11.07.2015 Views

la relazione fra costi economici e costi politici del multilinguismo nell ...

la relazione fra costi economici e costi politici del multilinguismo nell ...

la relazione fra costi economici e costi politici del multilinguismo nell ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

senso che, poiché il diritto comunitario è direttamente applicabile ai cittadini degli Stati membri, è "sufficiente", ai fini <strong>del</strong><strong>la</strong>certezza <strong>del</strong> diritto, che <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione comunitaria sia espressa <strong>nell</strong>o Stato membro in una lingua ufficiale comprensibile sututto il suo territorio. Giustificato da motivi di funzionalità e di contenimento dei <strong>costi</strong>, il principio <strong>del</strong><strong>la</strong> sufficienza, che determinail minimo numero necessario di lingue ufficiali da usare, è stato scorrettamente trasformato nel tempo in principio di esclusione,il quale determina, al contrario <strong>del</strong> primo, il massimo numero ammissibile di lingue ufficiali da usare (Marí e Strubell, ibidem),.Gli articoli 2, 3, 4, 5 disciplinano in generale l'utilizzo <strong>del</strong><strong>la</strong> lingue ufficiali per quello che riguarda le comunicazioni chele istituzioni <strong>del</strong><strong>la</strong> Comunità intrattengono con l'esterno. L'articolo 2 in partico<strong>la</strong>re verrà in parte ripreso con il trattato diAmsterdam e tradotto in disposizione "<strong>costi</strong>tuzionale" attraverso l'articolo 21 TCE che al terzo comma recita:«Ogni cittadino <strong>del</strong>l'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo 7 in una<strong>del</strong>le lingue menzionate all'articolo 314 e ricevere una risposta nel<strong>la</strong> stessa lingua. 40 ».Nel<strong>la</strong> Re<strong>la</strong>zione sul diritto all'uso <strong>del</strong><strong>la</strong> propria lingua, <strong>la</strong> commissione per il rego<strong>la</strong>mento, <strong>la</strong> verifica dei poteri e leimmunità (Par<strong>la</strong>mento europeo, 1994a: 8), fa notare che nel Rego<strong>la</strong>mento «è assente il richiamo al<strong>la</strong> lingua par<strong>la</strong>ta eall'interpretazione. Gli articoli dal 2 al 5 fanno esclusivo riferimento a testi scritti.»; di conseguenza, secondo <strong>del</strong><strong>la</strong> nota (ibidem),«le istituzioni […] possono disciplinare a propria discrezione l'uso <strong>del</strong>le lingue per quanto concerne l'interpretazione, in assolutalibertà e senza alcuno ostacolo».L'articolo 6 rimanda ai rego<strong>la</strong>menti interni <strong>del</strong>le varie istituzioni il compito di darsi un proprio regime linguistico internonel rispetto <strong>del</strong> regime generale, mentre l'articolo 7 traduce il disposto <strong>del</strong>l'art. 290 TCE «senza pregiudizio <strong>del</strong>le disposizionipreviste nel rego<strong>la</strong>mento <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte di giustizia».Infine, l'articolo 8 disciplina <strong>la</strong> scelta <strong>del</strong>lo status <strong>del</strong>le lingue dei paesi multilingue in re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> Comunità; essorimette agli Stati il compito di decidere se tutte o meno le loro lingue debbano godere <strong>del</strong>lo status di lingua ufficiale e di <strong>la</strong>vorocomunitaria, ma riserva al Consiglio, «secondo le regole generali risultanti dal<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione di tale Stato», il momento formale<strong>del</strong><strong>la</strong> fissazione.Di conseguenza se ne deduce «il rispetto da parte <strong>del</strong><strong>la</strong> UE <strong>del</strong><strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione riguardante le lingue degli Stati membrie <strong>la</strong> possibilità di sottomettere il regime linguistico <strong>del</strong><strong>la</strong> UE ai regimi linguistici nazionali <strong>nell</strong>e re<strong>la</strong>zioni tra UE e Stati membriplurilingui. Tale decisione, tuttavia, richiede <strong>la</strong> richiesta preventiva degli Stati interessati. Pertanto l'iniziativa è <strong>nell</strong>e mani degliStati plurilingui stessi.» (Urueña, 1997 : 21). Su questo ultimo punto però, sempre a proposito degli articoli 6 e 8, leggiamo unachiarificazione nel<strong>la</strong> già citata nota informativa <strong>del</strong> Servizio giuridico (Par<strong>la</strong>mento Europeo, 1990: 32):«Le istituzioni comunitarie e gli Stati membri sono vinco<strong>la</strong>ti dal rego<strong>la</strong>mento <strong>del</strong> Consiglio, e possono quindiadottare solo misure conformi ad esso. In altre parole, allo stato attuale <strong>del</strong> diritto comunitario, il termine "modalitàdi applicazione" non può in alcun modo essere interpretato in modo da porre in discussione <strong>la</strong> ratio <strong>del</strong> combinatodisposto <strong>del</strong>l'[ex] articolo 217 <strong>del</strong> Trattato CEE (e 190 <strong>del</strong> Trattato CECA) e <strong>del</strong>l'articolo 1 <strong>del</strong> Rego<strong>la</strong>mento n. 1che può essere così sintetizzata: <strong>nell</strong>'esercizio di un potere ad esso espressamente attribuito dagli Stati membri,il Consiglio ha stabilito le nove [oggi undici] lingue ufficiali <strong>del</strong><strong>la</strong> Comunità. È al<strong>la</strong> luce di questo principio chevanno interpretate le altre disposizioni <strong>del</strong> rego<strong>la</strong>mento. Ciò vale in partico<strong>la</strong>re per l'articolo 8. Qualsiasi altrainterpretazione consistente nel restituire agli Stati membri il potere di fissare autonomamente <strong>la</strong> lingue ufficiali diespressione comunitaria svuoterebbe totalmente di senso il regime linguistico comunitario, così come è sancitodalle disposizioni convenzionali e rego<strong>la</strong>mentari citate.».In generale, il principio fondamentale è che le lingue ufficiali e di <strong>la</strong>voro sono solo quelle enumerate su decisione formale<strong>del</strong> Consiglio e sono trattate in modo paritario. Non a caso, come notano Wagner, Bech e Martínez (2001: 7), l'articolo 4 evital'espressione «i testi di portata generale sono tradotti <strong>nell</strong>e undici lingue ufficiali», preferendole <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>, già vista <strong>nell</strong>'articolo314 TCE, di "redatti". Questa equivalenza semantica <strong>fra</strong> testi originali e testi tradotti (v. sopra) non è altro che <strong>la</strong> manifestazione<strong>del</strong> suddetto principio di eguaglianza <strong>fra</strong> lingue, o, per dir<strong>la</strong> ancora insieme a Wagner, Bech e Martínez (2001: 7): «il concetto diautenticità multip<strong>la</strong> salvaguardia i pari diritti di tutte le undici lingue e perciò l'identità nazionale di tutti gli Stati membri. 41 ».D'altra parte, al<strong>la</strong> base <strong>del</strong>le disposizioni contenute nel Rego<strong>la</strong>mento vi sono anche altre importanti ragioni di ordine giuridico,come <strong>la</strong> certezza <strong>del</strong> diritto, e di natura politica, come <strong>la</strong> volontà di far sì che i cittadini e i loro rappresentanti possanoeffettivamente essere partecipi alle attività comunitarie senza che <strong>la</strong> diversità linguistica <strong>costi</strong>tuisca ostacolo insormontabile; inquesto senso si deve interpretare <strong>la</strong> non-distinzione <strong>fra</strong> lingue ufficiali e lingue di <strong>la</strong>voro contenuta nel Rego<strong>la</strong>mento (Marí eStrubell, 2002: 8) . Approfondiremo comunque questi aspetti nel terzo capitolo.40 A rigore quindi è ammesso che un cittadino ir<strong>la</strong>ndese possa scrivere in gaelico al Par<strong>la</strong>mento, anche se il gaelico non èlingua ufficiale <strong>del</strong>le istituzioni comunitarie.41 «The concept of multiple authenticity safeguards the equal rights of all 11 <strong>la</strong>nguages and therefore the national identity ofall Member States.». Traduzione mia.13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!