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la relazione fra costi economici e costi politici del multilinguismo nell ...

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Oltre a questi, nel 2002 vi erano 99 traduttori di tutte le lingue specializzati <strong>nell</strong>'assistenza tecnica. Come nota Caprioli(2002 : 2), «se si considerano insieme traduttori e terminologi, personale amministrativo e di segreteria, assistenti, commessiecc., al<strong>la</strong> Commissione europea una persona su otto <strong>la</strong>vora per i servizi linguistici».12.4. - La Corte di giustiziaLa Corte di giustizia europea (CGCE) è l'istituzione giurisdizionale <strong>del</strong>l'Unione che assicura il rispetto el'interpretazione uniforme <strong>del</strong> diritto comunitario. Non è fissata una ripartizione per nazionalità dei membri, ma in pratica <strong>la</strong> Cortedi giustizia- affinché siano rappresentati i vari sistemi giuridici nazionali - è composta da un giudice per ciascuno Stato membro.I membri <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte di giustizia sono comunque indipendenti e non ricevono alcuna istruzione dai rispettivi Stati. Il mandato èdi sei anni rinnovabile.La sede <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte di giustizia è a Lussemburgo.Nel 1989 al fine di agevo<strong>la</strong>re il <strong>la</strong>voro <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte di giustizia, è stato creato il Tribunale di primo grado, sempre consede a Lussemburgo.• FunzioniLa Corte di giustizia evita che ciascuno interpreti e applichi il diritto comunitario a suo modo ed essa consente quindi aldiritto comunitario di permanere identico per tutti e in tutte le circostanze. La Corte di giustizia è competente a conoscere lecontroversie che possono sorgere tra gli Stati membri, le istituzioni comunitarie, le imprese e i privati.Il Tribunale di primo grado è incaricato di giudicare in prima istanza su talune categorie di questioni, in partico<strong>la</strong>re icontenziosi collegati alle regole di concorrenza e i ricorsi presentati da privati cittadini.• Regime linguistico e prassi 111Sulle pagine CVURIA leggiamo:«Il regime linguistico <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte di giustizia e <strong>del</strong> Tribunale di primo grado è disciplinato dai rego<strong>la</strong>menti diprocedura <strong>del</strong>le rispettive giurisdizioni. Al<strong>la</strong> Corte non si applicano quindi direttamente né l'art. 290 <strong>del</strong> TrattatoCE né il rego<strong>la</strong>mento n. 1/58. Il principio <strong>del</strong>l'unanimità sancito dall'art. 290 è tuttavia rispettato, in quanto, primadi essere emanate dal<strong>la</strong> Corte, le disposizioni dei rego<strong>la</strong>menti di procedura devono essere approvateall'unanimità dal Consiglio. I meccanismi di utilizzazione <strong>del</strong>le lingue di cui al rego<strong>la</strong>mento n. 1 sono stati ripresinei rego<strong>la</strong>menti di procedura. Tutte le altre regole in materia di utilizzazione <strong>del</strong>le lingue si applicano mutatismutandis ai procedimenti dinanzi al giudice comunitario.Per quanto attiene ai procedimenti dinanzi al<strong>la</strong> Corte, le pertinenti disposizioni sono […] gli artt. 29-31 <strong>del</strong>rego<strong>la</strong>mento di procedura 112 [vedi Allegato n. 8]. Quanto ai procedimenti dinanzi al Tribunale di primo grado, lestesse disposizioni sono contenute negli artt. 37-39 <strong>del</strong> rego<strong>la</strong>mento di procedura <strong>del</strong> Tribunale 113 [vedi Allegaton. 9].Per ogni singolo procedimento avviato dinanzi al<strong>la</strong> Corte o al Tribunale viene stabilita <strong>la</strong> lingua processuale. Lalingua processuale è una <strong>del</strong>le dodici lingue ufficiali [le undici lingue più l'ir<strong>la</strong>ndese]. Nei procedimenti pregiudiziali<strong>la</strong> lingua processuale è <strong>la</strong> lingua utilizzata dal giudice nazionale che ha adito <strong>la</strong> Corte. Nei ricorsi diretti <strong>la</strong> scelta<strong>del</strong><strong>la</strong> lingua processuale spetta al ricorrente. Questi non è vinco<strong>la</strong>to né dal<strong>la</strong> propria nazionalità né da quel<strong>la</strong> <strong>del</strong>proprio difensore. Tuttavia, quando il convenuto è uno Stato membro, <strong>la</strong> lingua processuale è <strong>la</strong> lingua o una<strong>del</strong>le lingue di tale Stato. La lingua processuale, una volta stabilita, deve essere utilizzata nel corso di tutto ilprocedimento, sia negli atti scritti quanto nel<strong>la</strong> fase orale. Tale scelta vinco<strong>la</strong> non solo le parti, bensì anche gliintervenienti dal momento in cui ne è stato ammesso l'intervento.La Corte necessita di una lingua comune per poter <strong>del</strong>iberare. Tale lingua è tradizionalmente il <strong>fra</strong>ncese. Tutti gliatti depositati dalle parti nel<strong>la</strong> lingua processuale vengono quindi tradotti in <strong>fra</strong>ncese, al fine di poter <strong>costi</strong>tuire ilfascicolo di <strong>la</strong>voro interno. I documenti comunicati alle parti vengono tuttavia sempre redatti nel<strong>la</strong> linguaprocessuale, che riveste importanza partico<strong>la</strong>re al termine <strong>del</strong> procedimento, in quanto fa fede unicamente il testo<strong>del</strong><strong>la</strong> sentenza <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte o <strong>del</strong> Tribunale nel<strong>la</strong> lingua processuale. Tanto le sentenze <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte quanto quelle<strong>del</strong> Tribunale di primo grado vengono riportate nel<strong>la</strong> Raccolta <strong>del</strong><strong>la</strong> giurisprudenza che viene pubblicata in tutte lelingue.111 Le informazioni qui riportate sono tratte da http://curia.eu.int/it/instit/services/traduction/regime.htm112 Rego<strong>la</strong>mento di procedura <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte di giustizia <strong>del</strong>le Comunità europee <strong>del</strong> 19 giugno 1991, in GUCE L 176 <strong>del</strong>4.7.1991, pag. 7, e successive revisioni sino alle modifiche <strong>del</strong> rego<strong>la</strong>mento di procedura <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte di giustizia <strong>del</strong>leComunità europee <strong>del</strong> 28 novembre 2000, in GUCE L 322 <strong>del</strong> 19.12.2000, pag. 1.113 Rego<strong>la</strong>mento di procedura <strong>del</strong> Tribunale di primo grado <strong>del</strong>le Comunità europee <strong>del</strong> 2 maggio 1991, in GUCE L 136 <strong>del</strong> 30maggio 1991,e successive revisioni sino alle modifiche <strong>del</strong> 6.12.2000, in GUCE L 322 <strong>del</strong> 19.12.00, pag. 4.32

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