la relazione fra costi economici e costi politici del multilinguismo nell ...
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È ora venuto il momento di affrontare nel dettaglio gli articoli che fungono da base giuridica per l'instaurazione <strong>del</strong><strong>multilinguismo</strong> comunitario, dopo che il trattato CECA nul<strong>la</strong> aveva previsto a riguardo. L'ex articolo 217 <strong>del</strong> trattato CEE (oggiart. 290 TCE) e l'articolo 190 <strong>del</strong> trattato Euratom recitavano:«Il regime linguistico <strong>del</strong>le istituzioni <strong>del</strong><strong>la</strong> Comunità è fissato, senza pregiudizio <strong>del</strong>le disposizioni previste nelrego<strong>la</strong>mento <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte di giustizia, dal Consiglio, che <strong>del</strong>ibera all'unanimità.».Va subito specificato che questo articolo non è mai stato modificato fino al trattato di Nizza che introduce una picco<strong>la</strong>modifica, così che dal primo febbraio 2003 l'art. 290 TCE si presenta così:«Il regime linguistico <strong>del</strong>le istituzioni <strong>del</strong><strong>la</strong> Comunità è fissato, senza pregiudizio <strong>del</strong>le disposizioni previste dallostatuto <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte di giustizia, dal Consiglio, che <strong>del</strong>ibera all'unanimità.» – Enfasi mia.Detto questo, scendiamo <strong>nell</strong>o specifico <strong>del</strong> significato <strong>del</strong> testo. Esso non solo è <strong>la</strong> base giuridica sul<strong>la</strong> quale verràstabilito il già citato rego<strong>la</strong>mento n°1/58, ma è anche un testo che mette in risalto come <strong>la</strong> questione linguistica in Europa sia untema di grande sensibilità politica. Come leggiamo nel<strong>la</strong> già citata nota <strong>del</strong> Servizio giuridico (Par<strong>la</strong>mento Europeo, 1990: 30):«Il contenuto di questa disposizione dimostra che i negoziatori <strong>del</strong> Trattato erano consapevoli <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>del</strong>icatezza<strong>del</strong> problema: non solo si è avuto un trasferimento esplicito <strong>del</strong><strong>la</strong> competenza degli Stati membri a vantaggio diuna <strong>del</strong>le istituzioni comunitarie, ma inoltre, a sottolineare il carattere intergovernativo <strong>del</strong> problema, si esige chein materia il Consiglio <strong>del</strong>iberi all'unanimità.Benché il Consiglio agisca in quanto istituzione comunitaria in materia di regime linguistico, nessun potere diiniziativa o di consultazione è attribuito alle altre istituzioni per l'adozione <strong>del</strong><strong>la</strong> decisione in oggetto. Nei trattatiuna simile procedura è assolutamente eccezionale.In realtà, il potere attribuito al Consiglio dall'art. 217 [art. 290 TCE] è alquanto analogo al<strong>la</strong> competenza che gliStati membri si sono riservati <strong>nell</strong>'organizzazione interna <strong>del</strong><strong>la</strong> comunità europea, ad esempio con riferimento al<strong>la</strong>fissazione <strong>del</strong><strong>la</strong> sede <strong>del</strong>le istituzioni.».Per quanto riguarda il rego<strong>la</strong>mento <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte di giustizia, ne parleremo nel secondo capitolo in cui ci occuperemo piùnel dettaglio dei regimi linguistici interni alle istituzioni.Seguendo ancora una volta Labrie (1993: 69), possiamo dire che gli articoli 290 TCE e 190 <strong>del</strong> trattato Euratom sonouna misura di politica linguistica a livello di diritto primario che rimettono ad un livello di diritto derivato <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione di unapolitica linguistica più dettagliata. Insomma, <strong>la</strong> prima politica linguistica europea è nata a Roma, con i trattati CEE ed Euratom.2.3. - Il Rego<strong>la</strong>mento n° 1 <strong>del</strong> 15 aprile 1958In applicazione degli articoli 290 TCE e 190 Euratom, il 15 aprile 1958 Il Consiglio dei Ministri adottò il Rego<strong>la</strong>mento n°1, e non possiamo non far notare che proprio il primissimo rego<strong>la</strong>mento adottato dal Consiglio sia quello che disciplina il regimelinguistico <strong>del</strong>le Comunità.Il Rego<strong>la</strong>mento n° 1 venne pubblicato in ottobre in due versioni identiche per <strong>la</strong> CEE e per Euratom 31 , e di fattosancisce e codifica «il plurilinguismo integrale introdotto con <strong>la</strong> CECA» (Par<strong>la</strong>mento Europeo, 1990: 30). Dato quindi che ilregime linguistico di fatto non si distingue <strong>fra</strong> le diverse Comunità, possiamo tranquil<strong>la</strong>mente par<strong>la</strong>re di "regime linguistico <strong>del</strong><strong>la</strong>Comunità" per indicarli tutti.Il testo <strong>del</strong> Rego<strong>la</strong>mento nel<strong>la</strong> sua versione consolidata, che si differenzia dall'originale solo per il numero di lingue chesi sono aggiunte in seguito ai quattro al<strong>la</strong>rgamenti fino ad ora intercorsi, è riportato in allegato (vedi Allegato n. 1).La primissima considerazione da fare riguarda il numero <strong>del</strong>le lingue elencate nel preambolo. Abbiamo visto che neitrattati si par<strong>la</strong> di dodici lingue facenti fede, mentre qui si par<strong>la</strong> di « undici lingue in cui il Trattato è redatto».La ragione di questa differenza risiede nel<strong>la</strong> decisione presa dal governo ir<strong>la</strong>ndese al momento <strong>del</strong>l'adesione di nonrichiedere che <strong>la</strong> lingua ir<strong>la</strong>ndese (o gaelico) fosse lingua ufficiale e di <strong>la</strong>voro <strong>del</strong><strong>la</strong> Comunità 32 , preferendo optare per l'inglese,seconda lingua ufficiale <strong>del</strong><strong>la</strong> Repubblica ir<strong>la</strong>ndese. L'ir<strong>la</strong>ndese è quindi solo lingua dei trattati e, anticipiamo, lingua diprocedura nel<strong>la</strong> Corte di giustizia ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 29 <strong>del</strong> rego<strong>la</strong>mento di procedura (vedi cap. II).L'espressione <strong>del</strong> preambolo «considerando che le undici lingue in cui il Trattato è redatto sono riconosciute comelingue ufficiali, ciascuna in uno o più Stati membri <strong>del</strong><strong>la</strong> Comunità» dev'essere quindi intesa al<strong>la</strong> luce <strong>del</strong><strong>la</strong> decisione ir<strong>la</strong>ndese,nel senso che le undici (<strong>del</strong>le dodici) lingue <strong>del</strong> Trattato sono anche lingue ufficiali (prime o seconde) degli Stati membri.31 GUCE L 17 <strong>del</strong> 6 ottobre 1958, pag. 385 e 401 rispettivamente.32 In Par<strong>la</strong>mento Europeo (1990: 11) leggiamo che <strong>nell</strong>'articolo 155 <strong>del</strong>l'Atto di adesione di Danimarca, Ir<strong>la</strong>nda e Regno Unito,pubblicato in GUCE n. L 73 <strong>del</strong> 27 marzo 1972, si prevede che: «i testi degli atti <strong>del</strong>le istituzioni <strong>del</strong>le Comunità (cioè il dirittocomunitario derivato) sono pubblicati e fanno fede in lingua inglese e in lingua danese, oltreché <strong>nell</strong>e quattro lingue giàesistenti».11