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GiurisprudenzaMinoriAFFIDAMENTO D’UN MINORE, CONSULENZA TECNICAD’UFFICIO E RICORSO IN CASSAZIONEPER VIZI DELLA MOTIVAZIONEdi Ferruccio TommaseoUna controversia sull’affidamento d’un minore viene decisa dal giudice di merito recependo i risultati di unac.t.u. che ravvisa nei problemi relazionali del minore con il padre i sintomi patologici della c.d. sindrome dialienazione parentale, una diagnosi contestata in giudizio poiché ritenuta priva di fondamento scientifico senzache il giudice abbia preso atto di tali contestazioni e dato adeguata motivazione della sua adesione alla relazionedel c.t.u. La Cassazione accoglie il ricorso proposto dalla madre del minore rilevando che il giudice dimerito ha omesso di motivare su un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, ma il giudice del rinviodecide nel merito senza prendere una precisa posizione sulla questione della validità scientifica della controversaconsulenza tecnica.1. Il lacerante conflitto sorto fra coniugi separati chesi contendono l’affidamento del proprio unico figlioha trovato per ora soluzione in questo decreto dellasezione per i minorenni della Corte d’appello brescianainvestita, in sede di rinvio, dalla sentenza dellaSuprema Corte - essa pure qui riportata - che avevacassato un decreto pronunciato dalla Corte d’appellodi Venezia, sezione minori, censurato per vizidi motivazione in merito a un fatto decisivo e controversoper il giudizio oggetto di discussione tra leparti, a norma di quanto dispone il nuovo testo dell’art.360, n. 5, cod. proc. civ. (1).La complessa vicenda è di sicuro interesse per i lettoridella Rivista sotto due concorrenti profili: infatti,si possono trovare nel testo dei due provvedimentinon soltanto profili giuridici di notevole rilievoper quanto riguarda, in particolare, i rapporti fra ilrisultato d’una contestata consulenza tecnica d’ufficioe il corretto adempimento dell’obbligo di motivazione,ma anche valutazioni più specifiche suiconflitti che spesso sorgono nelle relazioni fra unminore e i propri genitori.In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto,accogliendo sul punto le conclusioni peritali, di ravvisarenell’atteggiamento ostile del minore nei confrontidel padre, i sintomi d’una patologia innescatadall’esistenza d’un conflitto genitoriale che, nota comesindrome di alienazione parentale (PAS), ricevetuttavia valutazioni contrastanti in àmbito scientifico.Emerge così nella vicenda giudiziale un profilocon valenza clinica che, per quanto sia stato determinanteper formare il convincimento del giudice,ha un fondamento scientifico molto controverso comeviene illustrato nel commento a questi provvedimentiopportunamente affidato in queste stesse paginea uno specialista, lo psicologo Marco Casonato,docente nella Università Milano-Bicocca (2).2. La vicenda posta al centro degli annotati provvedimentiprende l’avvio dagli accordi fra i coniugiomologati nel 2005 in sede di separazione consensuale,con i quali veniva stabilito l’affidamentoesclusivo alla madre del figlio minore (3) e data alpadre la possibilità d’avere con quest’ultimo rappor-Note:(1) La Cassazione, anche senza farne espressa menzione, ha applicatoquanto dispone sui vizi di motivazione l’art. 360, 1° comma,n. 5, nel testo modificato dall’art. 4, d. l. 22 giugno 2012, n.83 (c.d. “decreto di sviluppo”) e dalla legge di conversione 7agosto 2012, n. 134, applicabile alle sentenze pubblicate dall’11settembre 2012. La nuova norma, simile a quanto prevedeva iltesto originario del codice del 1942, non fa più riferimento alla“omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa unfatto controverso e decisivo per il giudizio” bensì soltanto all’“omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti”. Sulle implicazioni sottesea questa nuova formulazione dei vizi di motivazione e sulla possibilitàdi far valere quelli non più contemplati dal nuovo testodell’art. 360, n. 5, sotto l’assorbente profilo della nullità dellasentenza di cui al n. 4 dello stesso articolo, Consolo, Nuovi e indesiderabiliesercizi normativi sul processo civile: le impugnazionia rischio di svaporamento, in Corr. giur., 2012, 1139 s., maanche Piccininni, I motivi di ricorso per cassazione dopo la modificadell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., in Riv. dir. proc., 2013,407 ss. e ivi altri riferimenti.(2) Per un primo commento a questi provvedimenti, Casaburi,Sull’affidamento d’un bambino e sindrome da alienazione parentale(PAS), in Foro it., 2013, I, 1495 ss..(3) Si tratta di accordi possibili in separazioni consensuali anterioriall’entrata in vigore della legge sull’affidamento condivisoche ha novellato il codice civile con i nuovi artt. 155 - 155 sexies.Oggi molti ritengono che l’affidamento esclusivo non possa piùavere titolo in una separazione consensuale ostandovi quantodispone l’art. 155 bis per cui l’affidamento esclusivo può esseredeliberato solo quando il giudice “con provvedimento motivato”ritenga l’affidamento condiviso contrario all’interesse del minore.In questo senso, Sesta, La nuova disciplina dell’affidamento,in AA.VV. L’affidamento dei figli nella crisi della famiglia, Torino,2012, 18 s. ma vedi anche le riserve manifestate sul punto dallaArceri, Affidamento dei figli e autonomia delle parti, ivi, 89 ss.condivise anche dalla giurisprudenza per cui spetta comunque algiudice dell’omologazione valutare se l’accordo per l’affidamentoesclusivo risponda effettivamente all’interesse del minore.752Famiglia e diritto 8-9/2013

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