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CAPITOLO 1 Organizzazione delle strade e della segnaletica

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Codice <strong>della</strong> strada: la riforma 2010amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore <strong>della</strong> violazione stessa,del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I,sezione II, del titolo VI.Infine, si segnala che a seguito <strong>della</strong> soppressione <strong>della</strong> parola “gettare”presente nell’originaria formulazione dell’art 15, comma 1, lett. f),C.d.S., la condotta di chi getta cose o rifiuti da un veicolo è punitadall’art. 15 comma 3-bis C.d.S. solo nell’ipotesi in cui determini “insozzamento”<strong>della</strong> strada o <strong>delle</strong> sue pertinenze. Nel caso in cui, invece,l’oggetto gettato dal veicolo non determini insozzamento 1 , trovano applicazionele sanzioni di cui all’art. 15 comma 3 C.d.S.1.2. Pubblicità sulle <strong>strade</strong> e sui veicoli (art. 23 C.d.S.)La riforma del Codice <strong>della</strong> Strada in tema di pubblicità prende lemosse dalla sostituzione all’art. 23 comma 7 C.d.S. del termine “segnale”con quello di “cartello”, per indicare i servizi o le indicazioni agli u-tenti, richiamando così espressamente la terminologia propria del Codice(art. 39 C.d.S.) e del relativo Regolamento.La riforma interviene, poi, in tema di pubblicità sulle <strong>strade</strong>, ampliandonela possibilità del suo esercizio.Tale intervento è reso possibile consentendo ai Comuni di autorizzarederoghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamentodei segnali, e degli altri mezzi pubblicitari su tutte le <strong>strade</strong> di competenzae non solo su quelle di quartiere e su quelle locali.Tuttavia, l’ampliamento <strong>della</strong> possibilità di effettuare pubblicità sulle<strong>strade</strong>, è accompagnato da un aumento dei poteri degli organi di poliziaal fine di reprimere le forme di pubblicità abusiva.Infatti, la nuova formulazione dell’art. 23 comma 13-bis C.d.S. prevedeche gli organi di polizia stradale possano accedere sul fondo privatoove è collocato il mezzo pubblicitario abusivo, al fine di consentirne larimozione ad opera dell’ente proprietario o concessionario <strong>della</strong> strada 2 .1 La Circolare applicativa <strong>della</strong> riforma del Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza– del 12 agosto 2010 Prot. 300/A/11310/10/101/3/3/9 e relativi allegati, in www.interno.it hafornito una definizione di insozzamento ai fini dell’applicazione <strong>delle</strong> sanzione prevista dall’art. 15C.d.S.: “Per insozzamento si intende l’azione del conducente che imbratta la strada in modo sia permanenteche temporaneo, alterando le caratteristiche del fondo stradale e richiedendo, perciò, interventidi pulizia che non sono limitati al semplice spostamento dell’oggetto o del rifiuto gettato dal veicolo”.2 Secondo la Circolare applicativa (vedi retro sub nota 1) la facoltà di accesso consentita agli organidi polizia stradale è limitata alle operazioni di rimozione effettuate dal personale dell’ente proprietario oconcessionario <strong>della</strong> strada, con il quale, dovranno intercorrere dirette intese per le modalità pratiche di(segue)4 © IPSOA – Wolters Kluwer Italia S.r.l.


Capitolo 1 – <strong>Organizzazione</strong> <strong>delle</strong> <strong>strade</strong> e <strong>della</strong> <strong>segnaletica</strong>L’ente proprietario <strong>della</strong> strada ha, inoltre, la facoltà di disporre <strong>delle</strong> o-pere pubblicitarie rimosse, una volta spirato il termine di sessanta giornisenza che i soggetti coinvolti (autore <strong>della</strong> violazione, proprietario o possessoredel terreno) ne abbiano chiesto la restituzione 3 .Riguardo alla pubblicità sugli itinerari internazionali sulle auto<strong>strade</strong>, le<strong>strade</strong> extraurbane principali e relativi accessi, viene concessa la possibilità,previa autorizzazione dell’ente proprietario <strong>della</strong> strada, di apporre cartellidi valorizzazione e promozione del territorio, indicanti siti d’interesse turisticoe culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse 4 .Importanti novità, infine, riguardano la pubblicità non luminosa perconto di terzi sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative diutilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato e alle associazionisportive dilettantistiche.Viene consentita tale forma di pubblicità e, in tal senso, per ciò checoncerne i veicoli, la novella <strong>della</strong> l. 120/2010, prevede la modificadell’art. 57 Reg. C.d.S. 5 .attuazione <strong>della</strong> nuova norma. L’accesso, che deve essere adeguatamente documentato, non imponegaranzie difensive e consente di effettuare, altresì, le operazioni necessarie alla rimozione di eventualiostacoli che si oppongono all’accesso stesso, il cui onere economico è posto interamente a carico del responsabile<strong>della</strong> violazione. Tale previsione appare discutibile, soprattutto nella parte in cui si segnala lanon necessità di garanzie difensive per il proprietario del fondo e/o del cartello. Certamente, nel momentoin cui vi saranno le prime applicazioni <strong>della</strong> norma, il Ministero sarà costretto a diramare unanuova circolare che suggerisca, quanto meno, agli organi di polizia di comunicare al trasgressore <strong>della</strong>possibilità di servirsi di un difensore per l’esecuzione <strong>delle</strong> operazioni di rimozione, nonché <strong>della</strong> possibilitàdi poter fare dichiarazioni nel verbale.3 Secondo la Circolare applicativa (vedi retro sub nota 1) il termine decorre, a seconda <strong>della</strong>situazione di fatto, dalla diffida oppure dal momento <strong>della</strong> effettiva rimozione. Tale indicazionenon appare corretta in ragione <strong>della</strong> possibile applicazione dei termini previsti dalla l. 689/81quanto meno nell’ipotesi di preventiva diffida alla rimozione da parte dell’organo di polizia odell’ente proprietario <strong>della</strong> strada.4 Tali misure devono però attendere l’emanazione di un decreto ministeriale, per l’adozione delquale non è peraltro fissato un termine, che individuerà gli itinerari internazionali ai quali potranno applicarsile nuove disposizioni. Secondo la Circolare applicativa (vedi retro sub nota 1) in attesa di unagenerale revisione ed aggiornamento degli itinerari internazionali, viene stabilito che i divieti e le prescrizionidettati dal comma 7 dell’art. 23 C.d.S., in materia di tipologia ed ubicazione <strong>della</strong> cartellonisticapubblicitaria, siano limitati alle categorie di <strong>strade</strong> classificate come “auto<strong>strade</strong>” e “<strong>strade</strong> e-xtraurbane principali” (tipo A e B); per le “<strong>strade</strong> extraurbane secondarie” (tipo C), il divieto di collocazionedi cartelli pubblicitari potrà essere imposto solo nel caso in cui I’ente proprietario <strong>della</strong> strada,volta per volta, verifichi la sussistenza di comprovate ragioni di garanzia <strong>della</strong> sicurezza stradale, i cuicriteri saranno fissati da un decreto del Ministro <strong>delle</strong> Infrastrutture e dei Trasporti.5 Per quanta riguarda la pubblicità a mezzo di altri veicoli destinati a tale uso indicati nell’art. 57Reg. C.d.S. dovranno essere indicate le prescrizioni da osservare, in particolare per quanto attienel’obbligo che sostino nei luoghi consentiti dal Comune nei centri abitati. Le disposizioni relative alla(segue)© IPSOA – Wolters Kluwer Italia S.r.l. 5


Codice <strong>della</strong> strada: la riforma 20101.3. Pertinenze <strong>delle</strong> <strong>strade</strong> (art. 24 C.d.S.)La riforma ha previsto un comma 5-bis nell’art. 24 C.d.S. prescrivendoche, per esigenze di sicurezza <strong>della</strong> circolazione stradale connesse allacongruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio (in particolarele aree di servizio) <strong>delle</strong> auto<strong>strade</strong>, dovranno essere previste giànel progetto dell’autostrada medesima, nel rispetto <strong>delle</strong> disposizioni inmateria di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e<strong>delle</strong> attività commerciali.2. Segnaletica stradale. Segnali stradali temporaneiart. 6 l. n. 120/2010L’art. 6 <strong>della</strong> l. 120/10 è intervenuto sul tema <strong>della</strong> <strong>segnaletica</strong> stradalemodificando l’art. 38 C.d.S.In particolare, si è prevista la possibilità di collocare temporaneamentedei segnali stradali che impongono prescrizioni, anche in deroga agliartt. 6 e 7 C.d.S., non solo nei casi di urgenza o necessità, ma anche incaso di emergenza ovvero di attività ispettiva <strong>delle</strong> reti e degli impiantitecnologici posti sotto la piattaforma stradale.Tale previsione è stata accompagnata da un generale inasprimento<strong>delle</strong> sanzioni per chiunque, diverso dall’ente proprietario o concessionario<strong>della</strong> strada, collochi <strong>segnaletica</strong> irregolare ovvero vìoli le altre disposizionidell’art. 38 C.d.S. (la sanzione varia ora da 389 a 1.559 euro mentre,in precedenza, andava da 78 a 311 euro).3. Segnali stradali luminosiart. 7 l. n. 120/2010L’art. 7 <strong>della</strong> l. 120/10 ha riformato, in parte, mediante inserimento<strong>della</strong> lett. b-bis), l’art. 41 comma 1 C.d.S.La modifica ha aggiunto una nuova categoria di segnale luminoso chefino ad oggi non era ammessa: i tabelloni rilevatori <strong>della</strong> velocità in temporeale dei veicoli in transito.pubblicità sui veicolo non sono, perciò, immediatamente operative, ma richiedono l’approvazione dinorme attuative. Il d.P.R. dovrà essere emanato entro il 12 ottobre 2010.6 © IPSOA – Wolters Kluwer Italia S.r.l.


Capitolo 1 – <strong>Organizzazione</strong> <strong>delle</strong> <strong>strade</strong> e <strong>della</strong> <strong>segnaletica</strong>Questi dispositivi che hanno acquisito la natura di segnali stradali nonpotranno essere utilizzati come strumento per l’accertamento <strong>delle</strong> violazioniin materia di superamento dei limiti di velocità dei veicoli, mahanno solo la funzione di indicare la velocità del veicolo in avvicinamentoin funzione preventiva di eventuali illeciti stradali.La misura si inserisce nel generale intento preventivo del legislatore alfine di dissuadere i conducenti a procedere sulle <strong>strade</strong> a velocità elevatee/o comunque oltre i limiti consentiti.4. Manutenzione straordinaria <strong>delle</strong> <strong>strade</strong>art. 47 l. n. 120/2010L’art. 47 <strong>della</strong> l. 120/10, sebbene non modifichi il Codice <strong>della</strong> Strada,contiene una previsione molto importante nella strategia di prevenzionedegli incidenti stradali da coordinare con l’art. 14 C.d.S.La norma, infatti, prescrive che gli enti proprietari e concessionari di<strong>strade</strong> ed auto<strong>strade</strong> sulle quali si registrino tassi di incidentalità più elevatirispetto ad altri, effettuino specifici interventi di manutenzione straordinaria,riferiti in particolare alla sostituzione <strong>della</strong> <strong>segnaletica</strong> e <strong>delle</strong> barriere ealla sistemazione del manto stradale. Di tali interventi si dovrà tener contonella definizione degli obblighi a carico dell’ente concessionario e <strong>delle</strong>modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzionisuccessive alla data di entrata in vigore del testo in esame.Tuttavia, la norma appare di difficile applicazione per gli enti, mentresembra favorire i concessionari <strong>delle</strong> <strong>strade</strong> seppur con dei limiti.Riguardo alla difficile applicazione per gli enti (Regioni, Province eComuni) si segnala, infatti, che la norma stabilisce che «Al finanziamentodegli interventi … si provvede nei limiti <strong>delle</strong> risorse umane, strumentalie finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».Tale previsione renderà, appunto, difficile l’applicazione <strong>della</strong> norma,stante la cronica carenza di risorse “… umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente…”, degli enti proprietari e concessionari<strong>delle</strong> <strong>strade</strong>.Diverso discorso, invece, per i concessionari autostradali i quali, comunque,attraverso il meccanismo degli aumenti tariffari, seppur controllati,potranno agevolmente porre in essere gli interventi indicati al comma1 dell’art. 47.© IPSOA – Wolters Kluwer Italia S.r.l. 7


Codice <strong>della</strong> strada: la riforma 2010Gli interventi in questione, con particolare riferimento alla sostituzione<strong>della</strong> <strong>segnaletica</strong> obsoleta o danneggiata, alla sostituzione <strong>delle</strong> barriereobsolete o danneggiate, all’utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzaticon materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare lasicurezza <strong>della</strong> circolazione stradale, nonché alla sistemazione, al ripristinoe al miglioramento del manto stradale, sono individuati con decreto delMinistro <strong>delle</strong> infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore <strong>della</strong> l. 120/10 (12 ottobre 2010) 6 .5. Modifica e aggiornamento <strong>della</strong> rete stradale e autostradaledi interesse nazionale. Classificazioneart. 48 l. n. 120/2010L’art. 48 <strong>della</strong> l. 120/10, si inserisce nell’ambito <strong>della</strong> riforma in chiavefederalista dello Stato in corso in questi mesi.La norma, infatti, interviene in tema di trasferimento alle Regioni edagli enti locali <strong>delle</strong> funzioni e compiti amministrativi in materia stradale,disciplinate dalla legge delega 59/1997 (c.d. Bassanini) e dal relativoD.Lgs. 112/1998 di attuazione.Tuttavia, anche questa norma, è “a costo zero” per lo Stato e, quindi,sarà difficile immaginarne una pronta ed immediata applicazione.Nel dettaglio, la disposizione disciplina il procedimento per la modifica<strong>della</strong> classificazione <strong>della</strong> rete stradale e autostradale esistente di interessenazionale su richiesta dello Stato e <strong>delle</strong> Regioni interessate 7 .Le modifiche alla rete, mediante trasferimento, potranno riguardareintere <strong>strade</strong> o parti di esse.6Sul tema, vedi Circolare del Ministero <strong>delle</strong> Infrastrutture e dei trasporti del 21 luglio 2010 Prot. n.62032, in materia di uniforme applicazione <strong>delle</strong> norme in materia di progettazione, omologazione e impiegodei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali nonché l’art. 40 <strong>della</strong> l. 120/10 che ha previsto ladestinazione dei proventi <strong>delle</strong> sanzioni ricavati dagli enti locali e dai concessionari dovranno essere destinatiall’ammodernamento, alla manutenzione ed alla sicurezza stradale (vedi infra sub cap. 7 par. 5).7 In particolare, la nuova disposizione al comma 1 afferma «Alle modifiche <strong>della</strong> rete autostradalee stradale di interesse nazionale esistente, individuata ai sensi del presente decreto, si provvedesu iniziativa dello Stato o <strong>delle</strong> Regioni interessate, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri,su proposta del ministro <strong>delle</strong> Infrastrutture e dei trasporti, sentito il consiglio superiore dei lavoripubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni ele province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia».8 © IPSOA – Wolters Kluwer Italia S.r.l.


Capitolo 1 – <strong>Organizzazione</strong> <strong>delle</strong> <strong>strade</strong> e <strong>della</strong> <strong>segnaletica</strong>Tuttavia, tali modifiche dovranno essere accompagnate daun’adeguata programmazione nazionale in materia di viabilità, checonsenta le opportune integrazioni <strong>della</strong> rete autostradale e stradale diinteresse nazionale.6. Caratteristiche degli impianti semaforici e di altri dispositiviart. 60 l. n. 120/2010L’art. 60 <strong>della</strong> l. 120/10 interviene nel delicato settore degli impiantisemaforici che si attivano al rilevamento <strong>della</strong> velocità dei veicoli in arrivoe degli altri dispositivi elettronici connessi, sprovvisti di omologazione.La vicenda è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali dimerito, in particolare dei Giudici di Pace, nonché di interventi <strong>della</strong> magistraturapenale e contabile 8 .Il Ministero, con Parere Prot. n. 26814 del 24 marzo 2010, ne avevasancito il divieto di utilizzo configurando, altresì, la responsabilità perdanno erariale per gli amministratori che ne avrebbero proseguitol’utilizzo o procedevano al loro acquisto ed alla successiva installazione.Il Codice <strong>della</strong> Strada, infatti, non prevede l’installazione di dispositivievidenzianti il tempo di accensione residuo del giallo semaforico.L’art. 45 C.d.S. (recante “Uniformità <strong>della</strong> <strong>segnaletica</strong>, dei mezzi di regolazionee controllo omologazioni”) e gli artt. 192, 193, 194 e 195 del Reg.att., vietano la fabbricazione e l’impiego di <strong>segnaletica</strong> stradale non previstao non conforme a quella stabilita dal Codice e, in tale ambito, non rientranogli strumenti di rilevamento <strong>della</strong> velocità dei veicoli in arrivo e degli altri dispositivielettronici connessi ai semafori che, pertanto, sono vietati.L’art. 60, dunque, al fine di risolvere la annosa vicenda, demanda adun decreto del Ministro <strong>delle</strong> infrastrutture e dei trasporti, sentita la ConferenzaStato-Città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore <strong>della</strong> legge 9 , la definizione <strong>delle</strong> caratteristicheper l’omologazione e per l’installazione:1. di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione<strong>delle</strong> luci dei nuovi impianti semaforici;8 Al riguardo cfr. Interrogazione parlamentare Camera dei Deputati 4-00556, nella seduta n.29 del 7 luglio 2008 e relativa risposta pubblicata martedì 7 ottobre 2008 nell’allegato B <strong>della</strong> sedutan. 62, sul sito web: www.camera.it.9 Da adottare, quindi, entro il 12 ottobre 2010.© IPSOA – Wolters Kluwer Italia S.r.l. 9


Codice <strong>della</strong> strada: la riforma 20102. di impianti impiegati per regolare la velocità;3. di impianti attivati dal rilevamento <strong>della</strong> velocità dei veicoli inarrivo.Pertanto, sebbene la norma nulla chiarisca in merito, gli impianti giàinstallati dovranno essere spenti e quelli non ancora installati dovrannoattendere l’emanazione del decreto previsto dall’art. 60 in esame, primadi poter essere messi in funzione salvo, in entrambi i casi, che il decreto,la cui entrata in vigore è fissata dalla norma in esame dopo sei mesi dallasua adozione, non ne prescriva la revisione o la modifica.10 © IPSOA – Wolters Kluwer Italia S.r.l.


Capitolo 1 – <strong>Organizzazione</strong> <strong>delle</strong> <strong>strade</strong> e <strong>della</strong> <strong>segnaletica</strong>Tavola n. 1 – Modifiche introdotte con legge 29 luglio 2010, n. 120(G.U. 29 luglio 2010, n. 175)Articolo <strong>della</strong> leggen. 120/2010Articolo introdotto, modificatoo abrogatoModifiche in sintesiArt. 5 Art. 15 C.d.S. (modificato) Viene ampliato il numero degliatti vietati contemplando il gettodi rifiuti o oggetti dai veicoliin sosta o in movimento sulle<strong>strade</strong> e le sue pertinenze. Vieneridotta la relativa sanzioneamministrativa pecuniaria.Art. 23 C.d.S. (modificato)Art. 24 C.d.S. (modificato)Art. 34-bis C.d.S. (abrogato)Su autorizzazione ministeriale possonoessere fissati cartelli per la valorizzazionedel territorio lungo itinerariinternazionali, auto<strong>strade</strong> e<strong>strade</strong> extraurbane principali. Gliorgani accertatori possono accederesu fondi privati per rimuoveredirettamente i cartelli abusivi, trascorsi60 gg. dall’avviso notificatoai proprietari degli stessi.Le aree di servizio di pertinenza<strong>delle</strong> auto<strong>strade</strong> (in particolarequelle di servizio di carbolubrificanti)dovranno essere previstegià in sede di elaborazione epresentazione del progettodell’autostrada interessata.Abrogato per evitare una duplicazionedi disciplina.Art. 6 Art. 38 C.d.S. (modificato) La <strong>segnaletica</strong> temporaneapuò essere utilizzata anche incasi di emergenza oltre a quelliin cui ricorre la necessità el’urgenza. Inoltre, può essereutilizzata anche al fine di ispezionaregli impianti ubicati nelsottosuolo stradale. Viene aumentatala sanzione amministrativapecuniaria per chi nonrende efficiente e pienamente© IPSOA – Wolters Kluwer Italia S.r.l. 11


Codice <strong>della</strong> strada: la riforma 2010conforme alla normativa vigentela <strong>segnaletica</strong>.Art. 7 Art. 41 C.d.S. (modificato) Vengono ampliate le categoriedei segnali luminosi conl’inserimento dei tabelloni luminosirilevatori <strong>della</strong> velocità intempo reale dei veicoli in transito.Art. 47Art. 48Art. 60Art. 1-bis D.lgs. 29 ottobre1999, n. 461 (introdotto)Agli enti proprietari e ai concessionari<strong>delle</strong> <strong>strade</strong> e <strong>delle</strong>auto<strong>strade</strong> è posto l’obbligo dieffettuare una specifica manutenzionestraordinaria nei trattiove si registri un tasso di incidentalitàparticolarmente e-levato. Si impone inoltre unasistematica sostituzione <strong>della</strong><strong>segnaletica</strong>, <strong>delle</strong> barriere,nonché una ordinaria manutenzionedel manto stradale.Con D.p.c.m. verranno adottatele modifiche alla classificazioneamministrativa <strong>della</strong> reteautostradale e stradale di interessenazionale, il cui procedimentodi emanazione è specificatonella nuova disposizione.Con decreto del Ministro <strong>delle</strong>infrastrutture e dei trasportiverranno fissate le caratteristicheper l’omologazione el’installazione dei dispositivi peril calcolo del tempo residuo diaccensione dei nuovi impiantisemaforici e di altri impianti perla regolazione <strong>della</strong> velocità.12 © IPSOA – Wolters Kluwer Italia S.r.l.


Capitolo 1 – <strong>Organizzazione</strong> <strong>delle</strong> <strong>strade</strong> e <strong>della</strong> <strong>segnaletica</strong>Tavola n. 2 – Calendario <strong>della</strong> entrata in vigore <strong>della</strong> legge n. 120/2010e dei relativi provvedimenti attuativi ed esecutiviArticolo introdotto,modificato o abrogatodalla legge n. 120/2010Art. 15 C.d.S. (modificato) 13 agosto 2010Entrata in vigoreProvvedimentiattuativi ed esecutivie termini di adozioneArt. 23 C.d.S. (modificato) 13 agosto 2010 Termine da definire: adozionedi un decreto del Ministero <strong>delle</strong>infrastrutture e dei trasporti perla individuazione dei servizi dipubblico interesse e <strong>delle</strong> insegnedi esercizio pubblicizzabili su<strong>strade</strong> inserite negli itinerari internazionaliclassificate di tipo C.Art. 24 C.d.S. (modificato) 13 agosto 2010Art. 34-bis C.d.S. (abrogato) 13 agosto 2010Art. 38 C.d.S. (modificato) 13 agosto 2010Art. 41 C.d.S. (modificato) 13 agosto 2010Art. 5, comma 4, l. n.120/2010Art. 47 l. n. 120/2010Art. 1-bis D.lgs. 29 ottobre1999, n. 461 (introdotto)Art. 60 l. n. 120/201012 ottobre 2010: adozione deld.P.R. che consenta la pubblicitànon luminosa su veicoli perconto terzi di Onlus, associazionidi volontariato e associazionisportive dilettantistiche.12 ottobre 2010: adozione deldecreto del Ministero <strong>delle</strong> infrastrutturee dei trasporti perla individuazione <strong>delle</strong> tipologiedi interventi in tema di sostituzione<strong>della</strong> <strong>segnaletica</strong> obsoletao danneggiata, nonché di ripristinodel manto stradale.13 agosto 2010 28 febbraio di ogni anno: decretodel Ministero <strong>delle</strong> infrastrutture edei trasporti sull’aggiornamento<strong>delle</strong> tabelle allegate al d.lgs. 29ottobre 1999, n. 461.12 ottobre 2010: adozione deldecreto del Ministero <strong>delle</strong> infra-© IPSOA – Wolters Kluwer Italia S.r.l. 13


Codice <strong>della</strong> strada: la riforma 2010strutture e dei trasporti sulle caratteristichedi omologazione deidispositivi utilizzati per il calcolodel tempo di accensione dei semaforiluminosi e di altri dispositiviche rilevano la velocità.Tavola n. 3 – Tabella <strong>delle</strong> sanzioni modificateArticolo introdottoo modificatoSanzione precedenteSanzione attualeArt. 15, comma 3-bis C.d.S.(modificato)«f-bis) insozzare la strada ole sue pertinenze gettandorifiuti o oggetti dai veicoli insosta o in movimento».Art. 38, comma 7 C.d.S.«La <strong>segnaletica</strong> stradale deveessere sempre mantenuta inperfetta efficienza da parte deglienti o esercenti obbligati allasua posa in opera e deve esseresostituita o reintegrata o rimossaquando sia anche parzialmenteinefficiente o non siapiù rispondente allo scopo per ilquale è stata collocata».Art. 38, comma 8 C.d.S.«È vietato apporre su un segnaledi qualsiasi gruppo, nonchésul retro dello stesso e sulsuo sostegno, tutto ciò che nonè previsto dal regolamento».Art. 38, comma 9 C.d.S.«Il regolamento stabiliscegli spazi da riservare alla installazionedei complessisegnaletici di direzione, incorrispondenza o prossimità<strong>delle</strong> intersezioni stradali».Da 500 euro a 1.000 euroDa 78 euro a 311 euroDa 78 euro a 311 euroDa 78 euro a 311 euroDa 100 euro a 400 euro(Decoro <strong>delle</strong> <strong>strade</strong>)Da 389 euro a 1.559 euro(Conservazione <strong>della</strong> <strong>segnaletica</strong>)Da 389 euro a 1.559 euro(Violazione del regolamento)Da 389 euro a 1.559 euro(Installazione dei complessisegnaletici)14 © IPSOA – Wolters Kluwer Italia S.r.l.

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