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la relazione fra costi economici e costi politici del multilinguismo nell ...

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Prima di concludere <strong>la</strong> nostra analisi però, è necessario soffermarsi su un punto importante: <strong>la</strong> natura giuridica <strong>del</strong>Rego<strong>la</strong>mento. Esso è un atto di diritto derivato, stabilito all'unanimità dal Consiglio e da questo modificabile. Come è emersodal<strong>la</strong> sentenza <strong>del</strong> Tribunale di primo grado al<strong>la</strong> causa Kik 42 :«[§58] … il rego<strong>la</strong>mento n. 1 è solo un atto di diritto derivato, che trova il suo fondamento giuridico <strong>nell</strong>'[ex] art.217 <strong>del</strong> Trattato. Sostenere, come fa <strong>la</strong> ricorrente, che il rego<strong>la</strong>mento n. 1 esprime precisamente un principio didiritto comunitario di parità <strong>del</strong>le lingue al quale non si può derogare, neppure con un successivo rego<strong>la</strong>mento <strong>del</strong>Consiglio, equivarrebbe a disconoscere <strong>la</strong> sua natura di diritto derivato. In secondo luogo, si deve rilevare che gliStati membri non hanno stabilito, nel Trattato, un regime linguistico per le istituzioni e gli organi <strong>del</strong><strong>la</strong> Comunità,ma l'art. 217 <strong>del</strong> trattato <strong>la</strong>scia <strong>la</strong> possibilità al Consiglio, che <strong>del</strong>ibera all'unanimità, di fissare e modificare ilregime linguistico <strong>del</strong>le istituzioni e di stabilire regimi linguistici differenziati. Tale articolo non dispone che unavolta che sia stato decretato dal Consiglio, tale regime non possa più essere successivamente modificato. Neconsegue che il regime linguistico stabilito dal rego<strong>la</strong>mento n. 1 non può essere equiparato ad un principio didiritto comunitario.».Detto in altri termini, fatto salvo il rispetto dei principi generali <strong>del</strong> diritto comunitario come <strong>la</strong> certezza <strong>del</strong> diritto e <strong>del</strong>ledisposizioni specifiche dei trattati (come l'articolo 21 TCE), le disposizioni contenute nel Rego<strong>la</strong>mento non sono fisse e assolutein sé ma sono modificabili dal Consiglio all'unanimità; di conseguenza <strong>la</strong> parità <strong>del</strong>le lingue ufficiali non è un principio inassoluto inderogabile 43 .Per concludere è il caso di sottolineare nuovamente l'importanza <strong>del</strong> Rego<strong>la</strong>mento n° 1 come il documento che fissa iprincipi fondamentali <strong>del</strong>l'utilizzo <strong>del</strong>le lingue <strong>nell</strong>e varie istituzioni, e come una <strong>del</strong>le più importanti misure di politica linguisticacomunitaria 44 (Labrie, 1993: 74).Fino a questo punto abbiamo studiato nel dettaglio quali sono le disposizioni normative generali in materia linguistica<strong>nell</strong>e istituzioni <strong>del</strong>l'Unione Europea. Nel prossimo capitolo, come accennato, affronteremo nel dettaglio i regimi linguistici interninegli organismi comunitari e le prassi che in seno ad essi si sono imposte nel corso <strong>del</strong> tempo.Concluderemo questo capitolo con una panoramica generale su quali sono state fino ad oggi le iniziative europee incampo di politica linguistica e di rego<strong>la</strong>zione linguistica non strettamente collegate al funzionamento istituzionale; questo è unexcursus necessario per avere un quadro d'insieme più completo e per meglio capire <strong>la</strong> situazione odierna e le contraddizioniche <strong>la</strong> percorrono.~ - ~8. IL MULTILINGUISMO COME OSTACOLO ALL'EUROPA.Se è vero che solo recentemente e in via sussidiaria <strong>la</strong> Comunità ha acquisito <strong>del</strong>le competenze in materia di lingue edi cultura, è altrettanto vero comunque che fin dal<strong>la</strong> sua nascita il motivo assolutamente dominante nel<strong>la</strong> costruzionecomunitaria è stato quello economico. A tal proposito, le parole di Tesauro (2001: 325) illustrano al<strong>la</strong> perfezione l'idea:«Nel processo di integrazione europea globalmente considerato, <strong>la</strong> realizzazione di un mercato comune <strong>del</strong>lemerci e dei fattori <strong>del</strong><strong>la</strong> produzione – <strong>la</strong>voro, servizi e capitali – ha avuto sempre un ruolo centrale. La Corte hapiù volte ribadito che "gli articoli <strong>del</strong> Trattato re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> libera circo<strong>la</strong>zione <strong>del</strong>le merci, <strong>del</strong>le persone, dei servizi e42 Sentenza <strong>del</strong> Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) <strong>del</strong> 12 luglio 2001. Christina Kik contro Ufficio perl'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e mo<strong>del</strong>li) (UAMI). Causa T-120/99. Raccolta <strong>del</strong><strong>la</strong> giurisprudenza2001 pagina II-02235. Va notato che è in corso il ricorso al<strong>la</strong> Corte di giustizia, causa C-361/01.43 Questa interpretazione non ha mancato di sollevare perplessità e timori. In partico<strong>la</strong>re ci si chiede se questa sentenza possaaprire le porte a una riduzione <strong>del</strong>le lingue ufficiali anche <strong>nell</strong>e istituzioni comunitarie o comunuque possa portare a unripensamento <strong>del</strong>l'eguale trattamento <strong>del</strong>le lingue stesse. A tal proposito cfr (Marì e Strubell, 2002 : 9 e Nic Shuibhne, 2002: 5e 11).44 A tale proposito Salmasi (2002) sostiene invece che « [il Rego<strong>la</strong>mento] è stabilito all'unanimità dai ministri rappresentantidegli Stati membri in sede di Consiglio e si riferisce unicamente alle istituzioni comunitarie: non si può quindi par<strong>la</strong>re di vera epropria politica linguistica europea, ma solo <strong>del</strong><strong>la</strong> manifestazione diretta e circoscritta di singoli interessi nazionali». Credopersonalmente che si tratti semplicemente di chiarirsi sul significato <strong>del</strong>le parole. È vero che, in quanto «diretta emanazione<strong>del</strong><strong>la</strong> volontà degli Stati membri», il Rego<strong>la</strong>mento ha carattere più “intergovernativo” che “comunitario”, ma ciò non toglie chesia comunque stabilito da un'istituzione comunitaria <strong>nell</strong>'esercizio <strong>del</strong>le sue prerogative. Quanto poi al termine politicalinguistica, <strong>la</strong> nostra definizione non tiene conto <strong>del</strong>l'ampiezza di respiro <strong>del</strong><strong>la</strong> politica stessa, ma solo <strong>del</strong><strong>la</strong> tipologia diintervento, che, in questo caso, era un intervento politico avente come scopo quello di influenzare [qui] <strong>la</strong> ripartizionefunzionale dei codici linguistici <strong>del</strong>le persone (v sopra). Del resto, nel 1958, mancavano le basi giuridiche per una politicalinguistica di più ampio respiro, <strong>la</strong> quale, inevitabilmente, avrebbe toccato l'ambito culturale con gli annessi inconvenientiaccennati in apertura di capitolo.14

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