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la relazione fra costi economici e costi politici del multilinguismo nell ...

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testi ufficiali, non avevano <strong>la</strong> medesima autorità. Esse devono essere considerate principalmente come <strong>del</strong>le meretraduzioni. 19 » (Van Calster, 1997: 372). Ciò nonostante, esse avevano comunque un valore, che, come spiega sempre VanCalster (1997: 372), era quello di essere dei mezzi sussidiari per trovare l'intenzione <strong>del</strong>le parti qualora <strong>la</strong> versione autenticanon lo consentisse.Il tratto CECA non prevedeva in nessuno dei sui articoli <strong>la</strong> fissazione di regole concernenti l'utilizzo <strong>del</strong>le lingue <strong>nell</strong>eistituzioni che aveva create. Tuttavia non se ne deve trarre <strong>la</strong> conclusione che <strong>la</strong> CECA funzionasse esclusivamente in<strong>fra</strong>ncese, anzi, essa nacque plurilingue. Infatti, leggendo <strong>la</strong> nota informativa per <strong>la</strong> commissione per le petizioni <strong>del</strong> Serviziogiuridico <strong>del</strong> Par<strong>la</strong>mento europeo contenuta nel Rapporto Reding (Par<strong>la</strong>mento europeo, 1990: 29), scopriamo che:«[…] al<strong>la</strong> vigilia <strong>del</strong>l'entrata in vigore <strong>del</strong> Trattato CECA, i ministri degli affari esteri dei sei Stati originari hannoadottato un protocollo (mai pubblicato ufficialmente) nel quale si stabiliva che il <strong>fra</strong>ncese, il tedesco, l'italiano el'o<strong>la</strong>ndese erano "le lingue ufficiali e di <strong>la</strong>voro <strong>del</strong><strong>la</strong> Comunità 20 ". Dato che a quell'epoca il <strong>fra</strong>ncese e il tedescoerano lingue "amministrative" nel Granducato di Lussemburgo […], il rispetto <strong>del</strong> principio di uguaglianza eraassoluto 21 .».Quindi, seppur informalmente, il protocollo di Parigi stabiliva che <strong>la</strong> CECA avesse un regime linguistico plurilingue.La decisione presa in quell'occasione di considerare lingue ufficiali e di <strong>la</strong>voro tutte le lingue nazionali degli Statimembri si rese manifesta nel<strong>la</strong> Gazzetta Ufficiale <strong>del</strong><strong>la</strong> CECA, che, a partire dal suo secondo numero di pubblicazione, portavain copertina l'avviso che esistevano quattro edizioni <strong>del</strong><strong>la</strong> Gazzetta stessa corrispondenti «a ciascuna <strong>del</strong>le lingue ufficiali <strong>del</strong><strong>la</strong>Comunità.» (Labrie, 1993: 73). La rego<strong>la</strong> multilingue venne poi adottata dal<strong>la</strong> Corte di Giustizia 22 , dall'Assemblea Comune 23 edall'Alta Autorità 24 . Ad esempio, il primo comma <strong>del</strong>l'art. 27 <strong>del</strong> rego<strong>la</strong>mento di procedura <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte di Giustizia <strong>del</strong> 1953recitava: «Le lingue ufficiali <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte sono: il <strong>fra</strong>ncese, il tedesco, l'italiano e l'o<strong>la</strong>ndese.».In conclusione, nonostante il fatto che nel Trattato CECA non ci fosse una specifica norma in materia di lingue, ilprincipio secondo cui tutte le lingue ufficiali degli Stati membri sono allo stesso grado lingue ufficiali e di <strong>la</strong>voro <strong>del</strong><strong>la</strong> Comunità,si affermò col nascere stesso <strong>del</strong>l'Europa comunitaria. Tra le motivazioni che spinsero a tale compromesso vi erano motivi diprestigio da parte degli Stati membri, <strong>la</strong> volontà di garantire ad ognuno <strong>la</strong> possibilità di esprimersi nel<strong>la</strong> propria lingua madre e <strong>la</strong>necessità di garantire <strong>la</strong> certezza <strong>del</strong> diritto, data <strong>la</strong> diretta applicabilità <strong>del</strong>le decisioni <strong>del</strong>l'Alta Autorità nei diversi Paesi membria partire dal momento <strong>del</strong><strong>la</strong> loro pubblicazione sul<strong>la</strong> Gazzetta Ufficiale <strong>del</strong><strong>la</strong> CECA. Studieremo nel dettaglio il ventaglio diragioni che stanno al<strong>la</strong> base <strong>del</strong> compromesso plurilingue nel terzo capitolo.Anche i Trattati di Roma sono muti <strong>nell</strong>e loro disposizioni in merito al regime linguistico <strong>del</strong>le istituzioni, ma in essi sitrova finalmente <strong>la</strong> base giuridica mancante per instaurare formalmente il plurilinguismo istituzionale.2.2. - I trattati CEE ed EuratomI Trattati istitutivi <strong>del</strong><strong>la</strong> Comunità Economica Europea e <strong>del</strong><strong>la</strong> Comunità Europea per l'Energia Atomica furono firmati aRoma il 25 marzo 1957 dagli stessi sei Stati che sei anni prima ebbero creato <strong>la</strong> CECA; nel gennaio 1958 i due nuovi trattaientrarono in vigore.A differenza <strong>del</strong> trattato CECA, i trattati <strong>del</strong> 1957 furono redatti in tutte e quattro le lingue nazionali degli Stati membri.L'articolo 248 <strong>del</strong> trattato CEE (oggi art. 314 TCE) recitava:«Il presente trattato, redatto in unico esemp<strong>la</strong>re, in lingua <strong>fra</strong>ncese, in lingua italiana, in lingua o<strong>la</strong>ndese ein lingua tedesca, i quattro testi tutti facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi <strong>del</strong> governo<strong>del</strong><strong>la</strong> Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governidegli altri Stati firmatari.» – Enfasi mia.La medesima formu<strong>la</strong> compare <strong>nell</strong>'articolo 225 <strong>del</strong> trattato Euratom.Quindi, al contrario <strong>del</strong> trattato CECA, nei trattati CEE ed Euratom tutte e quattro le versioni linguistiche dei trattatisono testi autentici, in quanto facenti fede allo stesso grado. In realtà non si deve pensare che i trattati di Roma furonoeffettivamente stesi in tutte e quattro le lingue contemporaneamente. Quello che veramente accadde fu che i testi furonoe<strong>la</strong>borati principalmente in <strong>fra</strong>ncese e, in misura minore, in tedesco, mentre le versioni italiana e o<strong>la</strong>ndese erano solo <strong>del</strong>le19 «The others <strong>la</strong>nguage versions, albeit official texts, do not carry the same authority. Principally, they have to be consideredas mere trans<strong>la</strong>tion.». Traduzione mia.20 Era il 23 e 24 luglio 1952, a Parigi.21 Per completezza è il caso di notare come in Belgio vivono tre comunità linguistiche: i fiamminghi che par<strong>la</strong>no o<strong>la</strong>ndese (o,più precisamente, una sua variante), i valloni, <strong>fra</strong>ncofoni, e una minoranza di lingua tedesca. In ogni caso ciascuna <strong>del</strong>le trelingue coincide con quel<strong>la</strong> di almeno un altro degli altri Stati membri.22 GU n. B003 <strong>del</strong> 7 marzo 1953 pag. 37(in Van Calster, 1997: 367)23 Sessione d'apertura, 10 settembre 1958, 1 (in Van Calster, 1997: 367)24 P. Wigny, “Le siège et le régime linguistique des institutions'' Les Nouvelles (Droit des Communauté Européennes, Brussels,Larcier, 1969) n° 1234 – (in Van Calster, 1997).9

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