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GiurisprudenzaMinorinon sia riconducibile, come vorrebbe il controricorrente,fra i provvedimenti di giurisdizione volontariaprevisti dagli artt. 330 ss. cod. civ., in materia dicontroversie de potestate che, privi del caratteredella decisorietà e della definitività, non sono sentenzein senso sostanziale e, pertanto, non possonofruire della garanzia del ricorso per cassazione (9),anche se è verosimile che la giurisprudenza modifichipresto, sul punto, il proprio orientamento (10).Nella sua sentenza la Corte è esplicita nell’affermareche le parti avrebbero in realtà discusso davanti algiudice minorile non già una domanda de potestatebensì un ricorso per la revisione del regime dell’affidamentostabilito in sede di separazione consensuale:una domanda riservata alla competenza del tribunaleordinario, come vogliono gli artt. 710 e 711cod. proc. civ., e non a quella del tribunale per i minorenni.In questo modo, sarebbero state violate regoledi competenza ma - come precisa ulteriormentela Cassazione - la relativa questione è da consideraredefinitivamente preclusa poiché il giudice di meritoavrebbe dovuto sollevarla non oltre la primaudienza del giudizio di primo grado, come dispone iltesto novellato dell’art. 38 cod. proc. civ., norma applicabileanche ai procedimenti in camera di consiglio(11).Questa osservazione consente peraltro alla Corte diriportare la controversia nell’alveo dei procedimentidi revisione delle statuizioni contenute nelle sentenzedi separazione o degli accordi omologati in sededi separazione consensuale (12). Si tratta di procedimentiche la legge riveste delle forme camerali,nei quali la giurisprudenza ravvisa da tempo la strutturadi procedimenti cameral-contenziosi culminantiin decreti con il crisma della decisorietà e quindicon natura sostanziale di sentenza nei cui confrontiè sicuramente ammesso il ricorso straordinario (13):un orientamento del diritto vivente giurisprudenzialeche consente alla Corte di dichiarare ammissibileanche il ricorso davanti a lei proposto nel caso dispecie.4. Affermata, nei termini ora ricordati, l’ammissibilitàdel ricorso, la Suprema Corte ne prende in esamei motivi proposti e centrati essenzialmente sulvizio di motivazione per avere la corte d’appelloomesso di prendere in considerazione, nel decretopronunciato in sede di reclamo, un fatto decisivo delgiudizio che, per ripetere quanto dispone il nuovotesto dell’art. 360, n. 5, “è stato oggetto di discussionetra le parti”.In particolare, la Cassazione individua il vizio dimotivazione nell’aver il giudice del reclamo fondatola propria decisione sulla totale condivisione dei risultatidella disposta consulenza tecnica d’ufficiosenza tener conto delle contestazioni e delle censureproposte sulla sua validità scientifica.Note:(9) La Corte rimane fedele al proprio costante orientamento, ribaditoanche in sue recenti pronunce: Cass. 13 settembre 2012,n. 15341, in questa Rivista, 2013, 586 ss., con nota di Ressani,Ricorso straordinario per cassazione e provvedimenti di decadenzadalla potestà genitoriale; Cass. 31 maggio 2012, n. 8778,in questa Rivista, 2012, 1056; Cass. 24 maggio 2012, n. 8225, inForo it., 2012, I, 3115 ss., tutte sulla scia di diverse pronuncedelle Sezioni Unite, fra cui Cass., sez. un., 25 gennaio 2002, n.911, in questa Rivista, 2002, 367 ss., con nota di Porcari, Provvedimentide potestate e inammissibilità del ricorso per cassazione;Cass., sez. un., 15 luglio 2003, n. 11026, in questa Rivista,2004, 165 ss., con nota di Donzelli, La tutela dei diritti processualiviolati nei procedimenti ablativi e limitativi della potestà parentale.(10) Conviene osservare che l’applicazione della nuova legge sullafiliazione dello scorso dicembre può modificare questo consolidatoindirizzo giurisprudenziale: infatti, i provvedimenti de potestate,per effetto della legge n. 219, possono ora essere contenutiin capi delle sentenze di separazione o di divorzio pronunciatedai tribunali ordinari e quindi impugnati nei modi ordinari eanche per cassazione. In tal modo è dato accesso a uno strumentodi garanzia che diventerebbe irragionevole precludere ulteriormentesoltanto ai provvedimenti de potestate pronunciatidai tribunali minorili. Questo può essere il germe per innescareun’evoluzione giurisprudenziale - da tempo auspicata da unasensibile dottrina - vòlta a fare possibile oggetto del ricorso percassazione anche i decreti de potestate pronunciati ex art. 336dalla corte d’appello minorile in sede di reclamo, un’impugnazionefinora preclusa dalla natura cameral-volontaria loro attribuita:sull’argomento, Proto Pisani, Garanzia del giusto processo e tuteladegli interessi dei minori, ora in Le tutele giurisdizionali deidiritti, Napoli, 2003, 639 ss. e vedi anche Lai, Procedimenti “depotestate” e ricorso straordinario per cassazione: un’esclusionegiustificata? in questa Rivista, 2008, 465 ss. e vedi anche il mioscritto, I procedimenti de potestate e la nuova legge sulla filiazione,in Riv. dir. proc., 2013, 558 ss.(11) Così Cass. 22 maggio 2003, n. 8115 e vedi Arieta, Trattatodi diritto processuale civile, X, Milano, 2010, 519 s. Con l’art. 38,novellato dall’art. 45, l. 18 giugno 2009, n. 69, e applicabile ai giudiziiniziati dopo la sua entrata in vigore avvenuta il 4 luglio 2009,il legislatore, nel considerare “deboli” i vari criteri di competenza,ha posto il principio per cui le questioni di competenza devonotutte essere introdotte nel processo solo con eccezione diparte o con rilievo ufficioso del giudice in tempi rigorosamentestabiliti.(12) Beninteso quando si tratta di regolare i rapporti fra i coniugiseparati consensualmente con un provvedimento giurisdizionalereso necessario o dal loro disaccordo o dal carattere indisponibiledei diritti in ragione di quanto prevede l’art. 160 cod. civ. Sulpunto, Vullo, Procedimenti in materia di famiglia e di stato dellepersone, nel Commentario del cod. proc. civ., diretto da Chiarloni,Bologna, 2011, 446 ss.(13) Conclusione questa assolutamente pacifica: Cass., sez. un.,21 ottobre 2009, n. 22238, in questa Rivista, 2010, 1110 e, da ultimo,Cass. 17 maggio 2012, n. 7770, ma vedi anche Vullo, Procedimentiin materia di famiglia, cit., 376 ss.; Nascosi, I procedimentidi modifica delle condizioni di separazione e divorzio, in Iprocessi di separazione e divorzio, II ed., a cura di Graziosi, Torino,2011, 375 s.; Bianchi, Il giudizio di modificazione delle condizionidi separazione dei coniugi di cui all’art. 710 cod. proc. civ.,Napoli, 2012, 300 ss.754Famiglia e diritto 8-9/2013

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