispositivo del provvedimento fortementeorientato, anche qui accogliendo le conclusionidel consulente, a dare prescrizioni con valenzamarcatamente terapeutica. Il vizio di motivazione èqui rilevante anche per il nesso di causalità che sussistefra gli elementi trascurati dal giudice e la soluzionedata alla controversia poiché, se fossero statipresi in considerazione, avrebbero potuto condurre auna diversa decisione della causa (22).Ci si può chiedere quali siano gli strumenti di cui ilgiudice dispone per motivare in modo adeguato ilproprio atteggiamento nei confronti d’una consulenzatecnica contestata nel suo fondamento scientifico.Sotto questo profilo, lascia perplessi l’affermazionedella Corte per cui il giudice del merito dovrebbericorrere “alle proprie cognizioni scientifiche”,cognizioni che ben difficilmente può avere comedimostra la scelta da lui stesso compiuta nel nominareun consulente tecnico (23). Non rimane algiudicante, come suggerisce la Corte, che “avvalersidi idonei esperti” e quindi di disporre una nuovaNote:(continua nota 18)quentemente nelle consulenze psicologiche, Rosa, La consulenzatecnica in materia di separazione e divorzio, in AA.VV. L’affidamentodei figli nella crisi della famiglia, cit., 853 ss.(19) In questo senso, Consolo, Nuovi e indesiderabili esercizi sulprocesso civile, cit., 1140; Piccininni, Ricorso in cassazione dopola modifica dell’art. 360, n. 5, cit., 421.(20) Mi riferisco alla massima, sempre attuale, formulata da Celsoin D. I, 3, 24.(21) Su questo tema, accanto agli autori citati nella nota 19, vediBove, Giudizio di fatto e sindacato della Corte di cassazione, inGiusto proc. civ., 2012, 682 s. e Impagnatiello, Pessime nuove intema di appello e ricorso per cassazione, ivi, 2012, 756 s., il qualenota, a mio avviso giustamente, che la riformulazione data allarilevanza del vizio di motivazione dev’essere intesa con riferimentoalle ipotesi nelle quali “il fatto non sia stato esaminato intutte le articolazioni con le quali è emerso in sede istruttoria”.(22) In questi termini, Comoglio, Le prove civili, cit., nota 253,890 e ivi il richiamo alla conforme Cass. 28 febbraio 1992, n.2476, in Foro it., 1992, I, 3314 ss.(23) È ricorrente l’auspicio che, specialmente nei processi riguardantiminori e, più in generale, i rapporti familiari il giudiceabbia una specifica preparazione sulle tematiche e sulle questioniche sorgono nel contenzioso familiare: su questo punto, Danovi,Note sulla consulenza psicologica, cit., 826 s. ma ancheMoro, Manuale di diritto minorile, IV ed., Bologna, 2008, 111 ss.756Famiglia e diritto 8-9/2013

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