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Summaries / Resúmenes - Studia Moralia

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IMPLICANZE CANONISTICHE DELL’AIDS 89ciascuno, ma sui quali non si possiede un potere assoluto – S.Alfonso presenta come opinione comune quella che ritiene lecitii rapporti coniugali nel caso in cui la malattia sia cronica enon immediatamente letale, al fine di evitare pericoli peggiori,quali l’incontinenza e l’infedeltà. In ogni caso appare doverosoinformare il coniuge ignaro della propria condizione patologicae si ammette la possibilità di rifiutare il debitum coniugale nelcaso di malattia letale sessualmente trasmissibile o per unaavversione nei confronti della malattia tale da rendere moralmenteimpossibile il contatto fisico con il malato 71 .Per quanto riguarda la possibilità di mettere al mondo figlimalati, a parte generici inviti a prendere precauzioni contro ilcontagio, l’argomento portante è comunque in favore della procreazione:“È meglio esistere da lebbroso, che non esistereassolutamente” 72 . Come si può facilmente comprendere, si trattadi un argomento apodittico e formalmente ineccepibile, mascarsamente persuasivo soprattutto per la mentalità attuale:pertanto, data la mutata sensibilità in materia di procreazioneresponsabile, sembra più opportuno rifarsi a pronunciamentipiù recenti del Magistero.PIO XI nella Casti connubii – pur ammettendo la convenien-71Ibid., lib. VI, 950 (IV, 130). BARBOSA distingue con precisione la condizionecronica del lebbroso (uxor tenetur reddere debitum leproso) da altresituazioni patologiche acute e facilmente trasmissibili: casi particolari dilebbra altamente infettiva, sifilide e altre malattie. Segue lo stesso ragionamentoS. Alfonso, pur con elenchi diversi: considera morbi diuturni et quasihabituales lebbra, sifilide e tisi, mentre enumera peste e lebbra leonina traquelli che facilmente e in breve tempo possono condurre alla morte. In questeultime circostanze a motivo del grave pericolo di contagio per il coniugee per la prole sembra prudente e doveroso astenersi dai rapporti. SANCHEZ èdell’opinione che il coniuge che pur non avendo l’obbligo di rendere il debitum,data la situazione di malattia cronica contagiosa (ma non mortale!), faopera meritoria compiendolo ugualmente per amore della comparte.72SCHMALZGRUEBER aggiunge che per tutelare la salute dei figli, nel casoin cui i coniugi vivano separati, spetta al genitore sano educarli. Infatti, siriteneva ai fini del contagio della lebbra più pericolosa la coabitazionerispetto allo stesso rapporto coniugale, con una differenza sensibile rispettoalla situazione dell’AIDS nella quale si può affermare l’esatto contrario! Cfr.TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, suppl., quaestio 64, art. 1, ad 4 um .73PIO XI, Lettera enciclica Casti connubii, 31 dicembre 1930, in DS3722.

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