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Zootecnia qualità nella progettazione degli ... - Friuli Occidentale

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❷B O O K S E IAZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6FRIULI OCCIDENTALE<strong>Zootecnia</strong>Qualità <strong>nella</strong> <strong>progettazione</strong><strong>degli</strong> impiantiGuida praticaper addetti ai lavori❷B O O K S E IGlossarioElementi econdizionipropedeutichealla<strong>progettazione</strong>AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 FRIULI OCCIDENTALENormegenerali diprotezioneanimaliNorme diprevenzione esicurezza <strong>degli</strong>operatori inambitozootecnicoAllevamenti conmetodo diproduzionebiologicoNormeambientalie di gestioneagronomica<strong>degli</strong> effluentiFabbricatirurali dicomplementoNormespecifiche diprotezionelegate allaspecie allevataBibliografia2


BookSei manuali 2Collana di Quaderni Scientificidell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6<strong>Friuli</strong> <strong>Occidentale</strong>Direttore GeneraleDr. Gianbattista BarattiDirettore SanitarioDott. Paolo SaltariDirettore AmministrativoDr. Pierluigi FabrisCoordinatore Servizi SocialiDr.ssa Maria BonatoComitato Editoriale(responsabile)Dott. Paolo SaltariAlfredo GrossiEnzo ReBruno Tassan ChiaretCarlo VenturiniEmanuela ZamparoCoordinamento EditorialeSilvana CoronaAnna Maria FalcettaFotoBruno Tassan ChiaretProgettoDM+B&Associati - PordenoneStampaTip. Sartor - Pordenone© CopywrightAzienda per i Servizi Sanitari n. 6<strong>Friuli</strong> <strong>Occidentale</strong>Booksei manuali 2<strong>Zootecnia</strong>.Qualità <strong>nella</strong> <strong>progettazione</strong><strong>degli</strong> impianti.Guida praticaper addetti ai lavori


Con la collaborazione dei tecnicidel dipartimento di PrevenzioneArea <strong>degli</strong> ambienti di vitaArea <strong>degli</strong> ambienti di lavoroCon la collaborazione tecnica diOrdine dei Dottori Agronomi e ForestaliDr. Mario PortolanOrdine <strong>degli</strong> IngegneriIng. Pierino TruantOrdine <strong>degli</strong> ArchitettiArch. Bruno BortolinCollegio dei GeometriGeom. Arturo BarbuiCollegio dei Periti IndustrialiPer. Ind. Graziano SantinFederazione Provinciale Coltivatori DirettiPer. Agr. Eric MiroloComando Provinciale Vigili del Fuocodi Pordenone


AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6FRIULI OCCIDENTALE<strong>Zootecnia</strong>Qualità <strong>nella</strong> <strong>progettazione</strong><strong>degli</strong> impiantiGuida praticaper addetti ai lavori❷B O O K S E I


PrefazioneBookse n. 6VademecumPrefazionesuiMangimiDott.Paolo SaltariDirettore SanitarioASS n. 6“<strong>Friuli</strong> <strong>Occidentale</strong>”“La medicina sociale ci dice che bisogna rinverdirele nostre montagne, risanare le campagne, costruirecase per chi è senza tetto, sviluppare tutte leindustrie che producono beni ed ostacolare tuttequelle che producono mali”(Prof. Augusto Murri, 1906).La sfida del nuovo millennio nel campo della salute sarà caratterizzatadalla capacità di fornire un servizio sanitario di qualità a costi compatibilicon lo sviluppo economico del paese.Questo obiettivo è perseguibile solo attraverso la definizione di un’eticasociale collettiva e la realizzazione del “Patto di Solidarietà per la Salute”.In altre parole è indispensabile un forte impegno di collaborazione tra leistituzioni preposte alla tutela della salute, gli operatori sanitari, i cittadini,singoli o associati, le categorie produttive e gli altri enti pubblici eprivati che costituiscono il tessuto sociale ed economico del Paese.I medici, gli operatori ed i tecnici della sanità, con la loro professionalità,sono lo strumento essenziale e qualificato per assicurare qualità dell’assistenza,efficacia ed efficienza <strong>degli</strong> interventi, anche di prevenzione,e quindi soddisfazione e sicurezza dei cittadini.B O O K S E I 5


PrefazioneLa promozione della salute non può prescindere dalla maturazione diuna coscienza civile e da quell’etica collettiva che passa attraverso l’acquisizionedi comportamenti individuali corretti che eliminano fattori dirischio e di scelte sociali e politiche tendenti a controllare fattori dirischio ambientali.D’altra parte, se si considera la salute come la sensazione di benessereche accompagna l’esistenza, è facile accorgersi che essa non dipende solodal benessere del corpo, ma anche dall’insieme di relazioni che l’uomoriesce ad intrattenere con l’ambiente che lo circonda. Pertanto, assumonodignità di determinanti dello stato di salute: il lavoro, il reddito,l’istruzione, lo stato dell’ambiente, le abitudini di vita.La salute, quindi, non può essere il risultato di una amministrazione virtuosadelle aziende sanitarie o <strong>degli</strong> Assessorati Regionali alla Sanità, mail prodotto di una sinergia tra tutte le istituzioni pubbliche (Comuni,Province, ecc.) e private (industrie, società dei trasporti, telefoni, ecc.)che pur non avendo una diretta competenza sanitaria esercitano funzioniche possano incidere sullo stato di salute della popolazione.Con questo spirito e con tali premesse l’ASS n. 6 “<strong>Friuli</strong> <strong>Occidentale</strong>”,attraverso il Dipartimento di Prevenzione, ha intrapreso da alcuni anniun percorso di integrazione con la società produttiva e civile della nostraProvincia finalizzato a migliorare l’impatto ambientale e sociale <strong>degli</strong>impianti di allevamento.Questo obiettivo può essere realizzato anche attraverso la stesura di questaGuida pratica di facile lettura a beneficio di tutti gli operatori e i professionistidel settore.È il frutto di un meticoloso ed interdisciplinare lavoro d’equipe deinostri tecnici e di altre istituzioni pubbliche e private; sviluppato condedizione e con la regia dei referenti del progetto del Servizio Igiene<strong>degli</strong> Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche.A tutti loro un plauso ed un ringraziamento da parte della DirezioneAziendale.B O O K S E I 6


PresentazioneBookse n. 6VademecumsuiMangimiPresentazioneBruno TassanChiaretEnzo ReAll’interno delle iniziative rivolte alla promozionedella salute del Dipartimento della Prevenzionedell’A.S.S. n. 6 “<strong>Friuli</strong> <strong>Occidentale</strong>”, ricoprono granderilevanza le attività di prevenzione.Tra le varie attività di tipo preventivo svolte dalServizio Igiene <strong>degli</strong> Allevamenti e delle ProduzioniZootecniche, vi è la formulazione di pareri propedeuticial rilascio delle concessioni edili per la costruzione e la ristrutturazione<strong>degli</strong> impianti zootecnici.Il parere viene prodotto in base a valutazioni tecnico-scientifiche coerenticon l’evoluzione della tecnologia zootecnica e con il rispetto dei parametridi protezione animale imposti dalla legislazione vigente.È divenuta oramai prassi consolidata che i professionisti interessati allevarie pratiche si rechino in via preventiva o spesso dopo un parere negativo,ai nostri ed agli altri uffici del Dipartimento per le delucidazioni del caso.Tale modo di agire non risulta né efficiente né efficace e oltremododispendioso per noi, per i professionisti, per i committenti, che in più nonriescono ad avere in tempi rapidi la conclusione dell’iter procedurale.L’azienda agricola di allevamento considerata industria insalubre di primaclasse, è produttrice di reflui e pertanto interessata dalle normative diB O O K S E I 9


Presentazioneigiene e sicurezza sanitaria ed ambientale; per la presenza di svariate tipologiedi operatori è soggetta alle normative legate alla tutela e sicurezzasul lavoro.Le varie normative devono però essere applicate con criterio e logica, inrelazione alla prevalenza che i vari soggetti (uomo/animale) hanno traloro all’interno dell’azienda di allevamento ed il loro interagire con l’ambiente.Si tratta allora di avvalorare gli impianti di allevamento, spesso visti solocome problematica ambientale, ad entità produttive capaci di dare qualitàed occupazione, nel rispetto delle norme a cui sono assoggettate e con letutele che abbisognano, pienamente inserite nel contesto territoriale.Diventa improrogabile disporre di uno strumento completo, ma di agileconsultazione che da una parte orienti e faciliti la <strong>progettazione</strong> e dall’altrafavorisca l’applicazione preventiva delle varie normative in tema diprotezione animale, ambientale e del lavoro umano, condividerne gliinnumerevoli aspetti relativi ai criteri costruttivi, del codice di buona praticaagricola e di rispetto ambientale; tematiche che hanno influenzatopositivamente,quale prevenzione attiva, lo sviluppo di questo lavoro.Le indicazioni riportate sono pertanto il frutto di tutto questo, della capacitàprofessionale e della dedizione del Servizio Igiene <strong>degli</strong> Allevamentie delle Produzioni Zootecniche, dei vari Servizi del Dipartimento diPrevenzione, dei professionisti delegati <strong>degli</strong> Ordini e Collegi (Ingegneri,Architetti, Agronomi e Forestali, Geometri, Periti Industriali), dellaFederazione Coltivatori Diretti della provincia di Pordenone, delComando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone, ai quali và il piùsentito ringraziamento; in particolare al Dr. Agronomo Mario Portolanper il prezioso contributo tecnico-scientifico.Ringraziamo altresì la Facoltà di Medicina Veterinaria – Dipartimento diScienze della Produzione Animale e la Facoltà di Agraria–Dipartimentodi produzione Vegetale e Tecnologie Agrarie dell’Università di Udine perle tabelle 6-7-8.Nella presente guida, non sono stati presi in considerazione gli allevamentiper animali famigliari e/o d’affezione e gli animali utilizzati a finisperimentali o ad altri fini scientifici di cui al D.Lgs. 27/01/1992 n. 116.B O O K S E I 10


Autori:Bookse n. 6VademecumsuiMangimiBruno Tassan ChiaretTecnico della Prevenzione Coordinatoredel Servizio Igiene <strong>degli</strong> Allevamenti e delleProduzioni Zootecniche dell’A.S.S. n. 6“<strong>Friuli</strong> <strong>Occidentale</strong>”- PordenoneEnzo ReVeterinario Dirigente del Servizio Igiene<strong>degli</strong> Allevamenti e delle ProduzioniZootecniche dell’A.S.S. n. 6“<strong>Friuli</strong> <strong>Occidentale</strong>”- Pordenone2B O O K S E I 11


SommarioPrefazione 5Presentazione 9Indice 13Glossario 17Capitolo 1Elementi e condizioni propedeutiche alla <strong>progettazione</strong>Schema: Elementi di indirizzo delle scelte aziendali 21Tabella 1: Condizioni che influenzano la <strong>progettazione</strong> di un allevamento 22Normativa urbanistica 23Tabella 2: Perequazione dei capi allevati in UBA 25Tabella 3: Calcolo delle UBA in considerazione <strong>degli</strong> effluenti prodotti 26Tabella 4: Importanza delle normative in rapporto ai singoli locali aziendali 28Capitolo 2Norme generali di protezione animaleDisposizioni di carattere generale 31Altre condizioni 33Disposizioni di carattere sanitario 33Capitolo 3Fabbricati rurali di complementoFabbricati rurali di complemento 35Capitolo 4Norme ambientali e di gestione agronomica <strong>degli</strong> effluentiGli effluenti liquidi e palabili dell’allevamento 37La normativa vigente 38La valutazione agronomica <strong>degli</strong> effluenti 40Gli effluenti liquidi 40Gli effluenti solidi 41Tabella 5: la quantificazione delle produzioni di effluente 43B O O K S E I 13


SommarioTabella 6: Caratteristiche chimiche dei liquami prodotti da diverse specie 44Tabella 7: Quantità di N, P, K, Cu, Zn, nei reflui prodotti in un annodalle varie specie animali 45Tabella 8: Caratteristiche dei letami e di altri materiali palabiliprodotti da diverse specie zootecniche 45Aspetti progettuali e costruttivi <strong>degli</strong> stoccaggi 46Stoccaggio di effluenti liquidi 46Stoccaggio di effluenti palabili 47Le modalità per l’utilizzo agronomico 48Emissioni in atmosfera 50Valutazione di impatto ambientale 52Normativa V.I.A. 52Valori di soglia massima indicati per alcuni gas presenti negli allevamenti 56Smaltimento di contenitori contenenti medicinali ad uso zootecnico 57Normativa ambientale di interesse zootecnico 58Capitolo 5Norme di prevenzione e sicurezza <strong>degli</strong> operatori in ambito zootecnicoCriteri di valutazione Spisal di carattere generale 61Coperture 68Norme di prevenzione antincendio 70Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed aicontrolli di prevenzione incendi 71Normativa tecnica specifica 75Impianti elettrici 77Normativa relativa alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro 83Capitolo 6Norme specifiche di protezione legate alla specie allevataScheda allevamento bovino-bufalino da latte 85Scheda allevamento bovino ingrasso e da rimonta 90B O O K S E I 14


SommarioScheda allevamento bovino linea vacca-vitello 84Allevamento vitelli a carne bianca - D.Lgs. 533/92 98Allevamento suini da ingrasso – D.Lgs. 534/92 104Scheda allevamento suini da ingrasso 112Scheda allevamento suini riproduttori 114Scheda allevamento suini allevati all’aperto 117Allevamento avicolo-galline ovaiole – D.Lgs. 267/03 118Scheda allevamento galline ovaiole 124Scheda allevamento di polli e tacchini da carne 128Scheda allevamento cunicolo 132Scheda allevamento di selvaggina (fagiani-pernici-starne) 136Scheda allevamento ovino-caprino 138Capitolo 7Allevamenti con metodo di produzione biologicoDefinizioni 143Norme per la produzione biologica a livello aziendale - vegetali eprodotti vegetali 147Animali e prodotti animali 150Conversione 152Alimentazione 156Profilassi e cure veterinarie 158Metodi di gestione zootecnica, trasporto ed identificazione deiprodotti animali 160Trasporto 162Deiezioni zootecniche 162Aree di pascolo e edifici zootecnici 163Mammiferi 165Bibliografia 169B O O K S E I 15


GlossarioBookse n. 6VademecumGlossariosuiMangimiTenute valide le definizioni previste nelle singolenorme di legge, il gruppo di lavoro, per gli scopiprefissati, ha concordato quanto sotto riportato:• Qualità:Grado in cui l’insieme delle caratteristiche intrinsechedell’opera soddisfano l’esigenza o l’aspettativa di natura implicita ocogente rispetto alle norme di riferimento e/o delle richieste del cliente.• Enti normatori per la qualità:ISO (International Organization for Standardization - 1947)Promuove la normazione nel mondo per facilitare gli scambi di beni eservizi e sviluppare a livello mondiale la collaborazione nei campi intellettuale,scientifico, tecnico ed economico.CEN (Comitato Europeo di Normazione - 1961)Promuove l’impiego delle norme internazionali e l’armonizzazione dellenorme su scala europea alla scopo di facilitare lo sviluppo <strong>degli</strong> scambiB O O K S E I 17


Glossariodei prodotti e servizi mediante l’eliminazione <strong>degli</strong> ostacoli creati darequisiti di natura tecnica;UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione - 1921)Elabora, pubblica e diffonde norme a livello italiano, promuove iniziativeculturali nel settore normativo, mantiene i rapporti con i corrispondentiorganismi a livello mondiale ed europeo. Mantiene aggiornati archividi normative nazionali ed estere.• Marchio CE:Dichiarazione di conformità di macchine ed attrezzature ai requisitiimposti dalle singole direttive di riferimento ai fini del loro commercio<strong>nella</strong> Comunità Europea.• Animale:Qualsiasi animale, inclusi i pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito perla produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopiagricoli (art. 2 comma 1, lett. B del D.Lgs. 116/92).• Azienda:Qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o allevamento all’aria aperta oaltro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivicomprese stalle di sosta e mercati (art. 1 comma 5 lett. B del DPR 317/96).• Allevamento zootecnico:Insieme di animali allevati in strutture ed impianti adeguati, per la produzionedi derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli.• Struttura di allevamento:Insieme dei locali, <strong>degli</strong> impianti e delle attrezzature predisposti e impegnatiallo scopo.• Locale, area funzionale, spazio confinato:Locale: ambiente chiuso o chiudibile facente parte di una struttura es:locale latte.B O O K S E I 18


GlossarioArea funzionale: area aperta o chiusa destinata ad uno scopo specifico es:sala di mungitura.Spazio confinato: area delimitata o transennata, coperta o scoperta destinataad una fase di allevamento e ad una categoria di animali.• Idoneità dei locali, attrezzature, spazi ed aree funzionali:Rispetto delle condizioni minime di sicurezza e protezione umana, animaleed ambientale e dei requisiti igienico - sanitari.• Lavabile, disinfettabile e facile da pulire:Caratteristiche tecniche richieste a pavimenti, pareti, impianti ed attrezzature.• Proprietario dell’animale, conduttore ovvero detentore:Qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, èresponsabile, detiene ovvero si occupa <strong>degli</strong> animali.• Protezione animale:Condizioni di vita e produzione tutelate dall’insieme delle norme tecnichecodificate, legislative e dei pareri scientifici espressi dal ComitatoVeterinario della Unione Europea e dall’OIE.• U.B.A. :Unità Bovino Adulto.• O.I.E. :Organizzazione Internazionale delle Epizoozie.B O O K S E I 19


Capitolo 1CAPITOLOBookse n.16Elementi Vademecum e condizionipropedeutiche suialla Mangimi <strong>progettazione</strong>Schema: ELEMENTI DI INDIRIZZO DELLE SCELTE AZIENDALIINPUT DA:MERCATOINNOVAZIONE TECNOLOGICAASPETTI ETICI E SOCIALI↕ALLEVAMENTO ZOOTECNICO↕ ↕ ↕APPLICAZIONEDELLE NORMESULLAPROTEZIONESANITÀ EBENESSEREANIMALEAPPLICAZIONEDELLE NORMEDI TUTELAAMBIENTALEAPPLICAZIONEDELLE NORMEA TUTELA ESICUREZZADEILAVORATORIB O O K S E I 21


Capitolo 1Commento:L’allevamento zootecnico in quanto impresa produttrice di derrate alimentari,lana, pelli, pellicce ecc. si trova utilmente collocato all’internodel sistema economico e sociale; agisce pertanto sulla base delle opportunitàofferte o percepite dal mercato, dalle tendenze sui consumi dettatedalla società, sempre più consapevole ed interessata anche da motivazionidi tipo etico.Le scelte di indirizzo produttivo sono principalmente veicolate da quelleche garantiscono il miglior ritorno economico; gli altri aspetti, nonsempre secondari, che influiscono <strong>nella</strong> scelta attengono alla complessitàgestionale, al fabbisogno di manodopera, alla logistica ed al rispettodelle varie normative che finiscono per influenzarne anche il risultatooperativo.Tabella n. 1CONDIZIONI CHE INFLUENZANO LA PROGETTAZIONEDI UN ALLEVAMENTOL’indirizzo produttivo Fattori ambientali Aspetti sanitariSpecie allevata Localizzazione Legati alla specieallevamentoe categoria allevataCategoria allevata Fattori urbanistici Legati alla tipologiacostruttiva adottataTipologia S.A.U. a disposizione Legati alla tipologiadell’allevamento (quantità e tipologia) gestionaleSoluzioni costruttive dell’impiantoCommento:Oltre agli elementi considerati nello schema della pagina precedente,altre condizioni influiranno sulla <strong>progettazione</strong> e sulle conseguenti soluzionicostruttive e gestionali. In tabella sono sintetizzati 3 gruppi di fattoriordinati secondo la naturale evoluzione dell’iter della pratica:il committente, di solito si rivolge al professionista manifestando un’ideagià elaborata sul piano dell’indirizzo produttivo dell’allevamento; lafigura del professionista emerge <strong>nella</strong> scelta tipologica, <strong>nella</strong> ricercadelle soluzioni costruttive e gestionali contemperando alle varie normeambientali, di protezione animale e sanitarie.B O O K S E I 22


Capitolo 1LA NORMATIVA URBANISTICALa normativa regionale di riferimento per l’attività urbanistica è la L.R. 52del 19 novembre 1991, più volte interessata da successive modifiche ed integrazioni.All’art. 29, detta Legge definisce che l’attività urbanistica sia regolata daisingoli Comuni mediante lo strumento del Piano Regolatore (PRGC)avente lo scopo di disciplinare l’uso e l’assetto del territorio comunalecon finalità di garantire– la tutela e l’uso razionale delle risorse naturali nonché la salvaguardiadei beni di interesse culturale, paesistico ed ambientale;– un equilibrato sviluppo <strong>degli</strong> insediamenti, con particolare riguardoalle attività economiche presenti o da sviluppare nell’ambito del territoriocomunale;– il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di quello relativo ai servizied alle attrezzature collettive di interesse comunale;– l’equilibrio tra la morfologia del territorio e dell’edificato.Ogni Comune impartisce con propria deliberazione le direttive da seguire<strong>nella</strong> predisposizione di un nuovo PRGC e delle Varianti al PRGCvigente al fine di perseguire gli obiettivi e le strategie prefissati per l’interoambito territoriale di competenza (art. 31), nell’osservanza delledirettive impartite dal Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG)o del Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG).Ne consegue che i Piani Regolatori Comunali sono diversi per ogniComune, in quanto esprimono le strategie di sviluppo prescelte dallamaggioranza di ogni singola comunità.Alla diversità di indirizzo, per la quasi generalità <strong>degli</strong> strumenti urbanistici,si accompagna anche una diversa applicazione dei parametri tecnicidi riferimento con conseguente inevitabile difficoltà interpretativadelle norme e l’origine di contrasti purtroppo non sempre amichevolmentericomposti nell’ambito della sede amministrativa locale.Particolarmente interessata dalla necessità di un’armonizzazione dellenormative urbanistiche è l’agricoltura, da sempre regolata a livello nazionaleda norme giuridiche particolari delle quali sovente viene ignorata l’esistenzanel momento della composizione del PRGC. Diventa quindiauspicabile che in un futuro sicuramente prossimo, le AmministrazioniComunali riprendano in esame con la dovuta attenzione e la necessariacompetenza anche l’assetto normativo delle zone agricole, sempre piùchiamate a soddisfare le esigenze dell’imprenditore agricolo <strong>nella</strong> salvaguardiadelle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio.B O O K S E I 23


Capitolo 1In generale, i PRGC individuano le zone agricole come aree omogenee ditipo E.Dette aree a loro volta possono essere suddivise in sottozone (E.1- E.2ecc.) a seconda delle caratteristiche di ubicazione e del livello di tutelaambientale che vi si vuole esercitare.L’edificazione nelle zone E, nel rispetto dei vincoli urbanistici definiti, ènormalmente consentita all’Imprenditore Agricolo a Titolo Principale(IATP). In taluni PRGC viene data identica possibilità ancheall’Imprenditore Agricolo (IA) ovvero ad altri Soggetti (persone fisichee/o giuridiche) che esercitano attività agricola pur non essendoImprenditori Agricoli.Normalmente vengono distinte l’edificazione per la residenza, per lestrutture produttive e per gli allevamenti zootecnici.Questi ultimi possono essere classificati come allevamenti a caratterefamiliare, ovvero di tipo tradizionale ed ancora di tipo industriale.Le soglie di classificazione sono un esempio della sopra menzionata eterogeneitàdi valutazione.I parametri più ragionevolmente utilizzati prevedono, per gli allevamenti:a) la definizione del numero dei capi, perequati in Unità Bovino Adulto(U.B.A.) Vedi tab. 2;b) la percentuale di autoapprovvigionamento aziendale della razione alimentare( > 25%);c) il carico di carne per ettaro di superficie condotta ( < t. 4);d) le caratteristiche soggettive della figura proponente (IATP).Non mancano censurabili divieti o limitazioni alle specie allevate, comepure è discutibile l’utilizzo della procedura di assoggettamento all’approvazionedi un Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (PRPC) relativamentea progetti di allevamento, spesso definiti impropriamente ditipo industriale per l’adozione di soglie di consistenza numerica eccessivamentebasse.Sono elementi che manifestano tutta la diffidenza del cittadino nei confrontidell’attività di allevamento e delle sue conseguenti interazioni, normalmentesgradite, con l’ambiente.Per certo la qualità della <strong>progettazione</strong> prima e la professionalità <strong>nella</strong>conduzione poi, costituiscono elementi fondamentali per una correttaintegrazione delle aziende zootecniche nell’attuale contesto sociale,ambientale e territoriale sempre più esigente di rispetto e attenzione.B O O K S E I 24


Capitolo 1Tabella n. 2PEREQUAZIONE DEI CAPI ALLEVATI IN U.B.A.Capi allevati Peso vivo U.B.A.(kg) (p.v.)Unità Bovino Adulto = bovino di età => 24 mesi; 600 1Vacche e bufale da latte, 600 1Vacche da riforma 600 1Bestiame da rimonta 350 0.58Vitelloni ingrasso 450 0.75Bovini e bufalini femmine da 1 a 2 anni di età 400 0.70Vitelli in svezzamento 125 0.21Suino ingrasso 90 0.15Scrofe 220 0.37Verri 270 0.45Suini da ingrasso e altri suini => 20 0.025Suini da ingrasso e altri suini < 20 0Ovini o caprini adulti 35/65 0.15Polli da carne (per 100 capi) 150 0.25Galline ovaiole (per 100 capi) 220 0.37Tacchini da carne (per 100 capi) 700 1.17Conigli da carne (per 100 capi) 220 0.37Conigli (100 fattrici ciclo chiuso) 1200 2.00Commento:La costruzione di nuovi ricoveri zootecnici è subordinata all’acquisizionedei provvedimenti permissivi previsti dalla legge urbanistica dellaregione <strong>Friuli</strong> Venezia Giulia, all’autorizzazione del Comune che la rilasciaprevio parere favorevole dell’A.S.S. competente per territorio:– Servizio Igiene e Sanità per quanto attiene le competenze in materiadi igiene del suolo e dell’abitato;– Servizio Veterinario per quanto riguarda l’idoneità del ricovero aifini della protezione e benessere <strong>degli</strong> animali e della profilassi dellemalattie infettive/diffusive delle specie allevate;B O O K S E I 25


Capitolo 1– del Servizio Protezione e Sicurezza <strong>degli</strong> Ambienti di Lavoro per l’applicazionedella normativa di protezione e sicurezza per gli operatori.In base alle direttive regionali i nuovi impianti zootecnici devono esseresituati ad una distanza dai centri abitati <strong>nella</strong> misura stabilita dai singoliregolamenti comunali in relazione alle specificità territoriali locali.Industria insalubre di prima classeL’art. 216 del T.U.L.S.S. R.D. n. 1265 del 1934 stabilisce che le industrieinsalubri di prima classe debbano essere isolate nelle campagne e tenutelontane dalle abitazioni. Tra le industrie insalubri di prima classe sonoinseriti gli allevamenti di animali, le stalle di sosta per il bestiame e imaneggi per le potenziali cause di problemi igienico-sanitari.Pertanto l’attivazione di un impianto zootecnico deve avvenire previacomunicazione presentata 15 giorni prima al Sindaco del comune interessato.Tabella n. 3CALCOLO DELLE U.B.A. IN CONSIDERAZIONE DEGLI EFFLUENTI PRODOTTICapi allevati Produzione Calcolounitaria di U.B.A.deiezioni (kg)Unità Bovino Adulto = bovino di età => 24 mesi; 19.800 1.0Vacche e bufale da latte (capo/anno) 19.800 1.0Vacche da riforma (capo/anno) 19.800 1.0Bestiame da rimonta (capo/anno) 10.220 0.52Vitelloni ingrasso (capo/anno) 13.800 0.70Bovini e bufalini femmine da 1 a 2 anni di età 1.2270 0.63(capo/anno)Posto vitelli in svezzamento 4.600 0.23Posto scrofa 9.190 0.46Posto verri 5.800 0.29Suinetto in svezzamento > 7< 20 kg 7.500 0.38(100 capi)B O O K S E I 26


Capitolo 1Capi allevati Produzione Calcolounitaria di U.B.A.deiezioni (kg)Suino lattonzolo > 20 5090 fino a 160 kg 620 0.03Suino ingrasso 20 – 160 kg 1.170 0.59Ovini o caprini adulti 1.815 0.092Polli da carne (per 100 capi e 5 cicli/anno) 1.250 0.063Galline ovaiole (per 100 capi/anno) 6.205 0.313Tacchini da carne (per 100 capi e 2.5 cicli/anno) 3.750 0.189Conigli da carne (per 100 capi e 5.8 cicli/anno 2.200 0.111(da kg 1 a 2.6 kg)Conigli (unità tipo:100 fattrici -15 maschi e 800 90.200 4.55ingrasso/rimonta)Commento:La tabella 3 sopra riportata, evidenzia come il calcolo delle UBA porti arisultati differenti qualora il termine di raffronto sia impostato sulla produzionedi effluenti anziché sul peso vivo dei soggetti allevati. In questocaso è la loro stessa fisiologia a determinarne la capacità d’impattoambientale, rapportata, per semplicità comparativa, all’Unità BovinaAdulta tradizionale.B O O K S E I 27


Capitolo 1Tabella n. 4 IMPORTANZA DELLE NORMATIVE IN RAPPORTO AI SINGOLI LOCALI AZIENDALILocali diallevamentoe dicomplementoaziendaleLocale diallevamento, zona:di alimentazione,riposo, diesercizio funzionale,infermeria,isolamento,di servizioagli animali(relazione interna)Annessi direttidell’allevamento:vasche liquami eplatee per letami,impianti diestrazionedell’aria, diabbattimentopolveri ed odori(relazione esterna)Sala dimungituraSalalatteLocalepreparazionemangimisolidiLocali distoccaggioscorte:mangimi,fienile,silos ecc.LocaleselezionaturauovaLocaledepositouovaDepositicarburanti,materialeperfecondazioni,prodottimedicinali,detersivi,officinaDepositoattrezzi,macchinariCondizioni diproduzione enormative sullaprotezioneanimaleAAAAAAAAAAAAAAAAAAANormative disicurezza e ditutela <strong>degli</strong>operatoriAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANormativeambientaliAAAAAAAAAAAAAAAAAAANormativaigienicosanitariarelativaalle produzionianimaliAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALegenda: AAA: max importanza AA: importante A: poco inportanteCelle econtenitorimortalitàAAAAAAAAAAUffici elocaliannessidiservizioAAAAAAB O O K S E I 28


Capitolo 1Commento:Nella tabella della pagina precedente, si è cercato di attribuire livelli diimportanza diversi per l’applicazione delle normative, in base ai singolilocali ed aree che compongono l’allevamento.Questa operazione è stata concepita per:– favorire le scelte e gli obiettivi produttivi dell’allevamento;– rispettare le condizioni di protezione e benessere <strong>degli</strong> animali;– rispettare le condizioni di salute <strong>degli</strong> operatori;– tutelare l’ambiente.I valori che incidono nel rapporto di tutela uomo/animale variano cosìad esempio, sulla base del tempo di permanenza dei soggetti nei singolilocali e delle condizioni minime di aria e luce che abbisognano (localidi allevamento e/o di presenza costante <strong>degli</strong> animali); oppure inassenza di animali, dell’importanza per la tutela <strong>degli</strong> operatori e dell’ambiente(locali di servizio all’allevamento con presenza di impiantied attrezzature varie).Con questo non si vuole disattendere o modificare i dettami impostidalle leggi, ma contribuire ad una ponderazione, valutazione ed applicazionedelle norme nei vari ambiti aziendali per una corretta generalegestione dell’insieme.B O O K S E I 29


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Capitolo 2CAPITOLOBookse n.26Norme Vademecum generalisui diprotezione Mangimi animaleTratte dal D.Lgs. 26 Marzo 2001 n. 146. Non siapplicano agli animali:– che vivono in ambiente selvatico;– destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni,ad attività culturali o sportive;– da sperimentazione o da laboratorio;– invertebrati.Obblighi dei proprietari, dei custodi e/o detentori <strong>degli</strong> animali:• Adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animalie affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze olesioni inutili.DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALEI ricoveri e gli spazi destinati agli animali devono essere:1) illuminati possibilmente con luce naturale e dotati di impianto di illuminazioneartificiale sufficiente ad individuarli;B O O K S E I 31


Capitolo 22) aerati naturalmente e/o forniti di dispositivi di ventilazione artificialesistemati e tarati in modo da non provocare correnti d’aria e concentrazionidi gas entro limiti non dannosi agli animali. Se la salute ed ilbenessere <strong>degli</strong> animali dipendono da un impianto di ventilazioneartificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva. Gliimpianti di ventilazione artificiale devono essere dotati di un sistemad’allarme che segnali il guasto; il sistema d’allarme deve essere sottopostoa controlli regolari;3) forniti di acqua potabile o liquidi di qualità e quantità adeguata;4) dotati di impianti/punti di abbeveraggio/alimentazione rapportati alcarico animale in modo da garantire a tutti un adeguato accesso inbase alle necessità fisiologiche;5) facilmente pulibili, lavabili e disinfettabili; pareti lisce o tirate a fino,pavimenti ben raccordati;6) dotati di spazi calpestabili e di contenzione con caratteristiche tali daevitare posture innaturali, scivolamenti, storpiature, lesioni, sofferenzeo stress nell’animale;7) dotati di lettiera naturale pulita e asciutta e/o di materiali che garantiscanoun benessere equivalente;8) dotati di idonei sistemi di cattura/autocattura per gli interventi dicura e profilassi;9) predisposti e dotati di idonei impianti per il carico/scarico <strong>degli</strong> animali;10) disposti in modo che gli animali possano vedersi tra loro;11) dotati di impianti e attrezzature per la somministrazione del cibo edell’acqua concepiti, costruiti ed installati in modo da:– ridurre al minimo le possibilità di contaminazione <strong>degli</strong> alimenti odell’acqua;– ridurre al minimo le conseguenze negative derivanti da rivalità tragli animali;–evitare loro inutili sofferenze o lesioni;B O O K S E I 32


Capitolo 212)dotati di materiali per le mangiatoie, nei luoghi di riposo, nei depositidel latte e <strong>degli</strong> alimenti (materassini, separatori, contenitori peracqua e mangimi, vernici ecc.) conformi ai requisiti CE. È opportunoallegare le relative schede tecniche.Gli animali devono essere controllati dal detentore almeno due volte algiorno se ricoverati, o una volta al giorno se allevati all’esterno.ALTRE CONDIZIONI• i motori, le pompe per il vuoto, bruciatori ed impianti per il riscaldamentoo condizionamento dell’aria devono essere posizionati esternamenteai locali di allevamento e comunque installati in modo da noncostituire fonte di stress e/o inquinamento;• tutti gli impianti devono essere omologati e rispondenti alle normevigenti di prevenzione e tutela della salute umana;• dovrà essere stipulata una convenzione con ditta autorizzata all’utilizzoo allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale non destinatial consumo umano in ottemperanza al Regolamento CEn. 1774/2002;• dovrà essere predisposta idonea vasca e/o attrezzatura per la disinfezione<strong>degli</strong> automezzi, posta in prossimità dell’entrata aziendale;• si dovranno predisporre idonei silos e/o locali per lo stoccaggio e lapreparazione dei mangimi;• è opportuno prevedere un idoneo locale per il veterinario;• il corpo aziendale dovrà essere recintato con adeguata struttura edaltezza, in rapporto alla specie allevata, comprendente il/i ricovero/i.DISPOSIZIONI DI CARATTERE SANITARIOAi fini di una corretta profilassi sanitaria, gli ovini ed i caprini possonoessere tenuti, nello stesso ricovero, insieme ai bovini e bufalini, solo seaventi lo stesso livello sanitario.È vietato allevare gli animali da cortile, i colombiformi ed altre specie diuccelli nei ricoveri di bovini, ovini e caprini.Commento:In questo paragrafo sono riportate solo le condizioni di tipo generaleche interessano la totalità <strong>degli</strong> allevamenti, gli aspetti specifici legati aspecie e categoria di animale sono riportati nelle singole schede.B O O K S E I 33


Capitolo 3CAPITOLOBookse n.36Fabbricati Vademecum ruralisui dicomplemento MangimiPer fabbricati rurali di complemento, si intendonotutte le costruzioni destinate all’esercizio dell’attivitàproduttiva agricola: fienili, locali di deposito, localiper la conservazione e trasformazione dei prodottiagricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali;detti fabbricati non devono avere comunicazionediretta con i fabbricati destinati ad uso abitativo.• Fatte salve le norme urbanistiche comunali, i nuovi fabbricati ruralidi complemento devono essere realizzati in modo da essere adeguatamenteseparati dai fabbricati destinati ad uso abitativo.• Possono costituire eccezione alla regola sopra menzionata i fabbricatirurali adibiti alla vendita diretta di prodotti agricoli, che possonoessere realizzati in adiacenza alle costruzioni adibite ad uso abitativo.• I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico devonoessere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservarela stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.B O O K S E I 35


Capitolo 3• È vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione dellederrate alimentari per uso zootecnico anticrittogamici, insetticidi,erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.• I fienili sopraelevati devono essere dotati di parapetto di protezionecontro le cadute dall’alto ed essere accessibili in sicurezza.• I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ognialtro materiale infiammabile o esplodente sono soggetti alle normevigenti per la prevenzione <strong>degli</strong> incendi.• Il box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell’areadi pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicatoad una distanza non inferiore ai 10 metri lineari dall’abitazione diterzi più vicina.B O O K S E I 36


Capitolo 4CAPITOLO 4Bookse n. 6Norme Vademecum ambientalie di gestione suiagronomicaMangimi<strong>degli</strong>effluentiGLI EFFLUENTI LIQUIDIE PALABILI DELL’ALLEVAMENTOD.Lgs. 152/99• Effluenti liquidiDefinizione di liquami zootecniciSi definisce liquame zootecnico l’effluente di allevamento, non palabile,derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata,acque di veicolazione delle deiezioni.Sono assimilati al liquame, se provenienti dall’attività di allevamento:a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali palabili in fase di stoccaggio;b) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;c) le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all’utilizzazioneagronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;d) i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.B O O K S E I 37


Capitolo 4• Effluenti palabiliDefinizione di effluenti di allevamento palabiliSi definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame,o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma diprodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenerenel tempo la forma geometrica loro conferita.LA NORMATIVA VIGENTEIl D.Lgs. 152/99, come coordinato dal successivo D.L.vo 258/00, definisce“effluenti di allevamento” tutte le deiezioni animali, solide o liquideche esse siano.Tali deiezioni sono destinate all’utilizzo agronomico, anch’esso definitodal sopraccitato D.Lgs. 152/99 all’art. 2, comma 1, lettere n) ed n-bis)quale “…gestione di effluenti di allevamento dalla loro produzione all’applicazionesul terreno mediante spandimento superficiale, iniezione nelterreno, interramento, mescolatura con gli strati superficiali, finalizzataall’utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenuteovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo”.L’utilizzo agronomico non è indiscriminato: esso deve essere effettuatosu terreni in connessione funzionale con l’allevamento entro unlimite massimo di apporto pari a kg. 340 di Azoto per ettaro (art. 28,comma 7, lettera b).Ai sensi dei sopraccitati D.Lgs. vi la distribuzione sul terreno per l’utilizzoagronomico è soggetta a comunicazione al Sindaco (art. 38, comma 1).L’attuazione di detti Decreti è comunque legata alla normativa di recepimentoregionale <strong>degli</strong> stessi mediante Regolamento locale che alladata della stesura del presente documento non è ancora stato emanato.Pertanto, nelle more del recepimento regionale, conserva efficacia la L.319/76 (legge Merli) che regolamenta esclusivamente lo smaltimento deiliquami e ne richiede, per l’effettuazione, l’autorizzazione sindacale. Talelegge non fa riferimento al quantitativo di Azoto prodotto dall’aziendazootecnica, bensì definisce il carico massimo di carne per ettaro, precisatoin t. 4, che può essere sostenuto dal fondo connesso con l’allevamentoB O O K S E I 38


Capitolo 4ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione allo smaltimento stesso.Risulta quindi importante la definizione delle caratteristiche fisiche dell’effluente,in quanto ad esse è ancora legata la tipologia dell’iter autorizzativo.(vedi schema pag. 21)Gli effluenti: risorsa o rifiutoIl D.Lgs. 22/1997 (normativa-quadro in materia di rifiuti), all’art. 7,comma 3, lettera a) prevede quali “rifiuti speciali” quelli derivanti da attivitàagricole ed agro-industriali, ricomprendendo in tale accezione glieffluenti di allevamento.Lo stesso D.Lgs. al successivo art. 8, comma 1, lettera c) esclude dal propriocampo di applicazione “le materie fecali e le altre sostanze naturalinon pericolose utilizzate nell’attività agricola”, a condizione che l’utilizzodi tali materie e sostanze sia disciplinato da specifiche disposizioni di legge.In tal senso il D.Lgs. 152/99 che contempla, come già descritto, l’utilizzoagronomico <strong>degli</strong> effluenti di allevamento, dalla loro produzioneall’applicazione sul terreno, prevede anche, all’art. 38, comma 2), tramiteadozione di apposito decreto interministeriale e successivi recepimentiregionali, la definizione delle norme tecniche, in specifica ed autonomadisciplina, alle quali sottoporre tale pratica di utilizzo agronomico.Precisa altresì (art. 62, commi 7 e 10) che fino all’entrata in vigore ditali norme di attuazione l’utilizzo agronomico possa essere effettuato nelrispetto delle specifiche disposizioni regionali (qualora esistenti) e delleprescrizioni tecniche della Delibera CIA 4 febbraio 1977 (criteri, metodologiee norme tecniche generali di applicazione della L. 319/76).Ne consegue che tutte le fasi della gestione <strong>degli</strong> effluenti di allevamento,dalla produzione all’applicazione sul terreno, ivi compresideposito e trasporto, si devono considerare escluse dal campo diapplicazione del D.Lgs. 22/97 purchè sia dimostrabile l’effettivo utilizzoagronomico <strong>degli</strong> effluenti secondo le modalità previste dallerelative norme vigenti.Si ritiene opportuno evidenziare che la dimostrazione dell’effettivo utilizzoagronomico passa anche attraverso la documentata disponibilità dititolo adeguato ad effettuare le operazioni di spargimento sui fondi interessati.Oltre alla proprietà sono considerati a tutti gli effetti validi l’affittoed il comodato. Come pure le convenzioni, all’uopo stipulate conproprietari/conduttori di fondi terzi che sottoscrivono la disponibilitàalla concimazione di precisati fondi con effluenti di allevamento e nesubordinano la coltivazione da attuare.B O O K S E I 39


Capitolo 4LA VALUTAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTIGLI EFFLUENTI LIQUIDIIllustrato, ai sensi del D.Lgs. 152/99 all’art.2, comma 1, lettera u), comela concimazione organica con gli effluenti di allevamento rappresentianche sotto l’aspetto normativo un mezzo consentito, oltre che economicoe razionale, per apportare al terreno gli elementi di fertilità, risultaimportante l’oculata gestione della risorsa “effluenti” in modo da trarneil maggior beneficio possibile e contenerne gli aspetti indesiderati.Allo scopo si rende dunque fondamentale:a) La cura della corretta concentrazione delle deiezioni: ogni diluizione(sprechi di abbeverata, sistemi di pulizia obsoleti con utilizzo di volumiabnormi di acqua, apporti di acqua piovana) oltre che interferirenegativamente sulla maturazione del prodotto, influisce sui costi dellostoccaggio (sovradimensionamento dei bacini) e dello smaltimentoagronomico.b) Il realizzo di manufatti di stoccaggio adeguatamente dimensionatiper consentirne un congruo periodo di conservazione: la distribuzione<strong>degli</strong> effluenti deve sempre essere funzionale alle coltivazioni delfondo.Pertanto un dimensionamento dello stoccaggio di almeno 180 giorniconsente di stare al passo con i tempi di coltivo dei seminativiapportando al terreno i nutrienti richiesti dalla coltura nei tempi enei modi più opportuni evitando di utilizzare il fondo stesso solo aifini dello smaltimento.c) La pratica di operazioni di omogeneizzazione ed ossigenazionedella massa:• l’omogeneizzazione consente di ottenere una massa di effluente concaratteristiche chimico-fisiche pressocchè costanti. Ne sarà avvantaggiatala gestione della massa stessa a livello di stoccaggio (si evitail progressivo addensamento della massa ed il conseguente discapitonelle operazioni di movimentazione e carico) e la maggior precisionedella concimazione intesa come apporto di unità fertilizzanti;• l’ossigenazione (= aerazione delle deiezioni e contemporaneamiscelazione) consente di accelerare la maturazione della massadell’effluente, stabilizzando considerevolmente la sostanza organicaB O O K S E I 40


Capitolo 4ed impedendo lo sviluppo di fermentazioni anaerobiche di tipoputrefattivo, responsabili in buona misura <strong>degli</strong> odori molesti almomento della distribuzione. Una maggior efficacia di trattamentoed una minore spesa energetica possono essere ottenute mediantela tecnica di separazione liquido-solido con allontanamento delcarico più difficilmente biodegradabile.d) La predisposizione di un razionale piano di concimazione: ogni coltivazioneha i propri fabbisogni che vanno soddisfatti sapendo chel’eccesso di apporto, analogamente al difetto di apporto, risulta controproducenteper la produzione sia a livello della quantità prodottaquanto della qualità stessa del prodotto.Va doverosamente evidenziata anche la possibilità alternativa di sottoporregli effluenti liquidi al trattamento anaerobico, a suo tempo particolarmenteenfatizzato per la produzione di biogas il quale, trasformato a sua voltain energia elettrica, avrebbe potuto soddisfare i fabbisogni energetici dell’aziendastessa e costituire fonte di reddito qualora ceduto all’ENEL. Inrealtà, in aziende caratterizzate da bassi consumi enegetici, i tempi di ritorno<strong>degli</strong> investimenti hanno dimostrato la scarsa convenienza del citatoinvestimento finalizzato alla produzione di energia elettrica.Persiste comunque l’opportunità di ricoprire i bacini di stoccaggio sia percontenere gli odori molesti quanto per ridurre le emissioni di ammoniaca.In ogni caso il sistema anaerobico, pur consentendo l’ottenimento diliquami sufficientemente stabilizzati, non garantisce un livello di deodorizzazionepari a quello riscontrabile con il trattamento aerobico.Il Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con DecretoMinisteriale del 19 aprile 1999, costituisce in merito il riferimento normativospecifico ed essenziale per il corretto utilizzo <strong>degli</strong> effluentiliquidi di allevamento.GLI EFFLUENTI SOLIDIPer questa categoria di effluenti all’aspetto fertilizzante vanno aggiunte,il letame bovino su tutti, indiscusse interazioni positive sul suolo sia sottoil profilo delle sue caratteristiche fisico-meccaniche (potere ammendante),quanto sulla possibilità di correggerne eventuali anomalie di reazionee di favorirne l’attività microbica (potere correttivo).Va comunque precisato che è notevole la differenza di comportamento sulB O O K S E I 41


Capitolo 4suolo da parte dei vari effluenti solidi palabili. Infatti, mentre il letamebovino e le lettiere con supporto cellulosolitico subiscono una degradazionebatterica sufficientemente veloce, le lettiere con supporto di materialiricchi di lignina (trucioli e segatura) sono di degradabilità più lenta estimolano la formazione di composti organici meno importanti per la fertilitàdel suolo (acidi fulvici anziché humici). Per entrambe le tipologie dieffluente si deve considerare, agli effetti della concimazione azotata, unperiodo di cessione piuttosto lungo dell’azoto (almeno 2-3 anni).Per contro la pollina (deiezioni avicole di animali allevati in gabbia, senzasupporto di lettiera) mette a disposizione la quasi totalità dell’azoto giàdal primo anno di somministrazione, con efficacia paragonabile ai concimidi sintesi; il suo effetto residuo risulta essere blando e quello strutturalepraticamente insignificante.Per i materiali palabili è necessario provvedere lo stoccaggio in apposite concimaie,realizzate su platee impermeabilizzate, dotate di cordolo perimetralee provviste di adeguati pozzettoni di raccolta del percolato. La formazione dicumuli di altezza non superiore a 2 metri, eventualmente oggetto di rimescolamento,garantiscono buone condizioni di maturazione e lo sviluppo ditemperature sufficientemente elevate per il controllo dei germi patogeni.Come previsto dal Codice di Buona Pratica Agricola, il periodo di stoccaggiodelle lettiere (di paglia, stocchi, segatura e trucioli) e dei materialisolidi palabili può essere più contenuto (si consiglia comunque un periododi 90-120 giorni). Per loro caratteristiche fisiche detti effluenti sonocaratterizzati da maggior compatibilità ambientale e si prestano ad unagestione meno vincolante rispetto agli effluenti liquidi.Possono essere distribuiti sui prati anche nel periodo invernale, comepure non esistono controindicazioni per lo stoccaggio temporaneo, inattesa dello spargimento, sul terreno nudo (con necessaria apposizione ditelo o manufatto impermeabilizzante in caso di terreni ad elevata permeabilità).In caso di stoccaggio temporaneo si deve prevedere l’isolamentodalla rete idrico-scolante mediante solco o dosso di contenimentoperimetrale del cumulo e la copertura dello stesso al fine di evitare fenomenidi ruscellamento per effetto delle precipitazioni atmosferiche.B O O K S E I 42


Capitolo 4LA QUANTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI DI EFFLUENTENella sottostante tabella sono indicati, in via orientativa stante la possibilitàdi adozione di disparate soluzioni di allevamento, i volumi di effluenteprodotti unitariamente dalle principali categorie di animali d’allevamento.I valori indicati si riferiscono ad ambienti e gestioni di allevamentorispettivamente progettati e programmati secondo il criterio dellemigliori tecniche disponibili (MTD), così come previsto dal D.Lgs.372/99 recante “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzionee riduzioni integrate dell’inquinamento”.Tabella 5Categoria di animali gestione della stabulazione liquame letamemc/mese mc/meseVacche da latte (p.m. kg.600)stabulazione fissa con lettiera 0,45 1,60senza lettiera 1,50 –stabulazione libera a cuccette con lettiera 0,60 0,90senza lettiera 1,50stabulazione libera a lettiera asporto ogni 3 mesi 0,55 –asporto ogni 1-2 mesi 0,55 1,40scarico continuo 0,40 1,70Bovini da rimonta e vitelloni (p.m. kg. 400)stabulazione libera in box su grigliato 0,80 –su lettiera totale 0,20 1,00su lettiera solo in zona riposo 0,30 0,90Vitelli (p.m. kg. 150)svezzamento su lettiera 0,04 0,30su grigliato 0,40 –Suiniscrofe in ciclo (ciclo aperto 25 kg.) su grigliato 0,76 –scrofe in ciclo (ciclo chiuso 155 kg.) su grigliato 2,33 –ingrasso (kg. 25-155) su grigliato 0,20 –Categoria animali mc/anno mc/annoAvicoli da carnelettiera per 100 posti pollo (5 cicli/anno) – 3,20lettiera per 100 posti tacchino (2,3 cicli/anno) – 2,40Galline ovaiolepollina per 100 posti ovaiola (1 ciclo/anno) 8,50 –Conigliper foro-fattrice (1 foro-fattrice = 1,2 fattrici) 1,62B O O K S E I 43


Capitolo 4Tabella 6CARATTERISTICHE CHIMICHE DI LIQUAMI PRODOTTI DA DIVERSESPECIE ANIMALISpecie Sostanza Solidi Azoto (a) Fosforo (b) Potassio (b) Rame Zincoanimali Secca Volatili (kg.t - (kg.t- (kg.t- (mg. kg-1 (mg.kg-1(% t.q.) (% SS) 1 t.q.) 1 t.q.) 1 t.q.) SS) SS)Bovinida latte10-16 75-85 3,9-6,3 1,0-1,6 3,2-5,2 40-70 © 150-750 ©Bovinida carne7-10 75-85 3,2-4,5 1,0-1,5 2,4-3,9 40-70 © 150-750 ©Vitelli carnebianca0,6-2,9 (d) 60-75 1,3-3,1 0,1-1,8 0,4-1,7 30-60 600-1100Suini 1,5-6,0 65-80 1,5-5,0 0,5-2,0 1,0-3,1 250-800 600-1000(e)Ovaiole 19-25 70-75 10-15 4,0-5,0 3,0-7,5 40-130 390-490“Manuale reflui zootecnici”(a) si intende l’azoto (N) totale Kjeldahal che comprende N organico più N ammoniacale.(b) Rispettivamente come fosforo (P) totale e potassio (K) totale. Per trasformare il valoreindicato di P in anidride fosforica (P2O5) occorre moltiplicare per il fattore 2,29.Per trasformare il valore indicato di K in ossido di potassio (K2O) occorre moltiplicareper il fattore 1,21.(c) Fonti: C.R.P.A.; Mees Veerdinne, K. et al. 1980 - Effluents from Livestock, AppliedSc. Publ., London, p. 400; Van den Meer, H.G. et al., 1987 - Animal manure on grasslandand fodder crops. Fertilizer or wastes?, Martinus Nijhoff Publ., Dordrecht, p.140; AAVV, 1984 - L’elevage porcine et l’environment, ITP-GIDA, Paris, p. 70.(d) Fonti: C.R.P.A.; Veneri, A., 1990 - Informatore Zootecnico, 37 (13) p. 27-32.(e) Per le fasi di svezzamento e magronaggio sono stati determinati valori più elevati,sino a 2400 mg.kg - 1 SS.B O O K S E I 44


Capitolo 4Tabella 7QUANTITÀ DI AZOTO, FOSFORO, POTASSIO, RAME, ZINCO NEI REFLUIPRODOTTI IN UN ANNO DALLE VARIE SPECIE ANIMALI(elaborazioni da AA.VV.)Specie Azoto Fosforo Potassio Rame Zincoanimali (kg.t -1pv) (kg.t -1pv) (kg.t -1pv) (kg.t -1pv) (kg.t -1pv)Bovini da latte 120-165 33-42 93-138 0,1-0,3 0,6-3,0Vitelloni 88-150 36-49 81-96 0,1-0,2 0,4-1,9Vitelli carne bianca 186-256 60-85 54-124 0,1-0,2 1,4-2,7Suini 142-175 46-60 89-114 0,5-1,6 1,2-2,0Ovaiole in gabbia 263-380 99-134 99-198 0,2-0,8 2,2-2,8Boiler 209-328 76-181 38-114 0,1-0,5 0,6-1,2“Manuale reflui zootecnici”Tabella 8CARATTERISTICHE DEI LETAMI E DI ALTRI MATERIALI PALABILIPRODOTTI DA DIVERSE SPECIE ZOOTECNICHETipo Sostanza secca Solidi volatili Azoto Fosforo Potassiomateriale (% t.q.) (% SS) (kg.t -1 t.q.) (kg.t -1 t.q.) (kg.t -1 t.q.)Letame bovino 20-30 75-85 3-7 (a) 0,4-1,7 (a) 3,3-8,3 (a)Letame suino (b) 25 70 4,7 1,8 4,5Letame suino (lettiera profonda) 42 78 8,2 9,5 12Lettiera esausta polli da carne 60-80 75-85 30-47 13-25 14-17Lettiera esausta faraone da carne 80 75 35 13 15Letame ovino 22-40 70-75 6-11 0,7-1,3 12-18Compost da lettiera bovine © 35-60 40-50 9-13 3-5 14-23Compost da frazionesolida suina40-80 40-70 14-23 22-25 4-7Compost da pollina(con paglia) (d)50-70 55-60 10-20 10-16 –Pollina preessiccata 50-85 60-75 23-43 9-15 14-25Toderi, G., 1991 - Guida all’uso razionale dei prodotti chimici. Schede di orientamento.Barbabietola da zucchero, Ager, Roma.AA.VV., 1984 - L’elevage porcine et l’environment, ITP-GIDA, Paris, p. 70.Ottenuto da letame proveniente dall’area di riposo di stalle con stabulazione libera a lettierapermanente e dalla miscela di questo con liquami in rapporto di 2,3:1 e 1,5:1 in peso.Ottenuto da una miscela di paglia e pollina in rapporto 1:10 in peso.B O O K S E I 45


Capitolo 4ASPETTI PROGETTUALI E COSTRUTTIVI DEGLI STOCCAGGI• Stoccaggio di effluenti liquidiCollocazioneNel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggioe la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti,posti possibilmente sottovento, che distino almeno 25 metri dalle abitazionidi terzi ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l’acqua potabile.DimensioniÈ bene evitare la costruzione di stoccaggi eccessivamente grandi in quantoinfluenzano negativamente la gestione dell’effluente. La dimensioneottimale si colloca tra i 1.000 e 2.000 mc. con avvertenza di non superarelo stoccaggio di 3.000 mc. per bacino. Esigenze superiori possono essererisolte realizzando più bacini, tra loro connessi ma separati.TenutaIl bacino di stoccaggio deve essere assolutamente impermeabilizzato siaper impedire la fuoriuscita di prodotto quanto per impedirne l’infiltrazionedi acqua da falda. Il primo aspetto è responsabile di inquinamentoambientale, il secondo, determinando diluizione della massa di effluentene condiziona la maturazione e costringe inoltre a maggiori costi di svuotamentodelle vasche. Per tale aspetto, su terreni ad elevato livello difalda, sono preferibili le vasche fuori terra in quanto sufficientementesopraelevate rispetto al livello di falda stesso.FormaLa forma da privilegiare è quella circolare per i bacini di dimensioni contenute,mentre è preferibile la scelta della forma ellittica per quelli di consistenzaelevata ( > 1.500 mc).AltezzaLa possibilità di realizzare stoccaggi con pareti di altezza di almeno 3,50metri, consente di limitare la superficie del manufatto, con beneficio infatto di riduzione della superficie d’impluvio. Per quest’ultima motivazionesono da preferire le soluzioni con pareti verticali piuttosto che quellea pareti oblique.Predisposizione alla puliziaLe vasche, soprattutto se di dimensioni notevoli, vanno progettate tenendoB O O K S E I 46


Capitolo 4conto della possibilità di accesso all’interno del bacino per l’esecuzionedi manutenzioni straordinarie, per l’effettuazione di disinfezioni globalidel centro di allevamento, per la modifica e l’aggiornamento <strong>degli</strong>impianti presenti.Materiali di costruzioneÈ possibile ricorrere al tradizionale getto in calcestruzzo come pure all’utilizzodi soluzioni con pannelli prefabbricati. Questi ultimi sono oggettodi buon interesse sia per la velocità di esecuzione delle opere quanto perla duttilità d’impiego (previo recupero) in caso di variazioni delle esigenzedi stoccaggio. In forma circolare sono disponibili anche vasche conpareti laterali in lamiera di acciaio inox o vetrificato (soluzione pocoadottata).• Stoccaggio di effluenti palabiliPer lo stoccaggio delle deiezioni solide bisogna disporre di una plateaadeguatamente impermeabilizzata, con basamento in c.a. e di un pozzettonea tenuta per la raccolta della frazione liquida.La forma della platea varia sia in relazione all’allevamento cui è asservitaquanto alla tipologia di attrezzatura utilizzata. Pertanto se l’allevamentoè la stalla delle vacche da latte con trasporto del letame effettuato con l’elevatoreclassico, la platea dovrà avere forma rettangolare e potrà essereinterrata o mantenuta a livello terreno; per contro se si utilizzano trasportatoriin condotta (pompa a pistone) la platea sarà di forma quadrataed il manufatto dovrà essere interrato.Nel caso di stoccaggi di lettiere avicole, essa sarà aperta su almeno unlato, realizzata a filo terreno con spalle di contenimento di almeno 2 metridi altezza e pendenza della platea verso il fronte maggiore chiuso.Per quanto concerne il dimensionamento della platea e del pozzettone sitenga in evidenza che:– l’allevamento bovino da latte determina una produzione di letameannua pari a circa 20 volte il peso vivo presente in stalla (peso specifico:circa kg. 900/mc.); i liquami sono pari a 10 volte il peso vivo allevato.Nel calcolo dei liquami si deve inoltre considerare l’apportodelle acque meteoriche variabile <strong>nella</strong> pianura friulana in 1.200-1.600/mm/anno.– l’allevamento avicolo produce annualmente una quantità di lettierapari alla carne prodotta (con peso vivo medio unitario commercializzatodi 3-3,2 kg. per il pollo e di 9,5 kg. per il tacchino).B O O K S E I 47


Capitolo 4La lettiera non produce quantità apprezzabili di percolati. Per contro sidevono considerare gli apporti meteorici che soprattutto in occasione dicopiose precipitazioni superano la capacità di imbibimento del truciolo evanno raccolti separatamente. Raramente comunque si arriva a raccogliere,separatamente, il 20-25 % della quantità di acqua derivata dalle precipitazioni.LE MODALITÀ PER L’UTILIZZO AGRONOMICOIl trasportoIl trasferimento <strong>degli</strong> effluenti liquidi dalle vasche di stoccaggio al fondoagricolo può essere effettuato in varie modalità evidentemente correlatealla dislocazione del centro di allevamento nel corpo dell’azienda agricola.Nelle condizioni ottimali si può quindi prevedere il trasferimento medianteconduttura fissa in tubatura di PVC a barre, ovvero, pratica più diffusa,con il trasporto a mezzo semovente o trainato, omologato allo scopo.Per quanto concerne i materiali palabili essi vanno trasportati con rimorchia cassone più o meno attrezzati con fondo mobile e sistema di dispersionead aspo (letame) o a trabatto (lettiere avicole).La distribuzioneLa distribuzione <strong>degli</strong> effluenti va regolata con un piano di concimazioneopportunamente redatto considerando:– il contenuto in elementi nutritivi dell’effluente;– i fabbisogni della coltura da fertilizzare;– le caratteristiche della fertilità residua del terreno;– gli apporti atmosferici;– le perdite da dilavamento o percolazione.La distribuzione dei liquami potrà avvenire mediante utilizzo di impiantifissi ovvero di mezzi mobili frequentemente rappresentati da irrigatorisemoventi con barra di distribuzione a bassa pressione (irrigazionesottochioma) o provvista di tubi striscianti per la distribuzione sul terreno,come pure da carri botte attrezzati con dispositivi per l’interramentodei liquami stessi.In ogni modo va evitata la distribuzione per aspersione o comunque ingrado di indurre la dispersione di aerosol nell’ambiente con conseguenzedi natura sanitaria oltre che di disturbo per l’emanazione di cattivi odori.B O O K S E I 48


Capitolo 4I Regolamenti Comunali possono comunque prescrivere particolariavvertenze <strong>nella</strong> pratica della concimazione con effluenti di allevamentoin considerazione della dislocazione urbanistica dei fondi agricoli interessatiagli smaltimenti, delle caratteristiche pedologiche del territorio edella vulnerabilità dello stesso.Pertanto è sempre opportuno, preliminarmente alle effettuazioni dispargimento di liquami, consultare l’ufficio ambiente dell’amministrazionelocale interessata e richiederne l’autorizzazione all’utilizzo. Ilprovvedimento permissivo che autorizza l’utilizzazione agronomica deiliquami, ovvero il diniego motivato dell’autorizzazione viene rilasciatodal Comune entro il termine di 60 giorni dall’istanza. Entro tale periodol’Ente Locale può acquisire il parere dell’Azienda Sanitaria e del dipartimentoterritorialmente competente dell’A.R.P.A. (Azienda Regionaleper la Protezione dell’Ambiente).B O O K S E I 49


Capitolo 4EMISSIONI IN ATMOSFERAD.P.R. 24 maggio 1988 n. 203Adozioni criteri attuativi e fissazione valori limite di emissioneNon esistono norme e limiti imposti per la presenza diffusa di polverinell’ambiente, dovute alla movimentazione <strong>degli</strong> animali all’interno deicapannoni; le polveri emesse non sono pertanto soggette a captazione,aspirazione e convogliamento in camino.I comparti aziendali funzionali all’attività di allevamento autorizzabili aifini del rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera e relativaqualità dell’aria sono:– l’attività di molitura presente comunemente negli allevamenti edinserita nell’allegato 2 punto 21 del D.P.R. 25/07/1991 quale attivitàa ridotto inquinamento atmosferico– molitura cereali con produzione non superiore a 1500kg/g.iterautorizzativo semplificato;– molitura cereali con produzione superiore a 1500 kg/g. iter autorizzativinormale;– gli impianti di essiccazione (cereali) presenti anch’essi in diversiimpianti di allevamento ed inseriti nell’Allegato 2 del D.M. 12 luglio1990; abbisognano di autorizzazione con iter normale.• DPR 25 Luglio 1991: Modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamentoin materia di emissioni poco significative e di attività a ridottoinquinamento atmosferico, emanato con D.P.C.M. in data 21 Luglio1989;• D.M. 12 Luglio 1990: Linee guida per il contenimento delle emissioniinquinanti <strong>degli</strong> impianti industriali e la fissazione dei valori minimidi emissione.Indicazioni operative:Le domande per l’autorizzazione devono essere indirizzate allaDirezione Regionale dell’Ambiente la quale, ai fini del rilascio, chiederàa sua volta:B O O K S E I 50


Capitolo 4– al Sindaco di competenza il parere igienico-sanitario (formulato dalServizio Igiene Pubblica dell’A.S.S.);– all’A.R.P.A. il parere per la parte tecnologica-impiantistica-analitica➢ Non esistono norme specifiche e limiti di tutela per la presenza diodori.B O O K S E I 51


Capitolo 4VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.)La procedura della Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) rappresentauno strumento di controllo per assicurare che <strong>nella</strong> <strong>progettazione</strong>di determinate tipologie di opere siano tenuti in considerazione “...gliobiettivi di proteggere la salute e di migliorare la qualità della vita umanaal fine di contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita,provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacitàdi riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale della vita,di garantire l’uso plurimo delle risorse e lo sviluppo sostenibile”; (comma1, lettera a) dell’art. 2 del DPR 12 aprile 1996).Ed ancora, “...per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti ed indirettisull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo sulle acque di superficie esotterranee, sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull ‘interazione tra dettifattori sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale”(comma 1, lettera b) dell’art. 2 del DPR 12 aprile 1996).La normativa di riferimento nazionale, in ordine cronologico,è la seguente:L. 349/1986 Istituzione Ministero dell’Ambiente;D.P.C.M. 27 dicembre 1988 Norme tecniche per la redazione <strong>degli</strong>studi di impatto ambientale e la formulazionedel giudizio di compatibilità di cuiall’art. 6 della L.349/1986;L. 146/ 1994 (art. 40) Disposizioni in materia di VIAD.P.R. 12 aprile 1996 Atto di indirizzo e di coordinamento perl’attuazione dell’art. 40 della L. 146/ 1994;D.P.C.M. 3 settembre 1999 Modifiche ed integrazioni al D.P.R. 12aprile 1996.In questo quadro normativo nazionale si collocano i provvedimenti legislativiregionali:L.R. 43/1990D.P.G.R. 8 luglio 1996,0245/PresOrdinamento della Valutazione di impattoambientale <strong>nella</strong> Regione <strong>Friuli</strong> VeneziaGiulia;Regolamento di esecuzione delle normedella Regione F.V.G. in materia di valutazionedi impatto ambientale;B O O K S E I 52


Capitolo 4L.R. 13/1998Disposizioni in materia di ambiente, territorio(art. 2, comma 2 e comma 3: istituzioneservizio per la valutazione di impattoambientale presso la DirezioneRegionale dell’Ambiente);D.G.R. 31 marzo 2000, Indirizzi operativi in materia di valutazionen. 789 di impatto ambientale;D.G.R. 28 agosto 2001, Indirizzi operativi in materia di valutazionen. 2780 di impatto ambientale e revoca dellaD.G.R. 789/2000;L.R. 13/2003, art. 1 Modifica all’art. 9 della L.R. 43/1990.Spetta all’art. 18 della sopra menzionata L.R. 13/2002 porre definizionealle soglie oltre le quali anche in ambito zootecnico i progetti vannoassoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale, rimandandoall’allegato B) del D.P.R. 12 aprile 1996:– “Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con piùdi: 40.000 posti pollame, 2000 posti suini da produzione (di oltre 30kg), 750 posti scrofe”.Vengono quindi superate le categorie e le soglie previste dall’Allegato alD.P.G.R. 8 luglio 1996, n. 045/Pres. – Regolamento di esecuzione dellanorme in materia di valutazione di impatto ambientale – ed il tutto vieneopportunamente riferito alla normativa nazionale.Sotto il profilo procedurale, mentre vanno sottoposti a valutazione d’impattoambientale tutti i progetti di cui all’Allegato A) del D.P.R. 12 aprile1996, nonché quelli descritti nell’Allegato B) qualora ricadenti in areenaturali protette ai sensi della L. 394/1991, per quanto riguarda i progettidi cui all’Allegato B) non ricadenti in aree naturali protette, l’autoritàcompetente (ai sensi della L.R. 13/1998 indicata <strong>nella</strong> DirezioneRegionale dell’Ambiente - Servizio di VIA) verifica se le caratteristichedel progetto richiedono la procedura di valutazione d’impatto ambientale,ovvero, se il progetto dovrà solamente attenersi a precise prescrizionioperative, verificate dagli uffici regionali competenti per materia (ARPA,ASS, IPA ecc.).In ogni caso l’istanza di verifica si conclude con una delibera di compati-B O O K S E I 53


Capitolo 4bilità ambientale ad opera della Giunta Regionale, pubblicata sul B.U.R.(Bollettino Ufficiale Regionale).Come desumibile dall’art. 6 del D.P.R.G. dell’8 luglio 1996, n.0245/Pres., qualora il progetto debba effettivamente essere assoggettatoalla procedura di valutazione ambientale, il proponente deve predisporreapposito studio, redatto con approccio interdisciplinare, aventefine di illustrare gli impatti temporanei e definitivi sull’ambiente naturaleed antropico derivanti dalle opere proposte ed illustrare, inoltre, inmodo dettagliato gli eventuali interventi di mitigazione <strong>degli</strong> impatti alfine di consentire, da parte dell’autorità competente, un esame tecnicoimprontato a criteri oggettivi di scientificità ed un giudizio di compatibilitàconsapevole ed informato.Lo studio deve ancora indicare le corrispondenze tra l’opera e gli strumentivigenti di programmazione e di pianificazione territoriale generaleo di attuazione; come pure deve indicare i vincoli di qualunque naturache possono interessare l’opera o l’intervento.Contestualmente alla presentazione dello studio all’Amministrazioneregionale, il soggetto proponente provvede a far pubblicare su un quotidianolocale diffuso sul territorio interessato e su un quotidiano nazionale,l’annuncio dell’avvenuta presentazione, con la specificazione dell’oggettodell’opera, di una sommaria descrizione di quest’ultima, del proponentedella stessa e della localizzazione dell’intervento.Una volta concluso l’iter previsto dalla VIA, il progetto viene infine presentatoall’Autorità Amministrativa locale per il rilascio delle concessioni/autorizzazioneedilizie del caso.B O O K S E I 54


Capitolo 4VALORI DI SOGLIA MASSIMA INDICATI PER ALCUNI GAS PRESENTINEGLI ALLEVAMENTI• AMMONIACA– Valore di soglia massima consigliato: 20 ppm (fonte CIGRCommission International du Genie Rural, 1994)– Valore massimo (per lavoratori, brevi esposizioni) 35 ppm (ACGIH,American Conference of Governmental Industrial Hygienists)– Esposizione prolungata (8 ore per i lavoratori, 24 ore per gli animali):10 ppm (CRPA, Centro Ricerche Produzioni Animali, 1995)• ANIDRIDE CARBONICA– Valore di soglia massimo consigliato: 3000 ppm (fonte CIGRCommission International du Genie Rural, 1994)– Valore massimo (per i lavoratori, brevi esposizioni): 30000 ppm(ACGIH, American Conference of Governmental IndustrialHygienists)– Esposizione prolungata (8 ore per i lavoratori, 24 ore per gli animali)2500 ppm (CRPA, Centro Ricerche Produzioni Animali, 1995)• ACIDO SOLFIDRICO– Valore di soglia massimo consigliato: 0,5 ppm solo per brevi periodi(fonteCIGR Commission International du Genie Rural, 1994)– Valore massimo (per i lavoratori, brevi esposizioni): 15 ppm(ACGIH, American Conference of Governmental IndustrialHygienists)– Esposizione prolungata (8 ore per i lavoratori, 24 ore per gli animali)2,5 ppm (CRPA, Centro Ricerche Produzioni Animali, 1995).B O O K S E I 56


Capitolo 4SMALTIMENTO DI CONTENITORI CONTENENTI MEDICINALI AD USOZOOTECNICOIl D.Lgs 22/97 all’art. 7 classifica i rifiuti secondo la loro provenienza inrifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo la caratteristica pericolosità inpericolosi e non pericolosi.Per quanto attiene l’origine sono da considerarsi rifiuti speciali quelliderivanti dalle attività agricole e sono considerati speciali pericolosiquelli inseriti nell’allegato D del medesimo Decreto e ora contraddistinticon un asterisco (*).• Il Decreto Ministeriale 26 giugno 2000 n. 219 ha precisamente individuatoquali sono i rifiuti provenienti da attività veterinaria identificabilisia come speciali pericolosi o come speciali potenzialmente assimilabilia quelli urbani ai fini della gestione (consegna, raccolta, trattamentoe smaltimento).• I contenitori vuoti di farmaci veterinari, nell’allegato I di cui all’art. 2,comma 1, lettera a), aventi codice CER 180203 (rifiuti la cui raccoltae smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione dellaprevenzione di infezioni), sono classificati come rifiuti speciali assimilatiagli urbani se conformi alle caratteristiche di cui all’art. 5 sempredel medesimo decreto ministeriale.• L’art. 5 promuove la riduzione dei rifiuti da avviare allo smaltimentopromuovendo il recupero <strong>degli</strong> stessi anche tramite raccolte differenziatea condizione che i contenitori non siano visibilmente contaminatida materiale biologico (sangue, liquidi, ecc.).• La Direttiva Comunitaria 9 aprile 2002, attinente al nuovo elencoeuropeo dei rifiuti, ha classificato tali materiali <strong>nella</strong> categoria 1501(imballaggi in plastica, legno, metallo, vetro, misti, composti, carta ecartone).Indicazioni operative:Dalla sintetica esamina della normativa sopra riportata, si ipotizza che icontenitori vuoti di medicinali ad uso veterinario, se accuratamente lavati/sterilizzatie non contenenti sangue o altri liquidi biologici tali da renderlipericolosi, possano essere smaltiti tramite la raccolta dei rifiuti urbaninel rispetto dei Regolamenti Comunali che disciplinano tale servizio.Rimangono in ogni caso applicabili eventuali altri obblighi previsti dalD.Lgs. 22/97.B O O K S E I 57


Capitolo 4NORMATIVA AMBIENTALE DI INTERESSE ZOOTECNICO• T.U.LL.SS. R.D. 27 luglio 1934 n. 1265(Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie)➢ Art. 216 e 217 sulle industrie insalubri;➢ Art. 233, 234, 235 e 236 sulle stalle e concimaie;• Legge 10 maggio 1976 n. 319(Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento).• Delibera Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977(Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2, letterab), d) ed e), della L. 10 maggio 1976 n. 319, recante norme perla tutela delle acque dall’inquinamento)➢ Art. 2.3 “smaltimento sul suolo…”.• D.M. 12 Luglio 1990(Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti <strong>degli</strong>impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione).• D.P.R. 25 Luglio 1991(Modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissionipoco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico,emanato con D.P.C.M. in data 21 Luglio 1989).• L. R. 19 novembre 1991 n. 52(Norme generali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).• D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22(Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE suirifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).• D. M. 5 febbraio 1998(Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle proceduresemplificate di recupero ai sensi <strong>degli</strong> articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5febbraio 1997, n. 22).• D. M. 19 aprile 1999(Approvazione del codice di buona pratica agronomica).B O O K S E I 58


Capitolo 4• D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152(Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimentodella direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delleacque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezionedelle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenientida fonti agricole; sostituisce la legge Merli)➢ Art. 2 definizioni;➢ Art. 28 criteri generali;➢ Art. 37 impianti di acquacoltura;➢ Art. utilizzazione agronomica.• Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 13➢ Art. 6 (piani regolatori) modificata dalla L.R. 30/04/2003 n. 12 art. 15.• Proposta di Regolamento Comunale di Polizia Rurale redatto dallaProvincia di Pordenone.• Regolamenti locali.B O O K S E I 59


Capitolo 5CAPITOLO 5Bookse n. 6Normedi Vademecum prevenzione esicurezza sui <strong>degli</strong>operatori Mangimi in ambitozootecnicoCorposa è la normativa legata alla tutela dei lavoratorinei luoghi di lavoro, l’azienda agricola può rivelarsiun ambiente alquanto pericoloso per gli operatorie per questo soggetto, a particolare attenzione.Vengono riportati i criteri che più interessano l’aziendazootecnica.CRITERI DI VALUTAZIONE SPISAL DI CARATTERE GENERALEPosti di lavoro e passaggioArt. 11 c.1 del D.P.R. 547/55 modificato dall’art.33 c.13 del D.Lgs. 626/94I posti di lavoro e passaggio devono essere idoneamente difesi controla caduta o l’investimento da parte di macchinari, attrezzi, materiali,imballi di foraggio ecc; in caso di impossibilità di adozione di mezzitecnici, si devono approntare misure o cautele adeguate;Art. 11 c. 3 del D.P.R. 547/55 modificato dall’art. 33 c. 13 del D.Lgs. 626/94I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all’apertoutilizzati o occupati dai lavoratori durante le loro attività devo-B O O K S E I 61


Capitolo 5no essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e deiveicoli possa avvenire in modo sicuro.Art. 11 c.6 del D.P.R. 547/55 modificato dall’art.33 c.13 del D.Lgs 626/94I luoghi di lavoro all’aperto devono essere opportunamente illuminaticon luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.Vie di circolazioneArt. 8 c.1 del D.P.R. 547/55 come sostituito dall’art. 33 c.3 del D.Lgs 626/94Le vie di circolazione, comprese scale, banchine e rampe di carico,devono essere progettate in modo che i pedoni ed i veicoli possanoutilizzarle in piena sicurezza e che i lavoratori operanti nelle vicinanzenon corrano alcun rischio.Art. 8 c.2 D.P.R. 547/55 come sostituito dall’art. 33 c.3 del D.Lgs 626/94Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione dovrà essere riferitoal numero potenziale dei circolanti calcolati secondo i parametricaratteristici della produzione zootecnica, o nel caso in cui quantosopra non sia previsto, in funzione <strong>degli</strong> utenti.art. 8 del D.P.R. 547/55 come sostituito dall’art. 33 c.3 del D.Lgs 626/94Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto,dovrà essere delimitato un passaggio sicuro per i pedoni.ServiziArt. 39 D.P.R. 303/56Deve essere realizzato almeno un servizio igienico distinto per sesso,con finestra, comprensivo di antibagno.Art. 40 D.P.R. 303/56Date le caratteristiche dell’attività lavorativa si chiede la costruzionedi uno spogliatoio.Art.li 37 e D.P.R. 303/56Deve essere realizzata una doccia ogni 5 addetti o frazioni inferiori,contigua allo spogliatoio (trattasi di lavoro insudiciante).ImpiantiTitolo VII del D.P.R. 547/55 e art. 7 della L. 05/03/1990 n. 46Tutti gli impianti connessi e funzionali all’allevamento e quelli ausiliari,devono essere costruiti a regola d’arte.B O O K S E I 62


Capitolo 5MaterialiArt. 7 c. 1 lettera d del D.P.R. 303/56I materiali di intonaco devono essere atossici, facilmente pulibili perottenere adeguate condizioni di igiene.PavimentiArt. 10 del D.P.R. 547/55Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi o <strong>degli</strong>ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devonoessere provviste di solide coperture e di parapetti atti ad impedirela caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, leaperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo;Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non inferiore di cm90 quando non vi siano condizioni di pericolo.ScaleArt. 16 del D.P.R. 547/55 - UNI 10804/99I gradini delle scale fisse, devono avere pedata ed alzate dimensionatea regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito; dettescale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti,di parapetto normale con arresto al piede o di altra difesa equivalente;le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almenoun corrimano.Art. 16 del D.P.R. 547/55 - UNI 10804/99I gradini devono di norma essere a pianta rettangolare con pedatanon inferiore a 30 cm. e alzata non superiore a 17 cm.. Comunquedovranno essere di 64 cm, quale somma del doppio dell’alzata più lapedata.La larghezza della scala non deve essere inferiore a 80 cm.Le pedate dei gradini devono essere di tipo antisdrucciolo quando lascala sia asservita ad un’uscita di emergenza, deve avere pianerottolicon lato minimo non inferiore a 1.2 metri.UNI 10804/99Le scale di accesso a locali tecnici od ad impianti possono avere caratteristichediverse nel rispetto dell’art. 16 del D.P.R. 547/55; nel casodi scale a chiocciola, la parte con pedata inferiore a 10 cm deve essereresa inaccessibile e provvista di corrimano ad altezza compresa traB O O K S E I 63


Capitolo 50.9 ed 1 metro. La pedata, a 40 cm. dal limite interno del gradino, nondovrà essere inferiore a 30 cm.Art. 26 D.P.R. 547/55I parapetti devono essere costruiti con materiale rigido e resistente;devono avere un’altezza di almeno un metro devono essere costruiti efissati in modo da poter resistere, nell’insieme ed in ogni loro parte,al massimo sforzo cui potrebbero essere assoggettati, tenuto conto siadelle condizioni ambientali, sia della loro specifica funzione.Porte - portoni vie di fuga ed uscite di emergenzaArt. 14 c.1 del D.P.R. 547/55 come modificato dall’art. 33 del D.Lgs. 626/94Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizionee materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita dellepersone ed essere agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro;nel computo della superficie apribile si deve tener conto anche delleparti di edificio aperte.Art. 14 c.8 del D.P.R. 547/55 come modificato dall’art. 33 c.2 del D.Lgs.626/94 e D.P.R. 08/06/1982 n. 524Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazionedei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio deipedoni sia comunque sicuro, porte per la circolazione dei pedoni chedevono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.Art. 14 del D.P.R. 547/55 come modificato dall’art. 33 c. 2 del D.Lgs. 626/94Le porte scorrevoli verticalmente devono disporre di un sistema disicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide e di cadere.D.M. 10/03/98Le uscite di sicurezza devono garantire vie di fuga di lunghezza non> a 30 metri da qualsiasi punto del locale e comunque in funzione delrischio.Altezze dei localiArt. 6 del D.P.R. 303/56 come modificato dall’art. 33 del D.Lgs. 626/94 edall’art. 16 c.4 del D.Lgs. 242/96L’altezza dei locali di lavoro non deve essere inferiore a 3 metri.B O O K S E I 64


Capitolo 5IlluminazioneArt. 10 del D.P.R. 303/56 come modificato dall’art. 33 c.8 del D.Lgs. 626/94e dall’art. 16 c.7 del D.Lgs. 242/96Se non vi sono comprovate necessità di gestione dell’allevamento (per lequali dovrà essere richiesta deroga), gli ambienti, i posti di lavoro, ed ipassaggi devono essere illuminati con luce naturale e artificiale in mododa assicurare sempre una sufficiente visibilitàArt. 10 comma 1 e 2 D.P.R. 303/56 - Art. 28 e 29 D.P.R. 547/55In ogni singolo ambiente di lavoro l’illuminazione naturale direttadeve corrispondere ad almeno:a. 1/10 della superficie utile di calpestio, per locali con superficieutile in pianta sino a 1000 mq;b. 1/12 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 1000mq e fino a 3000 mq;c. 1/30 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 3000mq e fino a 5000 mq;d. 1/50 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 5000 mq.Art. 10 comma 1 e 2 D.P.R. 303/56 - Art. 28 e 29 D.P.R. 547/55In ogni caso deve essere garantita la presenza di aperture finestrate trasparentidella sup. minima di 1.00 mq, indicativamente ogni 20 metri disviluppo lineare del fabbricato, posizionate ad una quota non superiorea 1.30 metri dal pavimento, al fine di permettere la visuale esterna;ove il layout dell’edificio non consenta il rispetto delle distanze indicate,le superfici vetrate potranno essere realizzate sulla parte superioredelle porte di uscita all’esterno.Art. 7 D.P.R. 303/56Deve essere garantito il facile e sicuro accesso per la pulizia dellesuperfici illuminanti a soffitto.La superficie illuminante deve essere rapportata al coefficiente di trasmissionedella luce offerto dal vetro incolore e trasparente; per icoefficienti di trasmissione più bassi è necessario adeguare proporzionalmentela superficie illuminante.Art. 10 comma 1 e 2 D.P.R. 303/56 - Art. 28 e 29 D.P.R. 547/55Nei locali ove la presenza di addetti è a carattere saltuario: esempiodepositi e magazzini non presidiati.a) 1/30 della superficie utile di calpestio per locali con superficie utilein pianta fino a 400 mq.;b) 1/50 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 400 mq.B O O K S E I 65


Capitolo 5AerazioneArt. 9 D.P.R. 303/56La superficie delle finestre apribile di ogni singolo locale di lavorodeve corrispondere ad almeno, escludendo nel computo le porte ed iportoni:a) 1/20 della superficie utile di calpestio per i locali con superficieutile in pianta sino a 1000 mq;b) 1/24 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i primi1000 mq e fino a 3000 mq;c) 1/60 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i primi3000 mq e fino a 5000 mq;d) 1/100 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i5000 mq..Dei valori sopra citati sono esclusi i contributi dovuti a porte o assimilati.Le aperture devono essere uniformemente distribuite su tutte lesuperfici a diretto contatto con l’esterno in modo da garantire unomogeneo ricambio d’aria; i comandi di apertura devono essere difacile uso ed accesso.Art. 9 D.P.R. 303/56Nei locali ove la presenza di addetti è a carattere saltuario: es. depositie magazzini non presidiati, la superficie delle finestre apribile diogni singolo locale di lavoro deve corrispondere ad almeno, escludendonel computo le porte ed i portoni:c) 1/30 della superficie utile di calpestio per locali con superficie utilein pianta fino a 400 mq.;d) 1/50 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 400 mq.Nei valori sopra citati sono computabili i contributi dovuti a porte oassimilati.Generalmente le aperture devono essere uniformemente distribuitesulle superfici esterne e presentare comandi di apertura di facile usoed accesso.Art. 9 D.P.R. 303/56Locali ad uso direzionale: es. attività a carattere amministrativo,uffici, ecc.La superficie aerante di ogni singolo locale deve corrispondere adalmeno:a) 1/10 della superficie utile di calpestio per i locali con superficieutile in pianta sino a 1000 mq;B O O K S E I 66


Capitolo 5b) 1/12 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i primi1000 mq e fino a 3000 mq;c) 1/30 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i primi3000 mq e fino a 5000 mq;d) 1/50 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 5000 mq..Dei valori sopra citati sono esclusi i contributi dovuti a porte o assimilati.Le aperture devono essere uniformemente distribuite su tutte lesuperfici a diretto contatto con l’esterno in modo da garantire unomogeneo ricambio d’aria; i comandi di apertura devono essere difacile uso ed accesso.Aerazione artificialeArt. 9 D.P.R. 303/56Norma UNI 8852 del gennaio 1987 - Norma UNI 10339 del giugno 1985A compensazione della aerazione permessa dalla quota finestrata utilizzataper la visuale esterna è ammessa la aerazione artificiale, chepuò ottenersi tramite ventilazione o condizionamento. L’aerazioneartificiale deve comunque intendersi come ricambio d’aria generale enon come mezzo di allontanamento di inquinanti specifici, a menoche gli impianti di aspirazione localizzata di tali inquinanti risultinoadeguati quanto a portata e vengano attivati con continuità, a prescinderedalle lavorazioni eseguite.I ricambi d’aria devono essere riferiti al tipo di attività svolta e assicuratida flussi razionalmente distribuiti, in modo da evitare by-pass<strong>nella</strong> circolazione dell’aria o sacche di ristagno e non arrecare disturboagli operatori.Gli impianti di condizionamento dell’aria devono essere forniti didispositivi automatici per il controllo della temperatura e dell’umiditàrelativa, tarati in base ai criteri indicati.Messa a terraArt. 39 del D.P.R. 547/55Le strutture metalliche <strong>degli</strong> edifici, dei recipienti e <strong>degli</strong> apparecchimetallici, di notevoli dimensioni, situati all’aperto, devono, o per sestessi o mediante conduttore e spandenti appositi, risultare collegatielettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scaricheatmosferiche.B O O K S E I 67


Capitolo 5COPERTURELe coperture devono essere realizzate con materiali che ne garantiscanola pedonabilità in sicurezza.• Qualora gli elementi di copertura (lastre in fibrocemento, elementi inmateriale plastico traslucido, etc.) non offrano adeguate garanzie diresistenza, deve essere prevista la posa di una sottostante rete fissa disicurezza, opportunamente calcolata ed ancorata a parti stabili delfabbricato, che tuteli dal rischio di caduta dall’alto nell’eventualità diuno sfondamento <strong>degli</strong> elementi di copertura soprastanti.• In ogni caso va garantita la presenza di percorsi pedonabili che consentanol’accesso sicuro a tutti i punti della copertura.• Deve essere prevista la realizzazione di elementi fissi di protezione controil rischio di caduta dall’alto lungo il perimetro della copertura.• Tali elementi devono essere costituiti preferibilmente da parapetti fissi.• Qualora ciò non sia tecnicamente realizzabile, devono essere previstipunti o linee di ancoraggio per imbracature di sicurezza, conformialla norma UNI EN 795.• I percorsi di accesso ai punti o alle linee di ancoraggio devono essereresi pedonabili in sicurezza e protetti contro i rischi di caduta dall’alto.• Deve essere prevista la realizzazione di una o più scale fisse, protette,che garantiscano un accesso sicuro alla copertura.• Gli elaborati grafici di progetto devono indicare nel dettaglio i sistemidi sicurezza adottati.(art. 7 D.P.R. 303/56, art. 6 D.Lgs. 626/94, art. 4 D.Lgs. 494/96)B O O K S E I 68


B O O K S E I 69Capitolo 5


Capitolo 5NORME DI PREVENZIONE ANTINCENDIOAttività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi: D.M.16/02/1982 e successive modifiche ed integrazioni.D.M. 16-2-1982Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente ladeterminazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.Pubblicato <strong>nella</strong> Gazz. Uff. 9 aprile 1982, n. 98.I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progettisono soggetti all’esame e parere preventivo dei comandi provincialidei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai finidel rilascio del “Certificato di prevenzione incendi”, nonché la periodicitàdelle visite successive, sono determinati come dall’elenco allegato che, controfirmatodal Ministro dell’Interno e dal Ministro dell’industria, del commercioe dell’Artigianato, forma parte integrante del presente decreto.I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzioneincendi di cui al presente decreto hanno l’obbligo di richiedere ilrinnovo del “Certificato di prevenzione incendi” quando vi sono modifichedi lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei localio di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistentinegli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare lecondizioni di sicurezza precedentemente accertate indipendentementedalla data di scadenza dei certificati già rilasciati.La scadenza dei “Certificati di prevenzione incendi” già rilasciati e validialla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificatasecondo i nuovi termini da questo previsti.Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti delproprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controlloda parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciatoun unico “Certificato di prevenzione incendi” relativo a tutto ilcomplesso e con scadenza triennale”.B O O K S E I 70


Capitolo 5Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controllidi prevenzione incendi (art. 4 L. 26/07/1965 n. 966); sono riportatealcune delle attività potenzialmente interessate.AttivitàPeriodicità dellavisita (in anni)4b. Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:6disciolti o liquefatti5b. Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:6liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc9. Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli6e cereali utilizzanti gas combustibili15. Depositi liquidi infiammabili e/o combustibili:b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, 3per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc18. Impianti fissi di distribuzione di benzine, gasolio emiscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con 6o senza stazione di servizio35. Mulini per cereali ed altre macinazioni con6potenzialità giornaliera superiore a 20 t. e relativi depositi36. Impianti per l’essiccazione dei cereali e di vegetaliin genere con depositi di capacità superiore a 50 t. di 6prodotto essiccato46. Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione,di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine,di carbone vegetale e minerale, di carbo<strong>nella</strong>, di sughero edaltri prodotti affini; esclusi i depositi all’aperto con distanzedi sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondole disposizioni di cui al punto 2.1 del D.M. 30/11/83:da 500 a 1.000 q.li 6> a 1.000 q.li 360. Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e6di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li64. Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria6con motori endotermici di potenza complessiva > a 25 Kw91. Impianti per la produzione di calore alimentati acombustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità 6superiore a 100.000 Kcal/hB O O K S E I 71


Capitolo 5D.P.R. 12-1-1998 n. 37Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzioneincendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.Pubblicato <strong>nella</strong> Gazz. Uff. 10 marzo 1998, n. 57.Si riportano alcuni articoli di maggior interesse:2. Parere di conformità1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 4 dell’articolo1 sono tenuti a richiedere al comando l’esame dei progettidi nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti (4).2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità <strong>degli</strong>stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalladata di presentazione. Qualora la complessità del progetto lo richieda,il predetto termine, previa comunicazione all’interessato entro 15giorni dalla data di presentazione del progetto, è differito al novantesimogiorno. In caso di documentazione incompleta od irregolareovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabilerichiedere al soggetto interessato l’integrazione della documentazionepresentata, il termine è interrotto, per una sola volta, e riprendea decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativarichiesta. Ove il comando non si esprima nei termini prescritti,il progetto si intende respinto (4/a).3. Rilascio del certificato di prevenzione incendi.1. Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e privati sonotenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo in conformitàa quanto previsto nel decreto di cui all’articolo 1, comma 5.2.. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda ilcomando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizionipreviste dalla normativa di prevenzione <strong>degli</strong> incendi nonché lasussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale terminepuò essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque giorni,dandone motivata comunicazione all’interessato.3. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo vienerilasciato all’interessato, in caso di esito positivo, il certificato di pre-B O O K S E I 72


Capitolo 5venzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla ostaall’esercizio dell’attività.4. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti,il comando ne dà immediata comunicazione all’interessato ed alleautorità competenti ai fini dell’adozione dei relativi provvedimenti.5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l’interessato, in attesa delsopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredatada certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato,con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizionivigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto<strong>degli</strong> obblighi di cui all’articolo 5. Il comando rilascia all’interessatocontestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazioneche costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoriaall’esercizio dell’attività.6. Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del criterio di economicità,qualora il sopralluogo richiesto dall’interessato debba essere effettuatodal comando nel corso di un procedimento di autorizzazione chepreveda un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegialidei quali è chiamato a far parte il comando stesso, il termine di cuial comma 2 non si applica dovendosi far riferimento ai termini procedimentaliivi stabiliti.4. Rinnovo del certificato di prevenzione incendi.1. Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli interessatipresentano al comando, in tempo utile e comunque prima dellascadenza del certificato, apposita domanda conforme alle previsionicontenute nel decreto di cui all’articolo 1, comma 5, corredata da unadichiarazione del responsabile dell’attività, attestante che non è mutatala situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso,e da una perizia giurata, comprovante l’efficienza dei dispositivi, nonchédei sistemi e <strong>degli</strong> impianti antincendio. Il comando, sulla basedella documentazione prodotta, provvede entro quindici giorni dalladata di presentazione della domanda.5. Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività.1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzioneincendi hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza iB O O K S E I 73


Capitolo 5sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezzaantincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventidi manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicatedal comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilasciodella ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all’articolo 3,comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguatainformazione e formazione del personale dipendente sui rischi diincendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzionee protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitarel’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso diincendio.2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazionee la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essereannotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività.Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile aifini dei controlli di competenza del comando.3. Ogni modifica delle strutture o <strong>degli</strong> impianti ovvero delle condizionidi esercizio dell’attività, che comportano una alterazione dellepreesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l’interessatoad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 delpresente regolamento.6. Procedimento di deroga.1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzioneincendi e le attività in essi svolte presentino caratteristichetali da non consentire l’integrale osservanza della normativa vigente,gli interessati, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all’articolo1, comma 5, possono presentare al comando domanda motivataper la deroga al rispetto delle condizioni prescritte.2. Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, latrasmette entro trenta giorni dal ricevimento, all’ispettorato regionaledei vigili del fuoco. L’ispettore regionale, sentito il comitato tecnicoregionale di prevenzione incendi, di cui all’articolo 20 del decreto delPresidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, si pronuncia entrosessanta giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione alcomando ed al richiedente. L’ispettore regionale dei vigili del fuocotrasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionaleB O O K S E I 74


Capitolo 5dei vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzionedi una banca dati, da utilizzare per garantire i necessari indirizzie l’uniformità applicativa nei procedimenti di deroga.7. Nulla osta provvisorio.1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attivitàsottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’articolo 2della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono tenuti all’osservanza dellemisure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate neldecreto 8 marzo 1985 del Ministro dell’interno, nonché all’osservanza<strong>degli</strong> obblighi di cui all’articolo 5 del presente regolamento. Il nullaosta provvisorio consente l’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio,salvo l’adempimento agli obblighi previsti dalla normativa inmateria di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguentialle modifiche <strong>degli</strong> impianti e costruzioni esistenti nonché quelli previstinei casi richiamati all’articolo 4, comma secondo, della legge 26luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanatedal Ministero dell’interno per singole attività o gruppi di attivitàdi cui all’allegato al decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell’interno.Tali direttive, ove non già emanate, devono essere adottate entroil 31 dicembre 2004.Normativa tecnica specifica• Criteri generali: D.M. 10/03/1998 (criteri generali di sicurezza antincendioe per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro).• Oli minerali: D.M. 31/07/1934 (Approvazione delle norme di sicurezzaper la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la venditadi oli minerali e per il trasporto <strong>degli</strong> olii stessi) ed aggiornamenti successiviin merito a depositi.• Contenitori di ossigeno liquido, tank ed evaporatori freddi per usoindustriale: Circolare n. 99 del 15/10/1964.• Serbatoi di GPL: D.M. 31 marzo 1984 (norme di sicurezza per la <strong>progettazione</strong>,la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi digas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5mc) e gli aggiornamenti ed integrazioni apportate con specifichedirettive del Ministero in merito a modalità e tipologie di installazionidi GPL e successive modifiche ed integrazioni.B O O K S E I 75


Capitolo 5• Impianti termici alimentati a gasolio: Circolare n. 73 del 29/07/1971(impianti termici ad olio combustibile o a gasolio – istruzioni per l’applicazionedelle norme contro l’inquinamento atmosferico; disposizioniai fini della prevenzione incendi).• Impianti termici alimentati a gas combustibile (metano e/o GPL):D.M. 12/4/1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzioneincendi per la <strong>progettazione</strong>, la costruzione e l’esercizio <strong>degli</strong> impiantitermici alimentati da combustibili gassosi).• Gruppi elettrogeni: Circolare n. 31 del 31 agosto 1978 (Norme disicurezza per l’installazione di motori a combustione interna accoppiatia macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice).• Distributori mobili: D.M. 19.03.1990 (Norme per il rifornimento dicarburanti, a mezzo di contenitori – distributori mobili, per macchinein uso presso aziende agricole, cave e cantieri).B O O K S E I 76


Capitolo 5IMPIANTI ELETTRICINorma Tecnica CEI n° 64-8 del 01/01/1998Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari.Strutture adibite ad uso agricolo o zootecnicoCampo di applicazioneLe prescrizioni particolari della presente Sezione si applicano a tutte leparti <strong>degli</strong> impianti elettrici fissi delle strutture agricole e zootecniche, siaall’interno che all’esterno <strong>degli</strong> edifici, (quali per esempio stalle, pollai,porcilaie, locali di preparazione dei mangimi, locali di immagazzinaggiodel fieno e della paglia e depositi di fertilizzanti).Le prescrizioni della presente Sezione non si applicano agli impianti elettricidei locali destinati ad usi residenziali.Prescrizioni per la sicurezzaProtezione contro i contatti diretti ed indirettiDove si utilizzano circuiti a bassissima tensione di sicurezza (SELV), qualunquesia la tensione nominale, si deve prevedere la protezione contro icontatti diretti a mezzo di:– barriere od involucri che presentino almeno il grado di protezioneIPXXB, oppure– un isolamento in grado di sopportare una tensione di prova di 500 Vin c.a. per 1 min.I circuiti che alimentano prese a spina devono essere protetti medianteinterruttori differenziali aventi corrente differenziale nominale I ∆n


Capitolo 5Protezione contro gli effetti termiciPer gli elementi scaldanti del tipo radiante si deve avere una distanza daanimali o da materiali combustibili di almeno 0,5 m, salvo più severeistruzioni da parte del costruttore.Protezione contro l’incendioPer ragioni di protezione contro gli incendi, deve essere installato uninterruttore differenziale avente una corrente differenziale nominale difunzionamento non superiore a 0,5 A.Gli apparecchi di riscaldamento utilizzati nei locali in cui vengono allevatianimali devono essere fissati in modo da mantenere una distanzaappropriata dagli stessi animali e dai materiali combustibili in modo taleda evitare qualsiasi rischio di scottature agli animali e di incendio.Protezione negli ambienti a maggiori rischio in caso di incendioNota - Negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio si devono applicarele prescrizioni previste per tali ambienti (Sezione 751). Inoltre particolareattenzione deve essere posta ai problemi legati all’evacuazione <strong>degli</strong>animali in caso di emergenza.Apparecchiatura di protezione, di sezionamento e di comandoNota - Si raccomanda di proteggere i circuiti terminali mediante un interruttoredifferenziale avente corrente differenziale nominale la più bassa possibile,e comunque non superiore a 30 mA, tenuto conto della necessità dievitare interventi intempestivi.Dispositivi di sezionamento e di comandoI dispositivi di comando e di emergenza, compreso l’arresto di emergenza,non devono essere installati in posizioni accessibili agli animali o taliche non possano essere raggiunti dagli operatori per la presenza di animali,tenendo conto delle situazioni che possono presentarsi in caso dipanico <strong>degli</strong> animali stessi.Altri componenti elettriciNote: 1 - Quando recinzioni elettriche siano poste in prossimità di lineeaeree, si raccomanda di osservare distanze appropriate allo scopo di limitarele correnti di induzione.B O O K S E I 78


Capitolo 52 - Nel caso di allevamenti di animali su larga scala, si raccomanda di prenderein considerazione i Capitoli 35 e 56, specialmente per i sistemi disopravvivenza <strong>degli</strong> stessi animali.CAPITOLO 35 - Alimentazione dei servizi di sicurezzaGeneralitàNota - La necessità dei servizi di sicurezza e la loro natura sono frequentementeregolati dalle autorità preposte, i cui regolamenti devonoin tal caso essere osservati.Sono ammesse le seguenti sorgenti per i servizi di sicurezza:– batterie di accumulatori– pile– altri generatori indipendenti dall’alimentazione ordinaria– linea di alimentazione effettivamente indipendente da quella ordinaria(art. 562.4).ClassificazioneL’alimentazione dei servizi di sicurezza può essere:– non automatica, quando la sua messa in servizio richiede l’interventodi un operatore– automatica, quando la sua messa in servizio non richiede l’interventodi un operatore.L’alimentazione automatica dei servizi di sicurezza è classificata, in baseal tempo entro cui diviene disponibile, come segue:– di continuità: assicura la continuità dell’alimentazione, entro condizionispecificate per il periodo transitorio, per esempio per quantoriguarda le variazioni di tensione e di frequenza;– ad interruzione brevissima: alimentazione disponibile in un temponon superiore a 0,15 s;– ad interruzione breve: alimentazione disponibile in un tempo superiorea 0,15 s, ma non superiore a 0,5 s;– ad interruzione media: alimentazione disponibile in un tempo superiorea 0,5 s, ma non superiore a 15 s;– ad interruzione lunga: alimentazione disponibile in un tempo superiorea 15 s.B O O K S E I 79


Capitolo 5CAPITOLO 56 - Alimentazione dei servizi di sicurezzaGeneralitàPer i servizi di sicurezza deve essere scelta una sorgente che mantengal’alimentazione per una durata adeguata.Per i servizi di sicurezza che devono funzionare in caso di incendio, tuttii componenti elettrici devono presentare, sia per costruzione sia perinstallazione, una resistenza al fuoco di durata adeguata.Per la protezione contro i contatti indiretti sono da preferire le misureche non comportano l’interruzione automatica del circuito al primo guastoa terra.I componenti elettrici devono essere disposti in modo da facilitare le verificheperiodiche e la manutenzione.SorgentiNota - Le batterie di avviamento dei veicoli non soddisfano in genere le prescrizioniper le sorgenti di alimentazione dei servizi di sicurezza.Le sorgenti di alimentazione dei servizi di sicurezza devono essere installatea posa fissa ed in modo tale che non possano essere influenzate negativamenteda guasti dell’alimentazione ordinaria.Le sorgenti di alimentazione dei servizi di sicurezza devono essere situatein un luogo appropriato, accessibile solo a persone addestrate.Il luogo delle sorgenti di alimentazione deve essere convenientementeventilato in modo che eventuali fumi e gas da esse prodotti non possanopropagarsi in luoghi occupati da persone.Non sono ammesse alimentazioni separate, da una rete pubblica di distribuzioneindipendente dalla rete ordinaria di alimentazione, a meno chenon si possa assicurare, come improbabile, che le due alimentazioni possanomancare contemporaneamente.La sorgente di alimentazione dei servizi di sicurezza non deve essere utilizzataper altri scopi. Quando siano disponibili tuttavia più sorgenti,queste possono essere utilizzate come alimentazioni di riserva, purché, incaso di guasto su una sorgente, la potenza ancora disponibile sia sufficienteper assicurare la messa in servizio ed il funzionamento di tutti i servizidi sicurezza; questo comporta in genere il distacco automatico deicomponenti elettrici che non svolgano un servizio di sicurezza.B O O K S E I 80


Capitolo 5Quanto indicato da 562.2 a 562.5 non si applica ai componenti elettriciche siano alimentati individualmente da batterie di accumulatori incorporate.Circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezzaI circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza devono essere indipendentidagli altri circuiti.Nota - Questo significa che un guasto elettrico, un intervento, una modificasu un circuito non compromette il corretto funzionamento di un altro circuito.Questo può rendere necessarie separazioni con materiali resistenti alfuoco, involucri o circuiti con percorsi diversi.I circuiti dei servizi di sicurezza non devono attraversare luoghi con pericolodi incendio, a meno che non siano resistenti al fuoco. I circuiti nondevono in ogni caso attraversare luoghi con pericolo di esplosione.Nota - Si raccomanda di evitare, per quanto possibile, che i circuiti attraversinoluoghi con pericolo di incendio.La protezione contro i sovraccarichi, prescritta in 473.1, può essere omessa.I dispositivi di protezione contro le sovracorrenti devono essere scelti edinstallati in modo da evitare che una sovracorrente in un circuito compromettail corretto funzionamento <strong>degli</strong> altri circuiti dei servizi di sicurezza.I dispositivi di protezione, di comando e di sezionamento devono esserechiaramente identificati e raggruppati in luoghi accessibili solo a personeaddestrate.I dispositivi di allarme devono essere chiaramente identificati.Scelta <strong>degli</strong> apparecchi utilizzatoriNegli impianti di illuminazione, il tipo di lampade da usare deve esserecompatibile con la durata di commutazione dell’alimentazione allo scopodi mantenere il livello di illuminazione specificato.Nei componenti elettrici alimentati da due circuiti diversi, un guasto suun circuito non deve compromettere né la protezione contro i contattiindiretti, né il corretto funzionamento dell’altro circuito. Tali componen-B O O K S E I 81


Capitolo 5ti elettrici devono essere collegati, se necessario, al conduttore di protezionedi entrambi i circuiti.Prescrizione particolari per i servizi di sicurezza con sorgentinon in grado di funzionare in paralleloDevono essere prese precauzioni atte ad evitare la messa in parallelo dellesorgenti, per esempio mediante interblocchi meccanici.La protezione contro i cortocircuiti e contro i contatti indiretti in caso diguasto deve essere assicurata per ciascuna sorgente.Prescrizione particolari per i servizi di sicurezza con sorgentiin grado di funzionare in paralleloNota - Il funzionamento in parallelo di sorgenti indipendenti richiede ingenere l’autorizzazione dei distributori di energia elettrica. Questi possonorichiedere dispositivi particolari, per esempio per impedire ritorni dienergia.La protezione contro i cortocircuiti e contro i contatti indiretti deve essereassicurata sia quando l’impianto è alimentato separatamente da unaqualunque delle due sorgenti sia quando è alimentato da entrambe le sorgentiin parallelo.Si devono prendere precauzioni, quando necessario, per limitare la circolazionedi corrente nei collegamenti tra i punti neutri delle sorgenti, inparticolare per quanto riguarda l’effetto della terza armonica.B O O K S E I 82


Capitolo 5NORMATIVA RELATIVA ALLA PREVENZIONEE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO• Circ. Min. Interno del 15/02/51Normative antincendio• D.P.R. 547/55Norme per la prevenzione <strong>degli</strong> infortuni sul lavoro• D.P.R. 303/56Norme generali per l’igiene del lavoro• Circ. Min. LL.PP. 3151 del 23/05/77Criteri tecnici di valutazione nelle costruzioni edilizie• L.R. 44/85Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibitia uffici• D.Lgs. 19 settembre 1994 n°626Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento dellasicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro• D.M. 10 marzo 1998Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenzanei luoghi di lavoro• Norme di Buona Tecnica: Norme UNIB O O K S E I 83


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Capitolo 6CAPITOLO 6Bookse n. 6Norme Vademecum specifichedi protezione suilegateMangimiallaspecie allevataSCHEDA ALLEVAMENTO BOVINO-BUFALINO DA LATTECaratteristiche della struttura di allevamento❑ I ricoveri chiusi per gli animali devono rispettare:– minimo mt. 3 di altezza,– destinare almeno una volumetria minima per U.B.A. di mc. 30 diaria in rapporto alla superficie totale e comunque non meno di 2mq. di superficie x U.B.A. in posta fissa e 2.5 mq. per la cuccetta,senza calcolare le altre superfici del ricovero.❑ I ricoveri per gli animali devono disporre di un’area opportunamenteattrezzata per consentire un’idonea separazione e isolamento, essadeve contenere almeno il 10% delle U.B.A. presenti.❑ Nelle stalle a stabulazione libera, è opportuno disporre di un box idoneoper il parto:– minimo 6 mq. di superficie per bovina;– dimensionare il/i box per contenere almeno il 5% delle bovine inproduzione.❑ In caso di stalla con stabulazione all’aperto, la superficie a disposizionenon deve scendere sotto gli 8 mq./capo, avere pavimentazione inB O O K S E I 85


Capitolo 6❑❑❑cemento a tenuta, rialzo di contenimento nel perimetro e con pendenzeadeguate allo scolo delle urine in vasca.Predisporre un’apposita area per la mungitura e dei locali, servizi edaccessori in conformità al DPR 54/97 e/o al D.M. 185/91;Predisporre un apposito locale/armadio/frigo per la custodia dei farmaciveterinari in ottemperanza del D.Lgs. 119/92 e succ.ve mod.nied integr.ni;Predisporre idonea area funzionale di ricovero per i vitellivitelli fino a 8 settimane in box singoli:– larghezza del box non inferiore all’altezza al garrese dell’animale,– lunghezza del box almeno pari alla lunghezza dell’animale;I box non dovranno avere muri compatti, ma pareti divisorie traforateper consentire un contatto diretto, visivo e tattile tra gli animali;vitelli allevati in gruppo:– vitelli < a 150 kg minimo 1,5 mq. l’uno,– vitelli da 150 a 220 kg minimo 1,7 mq l’uno,– vitelli > a 220 kg minimo 1,8 mq l’uno;➢ Fatti salvi i disciplinari relativi agli allevamenti a carattere biologico,agli allevamenti destinati alla sperimentazione animale.Caratteristiche delle poste❑❑Posta fissa, lunghezza 190/200 cm x larghezza 120/125 cm, inclinazione1,5-2% e comunque proporzionata agli standards di razza;Cuccette, lunghezza 235-260 cm x larghezza 120-130 cm, inclinazione1-1,5%;Caratteristiche delle attrezzature❑❑L’attacco a catena dovrà consentire le posizioni e gli atteggiamentifisiologici dell’animale; gli attacchi non dovranno provocare ferite ocontusioni all’animale, cedere sostanze tossiche e dovranno esserelavabili e disinfettabili;Predisporre un numero di autocatturanti equivalente al numero dicapi previsti, sono preferibili quelli con sgancio di sicurezza;B O O K S E I 86


Capitolo 6Scheda vacche da latteliberaa) Definizione progettualefissadi stabulazionezona alimentazione postazona riposo lettiera permanente corsia di foraggiamentocuccettecorsie di servizio lateralizona esercizio funzionaledi mungituraarea mungitura sala d’attesa alla postasala mungituradi complementobox toribox toribox partobox vitellibox vitelliinfermeriainfermeriaisolamentoisolamentolocali di serviziosala lattesala lattesala motorisala motorideposito prodotti medicinalideposito prodotti medicinaliservizi igienici-spogliatoioservizi igienici-spogliatoiolocali ufficiolocali ufficiob) Definizione gestionalegestione effluenti (nell’allevamento)liquami vasche sottogrigliato trattamenti ricircolo letame sistema di asportoossigenazionetrattamenti chimicivasche esterne tipologia di asportotracimazionepompaggioruspettaletame lettiera permanente organizzazione della puliziastoccaggio effluenti (fuori dell’allevamento)platea letame (dimensionamento)platea letame + pozzettoneplatea letame + pozzettonevasche liquami (dimensionamento)ricambio arianaturalenaturalenaturale + movimentazione forzatanaturale + movimentazione forzataB O O K S E I 88


Capitolo 6c) Definizioni costruttivefondazionistrutturacoperturatamponamenticontinua a plinticementometallicametallico-ligneafibrocementopan<strong>nella</strong>tura sandwichtegolagetto cls (calcestruzzo)mattonireti frangiventod) Tutela ambientalescarichieffluenti zootecnici ➝ utilizzo agronomico ➝ calcolo dell’N (azoto)➝ piano di concimazionecivili➝ trattamento e dispersionee) Stoccaggi delle scortevasche per insilatifienilidepositi cereali /mangimidimensionamentodimensionamentodimensionamentoB O O K S E I 89


Capitolo 6SCHEDA - ALLEVAMENTO BOVINO INGRASSO E DA RIMONTACaratteristiche delle strutture di allevamento❑ I ricoveri chiusi per gli animali devono rispettare minimo mt. 3 dialtezza.❑ Devono disporre di mangiatoie in cemento o altro materiale facile dalavare e disinfettare.❑ Devono disporre di almeno due punti di abbeverata per box, pulibiliall’esterno.❑ L’indice di finestratura dei ricoveri non deve scendere sotto i 0.08mq./mq. di superficie coperta, la presenza del cupolino centrale diaerazione favorisce una corretta aerazione interna.❑ In caso di paddoks esterni, la superficie a disposizione non deve scenderesotto gli 8 mq./capo, avere pavimentazione in cemento a tenuta,rialzo di contenimento nel perimetro e con pendenze adeguate alloscolo delle urine in vasca.❑ Predisporre un idoneo corridoio di cattura e di carico – scarico <strong>degli</strong>animali e/o di sistemi analoghi.❑ Predisporre un apposito locale/armadio/frigo per la custodia dei farmaciveterinari in ottemperanza del D.Lgs. 119/92 e successive modificazionied integrazioni.❑ Predisporre idonee prese per la circolazione dell’aria sotto ai grigliatiper evitare dannosi accumuli di gas tossici.❑ La distanza minima tra il liquame e il grigliato non deve essere < ai30 cm.❑ È preferibile individuare un box infermeria e recupero <strong>degli</strong> animalitraumatizzati, capace di accogliere almeno il 2% <strong>degli</strong> animali presenti,dotato di zona riposo fornita di lettiera asciutta e confortevole,con pavimenti realizzati in materiale antisdrucciolo e con uno spaziodi almeno 4 mq. per animale.B O O K S E I 90


Capitolo 6Caratteristiche dei box❑❑Box per torello fine ciclo: superficie minima/capo mq. 2.50 su grigliatoe di mq. 5 su lettiera.Box per bovino da rimonta: superficie minima/capo mq. 4.00 su grigliatoe di mq. 8.00 su lettiera permanente.Caratteristiche delle attrezzature❑❑Gli eventuali attacchi non dovranno provocare ferite o contusioniall’animale, cedere sostanze tossiche e dovranno essere lavabili edisinfettabili.Predisporre un numero di autocatturanti equivalente al numero dicapi previsti, sono preferibili quelli con sgancio di sicurezza.B O O K S E I 91


Capitolo 6Scheda bovino ingrassoliberaa) Definizione progettualedi stabulazionetipologia di pavimentazione grigliato dimensione postalettiera permanentemistaspazio unitario a disposizionespazio di mangiatoialocali di servizioinfermeriainfermeriaisolamentoisolamentodeposito prodotti medicinalideposito prodotti medicinaliservizi igienici-spogliatoioservizi igienici-spogliatoiolocali ufficiolocali ufficiofissab) Definizione gestionalegestione effluenti (nell’allevamento)liquami vasche sottogrigliato ricircolo letame tipologia di asportoossigenazionevasche esterne tipologia di asportotracimazionepompaggioletamedimensionamento superfici a lettierastoccaggio effluenti (fuori dell’allevamento)platea letame (dimensionamento)platea letame (dimensionamento)vasche liquami (dimensionamento)ricambio arianaturalenaturalenaturale + movimentazione forzatanaturale + movimentazione forzatac) Definizioni costruttivefondazionistrutturacoperturatamponamenticontinua a plinticementometallicafibrocementopan<strong>nella</strong>tura sandwichgetto cls (calcestruzzo)mattonireti frangiventoB O O K S E I 92


Capitolo 6d) Tutela ambientalescarichieffluenti zootecnici ➝ utilizzo agronomico ➝ calcolo dell’N (azoto)➝ piano di concimazionecivili➝ trattamento e dispersionee) Stoccaggi delle scortevasche per insilatifienilidepositi cereali /mangimidimensionamentodimensionamentodimensionamentoB O O K S E I 93


Capitolo 6Scheda bovino da rimontalibera in boxin gabbiaa) Definizione progettualevitellitipologia di pavimentazione grigliato caratteristiche e dimensione gabbialettiera permanentemistaspazio unitario a disposizionespazio di mangiatoialocali di servizio (se già non previsti)infermeriainfermeriaisolamentoisolamentodeposito prodotti medicinalideposito prodotti medicinaliservizi igienici-spogliatoioservizi igienici-spogliatoiolocali ufficiolocali ufficiob) Definizione gestionalegestione effluenti (nell’allevamento)liquami vasche sottogrigliato ricircolo letame sistema di raccoltaossigenazionetipologia di asportovasche esterne tipologia di asportotracimazionepompaggioletamedimensionamento superficia lettiera letame tipologia di asportostoccaggio effluenti (fuori dell’allevamento)platea letame (dimensionamento)vasche liquami (dimensionamento)ricambio arianaturalecon ausilio di movimentazione d’ariaplatea letame (dimensionamento)vasche liquami (dimensionamento)naturalecon ausilio di movimentazione d’ariac) Definizioni costruttivefondazionistrutturacoperturatamponamenticontinua a plinticementometallicafibrocementopan<strong>nella</strong>tura sandwichgetto cls (calcestruzzo)mattoniB O O K S E I 94


Capitolo 6d) Tutela ambientalescarichieffluenti zootecnici ➝ utilizzo agronomico ➝ calcolo dell’N (azoto)➝ piano di concimazionecivili➝ trattamento e dispersionee) Stoccaggi delle scortevasche per insilatifienilidepositi cereali /mangimidimensionamentodimensionamentodimensionamentoB O O K S E I 95


Capitolo 6SCHEDA - ALLEVAMENTO BOVINO LINEA VACCA – VITELLOCommento:L’allevamento bovino linea vacca – vitello rientra <strong>nella</strong> zootecnia di tipoecosostenibile ed ecocompatibile in quanto tende ad ottenere il migliorrapporto tra animale ed ambiente con un giusto carico di presenza pernon deteriorare le risorse presenti. Questo ritorno alla naturalitàdovrebbe favorire il massimo benessere animale, il minimo utilizzo dialimenti complementari di origine industriale, dei prodotti chimici disintesi e dei farmaci veterinari.Generalmente questi allevamenti si configurano come biologici o di agricolturaorganica (Reg. 2092/91) e sono situati in aree poco contaminateo distanti da industrie, strade importanti, inceneritori, discariche ecc.; taleloro caratteristica favorisce l’ottenimento di carne di qualità (meno grassa)e ragionevolmente esente da residui da trattamenti farmacologici.Le zone vocate per l’impianto di un allevamento di questo tipo sonoquelle montane e collinari ove il bestiame è a conduzione semibrada conalimentazione a pascolo per 8-10 mesi (variabile in base alle differentiaree italiane) nutrendosi di foraggere spontanee e con integrazione danovembre a tutto marzo.I ricoveri per gli animali sono ridotti al minimo indispensabile se collocatiin zone montane e collinari distanti dai centri abitati, o più complessise ottenuti da una riconversione di un allevamento tradizionale ericadenti in aree limitrofe a questi.Generalmente vengono utilizzate a ricovero delle semplici tettoie chiusesui tre lati ove tutto il bestiame può trovare riparo.Si riportano comunque dei criteri, derivanti dall’allevamento tradizionale,che in base alle singole situazioni possono essere tenuti in considerazione.Caratteristiche delle strutture di allevamento❑❑I ricoveri per gli animali devono rispettare:– minimo mt. 3 di altezza,– destinare almeno mc. 30 di aria in rapporto alla superficie totalee/o 2 mq. x U.B.A. (unità di bovino adulto), senza calcolare le altresuperfici del ricovero.Predisporre di idoneo locale di isolamento per i casi di insorgenzadi malattie infettive e diffusive contemplate nel Regolamento diPolizia Veterinaria, il locale deve contenere almeno il 10% delleU.B.A. presenti.B O O K S E I 96


Capitolo 6❑❑❑❑❑In caso di paddoks esterni, la superficie a disposizione non deve scenderesotto gli 16 mq./capo, avere pavimentazione in cemento a tenuta,rialzo di contenimento nel perimetro e con pendenze adeguate alloscolo delle urine in vasca.I recinti devono avere una superficie/capo non < a 50 mq e comunquedimensionati in relazione allo stato qualitativo della cotica delprato/pascolo.Si dovranno prevedere abbeveratoi e mangiatoie proporzionati alcarico animale.Predisposizione di apposito locale/armadio/frigo per la custodia deifarmaci veterinari in ottemperanza del D.Lgs. 119/92 e successivemodificazioni ed integrazioni.Tutto l’impianto di allevamento dovrà essere recintato con rete metallicae/o filo elettrico.Caratteristiche delle attrezzature❑ Predisporre di un numero di autocatturanti equivalente o superiore alnumero di capi previsti, sono preferibili quelli con sgancio di sicurezza.B O O K S E I 97


Capitolo 6ALLEVAMENTO DI VITELLI A CARNE BIANCAD.Lgs. 30/12/1992 n. 533 modificato dal D.Lgs. 01/09/1998 n. 331.1.1. Il presente decreto stabilisce i requisiti minimi che devono essereprevisti negli allevamenti per la protezione dei vitelli.2.1 Ai fini del presente decreto si intende per:a) vitello: un animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi;b) autorità competente: il Ministero della Sanità (Salute) come previstodall’art. 9.3.1 A decorrere dal 1° gennaio 1994 e per un periodo transitorio diquattro anni, tutte le aziende di nuova costruzione o ristrutturate eattivate per la prima volta dopo tale data, devono soddisfare aiseguenti requisiti minimi:– i vitelli stabulati in gruppo devono poter disporre di uno spaziolibero di mq 1,5 per ogni capo di kg 150 di peso vivo, sufficiente aconsentire loro di voltarsi e di sdraiarsi senza alcun impedimento;– i recinti e le poste, nel caso in cui i vitelli siano stabulati in recintiindividuali o vincolati alla posta, devono essere costruiti conpareti perforate e devono avere una larghezza non inferiore a cm90, più o meno il 10%, oppure a 0.80 volte l’altezza del garrese.3.2 Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alle aziendecon meno di 6 vitelli.3.3 A decorrere dal 1° gennaio 1998, tutte le aziende di nuova costruzioneo ristrutturate e tutte le aziende che entrano in funzione per laprima volta dopo tale data, devono rispettare le seguenti prescrizioni:a) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiusoin un recinto individuale, a meno che un veterinario nonabbia certificato il suo stato di salute o il suo comportamentoesiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad untrattamento diagnostico o terapeutico. La larghezza del recintoindividuale deve essere almeno pari all’altezza del garrese delvitello, misurata quando l’animale è in posizione eretta, e la lunghezzadeve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misuratadalla punta del naso all’estremità caudale della tuberositàB O O K S E I 98


Capitolo 6ischiatica e moltiplicata per 1.1. Ogni recinto individuale pervitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deveavere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentanoun contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;b) per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascunvitello deve essere pari ad almeno 1,5 mq per ogni vitello dipeso inferiore a 150 kg, ad almeno 1,7 mq per ogni vitello di pesovivo superiore a 150 kg e inferiore a 220 kg e ad almeno 1,8 mqper ogni vitello di peso vivo superiore a 220 kg (comma così sostituitodall’art. 1 D.Lgs. 1° settembre 1998, n. 331 che ha inoltre,così disposto:“art. 2. Norma transitoria. – 1. Le aziende di nuova costruzioneo ristrutturate e le aziende che entrano in funzione per la primavolta dopo il 1° gennaio 1998 si adeguano alle prescrizioni di cuiall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 533, come sostituitodall’art. 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presentedecreto”.4.1 Il Ministero della Sanità, coordina la vigilanza sugli allevamenti, perchésiano realizzate per i vitelli condizioni conformi alle disposizionidel presente decreto.5.1. Le prescrizioni contenute nell’allegato al presente decreto possonoessere modificate, ove sia necessario al fine di tener conto dei progressiscientifici in materia, secondo le procedure comunitarie efatta salva l’adozione di misure più severe.6.1. Il Ministero della Sanità, sentita la conferenza delle regioni, adottapiani di ispezioni che siano effettuate dal Ministero stesso, dalleautorità regionali e locali e dalle Unità sanitarie locali al fine diaccertare l’osservanza delle disposizioni del presente decreto e delsuo allegato; tali ispezioni possono essere effettuate anche in concomitanzadi controlli realizzati per altri fini, prendendo in considerazioneper ogni anno un campione statisticamente rappresentativodei vari sistemi di allevamento.2. Ogni due anni, prima dell’ultimo giorno feriale del mese di aprilee per la prima volta entro il 30 aprile 1996, il Ministero dellaSanità informa la Commissione delle Comunità Europee in meritoai risultati delle ispezioni effettuate nei due anni precedenti,nonché in merito al numero delle ispezioni effettuate in rappor-B O O K S E I 99


Capitolo 6to al numero di aziende in attività su tutto il territorio nazionale.7.1. Gli animali in importazione, provenienti da Paesi Terzi, devonoessere accompagnati da un certificato rilasciato dalla competenteautorità del paese di provenienza che attesti che i medesimi hannoricevuto un trattamento almeno equivalente a quello accordato aglianimali di origine comunitaria, quale quello previsto dal presentedecreto.8.1. Il Ministero della Sanità presta tutta la necessaria assistenza agliesperti veterinari inviati dalla Commissione delle ComunitàEuropee al fine di verificare il rispetto e l’applicazione uniforme sututto il territorio nazionale dei criteri minimi comuni per la protezionedei vitelli di allevamento.2. Il Ministero della Sanità adotta i provvedimenti ritenuti necessariin conseguenza della notifica dei risultati del controllo <strong>degli</strong>esperti di cui al comma 1.9.1. Il Ministero della Sanità con proprio regolamento adotta normeintegrative e di applicazione del presente decreto e dispone le verifichenecessarie perché siano ammessi agli scambi soltanto gli animalitrattati conformemente alle presenti disposizioni.2. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale e le provinceautonome di Trento e Bolzano possono prevedere o mantenerenorme più severe e stabilire le relative sanzioni pecuniarie amministrative,informandone il Ministero della Sanità.3. Ferma restando la competenza generale del Comune a vigilare sulrispetto delle norme di protezione <strong>degli</strong> animali anche tramiteguardie zoofile delle associazioni di volontariato, fatte salve lecompetenze per la vigilanza sulle violazioni all’art. 727 delCodice Penale, le Unità sanitarie locali nell’ambito della vigilanzadi cui all’art. 6, lettera u), della L. 23/12/1978 n. 833, controllanol’applicazione delle disposizioni del presente decreto.4. Il Ministero della Sanità comunica alla Commissione le disposizionipiù severe adottate anche in applicazione delle raccomandazionidel Consiglio d’Europa e delle disposizioni dellaL. 14/10/1985 n. 623.10.1. Omissis.B O O K S E I 100


Capitolo 611.1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cuiall’art. 3, comma 1 e di cui all’articolo 3, comma 3, del presentedecreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento diuna somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.Allegatol. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e inparticolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possonovenire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poteressere accuratamente puliti e disinfettati.2. Fino all’istituzione di regole comunitarie in materia, l’installazionedelle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme allaregolamentazione, in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.3. L’isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentiredi mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazionedell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativadell’aria e le concentrazioni di gas.4. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la saluteed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta algiorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente;se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misureadeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino ache non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodialternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenerecondizioni ambientali soddisfacenti.Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedereun opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficienteper preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guastiall’impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all’allevatore.Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.5. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, ondesoddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportunoprevedere, date le diverse condizioni climatiche <strong>degli</strong> Stati membri,una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest’ultimocaso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazio-B O O K S E I 101


Capitolo 6ne naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00.Dovrà inoltre essere disponibile un’illuminazione adeguata (fissa omobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli inqualsiasi momento.6. Tutti i vitelli allevati in gruppo o in recinti devono essere controllatialmeno una volta al giorno dal proprietario o dal responsabile <strong>degli</strong>animali. Gli eventuali vitelli malati o feriti devono riceve immediatamentele opportune cure.I vitelli malati o feriti devono, se necessario, poter essere isolati inlocali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.Qualora il vitello non reagisca al trattamento dell’allevatore, occorrechiedere al più presto il parere del veterinario.7. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentiread ogni vitello:– di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a sé stesso senza difficoltà,– di vedere altri vitelli.8. Se si utilizza un attacco, questo non deve provocare lesioni al vitelloe deve essere regolarmente esaminato ed eventualmente aggiustato inmodo da assicurare una posizione confortevole. Ogni attacco deveessere sufficientemente lungo per consentire ai vitelli di muoversisecondo quanto disposto al paragrafo 7. Esso deve essere concepitoin modo da evitare, per quanto possibile, qualsiasi rischio di strangolamentoo ferimento.9. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti edisinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate olo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l’urina e i foraggiche non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devonoessere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gliodori e la presenza di mosche o roditori.10. I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitarelesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causarelesioni o sofferenza ai vitelli, in piedi o coricati. Essi devono essereadeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficierigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essereconfortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa peri vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essereB O O K S E I 102


Capitolo 6prevista una lettiera adeguata.11. A tutti i vitelli deve essere fornita un’alimentazione adeguata alla loroetà ed al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali efisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere.Gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente, nonché unminimo di mangime solido contenente fibre digeribili (da 100 a 200grammi, tenendo conto dell’età dell’animale) per garantire buonecondizioni di salute e di benessere ed un buon ritmo di crescita deivitelli e soddisfare le loro esigenze comportamentali. Tuttavia, l’obbligodi un quantitativo minimo di alimenti secchi contenenti fibredeperibili non è prescritto per la produzione di vitelli a carne bianca.Ai vitelli non deve essere messa la museruola.12. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se ivitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati “ad libitum” omediante un sistema automatico di alimentazione, ciascuno vitellodeve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitellidel gruppo.13. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poterdisporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure potersoddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande.14. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devonoessere concepite, costruite, installate e mantenute in modo daridurre al minimo le possibilità di contaminazione <strong>degli</strong> alimenti oB O O K S E I 103


Capitolo 6dell’acqua destinati ai vitelli.ALLEVAMENTO DI SUINI DA INGRASSOD.Lgs. 30/12/1992 n.534.1. Il presente decreto stabilisce le norme minime per la protezione deisuini confinati per l’allevamento e l’ingrasso.2.1. Ai sensi del presente decreto si intende per:– suino: un animale della specie suina, di qualsiasi età, allevato perla riproduzione o l’ingrasso;– di sesso maschile che ha raggiunto la pubertà ed è destinato allariproduzione;2) scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto lapubertà, ma non ha ancora partorito;3) scrofa: un suino di sesso femminile che ha già partorito unaprima volta;4) scrofa in allattamento: un suino di sesso femminile nel periodotra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli;5) scrofa asciutta e gravida: una scrofa nel periodo tra lo svezzamentoe la fase perinatale;6) lattonzolo: un suino dalla nascita allo svezzamento;7) suinetto: un suino dallo svezzamento all’età di 10 settimane;8) suino all’ingrasso: un suino dall’età di 10 settimane alla macellazioneo all’impiego come riproduttore;9) autorità competente: il Ministero della sanità secondo quantoprevisto all’art. 9.3.1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 tutte le aziende di nuova costruzioneo ricostruite e/o messe in funzione per la prima volta devono soddisfarealmeno i requisiti seguenti:a) la superficie libera disponibile per ciascun suinetto o suinoall’ingrasso allevato in gruppo deve essere pari almeno a:1) 0,15 m 2 per i suini di peso medio pari o inferiore a 10 kg;2) 0,20 m 2 per i suini di peso medio compreso tra 10 e 20 kg;3) 0,30 m 2 per i suini di peso medio compreso tra 20 e 30 kg;4) 0,40 m 2 per i suini di peso medio compreso tra 30 e 50 kg;5) 0,55 m 2 per i suini di peso medio compreso tra 50 e 85 kg;6) 0,65 m 2 per i suini di peso medio compreso tra 85 e 110 kg;7) 1 m 2 per i suini di peso medio superiore a 110 kg.B O O K S E I 104


Capitolo 62. A decorrere dal 1 gennaio 1998 le norme minime di cui sopra siapplicano a tutte le aziende.3. La costruzione o la sistemazione <strong>degli</strong> impianti in cui sono utilizzatiattacchi per le scrofe e le scrofette è vietata a decorrere dal 1gennaio 1996, tuttavia l’utilizzazione <strong>degli</strong> impianti costruiti anteriormenteal 1 gennaio 1996 e che non soddisfano i requisiti di cuial comma 1 può essere autorizzata dall’autorità competente sullascorta dei risultati delle ispezioni previste dall’art. 7, comma 1 perun periodo che non oltrepassi in nessun caso i cinque anni dal predettotermine.4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aziendecon meno di sei suini o cinque scrofe con i loro lattonzoli.4.1. Le condizioni relative all’allevamento di suini devono essere conformialmeno alle disposizioni generali stabilite nell’allegato; tuttavia,sino al 30 giugno 1995, il sindaco può autorizzare una deroga alledisposizioni enunciate al capitolo I, paragrafi 3, 5, 8 e 11 di dettoallegato, sentite le associazioni protezioniste del luogo.5.1. Salvo che per l’adozione di misure più severe, le prescrizioni contenutenell’allegato possono essere modificate secondo le procedurecomunitarie per tener conto dei progressi scientifici.6.1. Il Ministero della Sanità adotta, sentita la conferenza delle regioni,piani di ispezioni che siano effettuate dal Ministero stesso, dalleautorità regionali e locali e dalle Unità sanitarie locali per accertarel’osservanza delle disposizioni del presente decreto e del suo allegato;tali ispezioni, che possono essere effettuate in concomitanza dicontrolli attuati per altri fini, riguardano ogni anno un campionestatisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento nelterritorio nazionale.2. Ogni due anni, prima dell’ultimo giorno feriale del mese di aprilee, per la prima volta, prima del 30 aprile 1996, il Ministero dellaSanità informa la commissione in merito ai risultati delle ispezionieffettuate nei due esercizi precedenti conformemente al presentearticolo, compreso il numero delle ispezioni effettuate rispetto alnumero <strong>degli</strong> impianti situati nel territorio.7.1. Per essere importati <strong>nella</strong> comunità gli animali provenienti da unpaese terzo devono essere accompagnati da un certificato rilasciatoB O O K S E I 105


Capitolo 6dall’autorità competente di questo paese, il quale attesta che hannobeneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello accordatoagli animali di origine comunitaria quale quello previsto dal presentedecreto.8.1. Il Ministero della Sanità fornisce l’assistenza necessaria agli espertidella commissione CEE che effettuano ispezioni secondo le procedurecomunitarie ed adotta le misure necessarie per tener conto deirisultati di tali ispezioni9.1. Il Ministro della Sanità con proprio regolamento adotta norme integrativee di applicazione del presente decreto e dispone le verifichenecessarie perché siano ammessi agli scambi soltanto animali trattaticonformemente alle presenti disposizioni.2. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale e le provinceautonome di Trento e Bolzano possono prevedere o mantenerenorme più severe e stabilire le relative sanzioni pecuniarie amministrative,informandone il Ministero della Sanità.3. Ferma restando la competenza generale del comune a vigilaresul rispetto delle norme di protezione <strong>degli</strong> animali anche tramite leguardie zoofile delle associazioni di volontariato, fatte salve le competenzeper la vigilanza sulle violazioni all’art. 727 del Codice penale,le Unità Sanitarie Locali nell’ambito della vigilanza di cui all’art.6 lettera u) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (3), controllanol’applicazione delle disposizioni del presente decreto.4. Il Ministero della Sanità comunica alla commissione le disposizionipiù severe adottate anche in applicazione delle raccomandazionidel Consiglio d’Europa e delle disposizioni della legge 1985, n.623 (4).10.1. Omissis.11.1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cuiall’art. 3, commi 1 e 3, e dell’art. 4 del presente decreto è punito conla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tremilioni a lire diciotto milioni.B O O K S E I 106


Capitolo 6CAPITOLO IALLEGATOCondizioni generali1. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e inparticolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i suini possonovenire a contatto, non devono essere nocivi per i suini e, devono poteressere accuratamente puliti e disinfettati.2. Fino all’istituzione di regole comunitarie in materia, l’installazionedelle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme allaregolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossaelettrica.3. L’isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentiredi mantenere entro limiti non dannosi per i suini la circolazionedell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativadell’aria e le concentrazioni di gas.4. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabili per la salute edil benessere dei suini deve essere ispezionato almeno una volta al giorno.Gli eventuali difetti riscontrati devono, essere eliminati immediatamente;se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguateper salvaguardare la salute ed il benessere dei suini fino a chenon sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodialternativi di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioniambientali soddisfacenti. Se si utilizza un impianto di ventilazioneartificiale, occorre prevedere un adeguato impianto sostitutivo chepermetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e ilbenessere dei suini in caso di guasti all’impianto, nonché un sistemadi allarme che segnali i guasti all’allevatore. Il sistema di allarme deveessere verificato regolarmente.5. I suini non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfarele loro esigenze, comportamentali e fisiologiche, e opportunoprevedere, date le diverse condizioni climatiche <strong>degli</strong> Stati membri,un’illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest’ultimocaso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturalenormalmente disponibile tra le ore 9,00 e le 17.00. Dovrà inoltreB O O K S E I 107


Capitolo 6essere disponibile un’illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensitàsufficiente per consentire di controllare i suini in qualsiasi momento.6. Tutti i suini allevati in gruppo o in recinti devono essere controllatialmeno una volta al giorno dal proprietario o dal responsabile <strong>degli</strong>animali. Gli eventuali suini malati o feriti devono ricevere immediatamentele opportune cure. I suini malati o feriti devono, se necessario,poter essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.Qualora i suini non reagiscano alle cure dell’allevatore, occorrechiedere al più presto il parere del veterinario.7. Qualora i suini vengano tenuti in gruppo, occorre prendere misureopportune per evitare lotte che vadano al di là di un comportamentonormale. I suini che presentano una costante aggressività nei confronti<strong>degli</strong> altri o sono vittime dell’aggressività vanno isolati o allontanatidal gruppo.8. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentiread ogni suino:– di coricarsi, giacere ed alzarsi senza difficoltà;– di disporre di una zona pulita adibita al riposo;– di vedere altri suini.9. Se si utilizza un attacco, questo non deve provocare lesioni al suino edeve essere regolarmente esaminato ed eventualmente aggiustato inmodo da assicurare una posizione, confortevole. Ogni attacco deveessere sufficientemente lungo per consentire ai suini di muoversisecondo quanto disposto al paragrafo 8. L’attacco deve essere concepitoin modo da evitare, per quanto possibile, qualsiasi rischio distrangolamento e di ferimento.10. La stalla, i recinti, le attrezzature gli utensili destinati ai suini devonoessere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioniincrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l’urinae i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimentodevono essere eliminati con la dovuta regolarità per ridurre gliodori e la presenza di mosche o roditori.11. I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitarelesioni ai suini e devono essere costruiti in modo da consentireB O O K S E I 108


Capitolo 6loro di stare in piedi o coricarsi senza subire lesioni o sofferenze. Essidevono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei suini e costituireuna superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui i suini si coricanodeve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata enon dannosa per i suini. Qualora sia prevista una lettiera, deve esserepulita, asciutta e non dannosa per i suini.12. A tutti i suini devono essere forniti ogni giorno un’alimentazione adeguataalla loro età ed al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentalie fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salutee di benessere.13. Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suinisono stabulati in gruppo e non sono alimentati “ad libitum” o medianteun sistema automatico di alimentazione, ciascun suino deve avereaccesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.14. A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporredi acqua fresca adeguata e sufficiente, oppure poter soddisfare ilproprio bisogno di liquidi bevendo altre bevande.15. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devonoessere concepite, costruite, installate e mantenute in modo daridurre al minimo le possibilità di contaminazione <strong>degli</strong> alimenti odell’acqua destinata ai suini.16. Tenuto conto delle condizioni ambientali e della densità <strong>degli</strong> animali,oltre alle misure normalmente adottate per evitare i morsi alle codee altri comportamenti anormali e per permettere loro di soddisfare leproprie esigenze comportamentali, tutti i suini devono poter disporredi paglia, o altro materiale oppure di un altro oggetto sostitutivo.CAPITOLO IIDisposizioni specifiche per le varie categorie di suiniA) I. VerriI recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettereall’animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visi-B O O K S E I 109


Capitolo 6vo con gli altri suini e devono comprendere una zona pulita per il riposo.La zona in cui l’animale può coricarsi deve essere asciutta e confortevole.Inoltre la superficie minima di un recinto per verro adulto è di 6 mq.Occorre tuttavia prevedere una superficie maggiore qualora i recintisiano, utilizzati per l’accoppiamento.B) II. Scrofe e scrofette1. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottopostea trattamento contro i parassiti interni o esterni. Esse devono, sesono sistemate negli stalli da parto, essere pulite.2. Devono disporre di una zona per coricarsi pulita, adeguatamente prosciugatae confortevole e, se necessario, deve essere loro fornita unalettiera adeguata.3. Dietro alla scrofa alla scrofetta deve essere prevista una zona liberache renda agevole il parto naturale o assistito.4. Le porcilaie da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamentedevono essere provviste di strutture (quali ad esempio apposite sbarre)destinate a proteggere i lattonzoli.C) III. Lattonzoli1. Ove necessario i lattonzoli devono disporre di una fonte dì calore e diuna zona solida, asciutta e confortevole, separata da quella occupatadalla scrofa, <strong>nella</strong> quale potersi coricare e riposare tutti contemporaneamente.2. Nel caso si usi una gabbia da parto, i lattonzoli devono disporre dispazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.3. Qualora sia praticata, la castrazione di suini di sesso maschile di piùdi quattro settimane deve essere effettuata, sotto anestesia, da unveterinario o da altra persona qualificata, nell’osservanza della legislazionenazionale.4. Il mozzamento della coda e dei denti non deve essere effettuato in modosistematico, ma soltanto quando nell’allevamento si constatino lesioni allemammelle delle scrofe, alle orecchie o alle code dei suini le quali possonoessere evitate soltanto con tali operazioni. Se la troncatura dei denti ènecessaria, deve venire, asportata solo la parte terminale <strong>degli</strong> incisivi el’operazione deve aver luogo entro i primi sette giorni di vita.5. I lattonzoli non devono essere staccati dalla scrofa prima che abbianoraggiunto un’età di tre settimane, a meno che la permanenza presso laB O O K S E I 110


Capitolo 6madre influenzi negativamente il benessere oppure la salute loro o diquest’ultima.D) IV. Suinetti e suini all’ingrassoOccorre formare i gruppi di suini quanto prima dopo lo svezzamento. Isuini dovrebbero essere tenuti in gruppi stabili, riducendo il più possibilele commistioni.B O O K S E I 111


Capitolo 6Scheda - suini da ingrassoa) Definizione progettualecapannoneventilazione naturaleestrazione d’ariacon corsia di defecazione esternasenza corsia di defecazione esternatipologia di pavimentazione:tipologia di pavimentazione:grigliatogrigliatopavimento unito con lettierapavimento unitopavimento unito senza lettieramistamistaspazio unitario a disposizionespazio unitario a disposizionespazio di mangiatoia spazio di mangiatoiasistema di distribuzione <strong>degli</strong> alimentia liquidoa liquidoa secco a terra a secco a terrain mangiatoiain mangiatoialocali di servizioinfermeriacucina di preparazione dell’alimentazionedeposito prodotti medicinaliservizi igienici-spogliatoiolocali ufficioinfermeriacucina di preparazione dell’alimentazionedeposito prodotti medicinaliservizi igienici-spogliatoiolocali ufficiob) Definizione gestionalericambio d’ariapendenze tettocupolinofinestraturaapparecchiatura ausiliariafinestratura di emergenzaapparecchiatura ausiliariastoccaggio effluentiliquami (ventilazione naturale - estrazione d’aria)sottogrigliato dimensionamento vasconisistemi di trattamentovasche esternesistemi di asportodimensionamentosistemi di trattamentoossigenazionetrattamento enzimaticotrattamento oligoliticoseparazione liquido/solidoossigenazionemiscelazioneB O O K S E I 112


Capitolo 6lettiera (ventilazione naturale)dimensionamento lettiera permanentesistemi di asportodimensionamento stoccaggi esternismaltimento mortalitàcontenitore frigoriferoc) Definizioni costruttivefondazionistrutturacoperturatamponamenticontinuaa plinticementometallicafibrocementopan<strong>nella</strong>tura sandwichgetto cls (calcestruzzo)mattonid) Tutela ambientalescarichieffluenti zootecnici ➝ utilizzo agronomico ➝ calcolo dell’N (azoto)➝ piano di concimazionevalutazione impatto ambientaleverifica sogliee) Stoccaggi delle scortedepositi cereali /mangimidimensionamentof) Altresistemi di raffrescamentoscelta tipologiaB O O K S E I 113


Capitolo 6SCHEDA - ALLEVAMENTO SUINI RIPRODUTTORIa) Definizione progettualeScheda - suini riproduttoridefinizioni di interesse comunestimolazioneventilazione naturale in box tipologia di pavimentazione grigliatoin gabbiapavimento unitoestrazione d’aria in box mistain gabbia spazio unitario a disposizionesistema di distribuzione alimentigestazioneventilazione naturale in box tipologia di pavimentazione grigliatoin gabbiapavimento unitoestrazione d’aria in box mistain gabbia spazio unitario a disposizionesistema di distribuzione alimentipartoventilazione naturale in gabbia tipologia di pavimentazione grigliatoestrazione d’aria in gabbia pavimento unitomistasistema di distribuzione alimentisvezzamentoventilazione naturale in box tipologia di pavimentazione grigliato parzialeestrazione d’aria in box pavimento unitocon lettierasenza lettierasistema di distribuzione alimentiverriventilazione naturale in box tipologia di pavimentazione grigliato parzialeestrazione d’aria in box pavimento unitocon lettierasenza lettierasistema di distribuzione alimentilocali di servizioinfermeria / isolamentosala prelievo semedeposito prodotti medicinaliservizi igienici-spogliatoiolocali ufficioB O O K S E I 114


Capitolo 6b) Definizione gestionalegestione effluentiliquami vasche sottogrigliato dimensionamento vasconisistemi di trattamento ossigenazionetrattamento enzimaticotrattamento oligoliticovasche esterne sistemi di asportodimensionamentosistemi di trattamento separazione liquido/solidoossigenazionemiscelazionelettiera sistemi di puliziasistemi di asportodimensionamento stocksmaltimento mortalitàcontenitore frigoriferoc) Definizioni costruttivefondazionistrutturacoperturatamponamenticontinuaa plinticementometallicafibrocementopan<strong>nella</strong>tura sandwichgetto cls (calcestruzzo)mattonid) Tutela ambientalescarichieffluenti zootecnici ➝ utilizzo agronomico ➝ calcolo dell’N (azoto)➝ piano di concimazionecivili➝ trattamento e dispersionevalutazione impatto ambientaleverifica sogliee) Stoccaggi delle scortedepositi cereali /mangimidimensionamentoB O O K S E I 115


Capitolo 6SCHEDA - SUINI ALLEVATI ALL’APERTOTale pratica di allevamento nasce per offrire un duplice vantaggio: quelloeconomico per certi ambiti territoriali non altrimenti interessati e diun ritorno d’immagine per l’attenzione alla salubrità, all’habitat naturalee alla difesa delle tradizioni.Anche questo tipo di allevamento si sviluppa quindi in un ottica biologicaper il territorio.Questa pratica consiste nel reintrodurre in opportuni ambiti agricolopastoralisuini che hanno la possibilità di alimentarsi e coricarsi in parteallo stato brado ed in parte con il lavoro umano.Per quanto riguarda le condizioni di vita, il maiale deve avere spazio sufficienteper deambulare e grufolare.• Per le scrofe in fase di gestazione ed allattamento, bisogna prevederedei recinti della superficie di 400 mq per nidiata provvisti di capannina;i riproduttori possono essere tenuti all’aperto.• I suini dai 25/30 kg possono seguire due strade:1) essere destinati all’ingrasso in allevamenti di tipo tradizionale;2) rimanere in allevamento in spazi aperti, destinando una superficie/caponon < ai 50 mq e comunque relazionata alla capacità delterritorio di fornire alimentazione spontanea.Le strutture indicate per questo tipo di allevamento sono:– ricoveri semplici in legno o in terra e paglia;– abbeveratoi e mangiatoie proporzionati al carico animale;– recinzione dell’area con rete metallica o altro materiale idoneo.B O O K S E I 117


Capitolo 6ALLEVAMENTO AVICOLO - GALLINE OVAIOLEDECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2003, n. 267 Attuazione delledirettive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiolee la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamentoGazzetta Ufficiale Serie Generale n. 219 del 20-9-2003IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Visto l'articolo 117 della Costituzione;Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180, recante delega al Governo per ilrecepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE,1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE;Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimentodi obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunitàeuropee (legge comunitaria 2001);Vista la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabiliscele norme minime per la protezione delle galline ovaiole;Vista la direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002,relativa alla registrazione <strong>degli</strong> stabilimenti di allevamento di gallineovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio;Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione delladirettiva 98/58/CE relativa alla protezione <strong>degli</strong> animali negli allevamenti;Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata<strong>nella</strong> riunione del 12 marzo 2003;Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputatie del Senato della Repubblica;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata <strong>nella</strong> riunionedel 3 luglio 2003;Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del MinistroB O O K S E I 118


Capitolo 6della salute, di concerto con i Ministri <strong>degli</strong> affari esteri, della giustizia,dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gliaffari regionali;Emanail seguente decreto legislativo:Art. 1.Definizioni e ambito di applicazione1. Il presente decreto stabilisce le norme minime da rispettare per assicurarela protezione delle galline ovaiole.2. Ai fini del presente decreto si intende per:a) proprietario o detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che,anche temporaneamente, è responsabile o si occupa <strong>degli</strong> animali;b) autorità competente: il Ministero della Salute e quali autorità sanitarieterritorialmente competenti: le regioni, le province autonomee le Aziende Sanitarie Locali;c) galline ovaiole: le galline della specie Gallus gallus, mature per ladeposizione di uova, allevate ai fini della produzione di uova nondestinate alla cova;d) nido: uno spazio separato, i cui componenti escludono per il pavimentoqualsiasi utilizzo di rete metallica o plastificata che possaentrare in contatto con i volatili, previsto per la deposizione delleuova di una singola gallina o di un gruppo di galline, così dettonido di gruppo;e) lettiera: il materiale allo stato friabile che permette alle ovaiole disoddisfare le loro esigenze etologiche;f) gabbia: uno spazio chiuso destinato ad ospitare le galline ovaiole inun sistema a batteria;g) sistema a batteria: un insieme di gabbie disposte in fila su un unicopiano o incastellate;h) zona utilizzabile: una zona avente una larghezza minima di 30 cm,una pendenza massima del 14 per cento sovrastata da uno spaziolibero avente un'altezza minima di 45 cm. Gli spazi destinati a nidonon fanno parte della zona utilizzabile;i) unità produttiva: un capannone dove vengono allevate in tutto o inparte le galline ovaiole;l) allevamento: insieme di una o più unità produttive situate <strong>nella</strong>stessa area.B O O K S E I 119


Capitolo 63. Il presente decreto non si applica agli stabilimenti con meno di 350galline ovaiole e a quelli di allevamento di galline ovaiole riproduttrici,nei confronti dei quali trovano comunque applicazione le prescrizionidi cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146.Art. 2.Obblighi del proprietario o del detentore di galline ovaiole1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo2001, n. 146, il proprietario o il detentore deve rispettare le disposizionidi cui all'allegato A al presente decreto, nonché, a decorreredalle date in essi indicate, quelle di cui:a) all'allegato B, nel caso di utilizzo di sistemi alternativi;b) all'allegato C, nel caso di utilizzo di gabbie non modificate;c) all'allegato D, nel caso di utilizzo di gabbie modificate.Art. 3.Divieti1. A decorrere:a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è vietatocostruire o mettere in funzione per la prima volta le gabbie di cuial punto 1 dell'allegato C;b) dal 1° gennaio 2012, è vietato utilizzare nell'allevamento le gabbiedi cui al numero 1 dell'allegato C.Art. 4.Registrazione <strong>degli</strong> allevamenti1. Colui che intende avviare uno stabilimento di allevamento di gallineovaiole chiede la registrazione dello stesso ai Servizi Veterinari dellaAzienda Sanitaria competente per territorio, inviando per iscritto idati di cui al numero 1 dell'allegato E al presente decreto, prima dell'iniziodell'attività.2. Per i fini di cui al comma 1, i Servizi Veterinari iscrivono in un registrogli allevamenti attribuendo a ciascuno di essi un numero distintivounico, in conformità a quanto prescritto all'allegato E al presentedecreto; nel caso di utilizzo di registri già in uso per i fini stabiliti daaltre normative del settore veterinario, tali registri devono comunquecontenere tutti i dati necessari per la registrazione <strong>degli</strong> allevamenti,B O O K S E I 120


Capitolo 6nonché il numero distintivo attribuito a ciascuno di essi.3. Il proprietario o il detentore di galline ovaiole che abbia lo stabilimentodi allevamento in attività alla data di entrata in vigore del presentedecreto, invia i dati di cui al comma 1 al Servizio Veterinariodell'Azienda Sanitaria competente per territorio entro novanta giornidalla data di entrata in vigore del presente decreto; il Servizio veterinariodell'Azienda Sanitaria competente per territorio provvede agliadempimenti di cui al comma 2 entro novanta giorni dal ricevimentodella richiesta. Nessun allevamento già in attività alla data di entratain vigore del presente decreto può continuare l'attività qualora nonabbia ottemperato a quanto disposto dal presente comma.4. Il proprietario o il detentore deve notificare tempestivamente eventualimodifiche dei dati di cui al comma 1 ai Servizi Veterinari dellaAzienda Sanitaria competente per territorio, che provvedono all'immediatoaggiornamento del registro <strong>degli</strong> allevamenti.5. I registri <strong>degli</strong> stabilimenti di cui al presente articolo devono esseremessi a disposizione nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, nonchéper il rintraccio delle uova immesse sul mercato, destinate al consumoumano.6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nessunallevamento può iniziare l'attività qualora non sia stato registratoe non abbia ricevuto l'assegnazione del numero distintivo conformementea quanto prescritto al presente articolo ed alle disposizioni dicui all'allegato E al presente decreto.7. Le spese derivanti dalle procedure connesse alle attività di cui al presentearticolo, sono a carico del richiedente sulla base del costo effettivodel servizio reso, secondo tariffe e modalità da stabilire condisposizione regionale.Art. 5.Attività ispettiva1. Le autorità sanitarie territorialmente competenti:a) procedono ad ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizionidel presente decreto, da effettuare anche in occasione di altricontrolli e mantengono la documentazione dei risultati delle singoleispezioni effettuate;b) all'atto del controllo indicano, nel verbale di accertamento, lecarenze riscontrate e le conseguenti prescrizioni con i relativi tempidi adeguamento;B O O K S E I 121


Capitolo 6c) trasmettono al Ministero della Salute, per il tramite <strong>degli</strong> assessoratiregionali competenti, una relazione sulle ispezioni di cui allalettera a), al fine della predisposizione e presentazione allaCommissione europea di una relazione complessiva sulle ispezionieffettuate sul territorio nazionale.Art. 6.Controlli comunitari1. Gli esperti veterinari della Commissione europea e del Ministerodella Salute, anche al fine di garantire l'applicazione uniforme sul territorionazionale, possono procedere a controlli per:a) verificare che siano rispettati i requisiti stabiliti dal presente decreto;b) accertare che le ispezioni di cui all'articolo 5 siano effettuate secondole modalità stabilite in sede nazionale e comunitaria.2. Le autorità sanitarie territorialmente competenti forniscono l'assistenzanecessaria agli esperti veterinari della Commissione europeanell'espletamento dell'incarico di cui al comma 1 e vigilano sull'applicazionedelle misure conseguenti agli esiti dei controlli effettuati aisensi del presente articolo.Art. 7.Sanzioni amministrative1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore chevioli le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2, e quelledi cui al numero 8 dell'allegato A, nonché i divieti di cui all'articolo3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.550,00euro a 9.300,00 euro.2. L'autorità competente, valutata la gravità delle carenze riscontrate nelcorso dei controlli, può sospendere l'applicazione della sanzione dicui al comma 1 in caso di tempestivo e puntuale adeguamento alleprescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a). Lasospensione è automaticamente revocata in caso di reiterazione delleviolazioni e non può essere concessa in caso di recidiva.3. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzioneamministrativa pecuniaria è aumentata fino alla metà ed è dispostala sospensione dell'attività svolta, a fine ciclo, da uno a tre mesi conriferimento alle unità produttive risultate non conformi; nell'ipotesidi sospensione dell'attività, il proprietario o il detentore è tenutoB O O K S E I 122


Capitolo 6comunque ad assicurare il benessere delle galline ovaiole. Fermorestando che in tale periodo di sospensione dell'attività non vannocomputati i periodi di vuoto biologico e di vuoto sanitario.4. Il proprietario o detentore che ometta di richiedere la registrazioneprevista all'articolo 4, commi 1 e 3, entro i termini indicati al medesimoarticolo 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da515,00 euro a 3.090,00 euro, nonché la sospensione dell'attività finoall'avvenuta registrazione dello stabilimento di allevamento; all'accertamentodi tale violazione consegue sempre la registrazione d'ufficiodell'allevamento, con spese a carico del soggetto interessato, determinateai sensi dell'articolo 4, comma 7.Art. 8.Disposizioni finali1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, dellaCostituzione il presente decreto legislativo si applica, per le regioni eprovince autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimentodelle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, sino alla data dientrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione eprovincia autonoma.2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto èabrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,n. 233, recante attuazione della direttiva 86/113/CEE, che stabiliscenorme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria.3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con regolamento adottatodal Ministro della salute, al fine di adeguarli alle modifiche tecnichedettate in sede comunitaria.4. Le caratteristiche tecniche del nido e della lettiera di cui all'allegatoD, numeri 2 e 3, sono definite con apposito regolamento da adottareentro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministrodelle politiche agricole e forestali.5. Il divieto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non si applica nelcaso in cui sia provato che le gabbie di cui al punto 1 dell'allegato Csono state commissionate prima del 31 dicembre 2002. Il presentedecreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito <strong>nella</strong> Raccoltaufficiale <strong>degli</strong> atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligoa chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.B O O K S E I 123


Capitolo 6SCHEDA - GALLINE OVAIOLECondizioni specifiche• Aperture dotate di dispositivi antiuccelli.• Predisposizione di idoneo impianto per la distribuzione e la somministrazionedi prodotti farmacologici in acqua da bere.• I capannoni di allevamento devono avere un’altezza minima di mt. 3,aperture dotate di dispositivi antiuccelli.• Deve essere garantita un’illuminazione artificiale che preveda unavariazione di minima e massima in relazione alle esigenze produttivee fisiologiche dei soggetti.• I locali di allevamento devono essere opportunamente isolati sia comecopertura che come tamponatura.• Nei capannoni di allevamento a ventilazione naturale, la pendenza delcontrosoffitto non deve essere < al 25%.• In presenza di capannoni di allevamento a ventilazione forzata, glistessi devono essere dotati di sistemi automatici di apertura delle finestree luci equivalenti all’esterno.• Predisporre un idoneo impianto di estrazione dell'aria con densità >di 15 capi/mq e con presenza di deiezioni.• Predisporre idonea vasca di raccolta <strong>degli</strong> effluenti, rapportata alnumero di capi e sufficiente per un periodo di 180 giorni, copribile.• Predisporre un adeguato centro di stoccaggio ed eventuale selezionedelle uova.• Recinzione del corpo aziendale con struttura e altezza idonea (non


Capitolo 6Scheda - galline ovaiolea) Definizione progettualedefinizioni di interesse comuneverifica dimensione gabbietipologia di gestione <strong>degli</strong> effluenti (v. punto b)impianto idrico di somministrazione medicinalisilos per mangimi medicatiimpianto di illuminazionesistema di ventilazionenaturaletipologia di impianto gabbiedimensionamento finestraturecupolinopendenze tettoestrazione d'aria tipologia di impianto gabbiedimensionamento aperture emergenzaimpianti allarmegeneratoresistemi di prevenzionemistotipologia di impianto gabbiedimensionamento aperturecupolinopendenze tettodimensionamento aperture emergenzaimpianti allarmepartolocali di serviziodeposito uovadeposito prodotti medicinaliservizi igienici-spogliatoiolocali ufficiob) Definizione gestionalegestione effluentiraccolta e stoccaggio sotto gabbiastoccaggio esternodimensionamento stoccaggiotipologia di ventilazionesistemi di asporto e puliziatrattamenti (chimici, fisici e chimico-fisici)sistemi di asportodimensionamento stoccaggiotrattamenti (chimici, fisici e chimico-fisici)B O O K S E I 126


Capitolo 6smaltimento mortalitàcontenitore frigoriferoc) Definizioni costruttivefondazionistrutturacoperturatamponamenticontinuaa plinticementometallicafibrocementopan<strong>nella</strong>tura sandwichgetto cls (calcestruzzo)mattonipan<strong>nella</strong>tura sandwichd) Tutela ambientalescarichieffluenti zootecnici ➝ utilizzo agronomico ➝ calcolo dell’N (azoto)➝ piano di concimazionecivili➝ trattamento e dispersionevalutazione impatto ambientaleverifica sogliee) Stoccaggi delle scortedeposito uovadimensionamentof) Altresistemi di raffrescamentoscelta tipologiaB O O K S E I 127


Capitolo 6SCHEDA - ALLEVAMENTO DI POLLI E TACCHINI DA CARNECondizioni specifiche• I capannoni di allevamento devono avere un’altezza minima di mt. 3,aperture dotate di dispositivi antiuccelli.• Deve essere garantita l’illuminazione naturale da una superficie finestratanon inferiore al 5% della superficie di allevamento.• Deve essere garantita un’illuminazione artificiale minima di 5 lux/mqall’altezza della testa <strong>degli</strong> animali, in presenza dell’operatore in allevamentominimo 30 lux/mq in aumento in base ai fabbisogni operativie fino a 120Lux/mq.• I locali di allevamento devono essere opportunamente isolati sia comecopertura che come tamponatura;• Nei capannoni di allevamento a ventilazione naturale, la pendenza delcontrosoffitto non deve essere < al 25%.• In presenza di capannoni di allevamento a ventilazione forzata, glistessi devono essere dotati di sistemi automatici di apertura delle finestree luci equivalenti all’esterno.• Predisporre idoneo impianto per la distribuzione e la somministrazionedi prodotti farmacologici in acqua da bere.• Predisporre idonea vasca di raccolta <strong>degli</strong> effluenti rapportata al caricoanimale e per un periodo di stoccaggio di 120 g., copribile.• Recintare il corpo aziendale con struttura e altezza idonea (non < amt.2) e comunque in conformità alle normative comunali.❖ Polli da carne: prevedere una superficie di allevamento idonea adospitare un carico max. di 11 capi/metro in caso di ventilazione naturale(carico max. finale di 25kg/mq); di 15 capi/mq in caso di ventilazioneforzata (estrazione e non movimentazione) carico max finaledi 35 kg/mq, variazioni sono ammesse in base alle % di presenza tramaschi e femmine.❖ Tacchini da carne: prevedere una superficie di allevamento idonea adospitare un carico max. di 3.5 capi/metro in caso di ventilazione naturale(carico max. finale di 35kg/mq); di 4.5 capi/mq in caso di ventilazioneforzata (estrazione e non movimentazione) carico max finaledi 35 kg/mq, variazioni sono ammesse in base alle percentuali di presenzatra maschi e femmine.B O O K S E I 128


Capitolo 6Scheda - polli e tacchini da carnea) Definizione progettualedefinizioni di interesse comuneimpianto di distribuzione alimentiimpianto di abbeverataimpianto di somministrazione medicinalisilos per mangimi medicatiimpianto di illuminazionesistemi di oscuramentosistema di ventilazionenaturaleestrazione d'ariamistolocali di serviziodeposito prodotti medicinaliservizi igienici-spogliatoiolocali ufficiodensità capidimensionamento finestraturecupolinopendenze tettodensità capidimensionamento aperture emergenzaimpianti allarmegeneratore di correntesistemi di prevenzionedensità capidimensionamento aperturecupolinopendenze tettodimensionamento aperture emergenzaimpianti allarmeb) Definizione gestionalegestione effluentiplatea di stoccaggiosmaltimento mortalitàcontenitore frigoriferodimensionamentoeventuali sistemi di trattamentoB O O K S E I 130


Capitolo 6c) Definizioni costruttivefondazionistrutturacoperturatamponamenticontinuaa plinticementometallicafibrocementopan<strong>nella</strong>tura sandwichgetto cls (calcestruzzo)mattonipan<strong>nella</strong>tura sandwichd) Tutela ambientalescarichieffluenti zootecnici ➝ utilizzo agronomico ➝ calcolo dell’N (azoto)➝ piano di concimazionecivili➝ trattamento e dispersionevalutazione impatto ambientaleverifica sogliee) Stoccaggi delle scortedeposito trucioli / materiali di lettieradimensionamentof) Altresistemi di raffrescamentoscelta tipologiaB O O K S E I 131


Capitolo 6SCHEDA - ALLEVAMENTO CUNICOLOCondizioni specifiche• Aperture dotate di dispositivi antiuccelli.• I capannoni di allevamento devono avere un’altezza minima di mt. 3,aperture dotate di dispositivi antiuccelli.• Deve essere garantita una illuminazione artificiale che preveda unavariazione di minima e massima in relazione alle esigenze produttivee fisiologiche dei soggetti.• I locali di allevamento devono essere opportunamente isolati sia comecopertura e come tamponatura.• Nei capannoni di allevamento a ventilazione naturale, la pendenza delcontrosoffitto non deve essere < al 25%.• In presenza di capannoni di allevamento a ventilazione forzata, glistessi devono essere dotati di sistemi automatici di apertura delle finestree luci equivalenti all’esterno.• Predisporre idoneo impianto per la distribuzione e la somministrazionedi prodotti farmacologici in acqua da bere.• Predisporre un idoneo impianto di estrazione dell'aria con densità >di 15 capi/mq e con presenza di deiezioni.• Cubatura d’aria non inferiore a 0.20 mc. /capo.• Gabbie da riproduzione unicellulari: superficie minima di 0.30 mq.con nido interno.• Gabbie da riproduzione unicellulari: superficie minima di 0.25 mq.con nido esterno.• Nidi: superficie non inferiore a 0.07 mq..• Gabbie autosvezzanti: sup. non inferiore a 0.3 mq./capo.• Gabbie per ingrasso: sup. non inferiore a 0.40 mq./capo.• Mangiatoie: lunghezza non inferiore a cm. 5 – 7/capo, inferiori solose con razionamento a volontà, abbeveratoi in base al tipo utilizzato.• Predisporre idonea vasca di raccolta <strong>degli</strong> effluenti, rapportata al n. dicapi e sufficiente per un periodo di 180 giorni, copribile.• Recintare il corpo aziendale con struttura e altezza idonea (non < amt. 2).B O O K S E I 132


Capitolo 6Scheda - conigli (ciclo chiuso)a) Definizione progettualedefinizioni di interesse comuneverifica dimensione gabbie riproduzioneverifica dimensione gabbie ingrassosistema distribuzione alimenti manualeautomatizzatotipologia di gestione <strong>degli</strong> effluenti (v. punto b)impianto idrico di somministrazione medicinalisilos per mangimi medicatiimpianto di illuminazionesistema di ventilazionenaturaledimensionamento finestraturecupolinopendenze tettoestrazione d'aria dimensionamento aperture emergenzaimpianti allarmegeneratoresistemi di prevenzionemistodimensionamento aperture emergenzacupolinopendenze tettoimpianti allarmelocali di serviziodeposito prodotti medicinaliservizi igienici-spogliatoiolocali ufficiob) Definizione gestionalegestione effluentistoccaggio esternodimensionamento stoccaggiosistemi di asporto e puliziatrattamenti (chimici, fisici e chimico-fisici)smaltimento mortalitàcontenitore frigoriferoB O O K S E I 134


Capitolo 6c) Definizioni costruttivefondazionistrutturacoperturatamponamenticontinuaa plinticementometallicafibrocementopan<strong>nella</strong>tura sandwichgetto cls (calcestruzzo)mattonipan<strong>nella</strong>tura sandwichd) Tutela ambientalescarichieffluenti zootecnici ➝ utilizzo agronomico ➝ calcolo dell’N (azoto)➝ piano di concimazionecivili➝ trattamento e dispersioned) Stoccaggi delle scortedeposito materiali di consumodimensionamentof) Altresistemi di raffrescamentoscelta tipologiaB O O K S E I 135


Capitolo 6SCHEDA - ALLEVAMENTO DI SELVAGGINA (FAGIANI - PERNICI E STARNE)Pulcinaia:1) aerata naturalmente: dimensionata a contenere non più di 30 fagiani/mq.fino ai 30 gg., (30/mq. per starne e pernici) poi sfoltire;2) provvista di ventilazione forzata: 45 fagiani/mq. (50-60 /mq. per starnee pernici);Svezzamento, dai 30 ai 60 giorni circa:1) areazione naturale max 20 capi/mq;2) areazione forzata max 25 capi/mq.Selvaggina in allevamento:prevedere idonei parchetti a terra in grado di ospitare gruppi di non oltre10 femmine per maschio. Tali strutture devono essere opportunamentedotate di impianti di abbeverata e distribuzione di alimenti;– Le voliere devono essere opportunamente chiuse da idonea rete, creareun ambiente simil-naturale (terreno coltivato a cereali, graminaceeed altra vegetazione erbacea) sistemato in modo di favorire il deflussodelle acque;– In caso di allevamento a ciclo chiuso predisporre idoneo locale per laconservazione delle uova.B O O K S E I 136


Capitolo 6SCHEDA - ALLEVAMENTO OVINO - CAPRINOCaratteristiche della struttura di allevamento• Prevedere una zona di alimentazione sopraelevata di circa 0.40 mt, seusata anche per mungitura h. di 0.80 mt;• Prevedere una zona di riposo normalmente su lettiera permanente(paglia) o materiale equivalente;• Pavimentazione in cemento e/o terra battuta, tenendo conto che lapulizia delle deiezioni si deve effettuare in periodo non superiore ai 6mesi e/o con altezza di letame max. di mt. 0.35;• Spazio / capo indifferenziato (zona riposo / alimentazione) non inferiorea 1.7 mq./capo;• Cubatura/capo non inferiore ai 6 mc.;• Paddoks con possibilità di pascolamento, la superficie deve esserenon inferiore a 4/5 mq./capo;• Paddoks senza possibilità di pascolamento, la superficie deve esserenon inferiore a 7/8 mq./capo;• Recinzione del corpo aziendale con rete metallica di altezza non inferiorea 1.5 mt..B O O K S E I 138


Capitolo 7CAPITOLO 7Bookse n. 6VademecumAllevamenticon sui metododiMangimiproduzionebiologicoVengono riportati alcuni articoli ed allegati del Regolamento delConsiglio, di nostro interesse.Reg. (CEE) 24-6-1991 n. 2092/91 2092Regolamento del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico diprodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sullederrate alimentari.Pubblicato <strong>nella</strong> G.U.C.E. 22 luglio 1991, n. L 198. Entrato in vigore il 22 luglio 1991.Campo di applicazioneArticolo 11. Il presente regolamento si applica ai prodotti sotto indicati, <strong>nella</strong>misura in cui rechino o siano destinati a recare indicazioni concernentiil metodo di produzione biologico:a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati; anche gli animali e iprodotti animali non trasformati, <strong>nella</strong> misura in cui i principi cheB O O K S E I 141


Capitolo 7regolano la produzione e le norme specifiche di controllo applicabilifigurino negli allegati I e III;b) i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all’alimentazioneumana composti essenzialmente di uno o più ingredientidi origine vegetale e/o animale;c) i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime permangimi, non contemplati dalla lettera a) con effetto dall’entrata invigore del regolamento della Commissione di cui al paragrafo 3.2. In deroga al paragrafo 1, qualora l’allegato I non fissi norme dettagliatedi produzione per talune specie animali, si applicano le normein materia di etichettatura e di controllo previste rispettivamenteall’articolo 5 e agli articoli 8 e 9 per tali specie e i relativi prodotti, adeccezione dell’acquacoltura e dei prodotti dell’acquacoltura. In attesadell’inserimento di norme dettagliate di produzione si applicanonorme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, accettate oriconosciute dagli Stati membri.3. Entro il 24 agosto 2001, la Commissione presenta, conformementealla procedura di cui all’articolo 14, una proposta di regolamento suirequisiti in materia di etichettatura e di controllo e le misure cautelativeper i prodotti menzionati al paragrafo 1, lettera c) , purché talirequisiti si riferiscano al metodo di produzione biologico.In attesa dell’adozione del regolamento di cui al primo comma, aiprodotti di cui al paragrafo 1, lettera c) si applicano norme nazionaliin conformità della legislazione comunitaria o, in mancanza di queste,norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.Articolo 2Ai fini del presente regolamento si considera che un prodotto reca indicazioniconcernenti il metodo di produzione biologico quando, nell’etichettatura,<strong>nella</strong> pubblicità o nei documenti commerciali, il prodottostesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono caratterizzatidalle indicazioni che sono in uso in ciascuno Stato membro, che suggerisconoall’acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materieprime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzionedi cui all’articolo 6 e in particolare sono caratterizzati dai terminiin appresso o dai corrispondenti termini derivati (come bio, eco, ecc.)o diminutivi in uso, soli o combinati, salvo che detti termini non si applichinoai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o nei mangi-B O O K S E I 142


Capitolo 7mi o non abbiano in modo evidente alcun rapporto con il metodo di produzione:– in spagnolo: ecológico,– in danese: økologisk,– in tedesco: ökologisch, biologisch,– in greco: (6),– in inglese: organic,– in francese: biologique,– in italiano: biologico,– in olandese: biologisch,– in portoghese: biológico,– in finlandese: luonnonmukainen,– in svedese: ekologisk.Articolo 3Il presente regolamento si applica, fatte salve le altre disposizioni comunitarieo nazionali, in conformità del diritto comunitario riguardante iprodotti specificati all’articolo 1, quali le disposizioni che disciplinano laproduzione, la preparazione, la commercializzazione, l’etichettatura e ilcontrollo, compresa la normativa in materia di prodotti alimentari e dialimentazione <strong>degli</strong> animaliDefinizioniArticolo 4Ai fini del presente regolamento, si intende per:1) “etichettatura”: le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica o dicommercio, le immagini o i simboli presenti su imballaggi, documenti,cartoncini, etichette, nastri e fascette che accompagnano o concernonoi prodotti di cui all’articolo 1;2) “produzione”: le operazioni effettuate in un’azienda agricola voltealla produzione, all’imballaggio e alla prima etichettatura, quali prodottiottenuti con metodo biologico, di prodotti agricoli ottenuti intale azienda (8);3) “preparazione”: le operazioni di conservazione e/o di trasformazionedi prodotti agricoli (compresa la macellazione e il sezionamento per iB O O K S E I 143


Capitolo 7prodotti animali) nonché il condizionamento e/o modifiche apportateall’etichettatura relativamente alla presentazione del metodo diproduzione biologico apportate all’etichettatura dei prodotti freschi,conservati e/o trasformati (9);4) “commercializzazione”: la detenzione o l’esposizione a scopo di vendita,la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro mododi immissione in commercio;5) “operatore”: la persona fisica o giuridica che produce, prepara oimporta da Paesi terzi i prodotti di cui all’articolo 1 ai fini della lorocommercializzazione, o che commercializza tali prodotti;6) “ingredienti”: le sostanze (compresi gli additivi) usate per la preparazionedei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), definitiall’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamentodelle legislazioni <strong>degli</strong> Stati membri concernenti l’etichettaturae la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatorefinale, nonché la relativa pubblicità;7) “prodotti fitosanitari”: i prodotti definiti nell’articolo 2, punto 1,della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativaal divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitaricontenenti determinate sostanze attive, modificata da ultimodalla direttiva 89/365/CEE;8) “detergenti”: le sostanze e i preparati ai sensi della direttiva73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamentodelle legislazioni <strong>degli</strong> Stati membri relative ai detergenti,modificata da ultimo dalla direttiva 86/94/CEE, destinati alla pulituradi taluni prodotti contemplati dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a);9) “prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato”: ogni singoloprodotto quale definito all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), delladirettiva 79/112/CEE;10) “elenco <strong>degli</strong> ingredienti”: l’elenco <strong>degli</strong> ingredienti di cui all’articolo6 della direttiva 79/112/CEE.11) “produzioni animali”: le produzioni di animali terrestri, domestici oaddomesticati (inclusi gli insetti) e di specie acquatiche allevate inacqua dolce, salata o salmastra. I prodotti della caccia e della pesca dianimali selvatici non sono considerati come provenienti da produzionibiologiche;B O O K S E I 144


Capitolo 712) “organismo geneticamente modificato (OGM)”: qualsiasi organismocui si applica la definizione di cui all’articolo 2 della direttiva90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’emissione deliberatanell’ambiente di organismi geneticamente modificati;13) “derivato di OGM”: una sostanza prodotta con/o a partire da OGM,ma che non ne contiene;14) “uso di OGM e di derivati di OGM”: il loro uso quali prodotti alimentari,ingredienti alimentari (compresi gli additivi e gli aromatizzanti),coadiuvanti tecnologici (compresi i solventi di estrazione), alimenti,mangimi composti, materie prime per mangimi, additivi permangimi, coadiuvanti tecnologici per mangimi, taluni prodotti utilizzatinell’alimentazione per gli animali di cui alla direttiva82/471/CEE, prodotti fitosanitari, prodotti medicinali veterinari,concimi, ammendanti del terreno, sementi, materiale di moltiplicazionevegetale e animale;15) “medicinali veterinari”: i prodotti cui si applica la definizione di cuiall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 65/65/CEE del Consiglio,del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative,regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali;16) “medicinali omeopatici veterinari”: i prodotti definiti all’articolo 1,paragrafo 1, della direttiva 92/74/CEE del Consiglio, del 22 settembre1992, che amplia il campo d’applicazione della direttiva81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinarie che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopaticiveterinari;17) “mangimi”: i prodotti definiti all’articolo 2, lettera a), della direttiva79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 relativa alla commercializzazionedei mangimi composti per animali;18) “materie prime per mangimi”: i prodotti definiti all’articolo 2, letteraa), della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativaalla circolazione delle materie prime per alimenti <strong>degli</strong> animali, chemodifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e93/74/CEE e abroga la direttiva 77/101/CEE);19) “mangimi composti per animali”: i prodotti definiti all’articolo 2, let-B O O K S E I 145


Capitolo 7tera b), della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,relativa alla commercializzazione dei mangimi composti per animali;20) “additivi per mangimi”: i prodotti definiti all’articolo 2, lettera a),della direttiva 70/524/CEE, del Consiglio, del 23 novembre 1970,relativa agli additivi nell’alimentazione <strong>degli</strong> animali;21) “taluni prodotti impiegati nell’alimentazione <strong>degli</strong> animali”: prodottinutrizionali ai sensi della direttiva 82/4717CEE del Consiglio, del 30giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione<strong>degli</strong> animali;22) “unità/azienda/azienda di allevamento con metodo di produzionebiologico”: l’unità o l’azienda o l’azienda di allevamento conformealle norme del presente regolamento;23) “mangimi/materie prime per mangimi ottenuti con metodo di produzionebiologico”: i mangimi/le materie prime per mangimi prodotticonformemente alle norme di produzione di cui all’articolo 6;24) “mangimi/materie prime per mangimi di conversione”: i mangimi/lematerie prime per mangimi che rispondono alle norme di produzionedi cui all’articolo 6, eccetto per il periodo di conversione in cuidette norme si applicano per almeno un anno prima della raccolta;25) “mangimi/materie prime per mangimi convenzionali”: i mangimi/lematerie prime per mangimi che non rientrano nelle categorie di cui aipunti 23 e 24.B O O K S E I 146


Capitolo 7Allegato INorme per la produzione biologica a livello aziendaleVegetali e prodotti vegetali1.1. Le norme di produzione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b)e d), figuranti nel presente allegato devono di regola essere state applicatenegli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anniprima della semina o, nel caso di pascoli, di almeno due anni prima dellaloro utilizzazione come alimenti per animali ottenuti dall’agricoltura biologicao ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno treanni prima del primo raccolto dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1,lettera a). Il periodo di conversione decorre non prima della data in cui ilproduttore ha notificato la propria attività, ai sensi dell’articolo 8, e sottopostola propria azienda al regime di controllo di cui all’articolo 9.1.2. L’autorità o l’organismo di controllo può tuttavia decidere, d’intesacon l’autorità competente, di riconoscere retroattivamente come facentiparte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori durante i quali:a) gli appezzamenti facevano parte di un programma di applicazione delregolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992,relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenzedi protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale, o delcapo VI del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondoeuropeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modificaed abroga taluni regolamenti ovvero nel quadro di un altro programmaufficiale, a condizione che i programmi di cui trattasi garantiscanoche nessun prodotto non compreso nell’allegato II, parti A eB, sia stato utilizzato su detti appezzamenti;b) gli appezzamenti erano superfici agricole o allo stato naturale nontrattate con nessuno dei prodotti non compresi nell’allegato II, partiA e B. Tale periodo potrà essere preso in considerazione retroattivamentesoltanto qualora l’autorità o l’organismo di controllo abbiaottenuto prove sufficienti che le condizioni suddette erano soddisfatteper un periodo di almeno tre anni.1.3. L’autorità o l’organismo di controllo può decidere, con il consensodell’autorità competente, che in certi casi il periodo di conversione siaprolungato oltre la durata stabilita al punto 1.1, tenuto conto dell’utilizzazioneanteriore <strong>degli</strong> appezzamenti.B O O K S E I 147


Capitolo 71.4. Per gli appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all’agricolturabiologica che sono trattati con un prodotto non figurante nell’allegatoII, lo Stato membro ha facoltà di ridurre il periodo di conversione aduna durata inferiore a quella stabilita al punto 1.1 nei due casi seguenti:a) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non compreso nell’allegatoII, parte B, nel quadro di un’azione di lotta contro una malattiao un parassita resa obbligatoria per una determinata coltura vegetaledall’autorità competente dello Stato membro nel suo territorio o inalcune parti di esso;b) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non compreso nell’allegatoII, parte A o B, nel quadro di prove scientifiche approvate dall’autoritàcompetente dello Stato membro.La durata del periodo di conversione è fissata tenendo conto di tutti glielementi seguenti:– la decomposizione del fitofarmaco in causa deve garantire, alla finedel periodo di conversione, un livello insignificante di residui nelsuolo, nonché nel vegetale ove si tratti di coltura perenne,– il raccolto successivo al trattamento non può essere commercializzatocon un riferimento al modo di produzione biologico,– lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e laCommissione della propria decisione di effettuare il trattamentoobbligatorio.2.1. La fertilità e l’attività biologica del suolo devono essere mantenute oaumentate in primo luogo mediante:a) la coltivazione di leguminose, di concimi verdi o di vegetali aventi unapparato radicale profondo nell’ambito di un adeguato programma dirotazione pluriennale;b) l’incorporazione di letame proveniente da allevamenti biologici, nelrispetto delle disposizioni e delle restrizioni di cui alla parte B, punto7.1, del presente allegato;c) l’incorporazione di altro materiale organico, compostato o meno,prodotto da aziende che operano nel rispetto delle norme del presenteregolamento.2.2. L’integrazione con altri concimi organici o minerali di cui all’allegatoII è consentita a titolo eccezionale qualora:– un nutrimento adeguato dei vegetali in rotazione o il condizionamentodel terreno non possano essere ottenuti con i soli mezzi indicati alprecedente paragrafo, lettera a), b) e c),– per quanto riguarda i prodotti dell’allegato II relativi a concime e/oB O O K S E I 148


Capitolo 7escrementi di animali: l’impiego di tali prodotti è consentito solo se,in combinazione con il concime animale di cui al precedente paragrafo2.1, lettera b), sono rispettate le limitazioni di cui alla parte B,sezione 7.1, del presente allegato.2.3. Per l’attivazione del compost possono essere utilizzate preparazioniappropriate a base di vegetali o di microrganismi non geneticamente modificatiai sensi dell’articolo 4, punto 12. Ai fini contemplati dal presenteparagrafo e dal paragrafo 2.1 possono essere utilizzate anche le cosiddette“preparazioni biodinamiche”, a base di polveri di roccia, letame o piante.2.4. È consentita l’utilizzazione di preparazioni appropriate di microrganisminon geneticamente modificati ai sensi dell’articolo 4, punto 12,autorizzate in agricoltura generale nello Stato membro interessato, permigliorare le condizioni generali del terreno o la disponibilità di nutrientinel terreno o nelle colture, qualora la necessità di tale utilizzazione siastata riconosciuta dall’organismo di controllo o dall’autorità di controllo.3. La lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti si imperniasul seguente complesso di misure:– scelta di specie e varietà adeguate;– programma di rotazione appropriato;– coltivazione meccanica;– protezione dei nemici naturali dei parassiti, grazie a provvedimenti adessi favorevoli (ad esempio siepi, posti per nidificare, diffusione dipredatori);– eliminazione delle malerbe mediante bruciatura.Possono essere utilizzati i prodotti di cui all’allegato II soltanto in caso dipericolo immediato che minacci le colture.4. La raccolta di vegetali commestibili e delle loro parti, che crescononaturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, è consideratametodo di produzione biologico, sempreché:– queste aree non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi daquelli indicati nell’allegato II per un periodo di tre anni precedente laraccolta;– la raccolta non comprometta l’equilibrio dell’habitat naturale e laconservazione delle specie <strong>nella</strong> zona di raccolta.5. Per la produzione di funghi, possono essere utilizzati substrati compostiesclusivamente dei seguenti materiali:5.1. Concime animale e deiezioni animali (compresi i prodotti di cuiB O O K S E I 149


Capitolo 7all’allegato II, parte A, primo, secondo, terzo e quarto trattino, del regolamento(CEE) n. 2092/91):a) provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico,oppureb) rispondenti ai requisiti stabiliti nell’allegato II, parte A, primo, secondo,terzo e quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 2092/91, entroil limite massimo del 25% [*], e unicamente qualora il prodotto di cuial punto 5.1 a) non sia disponibile;5.2. prodotti di origine agricola, diversi da quelli menzionati al punto 5.1(per esempio paglia), provenienti da aziende che applicano il metodo diproduzione biologico;5.3. torba non trattata chimicamente;5.4. legno non trattato con sostanze chimiche dopo il taglio; 5.5. mineralidi cui all’allegato II, parte A del regolamento (CEE) n. 2092/91, acquae terra.[*] Questa percentuale è calcolata sul peso totale dell’insieme dei componenti del substrato - esclusoil materiale di copertura - prima del compostaggio e senza aggiunta di acqua.Animali e prodotti animaliIn attesa che venga adottata la proposta di cui all’articolo 1, paragrafo 2,e ai fini della preparazione di ingredienti menzionati all’articolo 5, paragrafo3, lettera a), gli animali devono essere allevati secondo le normenazionali che disciplinano la zootecnia biologica o, in mancanza di talinorme, secondo pratiche riconosciute a livello internazionale.Prodotti animali delle seguenti specie: bovini (comprese le specie bubaluse bison), suini, ovini, caprini, equidi e pollame1. Principi generali1.1. Le produzioni animali rappresentano una componente dell’attività dinumerose aziende agricole operanti nel settore dell’agricoltura biologica.1.2. Le produzioni animali devono contribuire all’equilibrio dei sistemidi produzione agricola rispondendo alle esigenze di elementi nutritividelle colture e migliorando la sostanza organica del suolo. Esse contri-B O O K S E I 150


Capitolo 7buiscono in tal modo a creare e a mantenere rapporti di complementaritàfra terra e vegetale, vegetale e animali, animale e terra. Quale parte diquesto concetto, la produzione senza terra non è conforme alle norme delpresente regolamento.1.3. Impiegando risorse naturali rinnovabili (deiezioni zootecniche, colturedi leguminose, colture foraggere), il binomio coltura-allevamento e isistemi di pascolo consentono la salvaguardia e il miglioramento della fertilitàdel suolo a lungo termine e contribuiscono allo sviluppo di un’agricolturasostenibile.1.4. L’allevamento praticato nel quadro dell’agricoltura biologica è unaproduzione legata alla terra. Tranne qualora esista un’autorizzazioneeccezionale del presente allegato, gli animali devono disporre di un’areadi pascolo. Il numero di capi per unità di superficie sarà limitato in misuratale da consentire una gestione integrata delle produzioni animali evegetali a livello di unità di produzione e in modo da ridurre al minimoogni forma di inquinamento, in particolare del suolo e delle acque superficialie sotterranee. La consistenza del patrimonio zootecnico sarà essenzialmenteconnessa alla superficie disponibile al fine di evitare i problemidel sovrappascolo e dell’erosione e di consentire lo spargimento delledeiezioni animali onde escludere danni all’ambiente. Nel capitolo 7 figuranonorme dettagliate per l’uso di deiezioni organiche.1.5. Nell’agricoltura biologica, tutti gli animali appartenenti ad una stessaunità di produzione devono essere allevati nel rispetto delle normecontenute nel presente regolamento.1.6. Tuttavia è ammessa nell’azienda la presenza di animali che non sonoallevati secondo le disposizioni del presente regolamento purché l’allevamentodi questi animali abbia luogo in un’unità distinta, provvista di stallee pascoli nettamente separati da quelli adibiti alla produzione conformealle norme del presente regolamento, e a condizione che si tratti dianimali di specie diversa.1.7. In deroga a questo principio, gli animali che non sono allevati secondole disposizioni del presente regolamento possono utilizzare, ogni annoper un periodo limitato di tempo, il pascolo di unità conformi al regolamentostesso, purché tali animali provengano da allevamenti estensivi[come definito all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 950/97e, ove si tratti di specie non menzionate in tale regolamento, il numero dianimali per ettaro sia equivalente a 170 kg di azoto per ettaro all’annoB O O K S E I 151


Capitolo 7come definito nell’allegato VII del presente regolamento] e nessun altroanimale soggetto alle prescrizioni del presente regolamento sia presentesullo stesso pascolo nello stesso tempo. Questa deroga è subordinataall’autorizzazione preventiva dell’organismo o dell’autorità di controllo.1.8. In forza di una seconda deroga a questo principio, gli animali allevatisecondo le prescrizioni del presente regolamento possono utilizzareun’area di pascolo comune purché:a) l’area non sia stata trattata con prodotti diversi da quelli previsti all’allegatoII del presente regolamento per un periodo di almeno tre anni;b) qualsiasi animale che utilizzi il pascolo in questione e non sia soggettoalle prescrizioni del presente regolamento provenga da allevamentiestensivi, quali definiti all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento(CE) n. 950/97; oppure, ove si tratti di specie non menzionate in taleregolamento, il numero di animali per ettaro sia equivalente a 170 kgdi azoto per ettaro all’anno come definito nell’allegato VII del presenteregolamento;c) i prodotti animali derivanti da animali allevati secondo le disposizionidel presente regolamento, nel periodo in cui utilizzavano il pascolocomune, non siano considerati di origine biologica, a meno che sidimostri in modo soddisfacente all’organismo o all’autorità di controlloche essi sono stati nettamente separati da altri animali nonrispondenti ai requisiti del presente regolamento.2. Conversione2.1. Conversione di aree associate a produzioni animali biologiche2.1.1. In caso di conversione di un’unità di produzione, l’intera superficiedell’unità utilizzata per l’alimentazione <strong>degli</strong> animali deve risponderealle norme di produzione dell’agricoltura biologica, utilizzando i periodidi conversione stabiliti <strong>nella</strong> parte A del presente allegato “Vegetali e prodottivegetali”.2.1.2. In deroga a questo principio, il periodo di conversione può essereridotto di 1 anno per i pascoli, i parchetti all’aperto e gli spiazzi liberi utilizzatida specie non erbivore. Detto periodo può essere ridotto a 6 mesise le aree interessate non sono state sottoposte, in anni recenti, a trattamenticon prodotti diversi da quelli previsti nell’allegato II del presenteregolamento. Questa deroga deve essere autorizzata dall’organismo o dall’autoritàdi controllo.B O O K S E I 152


Capitolo 72.2. Conversione di animali e prodotti animali2.2.1. I prodotti animali possono essere venduti con la denominazionebiologica soltanto se gli animali sono stati allevati secondo le norme delpresente regolamento per un periodo di almeno:– 12 mesi per gli equini ed i bovini (comprese le specie Bubalus eBison) destinati alla produzione di carne ed in ogni caso per almenotre quarti della loro vita;– 6 mesi per i piccoli ruminanti ed i suini; tuttavia, per un periodo transitorioche scade il 24 agosto 2003, il periodo per i suini è di 4 mesi;– 6 mesi per gli animali da latte; tuttavia per un periodo transitorio chescade il 24 agosto 2003, il periodo è di 3 mesi;– 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età edestinato alla produzione di carne;– 6 settimane per le ovaiole.2.2.2. In deroga al paragrafo 2.2.1 e per la costituzione del patrimonio, ivitelli e i piccoli ruminanti che sono destinati alla produzione di carnepossono essere venduti con la denominazione biologica per un periodotransitorio che scade il 31 dicembre 2003, purché:– provengano da un allevamento estensivo;– siano stati allevati nell’unità biologica fino al momento della venditao della macellazione per un periodo minimo di 6 mesi per i vitelli e di2 mesi per i piccoli ruminanti;– l’origine <strong>degli</strong> animali sia conforme alle condizioni di cui al quarto equinto trattino del paragrafo 3.4.2.3. Conversione simultanea2.3.1. In deroga ai punti 2.2.1, 4.2 e 4.4 nel caso di conversione simultaneadell’intera unità di produzione - compresi animali, pascoli e/o area utilizzataper il foraggio - il periodo totale di conversione combinato per tuttiquesti elementi è ridotto a 24 mesi, fatte salve le condizioni seguenti:a) la deroga si applica soltanto agli animali esistenti e alla loro progeniee nel contempo anche all’area utilizzata per foraggio/pascolo primadell’inizio della conversione;b) gli animali sono nutriti principalmente con prodotti dell’unità di produzione.3. Origine <strong>degli</strong> animali3.1. Nella scelta delle razze o delle varietà si deve tener conto della capa-B O O K S E I 153


Capitolo 7cità <strong>degli</strong> animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vitalitàe resistenza alle malattie. Inoltre le razze e le varietà devono essereselezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessicon alcune razze e varietà utilizzate <strong>nella</strong> produzione intensiva (adesempio sindrome da stress dei suini, PME, morte improvvisa, abortospontaneo, nascita difficoltosa con taglio cesareo, ecc.), dando la preferenzaa razze e varietà autoctone.3.2. Gli animali devono provenire da unità di produzione che osservinole norme di produzione di cui all’articolo 6 e al presente allegato ed esseremantenuti per tutta la loro vita in questo sistema di produzione.3.3. Come prima deroga e previa autorizzazione dell’organismo o dell’autoritàdi controllo, il bestiame esistente nell’unità di produzione che non èconforme alle norme del presente regolamento può essere convertito.3.4. Come seconda deroga, in caso di prima costituzione del patrimonioe in mancanza di un numero sufficiente di animali ottenuti con metodibiologici, possono essere introdotti nelle unità di produzione biologicheanimali ottenuti con metodi non biologici alle seguenti condizioni:– pollastrelle destinate alla produzione di uova, purché in età non superiorealle 18 settimane;– pulcini destinati alla produzione di carne, con meno di 3 giorni quandolasciano l’unità in cui sono stati prodotti;– bufali di meno di 6 mesi;– vitelli e puledri allevati secondo le norme del presente regolamentosubito dopo lo svezzamento e in ogni caso di meno di 6 mesi;– pecore e capre allevate secondo le norme del presente regolamentosubito dopo lo svezzamento e in ogni caso di meno di 45 giorni;– suinetti allevati secondo le norme del presente regolamento subitodopo lo svezzamento e di peso inferiore a 25 kg.3.5. La suddetta deroga, che deve essere preventivamente autorizzatadall’organismo o dall’autorità di controllo, è applicabile durante unperiodo transitorio che scade il 31 dicembre 2003.3.6. Come terza deroga, il rinnovo o la ricostituzione del patrimoniosono autorizzati dall’organismo o dall’autorità di controllo in mancanzadi animali ottenuti con metodi biologici e nei seguenti casi:a) elevata mortalità <strong>degli</strong> animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi;b) pollastrelle di età non superiore a 18 settimane destinate alla produzionedi uova;B O O K S E I 154


Capitolo 7c) pollame di meno di tre giorni destinato alla produzione di carne e suinettisubito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 25 kg.I casi di cui alle lettere b) e c) sono autorizzati per un periodo transitorioche scade il 31 dicembre 2003.3.7. Nel caso di suini, pollastrelle e pollame destinato (110) alla produzionedi carne, questa deroga transitoria è riesaminata prima della scadenzaper vagliare eventuali possibilità di proroga di tale scadenza.3.8. Come quarta deroga, al fine di completare l’incremento naturale e digarantire il rinnovo del patrimonio, in mancanza di animali ottenuti conmetodi biologici e unicamente con l’autorizzazione dell’organismo o dell’autoritàdi controllo, possono essere introdotti annualmente, entro unmassimo del 10% del bestiame bovino o equino adulto (comprese le specieBubalus e Bison) e del 20% del bestiame suino, ovino o caprino adultodell’azienda, animali - ad esempio animali di sesso femminile (nullipari)- provenienti da allevamenti non biologici.3.9. Le percentuali previste dalla suddetta deroga non si applicano alleunità di produzione di meno di dieci equini o bovini, o di meno di cinquesuini, ovini o caprini. Per tali unità qualsiasi rinnovo di cui sopra èlimitato al massimo di un capo all’anno.3.10. Dette percentuali possono essere maggiorate, fino al 40%, dietroparere favorevole dell’organismo o dell’autorità di controllo, nei seguenticasi particolari:– estensione significativa dell’azienda;– cambiamento della razza;– sviluppo di una nuova produzione.3.11. Come quinta deroga, l’introduzione di maschi riproduttori provenientida allevamenti non biologici è autorizzata a condizione che gli animalivengano successivamente allevati e nutriti per il resto della loro vitasecondo le norme enunciate nel presente regolamento.3.12. Qualora gli animali provengano da unità non conformi al presenteregolamento, secondo le condizioni e i limiti indicati ai punti da 3.3 a3.11, i relativi prodotti potranno essere venduti come prodotti biologicisoltanto se saranno stati rispettati i periodi indicati al punto 2.2.1; nelcorso di detti periodi devono essere osservate tutte le norme enunciatenel presente regolamento.3.13. Nel caso di animali ottenuti da unità non conformi al presenteB O O K S E I 155


Capitolo 7regolamento si deve rivolgere particolare attenzione alle norme sanitarie.L’organismo o l’autorità di controllo può prescrivere, a seconda dellasituazione locale, disposizioni particolari come controlli preventivi eperiodi di quarantena.3.14. La Commissione presenterà una relazione entro il 31 dicembre2003 relativa alla disponibilità di animali allevati con metodi biologici perpresentare, se del caso, una proposta al comitato permanente, volta adassicurare che tutta la produzione di carne con metodi biologici provengada animali nati e cresciuti in aziende che praticano il metodo di produzionebiologico.4. Alimentazione4.1. L’alimentazione è finalizzata a una produzione di qualità piuttostoche a massimizzare la produzione stessa, rispettando nel contempo le esigenzenutrizionali <strong>degli</strong> animali nei vari stadi fisiologici. Le pratiche diingrasso sono autorizzate <strong>nella</strong> misura in cui sono reversibili in qualsiasistadio dell’allevamento. È vietata l’alimentazione forzata.4.2. Gli animali devono essere alimentati con alimenti biologici.4.3. Inoltre gli animali devono essere allevati in conformità delle normedel presente allegato, preferibilmente con alimenti prodotti dall’unità o,qualora ciò non sia possibile, con alimenti provenienti da altre unità oimprese conformantisi alle disposizioni del presente regolamento.4.4. L’incorporazione <strong>nella</strong> razione alimentare di alimenti in fase di conversioneè autorizzata fino ad un massimo del 30% in media della formulaalimentare. Allorché gli alimenti in fase di conversione provengonoda un’unità della propria azienda, la percentuale può arrivare al 60%.Tali percentuali sono espresse in percentuale di sostanza secca <strong>degli</strong> alimentidi origine agricola (112).4.5. L’alimentazione di base dei mammiferi giovani è il latte naturale, dipreferenza quello materno. Tutti i mammiferi devono essere nutriti conlatte naturale per un periodo minimo che dipende dalle varie specie: 3mesi per bovini (incluse le specie Bubalus e Bison) ed equini, 45 giorniper ovini e caprini e 40 giorni per i suini.4.6. Se del caso, gli Stati membri designano le zone o le regioni in cui èpraticabile la transumanza (compresi gli spostamenti di animali verso ipascoli montani), fatte salve le disposizioni sull’alimentazione <strong>degli</strong> animalidi cui al presente allegato.B O O K S E I 156


Capitolo 74.7. Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi in massimaparte sul pascolo, tenuto conto delle disponibilità di pascoli nei variperiodi dell’anno. Almeno il 60% della materia secca di cui è compostala razione giornaliera deve essere costituito da foraggi freschi, essiccati oinsilati. Tuttavia l’autorità o l’organismo di controllo può permettere, pergli animali da latte, la riduzione al 50% per un periodo massimo di 3 mesiall’inizio della lattazione.4.8. In deroga al punto 4.2 è autorizzato, durante un periodo transitorioche scade il 24 agosto 2005, l’impiego in proporzioni limitate di alimenticonvenzionali, qualora l’allevatore non sia in grado di procurarsi alimentiesclusivamente ottenuti con metodi di produzione biologica. La percentualemassima annua autorizzata di alimenti convenzionali è del 10%per gli erbivori e del 20% per le altre specie. Dette percentuali sono calcolateannualmente in rapporto alla materia secca <strong>degli</strong> alimenti di origineagricola. La percentuale massima autorizzata di alimenti convenzionali<strong>nella</strong> razione giornaliera, fatta eccezione per i periodi di transumanza,è pari al 25%, calcolata in percentuale di materia secca.4.9. In deroga al paragrafo 4.8, nei casi di perdita della produzioneforaggiera, di focolai di malattie infettive, di contaminazione ad opera disostanze tossiche o in seguito a incendi, le autorità competenti <strong>degli</strong> Statimembri possono autorizzare, per un periodo di tempo limitato e per unazona determinata, una percentuale più alta di mangimi convenzionalisempreché tale autorizzazione sia giustificata. Previa approvazione dell’autoritàcompetente, l’autorità o l’organismo di controllo applica la presentederoga a singoli operatori. Gli Stati membri si informano reciprocamentee informano la Commissione in merito alle deroghe concesse.4.10. Per il pollame la razione utilizzata <strong>nella</strong> fase d’ingrasso deve contenerealmeno il 65% di un miscuglio di cereali, colture proteiche e semioleosi.4.11. I foraggi freschi, essiccati o insilati devono essere aggiunti allarazione giornaliera di suini e pollame.4.12. Solo i prodotti elencati nell’allegato II, parte D, sezioni 1.5 e 3.1possono essere usati rispettivamente come additivi e come ausiliari di fabbricazionedi insilati.4.13. Le materie prime di origine agricola per mangimi convenzionali possonoessere usate per l’alimentazione <strong>degli</strong> animali solo se elencate nell’allegatoII, parte C, sezione C.1 (materie prime di origine vegetale per man-B O O K S E I 157


Capitolo 7gimi), fatte salve le restrizioni quantitative previste dal presente allegato, esolo se sono prodotte o preparate senza uso di solventi chimici.4.14. Le materie prime di origine animale per mangimi (convenzionali,prodotte biologicamente) elencate nell’allegato II, parte C, sezione C. 2,possono essere usate solo nel rispetto delle restrizioni quantitative previstedal presente allegato.4.15. Al più tardi il 24 agosto 2003, la parte C, sezioni 1, 2, 3 e la parteD dell’allegato II sono rivedute allo scopo di ritirarne in particolare lematerie prime convenzionali di mangimi di origine agricola prodotti inquantità sufficiente <strong>nella</strong> comunità secondo il metodo di produzione biologico.4.16. Per soddisfare le esigenze nutrizionali <strong>degli</strong> animali, possono essereusati per l’alimentazione animale solo i prodotti elencati nell’allegatoII, parte C, sezione 3 (materie prime di origine minerale per mangimi), ela parte D, sezioni 1.1 (elementi in tracce) e 1.2 (vitamine, provitamine esostanze di effetto analogo chimicamente ben definite).4.17. Solo i prodotti elencati nell’allegato II, parte D, sezioni 1.3 (enzimi)e 1.4 (microrganismi), 1.6 (agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti),2 (alcuni prodotti utilizzati nell’alimentazione animale) e 3 (ausiliaridi fabbricazione dei mangimi) possono essere usati nell’alimentazione<strong>degli</strong> animali per gli scopi indicati per le suddette categorie.Antibiotici, coccidiostatici, medicinali, stimolanti della crescita o altresostanze intese a stimolare la crescita o la produzione non sono utilizzatinell’alimentazione <strong>degli</strong> animali.4.18. Alimenti, materie prime per mangimi, mangimi composti, additiviper mangimi, ausiliari di fabbricazione dei mangimi e certi prodotti usatinell’alimentazione animale non devono essere stati prodotti con l’impiegodi organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.5. Profilassi e cure veterinarie5.1. La profilassi <strong>nella</strong> zootecnica biologica è basata sui seguenti principi:a) scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali, comespecificato nel capitolo 3;b) applicazione di pratiche di allevamento adeguate alle esigenze di ciascunaspecie che stimolino un’elevata resistenza alle malattie ed evitinole infezioni;B O O K S E I 158


Capitolo 7c) uso di alimenti di alta qualità, abbinato a movimento regolare fisico eaccesso ai pascoli, stimolando così le difese immunologiche naturali<strong>degli</strong> animali;d) adeguata densità <strong>degli</strong> animali, evitando così il sovraffollamento equalsiasi problema sanitario che ne potrebbe derivare.5.2. I suddetti principi dovrebbero limitare i problemi sanitari, in mododa tenerli sotto controllo essenzialmente mediante prevenzione.5.3. Se, malgrado le suddette misure preventive, un animale è malato oferito, esso deve essere curato immediatamente e, se necessario, isolato inappositi locali.5.4. L’uso di medicinali veterinari nell’agricoltura biologica deve essereconforme ai seguenti principi:a) i prodotti fitoterapici (ad esempio estratti vegetali - esclusi gli antibiotici- essenze, ecc.), omeopatici (ad esempio sostanze vegetali, animalio minerali), gli oligoelementi e i prodotti elencati all’allegato II,parte C, sezione 3, sono preferiti agli antibiotici o ai medicinali veterinariallopatici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano efficaciaterapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze chehanno richiesto la cura;b) qualora l’uso dei suddetti prodotti non sia verosimilmente efficace, onon si dimostri tale per le malattie o le ferite, e qualora la cura siaessenziale per evitare sofferenze o disagi all’animale, possono essereutilizzati antibiotici o medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesichimica sotto la responsabilità di un veterinario; c) è vietato l’usodi medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o diantibiotici per trattamenti preventivi.5.5. Oltre ai suddetti principi, si applicano le seguenti norme:a) è vietato l’impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o laproduzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolantiartificiali della crescita) nonché l’uso di ormoni o sostanze analoghedestinati a controllare la riproduzione (ad esempio al fine di indurreo sincronizzare gli estri) o ad altri scopi. Tuttavia possono essere somministratiormoni a singoli animali nell’ambito di trattamenti terapeuticiveterinari;b) sono autorizzati le cure veterinarie <strong>degli</strong> animali, nonché i trattamenti<strong>degli</strong> edifici, delle attrezzature e dei locali prescritti dalla normativanazionale o comunitaria, compreso l’impiego di sostanze immunologichead uso veterinario se è riconosciuta la presenza di malattie <strong>nella</strong>B O O K S E I 159


Capitolo 7zona in cui è situata l’unità di produzione.5.6. Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessariospecificare in modo chiaro: il tipo di prodotto (indicando anche i principiattivi in esso contenuti) e i dettagli della diagnosi; la posologia; il metododi somministrazione; la durata del trattamento e il tempo di sospensionestabilito dalla legge. Queste informazioni devono essere dichiarateall’autorità o all’organismo di controllo prima che gli animali o i prodottianimali siano commercializzati con la denominazione biologica. Glianimali trattati devono essere chiaramente identificati, singolarmente peril bestiame di grandi dimensioni; singolarmente o a gruppi per il pollamee il bestiame di piccole dimensioni.5.7. Il tempo di sospensione tra l’ultima somministrazione di medicinaliveterinari allopatici ad un animale in condizioni normali di utilizzazionee la produzione di derrate alimentari ottenuta con metodi biologici dadetti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito dallalegge o, qualora tale tempo non sia precisato, di 48 ore.5.8. Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e deipiani obbligatori di eradicazione attuati negli Stati membri, nel caso incui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di due o massimotre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatici ottenutiper sintesi chimica o antibiotici in un anno (o a più di un ciclo di trattamentise la sua vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessatio i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodottiottenuti conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Talianimali devono essere sottoposti ai periodi di conversione previsti al capitolodel presente allegato, con il consenso dell’autorità o dell’organismodi controllo.6. Metodi di gestione zootecnica, trasporto ed identificazionedei prodotti animali6.1. Metodi zootecnici6.1.1. In linea di principio, la riproduzione di animali allevati biologicamentedeve basarsi su metodi naturali. È tuttavia consentita l’inseminazioneartificiale. Sono invece vietate altre forme di riproduzione artificialeo assistita (ad esempio il trapianto di embrioni).6.1.2. Operazioni quali l’applicazione di anelli di gomma alle code <strong>degli</strong>B O O K S E I 160


Capitolo 7ovini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o ladecornazione non devono essere praticate sistematicamente sugli animalinell’agricoltura biologica. Alcune di queste operazioni possono tuttaviaessere autorizzate dall’autorità o dall’organismo di controllo per motivi disicurezza (ad esempio decornazione <strong>degli</strong> animali giovani) o al fine dimigliorare la salute, il benessere o l’igiene <strong>degli</strong> animali. Tali operazionidevono essere effettuate all’età più opportuna da personale qualificato,riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali.6.1.3. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti ele pratiche tradizionali di produzione (suini, manzi, capponi, ecc.) masolo alle condizioni stabilite nell’ultima frase del punto 6.1.2.6.1.4. È vietata la stabulazione fissa. Ciò nondimeno, in deroga a taleprincipio, l’autorità o l’organismo di controllo può autorizzare tale prassisu un singolo animale, previa motivazione da parte dell’operatore checiò è necessario per ragioni di sicurezza o benessere dell’animale e chetale prassi viene applicata solo per un limitato periodo di tempo.6.1.5. In deroga alle disposizioni del punto 6.1.4, la stabulazione fissapuò essere praticata in edifici esistenti prima del 24 agosto 2000, purchésia previsto regolare movimento fisico e l’allevamento avvenga conformementeai requisiti in materia di benessere <strong>degli</strong> animali, con zone confortevoliprovviste di lettiera nonché gestione individuale. Tale deroga, chedev’essere autorizzata dall’autorità o dall’organismo di controllo, si applicaper un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2010.6.1.6. Con un’ulteriore deroga, nelle piccole aziende è permessa la stabulazionefissa se non è possibile allevare gli animali in gruppi adeguatiai requisiti di comportamento, purché almeno due volte alla settimanaabbiano accesso a pascoli o a spazi liberi all’aperto. Tale deroga, chedev’essere autorizzata dall’autorità o dall’organismo di controllo, si applicaad aziende che soddisfano le norme nazionali in materia di zootecniabiologica vigenti fino al 24 agosto 2000, in mancanza, le norme privateaccettate o riconosciute dagli Stati membri.6.1.7. Anteriormente al 31 dicembre 2006 la Commissione presenta unarelazione sull’attuazione del punto 6.1.5.6.1.8. Se gli animali vengono allevati in gruppo, la dimensione di quest’ultimodeve essere commisurata alle fasi di sviluppo e alle esigenzecomportamentali delle specie interessate. È vietato tenere gli animali incondizioni, o sottoporli ad un regime alimentare, che possano indurreB O O K S E I 161


Capitolo 7anemia.6.1.9. L’età minima per la macellazione del pollame è di:81 giorni per i polli,150 giorni per i capponi,49 giorni per le anatre di Pechino,70 giorni per le femmine di anatra muta,84 giorni per i maschi di anatra muta,92 giorni per le anatre bastarde,94 giorni per le faraone,140 giorni per i tacchini e le oche.Ove i produttori non rispettino queste età minime per la macellazione,devono usare ceppi a crescita lenta.6.2. Trasporto6.2.1 Il trasporto <strong>degli</strong> animali deve effettuarsi in modo da affaticare ilmeno possibile gli animali, conformemente alla normativa nazionale ocomunitaria in vigore. Le operazioni di carico e scarico devono svolgersicon cautela e senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica per costringeregli animali. È vietato l’uso di calmanti allopatici prima e nel corso deltrasporto.6.2.2. Nella fase che porta alla macellazione e al momento della macellazionegli animali devono essere trattati in modo da ridurre al minimo lostress.6.3. Identificazione dei prodotti animali6.3.1. L’identificazione <strong>degli</strong> animali e dei prodotti animali deve esseregarantita per tutto il ciclo di produzione, preparazione, trasporto e commercializzazione.7. Deiezioni zootecniche7.1. Il quantitativo totale impiegato nell’azienda di deiezioni zootecnichesecondo la definizione della direttiva 91/676/CEE non può superare 170kg N per ettaro all’anno di superficie agricola utilizzata, quantitativo previstonell’allegato III della suddetta direttiva. Se necessario, la densitàtotale <strong>degli</strong> animali sarà ridotta per evitare il superamento dei limitisopracitati.7.2. Per determinare la appropriata densità <strong>degli</strong> animali di cui sopra leB O O K S E I 162


Capitolo 7unità di bestiame adulto equivalenti a 170 kg N/ha per anno di superficieagricola utilizzata per le varie categorie di animali saranno determinatedalle autorità competenti <strong>degli</strong> Stati membri tenendo conto, a titoloorientativo, della tabella riportata nell’allegato VII.7.3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Statimembri qualsiasi variazione rispetto alla tabella e le ragioni che giustificanotali modifiche. Tale prescrizione si riferisce soltanto al calcolo delnumero massimo di animali, allo scopo di garantire che il limite di 170 kgdi azoto da deiezioni zootecniche/ha/anno non sia superato. Ciò lasciaimpregiudicata la densità del bestiame ai fini della salute e del benessere<strong>degli</strong> animali di cui al capitolo 8 e nell’allegato VIII.7.4. Le aziende che praticano il metodo di produzione biologico possonostabilire una cooperazione esclusivamente (118) con altre aziende edimprese soggette alle disposizioni di cui al presente regolamento ai finidello spargimento delle deiezioni in eccesso prodotto con metodi biologici.Il limite massimo di 170 kg di azoto di effluenti/ha/anno di superficieagricola utilizzata sarà calcolato in base all’insieme delle unità di produzionebiologica che partecipano alla cooperazione.7.5. Gli Stati membri possono stabilire limiti inferiori a quelli specificatinei punti da 7.1 a 7.4, tenendo conto delle caratteristiche della zona inquestione, dell’applicazione di altri fertilizzanti azotati al terreno e dell’apportodi azoto alle colture mediante assorbimento dal suolo.7.6. Gli impianti destinati allo stoccaggio di deiezioni zootecniche devonoessere di capacità tale da impedire l’inquinamento delle acque per scaricodiretto o ruscellamento e infiltrazione nel suolo.7.7. Onde garantire la corretta gestione della fertilizzazione, gli impiantiper le deiezioni zootecniche devono avere una capacità di stoccaggiosuperiore a quella richiesta per il periodo più lungo dell’anno nel quale laconcimazione del terreno non è opportuna (conformemente alle corretteprassi agricole stabilite dagli Stati membri) o è vietata, nel caso in cui leunità di produzione siano situate in una zona definita vulnerabile per initrati.8. Aree di pascolo e edifici zootecnici8.1. Principi generaliB O O K S E I 163


Capitolo 78.1.1. Le condizioni di stabulazione <strong>degli</strong> animali devono rispondere alleloro esigenze biologiche ed etologiche (per esempio quelle di caratterecomportamentale per quanto concerne libertà di movimento e benessereadeguati). Gli animali devono disporre di un accesso agevole alle mangiatoiee agli abbeveratoi. L’isolazione, il riscaldamento e l’aerazione deilocali di stabulazione devono garantire che la circolazione dell’aria, i livellidi polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e la concentrazionedi gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali. I localidevono consentire un’abbondante ventilazione e illuminazione naturale.8.1.2. I pascoli, gli spiazzi liberi e i parchetti all’aria aperta devono all’occorrenzaoffrire, in funzione delle condizioni climatiche locali e dellerazze in questione, un riparo sufficiente dalla pioggia, dal vento, dal solee dalle temperature estreme.8.2. Densità del bestiame e protezione della vegetazione da un pascoloeccessivo8.2.1. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle regioniaventi condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all’aperto.8.2.2. La densità di bestiame nelle stalle deve assicurare il conforto e ilbenessere <strong>degli</strong> animali in funzione, in particolare, della specie, dellarazza e dell’età <strong>degli</strong> animali. Si terrà conto altresì delle esigenze comportamentali<strong>degli</strong> animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall’entitàdel gruppo. La densità ottimale sarà quella che garantisce il massimobenessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente perstare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi, assumere tutte leposizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsie sbattere le ali.8.2.3. Le superfici minime delle stalle e <strong>degli</strong> spiazzi liberi all’aperto e lealtre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animalisono riportate nell’allegato VIII.8.2.4. La densità del bestiame tenuto all’aperto in pascoli, altri terrenierbosi, lande, paludi, brughiere e altri habitat naturali o seminaturalideve essere sufficientemente bassa in modo da evitare che il suolo diventifangoso e la vegetazione sia eccessivamente brucata.8.2.5. I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono esserepuliti e disinfettati per evitare contaminazioni e la proliferazione di orga-B O O K S E I 164


Capitolo 7nismi patogeni. Soltanto i prodotti elencati nell’allegato II, parte E, possonoessere utilizzati per la pulizia e disinfezione delle stalle e <strong>degli</strong>impianti zootecnici. Le feci, le urine, gli alimenti non consumati o frammentidi esso devono essere rimossi con la necessaria frequenza, al fine dilimitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori. Soltanto i prodottielencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, possono essere utilizzatiper l’eliminazione di insetti e altri parassiti nei fabbricati e negli altriimpianti dove viene tenuto il bestiame.8.3. Mammiferi8.3.1. Fatte salve le disposizioni del punto 5.3, tutti i mammiferi devonoavere accesso a pascoli o a spiazzi liberi o a parchetti all’aria aperta chepossono essere parzialmente coperti, e devono essere in grado di usaretali aree ogniqualvolta lo consentano le loro condizioni fisiologiche, lecondizioni climatiche e lo stato del terreno, a meno che vi siano requisiticomunitari o nazionali relativi a specifici problemi di salute <strong>degli</strong> animaliche lo impediscano. Gli erbivori devono avere accesso ai pascoli ogniqualvoltalo consentano le condizioni.8.3.2. Nei casi in cui gli erbivori hanno accesso ai pascoli durante ilperiodo del pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permetteagli animali la libertà di movimento, si può derogare all’obbligo diprevedere spiazzi liberi o parchetti all’aria aperta nei mesi invernali.8.3.3. Fatta salva l’ultima frase del punto 8.3.1, i tori di più di un anno di etàdevono avere accesso a pascoli o a spiazzi liberi o a parchetti all’aria aperta.8.3.4. In deroga al punto 8.3.1, la fase finale di ingrasso dei bovini, deisuini e delle pecore per la produzione di carne può avvenire in stalla, purchéil periodo in stalla non superi un quinto della loro vita e comunqueper un periodo massimo di tre mesi.8.3.5. I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli.Almeno metà della superficie totale del pavimento deve esseresolida, il che significa né grigliato, né graticciato.8.3.6. I locali di stabulazione devono avere a disposizione ungiaciglio/area di riposo confortevole, pulito e asciutto con una superficiesufficiente, costituito da una costruzione solida non fessurata. L’area diriposo deve comportare una lettiera ampia e asciutta, costituita da pagliao da materiali naturali adatti. La lettiera può essere depurata e arricchitacon tutti i prodotti minerali autorizzati come concime nell’agricolturaB O O K S E I 165


Capitolo 7biologica ai sensi dell’allegato II, parte A.8.3.7. Per quanto riguarda l’allevamento di vitelli, a decorrere dal 24agosto 2000, tutte le aziende senza eccezioni si conformano alla direttiva91/629/CEE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezionedei vitelli. È tuttavia vietato l’allevamento di vitelli in box individualidopo una settimana di età.8.3.8. Per quanto riguarda l’allevamento dei suini, a decorrere dal 24agosto 2000, tutte le aziende si conformano alla direttiva 91/630/CEE delConsiglio, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.Tuttavia le scrofe devono essere tenute in gruppi, salvo che nelle ultimefasi della gestazione e durante l’allattamento. I lattonzoli non possonoessere tenuti in batterie iaflat decksli o in gabbie apposite. Gli spazi riservatial movimento devono permettere le deiezioni per consentire agli animalidi grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati.8.4. Pollame.8.4.1. Il pollame deve essere allevato all’aperto e non può essere tenutoin gabbie.8.4.2. Gli uccelli acquatici devono avere accesso a un corso d’acqua, auno stagno o a un lago ogniqualvolta le condizioni climatiche lo consentanoper rispettare le esigenze di benessere <strong>degli</strong> animali o le condizioniigieniche.8.4.3. I ricoveri per il pollame devono soddisfare le seguenti condizioniminime:– almeno un terzo deve essere solido, vale a dire non composto da assicelleo da graticciato, e dev’essere ricoperto di lettiera composta adesempio di paglia, trucioli di legno, sabbia o torba;– nei fabbricati adibiti all’allevamento di galline ovaiole una parte sufficientedella superficie accessibile alle galline deve essere destinataalla raccolta <strong>degli</strong> escrementi;– devono disporre di un numero sufficiente di posatoi di dimensioneadatta all’entità del gruppo e alla taglia dei volatili come stabilito nell’allegatoVIII.– devono essere dotati di uscioli di entrata/uscita di dimensioni adeguateai volatili, la cui lunghezza cumulata è di almeno 4 m per 100m2 della superficie utile disponibile per i volatili;– ciascun ricovero non deve contenere più di:4.800 polli,B O O K S E I 166


Capitolo 73.000 galline ovaiole,5.200 faraone,4.000 femmine di anatra muta o di Pechino,3.200 maschi di anatra muta o di Pechino o altre anatre,2.500 capponi, oche o tacchini.– la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per il pollame allevato perla produzione di carne per ciascuna unità di produzione non supera i1.600 m2.8.4.4. Per le galline ovaiole la luce naturale può essere completata conilluminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimodi 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturnosenza luce artificiale di almeno 8 ore.8.4.5. Il pollame deve poter accedere a parchetti all’aperto ogniqualvoltale condizioni climatiche lo consentano e, nei limiti del possibile, peralmeno un terzo della sua vita. I parchetti devono essere in maggior partericoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentireagli animali un facile accesso ad un numero sufficiente di abbeveratoie mangiatoie.8.4.6. Nell’intervallo tra l’allevamento di due gruppi di volatili si procederàad un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezionedel fabbricato e dei relativi attrezzi. Parimenti, al termine dell’allevamentodi un gruppo di volatili, il parchetto sarà lasciato a riposo peril tempo necessario alla ricrescita della vegetazione e per operare unvuoto sanitario. Gli Stati membri stabiliscono il periodo in cui il parchettodeve essere lasciato a riposo e comunicano la loro decisione allaCommissione e agli altri Stati membri. Questi requisiti non si applicanoa piccole quantità di pollame che non sia chiuso in un parchetto e che sialibero di razzolare tutto il giorno.8.5. Deroga generale in merito alla stabulazione del bestiame8.5.1. In deroga ai requisiti di cui ai punti 8.3.1, 8.4.2, 8.4. 3 e 8.4.5, e alledensità di stabulazione di cui all’allegato VIII, le autorità competenti <strong>degli</strong>Stati membri possono concedere deroghe ai requisiti di detti punti e dell’allegatoVIII per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2010. Talederoga si applica esclusivamente alle aziende dedite all’allevamento aventiedifici preesistenti, costruiti anteriormente al 24 agosto 1999 e <strong>nella</strong> misurain cui tali edifici adibiti all’allevamento soddisfano le norme nazionali concernentila produzione biologica in vigore anteriormente a tale data o, inB O O K S E I 167


Capitolo 7mancanza, le norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.8.5.2. Gli operatori che beneficiano di tale deroga presentano all’autoritào all’organo di ispezione un piano contenente le misure che garantiscono,fino al termine della deroga, il rispetto delle disposizioni contenute nelpresente regolamento.B O O K S E I 168


BibliografiaBookse n. 6VademecumBibliografiasuiMangimiTesti consultatiR. Chiumenti - Costruzioni rurali 1987 ed. Ed agricole.Fonti: C.R.P.A.; Mees Veerdinne, K. et al. 1980 -Effluents from Livestock, Applied Sc. Publ.,London, p. 400; Van den Meer, H.G. et al., 1987 -Animal manure on grassland and fodder crops.Fertilizer or wastes?, Martinus Nijhoff Publ., Dordrecht, p. 140; AAVV,1984 - L’elevage porcine et l’environment, ITP-GIDA, Paris, p. 70.Fonti: C.R.P.A..; Veneri, A., 1990 - Informatore Zootecnico, 37 (13) p. 27-32.Toderi, G., 1991 - Guida all’uso razionale dei prodotti chimici. Schede diorientamento. Barbabietola da zucchero, Ager, Roma.Proposta di Regolamento di Polizia Rurale per i comuni della Provinciadi Pordenone - Provincia di Pordenone.B O O K S E I 169


È consentita la riproduzione e la traduzione,sia integrale che in riassunto, di articolie di notizie soltanto a condizioneche ne sia citata la fonte e per finidi sanità pubblica e non a scopo di lucro.Finito di stampare in Febbraio 2004500 copie

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