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OpinioniMatriminioPatti prematrimonialiAncora in tema di pattiprematrimonialidi Alberto FigoneL’Autore svolge brevi considerazioni su una recente decisione della Cassazione in tema di patti prematrimoniali,evidenziando i profili innovativi della decisione stessa.Un ulteriore passo assai significativo verso il riconoscimentodella validità dei patti prematrimoniali èeffettuato da una recente sentenza della Corte diCassazione (1).Stranamente essa ha diviso gli interpreti, sostenendoalcuni il suo distacco dall’orientamento tradizionale,affermando altri, al contrario, che tale orientamentoverrebbe confermato (2). Ma bisogna saperleggere tra le righe, e la posizione della Corte pareleggersi con estrema chiarezza. Difficilmente le sezionisemplici procedono a revirement totali, si muovonopiuttosto per piccoli passi, salvo investire dellaquestione le Sezioni Unite. Il passo della sentenzain esame non è peraltro tanto piccolo. Ovviamentela Corte è vincolata dall’inquadramento effettuatodal giudice a quo, se sorretto da motivazione “adeguatae non illogica”.Nella specie, due coniugi, il giorno prima del matrimonio,avevano sottoscritto una scrittura privata,prevedendo che, in caso di “fallimento” dello stesso(per separazione o divorzio), la moglie avrebbe cedutoal marito un immobile di sua proprietà, qualeindennizzo delle spese da lui sostenute per la ristrutturazionedi altro immobile, pure di proprietà dellamoglie, da adibirsi a casa coniugale; a saldo il maritoavrebbe trasferito alla consorte titoli di Stato per unvalore nominale predeterminato. La difesa dellamoglie inquadra l’accordo fra i patti prematrimoniali,sostenendone la nullità.La Suprema Corte, richiamando l’inquadramentosostenuto, appunto, dal giudice d’appello, affermatrattarsi di datio in solutum, strettamente collegataalle spese affrontate dal marito per la ristrutturazionedell’immobile, adibito a casa coniugale: nellaspecie, dunque, un contratto caratterizzato da prestazionie controprestazioni tra loro proporzionali,secondo quanto indicato dal giudice a quo. Un contrattodel tutto estraneo agli accordi prematrimoniali,nei quali non vi è di regola proporzionalità di prestazioni,con possibili arricchimenti ed impoverimentied il cui oggetto attiene all’intero assetto economicodel rapporto coniugale (ad es. l’adempimentodell’obbligo di mantenimento o comunque laprovvista per la corresponsione di un assegno periodico).Il debitore (la moglie) aveva l’obbligo di restituire lesomme per le migliorie apportate dal marito; si liberadall’obbligazione, con l’accordo del creditore (ilmarito) con il trasferimento di un bene, ai sensi dell’art.1197 c.c.. Fino qui la fattispecie contrattualerisulterebbe del tutto estranea ai rapporti matrimoniali:il medesimo contratto (e la vicenda successiva:la datio in solutum) poteva infatti riguardare duesoggetti tra di loro privi di rapporto di coniugio. Il riferimentoal fallimento del matrimonio è individuatocon precisione dalla Suprema Corte: si tratta dicondizione che, è risaputo, rappresenta un elementoeventuale, non incidente sul contenuto essenzialedel contratto. La condizione riporta al rapporto coniugale,e tuttavia non è evidentemente tale da “trasformare”,come taluni hanno ritenuto, il contratto,caratterizzato, come si diceva, da prestazioni del tuttoproporzionali.Non sta qui peraltro l’importanza della sentenza,bensì, al contrario, in una serie di obiter dicta assai significativi.Note:(1) Cass. 21 dicembre 2012, n. 23713, in questa Rivista, 2013, 4,321.(2) Per tutti, cfr. Oberto, Gli accordi prematrimoniali in Cassazione,ovvero quando il Distinguishing finisce nella Haarspaltemaschine,in questa Rivista, 2013, 4, 323; Smaniotto, Contratti prematrimonialie tutela di interessi meritevoli e non contrari all’ordinepubblico o al buon costume, in Contratti, 2013, 3, 221.Famiglia e diritto 8-9/2013 843

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