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la relazione fra costi economici e costi politici del multilinguismo nell ...

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4. Laddove il richiedente di un marchio comunitario sia parte unica in procedimenti dinanzi all'Ufficio, <strong>la</strong> lingua procedurale èquel<strong>la</strong> in cui è stata presentata <strong>la</strong> domanda di marchio comunitario. Se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quelle<strong>del</strong>l'Ufficio, l'Ufficio può inviare comunicazioni scritte al richiedente nel<strong>la</strong> seconda lingua che questi avrà indicato nel<strong>la</strong> domanda.5. L'opposizione e <strong>la</strong> domanda di decadenza o di nullità sono presentate in una <strong>del</strong>le lingue <strong>del</strong>l'Ufficio.6. Se <strong>la</strong> lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o <strong>la</strong> domanda di decadenza o di nullità è <strong>la</strong> stessautilizzata nel<strong>la</strong> domanda di marchio comunitario o è <strong>la</strong> seconda lingua indicata all'atto <strong>del</strong> deposito, il procedimento si svolge indetta lingua.Se <strong>la</strong> lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o <strong>la</strong> domanda di decadenza o di nullità non è né <strong>la</strong> lingua<strong>del</strong><strong>la</strong> domanda di marchio né <strong>la</strong> seconda lingua indicata all'atto <strong>del</strong> deposito di detta domanda, <strong>la</strong> parte che proponeopposizione o che chiede <strong>la</strong> decadenza o <strong>la</strong> nullità <strong>del</strong> marchio comunitario deve presentare a sue spese una traduzione <strong>del</strong><strong>la</strong>sua istanza o nel<strong>la</strong> lingua <strong>del</strong><strong>la</strong> domanda <strong>del</strong> marchio, purché questa sia una lingua <strong>del</strong>l'Ufficio, o nel<strong>la</strong> seconda lingua indicataall'atto <strong>del</strong> deposito <strong>del</strong><strong>la</strong> domanda di marchio. La traduzione viene presentata entro il periodo previsto nel rego<strong>la</strong>mento diesecuzione. La lingua in cui è stata eseguita <strong>la</strong> traduzione diviene quindi <strong>la</strong> lingua procedurale.7. Le parti nei procedimenti di opposizione, decadenza, nullità e ricorso possono convenire che un'altra lingua ufficiale <strong>del</strong><strong>la</strong>Comunità europea sia <strong>la</strong> lingua procedurale.Articolo 116Pubblicazione e registrazione1. La domanda di marchio comunitario di cui all'articolo 26, paragrafo 1 è pubblicata in tutte le lingue ufficiali <strong>del</strong><strong>la</strong> Comunitàeuropea, così come tutte le altre informazioni <strong>la</strong> cui pubblicazione è prescritta dal presente rego<strong>la</strong>mento o dal rego<strong>la</strong>mento diesecuzione.2. Tutte le iscrizioni annotate nel registro dei marchi comunitari sono effettuate in tutte le lingue ufficiali <strong>del</strong><strong>la</strong> Comunità europea.3. In caso di dubbio fa fede il testo nel<strong>la</strong> lingua <strong>del</strong>l'Ufficio nel<strong>la</strong> quale <strong>la</strong> domanda di marchio comunitario è stata presentata. Se<strong>la</strong> presentazione è avvenuta in una lingua ufficiale <strong>del</strong><strong>la</strong> Comunità europea diversa da una <strong>del</strong>le lingue <strong>del</strong>l'Ufficio, fa fede iltesto redatto nel<strong>la</strong> seconda lingua indicata dal richiedente.Articolo 117I servizi di traduzione necessari al funzionamento <strong>del</strong>l'Ufficio sono assicurati dal centro di traduzione degli organi <strong>del</strong>l'Unionenon appena tale centro entra in funzione.»- ALLEGATO n. 13 -ARTICOLO 34 DEL REGOLAMENTO INTERNO DELL'UFFICIO COMUNITARIO DELLE VARIETÀ VEGETALI«1. All'Ufficio si applicano le disposizioni di cui al rego<strong>la</strong>mento n. 1 <strong>del</strong> 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico <strong>del</strong><strong>la</strong>Comunità economica europea.2. Le domande trasmesse all'Ufficio, i documenti necessari per il disbrigo <strong>del</strong>le domande e tutti gli altri documenti presentatisono redatti in una <strong>del</strong>le lingue ufficiali <strong>del</strong>le Comunità europee.3. Le parti <strong>del</strong><strong>la</strong> procedura dinanzi all'Ufficio come indicato <strong>nell</strong>e norme di applicazione conformemente all'articolo 114 hanno ildiritto di compiere tutti gli atti scritti e orali in una <strong>del</strong>le lingue ufficiali <strong>del</strong>le Comunità europee con traduzione e, in caso diaudizione, interpretazione simultanea almeno in ciascuna <strong>del</strong>le altre lingue ufficiali <strong>del</strong>le Comunità europee scelta da qualsiasialtra parte. L'esercizio di questi diritti non comporta, per le parti, addebiti specifici.».76

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