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OpinioniMatriminioLa Suprema Corte, vincolata dall’inquadramentodel giudice a quo, ha correttamente escluso che lafattispecie in esame rientri nell’ambito degli accordiprematrimoniali. Poteva evidentemente non aggiungerealtro. E invece ha sentito la necessità diprendere posizione su tali accordi. Pare così chiara laposizione della Corte che non può convenirsi con laposizione di qualche Commentatore per il quale sitratterrebbe della conferma dell’orientamento piùtradizionale. Fornisce subito la Suprema Corte unavalutazione sostanzialmente positiva di tali accordi;afferma infatti che essi sono molto frequenti in variStati, soprattutto quelli di cultura anglosassone, dovesvolgono “una proficua funzione di deflazionedelle controversie familiari e divorzili” (3). Al contrario,prosegue la Cassazione, in <strong>Italia</strong> la giurisprudenzaè orientata a ritenere invalidi tali accordi, inquanto in contrasto con i principi di indisponibilitàdegli status e dello stesso assegno di divorzio.Già così la Corte misura la sua lontananza da tale indirizzogiurisprudenziale (che essa evidentementenon condivide) e subito dopo riporta le critiche chela dottrina muove a tale indirizzo: esso ometterebbedi considerare adeguatamente “non solo i principi didiritto di famiglia, ma la stessa elaborazione del sistemanormativo, ormai orientato a riconosceresempre più ampi spazi di autonomia ai coniugi neldeterminare i propri rapporti economici”. Ed evidenziala Corte - se ancora ve ne fosse bisogno e perrendere ancora più comprensibile il proprio ragionamento- una contraddizione in termini; la giurisprudenzaammette gli accordi prematrimoniali in vistadi un’eventuale nullità matrimoniale, ma non per ildivorzio (4).Un atteggiamento che viene giustificato con la naturadel procedimento di nullità matrimoniale (caratterizzatoda forti connotazioni inquisitorie, voltoad accertare l’esistenza o meno della causa di invalidità,fuori da ogni potere negoziale di disposizione),ma che, a ben vedere, si ispira ad una perdurante diffidenza(ancora oggi!) nei confronti del divorzio,quasi che un accordo vantaggioso possa invogliare ilconiuge “beneficiato” ad ottenere il divorzio: unaconcezione che impoverisce e svilisce il rapportomatrimoniale.Conclude la sentenza questa chiara disamina, richiamandola giurisprudenza innovativa, che haaperto una prima breccia nel granitico orientamentodella Suprema Corte: la trasformazione della nullitàassoluta (per contrasto con l’ordine pubblico) inuna relativa, azionabile soltanto dall’avente diritto(5). Non può allora convenirsi con quegli Autoriche hanno affermato che la pronuncia si porrebbenel solco della tradizione, in quanto forse, per la primavolta, la Corte dichiara la piena validità degli accordiprematrimoniali.È auspicabile che tale affermazione venga recepita esviluppata dalla giurisprudenza, tanto di legittimità,quanto di merito, magari sorretta, per evitare ritornial passato, da un intervento del legislatore.Note:(3) Cfr. tra i vari contributi Fusaro, Marital contracts, ehevertraege,convenzioni e accordi prematrimoniali. Linee di una ricercacomparatistica, in Nuova giur. civ. comm., 2012,7-8,475. Oberto,Contratti prematrimoniali e accordi preventivi alla crisi coniugale,in questa Rivista, 2012,1,69. Più specificamente, sul tema connessodegli accordi tra conviventi, cfr. Oberto, I diritti dei conviventi.Realtà o prospettive tra <strong>Italia</strong> e Europa, Padova, 2012; Balestra,I contratti di convivenza, in Fam. pers. succ., 2006,1,43.(4) Cfr. Cass. 13 gennaio 1993, n. 358, in Vita not., 1993, I, 950.(5) Cfr. Cass. 14 giugno 2000, n. 8109, in Giur. it., 2000, 2229,con nota di Barbiera; Cass. 1° dicembre 2000, n. 15349, in Giust.civ., 2001,I,1592; Cass. 13 gennaio 2012, n. 387, in questa Rivista,2012, 8-9, 772, con nota di Arceri.844Famiglia e diritto 8-9/2013

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