Infine, si potrebbero includere nel<strong>la</strong> definizione appena data anche quelle prassi valse <strong>nell</strong>'uso corrente <strong>nell</strong>e diverseistituzioni che non sono state ancora oggetto di disposizione normativa.1.6. – Politica linguistica e rego<strong>la</strong>zione linguisticaUn'ulteriore distinzione da farsi concerne i termini di "politica linguistica" e "rego<strong>la</strong>zione linguistica". Per quantoriguarda le esigenze di questo testo definiremo, seguendo Labrie 15 (1993: 24-29):• Politica linguistica come una decisione politica che comporta azioni dirette o esplicite aventi come scopo quelloinfluenzare i comportamenti <strong>del</strong>le persone per quanto riguarda l'acquisizione, <strong>la</strong> struttura e <strong>la</strong> ripartizionefunzionale 16 dei loro codici linguistici.• Rego<strong>la</strong>zione linguistica come il gioco diffuso <strong>del</strong>le forze sociali che hanno come effetto quello di influenzare icomportamenti <strong>del</strong>le persone per quanto riguarda l'acquisizione, <strong>la</strong> struttura e <strong>la</strong> ripartizione funzionale dei lorocodici linguistici. Si tratta:– degli effetti indiretti prodotti dalle politiche non-linguistiche,– <strong>del</strong>le regole implicite <strong>del</strong><strong>la</strong> comunicazione umana consensuali e che non necessitano di unintervento specifico,– infine, <strong>del</strong>le politiche <strong>del</strong> "non-detto", come ad esempio il <strong>la</strong>isser-faire linguistico.1.7. – Comunità europee e Unione europea: due piani di studio distinti?Infine è da fare un'ultima importante precisazione re<strong>la</strong>tiva al rapporto <strong>fra</strong> Comunità europee e Unione europea. Comescrive Lopes Sabino (1999: 161):«Il trattato sull'Unione europea non contiene prescrizioni re<strong>la</strong>tive alle lingue. Nel<strong>la</strong> misura in cui "l'Unione èfondata sulle Comunità europee […]" (art 1. comma 3) e nel<strong>la</strong> misura in cui il trattato stesso è stato redatto intutte le lingue <strong>del</strong><strong>la</strong> Comunità, "[…] i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede […]" (art 53.comma 1), il regime linguistico <strong>del</strong><strong>la</strong> UE è quello <strong>del</strong>le Comunità europee 17 .» - Il corsivo è mio.Infatti, il regime linguistico <strong>del</strong>le Comunità è esteso al<strong>la</strong> politica estera e di sicurezza comune (PESC) tramite l'art. 28comma 1 TUE 18 , e al<strong>la</strong> cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale per mezzo <strong>del</strong>l'art. 41 comma 1 TUE. (Fenet,2001: 239). In conclusione, non distingueremo <strong>fra</strong> Comunità europee e Unione europea in merito al regime linguistico.7. IL REGIME LINGUISTICO COMUNITARIO E LE SUE BASI.2.1. - Il trattato CECAIl 18 aprile 1951 venne firmato a Parigi il trattato CECA e il 25 luglio 1952 entrò in vigore. All'articolo 100 si legge:«Il presente trattato, redatto in un solo esemp<strong>la</strong>re, sarà depositato negli archivi <strong>del</strong> governo <strong>del</strong><strong>la</strong> Repubblica <strong>fra</strong>ncese, che nerimetterà copia certificata conforme a ciascun governo degli altri Stati firmatari.».Il trattato venne redatto in <strong>fra</strong>ncese e solo questa versione faceva fede. Per usare <strong>la</strong> terminologia sopra esposta, <strong>la</strong>versione <strong>fra</strong>ncese era il testo autentico <strong>del</strong> trattato. Le versioni in lingua tedesca, italiana e o<strong>la</strong>ndese (o neer<strong>la</strong>ndese) «sebbene15 Labrie par<strong>la</strong> propriamente di politique linguistique e di régu<strong>la</strong>tion linguistique, all'interno di un discorso più ampio sul<strong>la</strong>nozione di aménagement linguistique (o <strong>la</strong>nguage p<strong>la</strong>nning) che sostanzialmente si risolve <strong>nell</strong>'abbracciare insieme le duenozioni sopra date. Tuttavia ai fini di questo testo, ci limiteremo a mantenere solo le due nozioni enunciate.16 Per ripartizione funzionale di un codice linguistico è da intendersi lo status che essa ha in rapporto alle altre lingue o algoverno nazionale (Labrie, 1993 : 27).17 «Le traité sur l'Union européenne ne contient pas de prescriptions re<strong>la</strong>tives aux <strong>la</strong>ngues. Dans <strong>la</strong> mesure où “l'Union estfonde sur les Communautés européennes” (art.1) et où le traité lui-même a été rédigé dans toutes les <strong>la</strong>ngues da <strong>la</strong>Communauté, “les textes établis dans chacune de ces <strong>la</strong>ngues faisant fois” (art.53), le régime linguistique de l'UE est celui desCommunautés européennes.». Traduzione mia.18 Cfr: Dichiarazione n. 30 sul regime linguistico nel settore <strong>del</strong><strong>la</strong> politica estera e di sicurezza comune allegata all'atto finale diMaastricht:«La conferenza conviene che il regime linguistico applicabile è quello <strong>del</strong>le Comunità europee.Per le comunicazioni COREU servirà da mo<strong>del</strong>lo, per il momento, l'attuale prassi <strong>del</strong><strong>la</strong> Cooperazione politicaeuropea.Tutti i testi inerenti al<strong>la</strong> politica estera e di sicurezza comune sot-toposti al Consiglio europeo e al Consiglio o daquesti adottati, nonché tutti i testi da pubblicare sono tradotti immediatamente e simultaneamente in tutte le lingueufficiali <strong>del</strong><strong>la</strong> Comunità.».8
testi ufficiali, non avevano <strong>la</strong> medesima autorità. Esse devono essere considerate principalmente come <strong>del</strong>le meretraduzioni. 19 » (Van Calster, 1997: 372). Ciò nonostante, esse avevano comunque un valore, che, come spiega sempre VanCalster (1997: 372), era quello di essere dei mezzi sussidiari per trovare l'intenzione <strong>del</strong>le parti qualora <strong>la</strong> versione autenticanon lo consentisse.Il tratto CECA non prevedeva in nessuno dei sui articoli <strong>la</strong> fissazione di regole concernenti l'utilizzo <strong>del</strong>le lingue <strong>nell</strong>eistituzioni che aveva create. Tuttavia non se ne deve trarre <strong>la</strong> conclusione che <strong>la</strong> CECA funzionasse esclusivamente in<strong>fra</strong>ncese, anzi, essa nacque plurilingue. Infatti, leggendo <strong>la</strong> nota informativa per <strong>la</strong> commissione per le petizioni <strong>del</strong> Serviziogiuridico <strong>del</strong> Par<strong>la</strong>mento europeo contenuta nel Rapporto Reding (Par<strong>la</strong>mento europeo, 1990: 29), scopriamo che:«[…] al<strong>la</strong> vigilia <strong>del</strong>l'entrata in vigore <strong>del</strong> Trattato CECA, i ministri degli affari esteri dei sei Stati originari hannoadottato un protocollo (mai pubblicato ufficialmente) nel quale si stabiliva che il <strong>fra</strong>ncese, il tedesco, l'italiano el'o<strong>la</strong>ndese erano "le lingue ufficiali e di <strong>la</strong>voro <strong>del</strong><strong>la</strong> Comunità 20 ". Dato che a quell'epoca il <strong>fra</strong>ncese e il tedescoerano lingue "amministrative" nel Granducato di Lussemburgo […], il rispetto <strong>del</strong> principio di uguaglianza eraassoluto 21 .».Quindi, seppur informalmente, il protocollo di Parigi stabiliva che <strong>la</strong> CECA avesse un regime linguistico plurilingue.La decisione presa in quell'occasione di considerare lingue ufficiali e di <strong>la</strong>voro tutte le lingue nazionali degli Statimembri si rese manifesta nel<strong>la</strong> Gazzetta Ufficiale <strong>del</strong><strong>la</strong> CECA, che, a partire dal suo secondo numero di pubblicazione, portavain copertina l'avviso che esistevano quattro edizioni <strong>del</strong><strong>la</strong> Gazzetta stessa corrispondenti «a ciascuna <strong>del</strong>le lingue ufficiali <strong>del</strong><strong>la</strong>Comunità.» (Labrie, 1993: 73). La rego<strong>la</strong> multilingue venne poi adottata dal<strong>la</strong> Corte di Giustizia 22 , dall'Assemblea Comune 23 edall'Alta Autorità 24 . Ad esempio, il primo comma <strong>del</strong>l'art. 27 <strong>del</strong> rego<strong>la</strong>mento di procedura <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte di Giustizia <strong>del</strong> 1953recitava: «Le lingue ufficiali <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte sono: il <strong>fra</strong>ncese, il tedesco, l'italiano e l'o<strong>la</strong>ndese.».In conclusione, nonostante il fatto che nel Trattato CECA non ci fosse una specifica norma in materia di lingue, ilprincipio secondo cui tutte le lingue ufficiali degli Stati membri sono allo stesso grado lingue ufficiali e di <strong>la</strong>voro <strong>del</strong><strong>la</strong> Comunità,si affermò col nascere stesso <strong>del</strong>l'Europa comunitaria. Tra le motivazioni che spinsero a tale compromesso vi erano motivi diprestigio da parte degli Stati membri, <strong>la</strong> volontà di garantire ad ognuno <strong>la</strong> possibilità di esprimersi nel<strong>la</strong> propria lingua madre e <strong>la</strong>necessità di garantire <strong>la</strong> certezza <strong>del</strong> diritto, data <strong>la</strong> diretta applicabilità <strong>del</strong>le decisioni <strong>del</strong>l'Alta Autorità nei diversi Paesi membria partire dal momento <strong>del</strong><strong>la</strong> loro pubblicazione sul<strong>la</strong> Gazzetta Ufficiale <strong>del</strong><strong>la</strong> CECA. Studieremo nel dettaglio il ventaglio diragioni che stanno al<strong>la</strong> base <strong>del</strong> compromesso plurilingue nel terzo capitolo.Anche i Trattati di Roma sono muti <strong>nell</strong>e loro disposizioni in merito al regime linguistico <strong>del</strong>le istituzioni, ma in essi sitrova finalmente <strong>la</strong> base giuridica mancante per instaurare formalmente il plurilinguismo istituzionale.2.2. - I trattati CEE ed EuratomI Trattati istitutivi <strong>del</strong><strong>la</strong> Comunità Economica Europea e <strong>del</strong><strong>la</strong> Comunità Europea per l'Energia Atomica furono firmati aRoma il 25 marzo 1957 dagli stessi sei Stati che sei anni prima ebbero creato <strong>la</strong> CECA; nel gennaio 1958 i due nuovi trattaientrarono in vigore.A differenza <strong>del</strong> trattato CECA, i trattati <strong>del</strong> 1957 furono redatti in tutte e quattro le lingue nazionali degli Stati membri.L'articolo 248 <strong>del</strong> trattato CEE (oggi art. 314 TCE) recitava:«Il presente trattato, redatto in unico esemp<strong>la</strong>re, in lingua <strong>fra</strong>ncese, in lingua italiana, in lingua o<strong>la</strong>ndese ein lingua tedesca, i quattro testi tutti facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi <strong>del</strong> governo<strong>del</strong><strong>la</strong> Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governidegli altri Stati firmatari.» – Enfasi mia.La medesima formu<strong>la</strong> compare <strong>nell</strong>'articolo 225 <strong>del</strong> trattato Euratom.Quindi, al contrario <strong>del</strong> trattato CECA, nei trattati CEE ed Euratom tutte e quattro le versioni linguistiche dei trattatisono testi autentici, in quanto facenti fede allo stesso grado. In realtà non si deve pensare che i trattati di Roma furonoeffettivamente stesi in tutte e quattro le lingue contemporaneamente. Quello che veramente accadde fu che i testi furonoe<strong>la</strong>borati principalmente in <strong>fra</strong>ncese e, in misura minore, in tedesco, mentre le versioni italiana e o<strong>la</strong>ndese erano solo <strong>del</strong>le19 «The others <strong>la</strong>nguage versions, albeit official texts, do not carry the same authority. Principally, they have to be consideredas mere trans<strong>la</strong>tion.». Traduzione mia.20 Era il 23 e 24 luglio 1952, a Parigi.21 Per completezza è il caso di notare come in Belgio vivono tre comunità linguistiche: i fiamminghi che par<strong>la</strong>no o<strong>la</strong>ndese (o,più precisamente, una sua variante), i valloni, <strong>fra</strong>ncofoni, e una minoranza di lingua tedesca. In ogni caso ciascuna <strong>del</strong>le trelingue coincide con quel<strong>la</strong> di almeno un altro degli altri Stati membri.22 GU n. B003 <strong>del</strong> 7 marzo 1953 pag. 37(in Van Calster, 1997: 367)23 Sessione d'apertura, 10 settembre 1958, 1 (in Van Calster, 1997: 367)24 P. Wigny, “Le siège et le régime linguistique des institutions'' Les Nouvelles (Droit des Communauté Européennes, Brussels,Larcier, 1969) n° 1234 – (in Van Calster, 1997).9