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GiurisprudenzaMinoriti significativi da sviluppare e intensificare nel tempo.L’attuazione di questi accordi si rivela presto difficoltosaper gli ostacoli frapposti dalla madre, mentrei rapporti tra il minore e suo padre sono soggetti“ad ingravescente involuzione”, per ripetere le paroleche leggiamo nella sentenza della Cassazione:un’involuzione attribuita all’ostile influenza dellamadre al punto che il tribunale per i minorenni giànel 2009 l’aveva dichiarata decaduta dalla potestàgenitoriale e, pur affidando il minore ai servizi sociali,aveva anche disposto continuasse ad abitare conla madre.Si tratta d’una collocazione che il padre non tarda acontestare chiedendo, con un nuovo ricorso propostonel luglio 2010 al tribunale minorile che avvia ilprocedimento oggetto di queste note, l’allontanamentodel figlio dalla madre. Secondo il ricorrente,infatti, la condotta di quest’ultima era tale da crearenel minore una crescente ostilità nei suoi confronti,al punto da assumere notazioni così gravi da farla ricondurrea una precisa patologia, la c.d. sindrome daalienazione parentale; ancora, egli chiede che il figliosia affidato ad altri servizi sociali per l’inefficienzae l’inidoneità ad averne cura mostrata daquelli in precedenza individuati dal giudice. Tutte ledomande vengono contestate dalla controparte chene chiede il rigetto e domanda altresì d’essere reintegratanell’esercizio della potestà.Il tribunale minorile, nel respingere le domandeproposte dalle parti, conferma il collocamento delminore presso sua madre, limitandosi ad affidarlo aun nuovo servizio sociale per favorirne il riavvicinamentoal padre. Contro questo decreto, entrambe leparti propongono reclamo: la corte d’appello minorileadita, ritenendo sussistere nel figlio, sulla scortadelle risultanze peritali di cui peraltro viene contestatoil fondamento scientifico, la sindrome di alienazioneparentale (PAS) in lui causata dalla condottadella madre (4), decide d’affidare al padre ilminore e di collocarlo, in via transitoria, in unastruttura residenziale educativa (5), dando a entrambii genitori la possibilità di incontrarlo periodicamente.3. Contro il decreto della corte d’appello, la madredel minore propone ricorso per cassazione deducendoviolazione di legge e vizio di motivazione per nonaver il giudice del provvedimento impugnato sorrettocon adeguata motivazione la propria scelta di recepirele conclusioni del consulente tecnico d’ufficioa proposito della sindrome di alienazione parentale,una consulenza di cui, come si è detto, la ricorrenteaveva contestato il fondamento scientifico.Per quest’ultima, il giudice del reclamo avrebbe dovutoprendere espressamente in considerazione lecritiche da lei mosse nei confronti del fondamentoscientifico della relazione presentata dal consulente(6). Non avendolo fatto, l’iter logico che ha condottoal giudizio sarebbe viziato e, per tale ragione, ildecreto pronunciato dalla corte d’appello impugnabilein Cassazione a’ sensi dell’art. 360, n. 5, cod.proc. civ., per aver omesso l’esame d’un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti (7): si trattad’un motivo di ricorso che può dare fondamentonon soltanto al ricorso ordinario ma anche al ricorsostraordinario proposto, nel caso di specie, a normadell’art. 111, 7° comma, Cost. (8).Nell’accogliere il ricorso, la Cassazione respinge inprimo luogo l’eccezione di improcedibilità sollevatadal controricorrente sul presupposto che il decretopronunciato in sede di reclamo dalla Corte d’appelloriguarderebbe la volontaria giurisdizione e, per taleragione, sarebbe privo del carattere della decisorietà,presupposto necessario per l’ammissibilità delricorso straordinario per cassazione, rimedio garantitodalla nostra Costituzione.Ritiene la Corte che l’impugnato decreto cameraleNote:(4) Su questa particolare patologia rinvio al commento curato quidi séguito da Casonato. Mi limito ad osservare come tale patologiapossa essere provocata proprio a causa del perpetuarsi dell’affidamentoprovvisorio a uno di genitori: lo rileva già Danovi,Note sulla consulenza psicologica nel processo civile, in Riv. dir.proc., 2000, 830 e ivi il richiamo al contributo di Buzzi, La sindromedi alienazione genitoriale, in Cigoli, Gullotta, Santi, Separazionedivorzio e affidamento dei figli, Milano, 1980, 177 ss.(5) L’attuazione di questo provvedimento, avvenuto in un climadi forte tensione che ha visto il bambino - di appena dieci anni -prelevato dalla forza pubblica all’uscita dalla sua scuola di Cittadella,ha suscitato vasto clamore e attirato l’attenzione dellastampa quotidiana,(6) La parte, nella specie la madre del minore, ripresenta con formulazionepiù articolata, le osservazioni critiche già proposte neiconfronti della consulenza tecnica d’ufficio effettuata nell’àmbitodel giudizio di primo grado. È singolare che la consulenza siastata affidata dal giudice del reclamo al medesimo consulenteche, per tale ragione, ben poteva essere ricusato dalla parte anorma dell’art. 192 cod. proc. civ.: sull’argomento, vedi Cass.,sez. un., 31 marzo 2009, n. 7770.(7) Come vuole il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.:sul punto, supra a nota 1.(8) I dubbi ricorrenti che esistevano sui rapporti tra ricorso ordinarioe ricorso straordinario “per violazione di legge” sotto ilprofilo dei motivi esperibili - sul punto, Tiscini, Il ricorso straordinarioper cassazione, Torino, 2005, 292 ss. - sono stati superati,per quanto qui rileva e per effetto del d.lgs. 2 febbraio 2006, n.40, dal testo modificato dell’art. 360, ultimo comma, per cui tuttii motivi che possono fondare un ricorso ordinario sono invocabilianche nel ricorso straordinario previsto dall’art. 111, 7°comma, Cost.: cfr. ancora Tiscini, Gli effetti della riforma del giudiziodi cassazione sul ricorso straordinario, in Riv. dir. proc.,2008, 1599 ss.Famiglia e diritto 8-9/2013 753

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