Infine abbiamo posto queste ultime conclusioni in una prospettiva dinamica, in una prospettiva cioè che tenga contoanche <strong>del</strong><strong>la</strong> realtà nel<strong>la</strong> quale un regime linguistico deve operare. Ne concludiamo che le considerazioni sull'accettabilitàpolitica di un mo<strong>del</strong>lo piuttosto che un altro non sono indipendenti dalle competenze linguistiche degli europar<strong>la</strong>mentari. Averedi fronte dei par<strong>la</strong>mentari monoglotti è una cosa diversa da dover trattare con degli europar<strong>la</strong>mentari poliglotti.Abbiamo visto che le competenze linguistiche generali degli eurodeputati sono aumentate di molto <strong>del</strong>l'ultimodecennio, e questo è spiegabile anche con un più attento interesse al<strong>la</strong> competenze linguistiche dei candidati da parte <strong>del</strong>lesegreterie di partito e degli elettori. Infatti il "peso" <strong>del</strong>le <strong>del</strong>egazioni nazionali non va misurato solo in termini di seggi occupati,ma anche in termini di potenzialità comunicative. Detto in altri termini, l'influenza di una <strong>del</strong>egazione non si determina solo inrapporto al<strong>la</strong> sua dimensione fisica, ma anche al<strong>la</strong> rete di contatti che essa riesce ad instaurare con le altre <strong>del</strong>egazioni. Ilfattore lingua diventa determinante nel<strong>la</strong> formazione dei questa rete e quindi diventa un fattore importante in termini di capacitàdi influire <strong>nell</strong>e decisioni, soprattutto <strong>nell</strong>e commissioni par<strong>la</strong>mentari e <strong>nell</strong>e riunioni gruppi <strong>politici</strong>. In partico<strong>la</strong>re abbiamo notatoche due lingue più di altre hanno una forte connotazione sopranazionale al PE: l'inglese e il <strong>fra</strong>ncese.Tuttavia, abbiamo visto che comunque esistono <strong>del</strong>le dei gruppi di eurodeputati monoglotti, e che anche unaconoscenza fluente di una lingua straniera può non essere sufficiente per attuare un'efficace politica <strong>del</strong>iberativa in tale lingua.Riuscire a par<strong>la</strong>re, leggere e scrivere è una cosa diversa da <strong>la</strong>vorare continuamente in una lingua straniera, e comunque insede <strong>del</strong>iberativa e normativa il pieno possesso <strong>del</strong>le proprie capacità linguistiche sembra essere un requisito essenziale.È anche al<strong>la</strong> luce di queste considerazioni che il mo<strong>del</strong>lo "<strong>multilinguismo</strong> control<strong>la</strong>to" va valutato in maniera positiva, inpartico<strong>la</strong>re perché garantisce il <strong>multilinguismo</strong> nel caso di incontri rilevanti dal punto di vista legis<strong>la</strong>tivo e decisionale. Abbiamoinfine detto che il regime "<strong>multilinguismo</strong> control<strong>la</strong>to" inciderà comunque per un 6% in più rispetto al parametro si sostenibilitàfinanziaria che abbiamo individuato. Non è escludibile, quindi, che nel<strong>la</strong> prassi si instauri un regime linguistico misto, che poggisu di un <strong>multilinguismo</strong> control<strong>la</strong>to nel caso di incontri rilevanti, e su un regime asimmetrico a "geometria variabile" negli altricasi, a seconda <strong>del</strong>le necessità, dei bisogni e <strong>del</strong>le disponibilità. Se osserviamo questo fenomeno nel<strong>la</strong> prospettiva di unaumento generalizzato <strong>del</strong>le competenze linguistiche degli eurodeputati, i regimi di tipo asimmetrico sembrano divenire, almenoin dati ambiti, una soluzione possibile.70
~ Allegati ~- ALLEGATO n. 1 -REGOLAMENTO Nº 1 <strong>del</strong> 15 aprile 1958che stabilisce il regime linguistico <strong>del</strong><strong>la</strong> Comunità Economica Europea«IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,visto l'[ex]articolo 217 <strong>del</strong> Trattato ai termini <strong>del</strong> quale il regime linguistico <strong>del</strong>le istituzioni <strong>del</strong><strong>la</strong> Comunità è fissato, senzapregiudizio <strong>del</strong>le disposizioni previste nel Rego<strong>la</strong>mento <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte di Giustizia, dal Consiglio che <strong>del</strong>ibera all'unanimità,considerando che le undici lingue in cui il Trattato è redatto sono riconosciute come lingue ufficiali, ciascuna in uno o più Statimembri <strong>del</strong><strong>la</strong> Comunità,HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTOArticolo 1Le lingue ufficiali e le lingue di <strong>la</strong>voro <strong>del</strong>le istituzioni <strong>del</strong><strong>la</strong> Comunità sono <strong>la</strong> lingua danese, <strong>la</strong> lingua fin<strong>la</strong>ndese, <strong>la</strong> lingua<strong>fra</strong>ncese, <strong>la</strong> lingua greca, <strong>la</strong> lingua inglese, <strong>la</strong> lingua italiana, <strong>la</strong> lingua o<strong>la</strong>ndese, <strong>la</strong> lingua portoghese, <strong>la</strong> lingua spagno<strong>la</strong>, <strong>la</strong>lingua svedese e <strong>la</strong> lingua tedesca.Articolo 2I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente al<strong>la</strong> giurisdizione di uno Stato membro, sonoredatti, a scelta <strong>del</strong> mittente, in una <strong>del</strong>le lingue ufficiali. La risposta è redatta nel<strong>la</strong> medesima lingua.Articolo 3I testi, diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o ad una persona appartenente al<strong>la</strong> giurisdizione di uno Stato membro, sonoredatti nel<strong>la</strong> lingua di tale Stato.Articolo 4I rego<strong>la</strong>menti e gli altri testi di portata generale sono redatti <strong>nell</strong>e undici lingue ufficiali.Articolo 5La Gazzetta Ufficiale <strong>del</strong>le Comunità è pubblicata <strong>nell</strong>e undici lingue ufficiali.Articolo 6Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione <strong>del</strong> presente regime linguistico nei propri rego<strong>la</strong>menti interni.Articolo 7Il regime linguistico <strong>del</strong><strong>la</strong> procedura <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte di Giustizia è determinato nel Rego<strong>la</strong>mento di procedura <strong>del</strong><strong>la</strong> medesima.Articolo 8Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l'uso <strong>del</strong><strong>la</strong> lingua sarà determinato, a richiesta <strong>del</strong>loStato interessato, secondo le regole generali risultanti dal<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione di tale Stato.Il presente Rego<strong>la</strong>mento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Fatto a Bruxelles, il 15 Aprile 1958Per il ConsiglioIl PresidenteV. Larock»- ALLEGATO n. 2 -DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL 25 LUGLIO 1977 N° 77/486/CEE«Articolo 2Conformemente alle loro situazioni nazionali ed ai loro ordinamenti giuridici, gli Stati membri prendono le misure appropriateperché sia offerta nel loro territorio, a favore <strong>del</strong>le persone di cui all'articolo 1, un'istruzione d'accoglienza gratuita comporti inpartico<strong>la</strong>re l'insegnamento adattato alle esigenze specifiche di queste persone <strong>del</strong><strong>la</strong> lingua o di una <strong>del</strong>le lingue ufficiali Statoospitante.71
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