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la relazione fra costi economici e costi politici del multilinguismo nell ...

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dei capitali sono norme fondamentali per <strong>la</strong> Comunità ed è vietato qualsiasi ostacolo, anche di minoreimportanza, a detta libertà."» – Enfasi mia.La questione che conseguentemente si pone è re<strong>la</strong>tiva a come <strong>la</strong> diversità linguistica europea e le politiche nazionali disalvaguardia <strong>del</strong><strong>la</strong> stessa, possono entrare in contrasto con il principio <strong>del</strong>le libera circo<strong>la</strong>zione <strong>del</strong>le merci e dei fattoriproduttivi, garanzia <strong>del</strong><strong>la</strong> libera concorrenza. Va subito notato che è soprattutto nei settori re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> libera circo<strong>la</strong>zione <strong>del</strong>lemerci e <strong>del</strong>le persone che si incontrano il maggior numero di interventi che impattano sull'ambito linguistico, e proprio perquesto loro effetto indiretto sono propriamente <strong>del</strong>le misure di rego<strong>la</strong>zione linguistica (Labrie, 1993: 162).Qual è stato l'atteggiamento <strong>del</strong> legis<strong>la</strong>tore comunitario a riguardo? In generale si è trattato di un atteggiamento non diostilità ma di indifferenza (Fenet, 2001: 249). Detto in altri termini, gli Stati membri possono perseguire le politiche linguisticheche più ritengono opportune, ma esse sono comunque soggette al diritto comunitario nel momento in cui si presentano ostacoliall'esercizio <strong>del</strong>le libertà economiche (Yasue, 1999: 280). In realtà, come nota sempre Fenet (2001: 249), questa logicacomporta fatalmente dei problemi: può accadere che, nel privilegiare principalmente <strong>la</strong> componente economica <strong>del</strong>le situazionicon risvolti di tipo sociale, si finisca per proibire <strong>la</strong> presa in conto <strong>del</strong>le specificità locali perché viste come interessi partico<strong>la</strong>ri. Inquesto senso, <strong>la</strong> protezione <strong>del</strong>le peculiarità locali ad opera <strong>del</strong> diritto nazionale viene assimi<strong>la</strong>ta a una misura ad effettoequivalente ad una restrizione quantitativa, e, come tale, in aperto contrasto con l'art. 28 TCE. Conseguenza di questoatteggiamento è il fatto che «le ragioni culturali e linguistiche [nazionali o regionali] raramente hanno superato il test comunitariodi proporzionalità 45 , e solitamente al<strong>la</strong> fine lo hanno fallito – così, l'applicazione <strong>del</strong>le regole <strong>del</strong> mercato interno ha praticamentesempre prevalso sull'interesse culturale e linguistico. 46 » (Nic Shuibhne, 2002: 6).3.1. – La libera circo<strong>la</strong>zione <strong>del</strong>le merciI rego<strong>la</strong>menti e le direttive aventi come scopo facilitare <strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione <strong>del</strong>le merci che contengono <strong>del</strong>le disposizionire<strong>la</strong>tive alle lingue sono molteplici e non essendo questa <strong>la</strong> sede per uno studio approfondito sul tema, si rimanda al<strong>la</strong>letteratura specializzata. Partico<strong>la</strong>rmente rappresentativo è comunque il caso concernente le etichettature e <strong>la</strong> presentazione<strong>del</strong>le derrate alimentari destinate al consumatore finale così come <strong>del</strong><strong>la</strong> pubblicità fatta a loro riguardo, un caso in cuiconfiggono gli interessi dei consumatori e dei produttori 47 . Dal <strong>la</strong>to <strong>del</strong><strong>la</strong> produzione, si ha l'esigenza di evitare <strong>costi</strong> ditraduzione per le informazioni qualitative <strong>del</strong>le merci scambiate richieste <strong>del</strong>le leggi linguistiche nazionali; dall'altro <strong>la</strong>to risiede <strong>la</strong>tute<strong>la</strong> dei consumatori i quali hanno il diritto di poter essere pienamente informati sul prodotto che acquistano 48 . A riguardo, <strong>la</strong>sentenza <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte al<strong>la</strong> causa Piageme 49 vieta che <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione nazionale obblighi ad usare esclusivamente unadeterminata lingua <strong>nell</strong>'etichettatura dei prodotti alimentari senza considerare <strong>la</strong> possibilità che si usi un'altra lingua facilmentecomprensibile agli acquirenti o che l'informazione <strong>del</strong>l'acquirente sia comunque garantita da altre misure. In sostanza, siafferma che le etichette dei prodotti devono essere scritte in una lingua facilmente comprensibile dal consumatore, lingua chenon necessariamente equivale a una lingua ufficiale <strong>del</strong>lo Stato membro (Nic Shuibhne, 2002: 7).3.2. – La libera circo<strong>la</strong>zione <strong>del</strong>le personePer quanto concerne in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> libera circo<strong>la</strong>zione <strong>del</strong>le persone, il principio guida è quello <strong>del</strong>l'eguale trattamentodei <strong>la</strong>voratori, e quindi è necessario evitare <strong>la</strong> discriminazione su base nazionale, diretta o indiretta che sia 50 ; inoltre«l'applicazione <strong>del</strong> principio <strong>del</strong><strong>la</strong> parità di trattamento <strong>nell</strong>'accesso al <strong>la</strong>voro vieta anche le discriminazioni dissimu<strong>la</strong>te»(Tesauro, 2001: 429).In generale <strong>la</strong> Corte di giustizia ha ammesso che il <strong>la</strong>voratore può essere legittimamente soggetto ai requisiti richiestidalle politiche linguistiche <strong>del</strong> Paese ospite, ma solo fin dove sono rispettati i principi base che governano <strong>la</strong> libera circo<strong>la</strong>zionedei <strong>la</strong>voratori, cioè <strong>la</strong> proporzionalità e <strong>la</strong> non-discriminazione (Nic Shuibhne, 2002: 6). Nel caso Groener 51 , ad esempio, unasignora di nazionalità o<strong>la</strong>ndese che <strong>la</strong>vorava come insegnante non tito<strong>la</strong>re in Ir<strong>la</strong>nda, non aveva acquisito una conoscenza <strong>del</strong>gaelico sufficiente per accedere al posto di insegnante tito<strong>la</strong>re, nonostante il fatto che <strong>la</strong> non conoscenza <strong>del</strong><strong>la</strong> lingua non45 Il principio di proporzionalità vuole che «i mezzi prefigurati per raggiungere lo scopo <strong>del</strong><strong>la</strong> norma siano idonei e noneccedano quanto è necessario per raggiungerlo.» (Tesauro, 2001: 105).46 «cultural and linguistic arguments have rarely succeeded, usually failing, ultimately, the EC test of proportionality – and so,the application of internal market trade rules has almost always overruled the cultural/linguistic interest.». Traduzione mia.47 Nel caso in esame si trattava <strong>del</strong>le leggi belghe che impedivano <strong>la</strong> vendita <strong>del</strong>l'acqua minerale se non si faceva comparire <strong>la</strong>composizione <strong>del</strong> prodotto in lingua fiamminga. (Yasue, 1999: 281).48 A tal proposito vedi l'articolo 14 <strong>del</strong><strong>la</strong> direttiva 79/112/CEE <strong>del</strong> Consiglio, <strong>del</strong> 18/12/1978, in GUCE L 33, 8 feb. 1979 –oggi in versione consolidata nel<strong>la</strong> direttiva 2000/13 in GUCE n. L 109 <strong>del</strong> 6 maggio 2000, pag. 29-42.49 Causa C-369/89, Piageme e a., Racc. p. I-2971 sull'avvicinamento <strong>del</strong>le legis<strong>la</strong>zioni sulle etichette e sul<strong>la</strong> pubblicità deiprodotti alimentari.50 A tal proposito vedi il Rego<strong>la</strong>mento 1612/68 <strong>del</strong> Consiglio <strong>del</strong> 15 ottobre 1968 re<strong>la</strong>tivo al<strong>la</strong> libera circo<strong>la</strong>zione dei <strong>la</strong>voratoriall'interno dal<strong>la</strong> Comunità, in GUCE L 257, 1968.51 Causa Anita Groener C379/87, Racc p. 3967.15

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