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Sommario - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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OpinioniRiforma della filiazioneforse ad una propria disattenzione, sembrava almenoquesta volta avere evitato un’ingiustizia.Avremmo, paradossalmente, figli nati dall’unione diparenti stretti ammessi all’unico status di figlio coneffetti pieni di parentela, almeno in quei quasi misteriosicasi in cui ciò corrisponda al loro interesse(in pratica: al momento della successione ereditariadal padre incestuoso, a tutt’oggi perseguibile penalmente),ma costruiremmo una nuova ed unica categoriadi figli marginali: quelli cresciuti nella famigliaadottiva con la deminutio dell’adozione in casi particolari.Certo possono suscitare preoccupazioni alcuni effettigiuridici derivanti dal doppio status di figlio dell’adottatoin casi particolari, ormai configuratosi comeuna vera e propria open adoption (9). Non esagerereila portata di tali possibili effetti, quali, ad esempio,la concorrente chiamata dei genitori biologici edi quelli adottivi sull’eredità del figlio premorto; effettiche poche norme di armonizzazione della disciplinasuccessoria e familiare al nuovo status di figlioadottivo in casi particolari potrebbero facilmente risolverecogliendo anche l’occasione per meglio disciplinarel’istituto dell’adozione in casi particolariin modo da prendere atto della molteplicità delle situazionie dei bisogni che gli corrispondono e cheforse meriterebbero maggiore attenzione (10).La sede deputata per tale armonizzazione dovrebbecertamente essere il decreto legislativo di cui all’art.2 della legge n. 219, dalla cui competenza delegataesorbita tuttavia la correzione delle disposizioni giàintrodotte con immediata efficacia dalla riforma, trale quali figura il nuovo art. 74 c.c.L’ulteriore novella dell’art. 74 c.c., se dovesse essereravvisata come opportuna, dovrà dunque essere decisadal legislatore con un percorso diverso da quellodella delega in commento. Pare questo un ostacolonon facile da superare riguardo ad alcune osservazionicritiche che rimproverano alla legge n. 219l’esclusione troppo tranchant di tutte le adozioni dimaggiorenni dal nuovo ed unico status di filiazione.Secondo un’attenta dottrina, infatti, avrebbe meritatodiversa considerazione la filiazione adottivarealizzata ex art. 291 ss. c.c. nei riguardi di ragazzi giàpresi in affidamento durante la minore età dagliadottanti che pur desiderandolo non abbiano avutola possibilità di procedere immediatamente o comunqueper tempo all’adozione ai sensi della leggen. 184/1983 (11).Nella stessa opportuna prospettiva di riflessione èstata anche prospettata la problematicità dei rapportitra fratelli entrambi adottati all’interno del medesimonucleo familiare quando l’uno sia stato adottatoda minorenne e l’altro quando aveva ormai raggiuntola maggiore età (12). In tali situazioni, a mioavviso, un potere di attribuzione dello status di figlio-parenteai sensi dell’art. 74 c.c. avrebbe potutoessere lasciato alla valutazione, caso per caso, delgiudice civile pur delimitando normativamente acasi ben specifici la possibilità di richiedergli dettoscrutinio.Note:(9) Come nota L. Lenti, La sedicente riforma, cit., 203.(10) È quanto emerge dal (non a caso breve) repertorio di questioniproposto da M. Dossetti, La parentela, cit., 25.(11) In tal senso L. Lenti, La sedicente, cit., 203.(12) Così M. Dossetti, La parentela, cit., 26.842Famiglia e diritto 8-9/2013

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