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la relazione fra costi economici e costi politici del multilinguismo nell ...

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La lingua processuale va usata segnatamente <strong>nell</strong>e memorie e <strong>nell</strong>e difese orali <strong>del</strong>le parti, ivi compresi gli atti e documentiallegati, ed altresì nei processi verbali e <strong>nell</strong>e decisioni <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte.Ogni atto o documento prodotto in allegato che sia redatto in una lingua diversa da quel<strong>la</strong> processuale è corredato di unatraduzione nel<strong>la</strong> lingua processuale.Tuttavia, quando trattasi di atti o documenti voluminosi, è ammessa <strong>la</strong> presentazione ditraduzioni per estratto. La Corte o <strong>la</strong> sezione può in qualunque momento ordinare, d'ufficio o ad istanza di parte, unatraduzione più completa od integrale.In deroga a quanto precede, gli Stati membri possono servirsi <strong>del</strong><strong>la</strong> propria lingua ufficiale quando intervengano in unacausa pendente dinanzi al<strong>la</strong> Corte o quando partecipino ad uno dei procedimenti pregiudiziali di cui all'articolo 103. Questadisposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nel<strong>la</strong> lingua processuale è effettuata, inciascun caso, a cura <strong>del</strong> cancelliere.Gli Stati parti contraenti <strong>del</strong>l'Accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigi<strong>la</strong>nza AELS possonoservirsi di una <strong>del</strong>le lingue indicate nel paragrafo 1, diversa dal<strong>la</strong> lingua processuale, quando intervengano in una causapendente dinanzi al<strong>la</strong> Corte o quando partecipino ad uno dei procedimenti pregiudiziali di cui all'articolo 20 <strong>del</strong>lo Statuto CE.Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nel<strong>la</strong> lingua processuale èeffettuata, in ciascun caso, a cura <strong>del</strong> cancelliere.§ 4Se un testimone od un perito dichiari di non potersi correttamente esprimere in una <strong>del</strong>le lingue indicate nel paragrafo 1 <strong>del</strong>presente articolo, <strong>la</strong> Corte o <strong>la</strong> sezione lo autorizza ad esprimersi in un'altra lingua. Il cancelliere provvede al<strong>la</strong> traduzione nel<strong>la</strong>lingua processuale.§ 5Il presidente <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte ed i presidenti di sezione nel<strong>la</strong> direzione <strong>del</strong>le discussioni, il giudice re<strong>la</strong>tore nel<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione preliminaree nel<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione d'udienza, i giudici e gli avvocati generali quand'abbiano da formu<strong>la</strong>re domande, e questi ultimi per le loroconclusioni, possono usare una <strong>del</strong>le lingue indicate nel paragrafo 1 <strong>del</strong> presente articolo, diversa da quel<strong>la</strong> processuale. Ilcancelliere provvede al<strong>la</strong> traduzione nel<strong>la</strong> lingua processuale.Articolo 30§ 1Su richiesta d'un giudice, d'un avvocato generale o d'una parte, il cancelliere provvede al<strong>la</strong> traduzione <strong>nell</strong>e lingue di loro sceltaindicate nel paragrafo 1 <strong>del</strong>l'articolo 29 di tutto quanto è stato detto o scritto nel corso <strong>del</strong> procedimento dinanzi al<strong>la</strong> Corte o al<strong>la</strong>sezione.§ 2Le pubblicazioni <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte sono redatte <strong>nell</strong>e lingue indicate <strong>nell</strong>'articolo 1 <strong>del</strong> rego<strong>la</strong>mento n. 1 <strong>del</strong> Consiglio.Articolo 31I testi redatti nel<strong>la</strong> lingua processuale o, se <strong>del</strong> caso, in un'altra lingua autorizzata a norma <strong>del</strong>l'articolo 29 <strong>del</strong> presenterego<strong>la</strong>mento fanno fede.».- ALLEGATO n. 9 -ARTICOLI DAL 37 AL 39 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO«Capo V - DEL REGIME LINGUISTICOArticolo 35§ 1Le lingue processuali sono il danese, il fin<strong>la</strong>ndese, il <strong>fra</strong>ncese, il greco, l'inglese, l'ir<strong>la</strong>ndese, l'italiano, l'o<strong>la</strong>ndese, il portoghese,lo spagnolo, lo svedese e il tedesco.§ 2La lingua processuale è scelta dal ricorrente salve le disposizioni che seguono:a) su richiesta congiunta <strong>del</strong>le parti, può essere autorizzato l'uso parziale o totale di un'altra <strong>del</strong>le lingue indicate nel paragrafo 1<strong>del</strong> presente articolo;b) su richiesta di una parte, sentiti l'altra parte e l'avvocato generale, può essere autorizzato, in deroga a quanto disposto al<strong>la</strong>lettera a), l'uso parziale o totale di un'altra <strong>del</strong>le lingue indicate nel paragrafo 1 <strong>del</strong> presente articolo quale lingua processuale; <strong>la</strong>predetta richiesta non può essere presentata dalle istituzioni.Il presidente può decidere in merito alle richieste suindicate; egli può e, allorché vuole dare seguito al<strong>la</strong> richiesta senzal'accordo di tutte le parti, deve deferire <strong>la</strong> richiesta al Tribunale.§ 3La lingua processuale va usata segnatamente <strong>nell</strong>e memorie e <strong>nell</strong>e difese orali <strong>del</strong>le parti, ivi compresi gli atti edocumenti allegati, ed altresì nei processi verbali e <strong>nell</strong>e decisioni <strong>del</strong> Tribunale.74

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