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Summaries / Resúmenes - Studia Moralia

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88 GIOVANNI DEL MISSIERmanda al coniuge sano di non abbandonare il lebbroso a sestesso – già Alessandro III invitava il coniuge sano a seguire ilmalato in nome della carità coniugale –, mentre l’eventualeseparazione allo scopo di prevenire il contagio, per quanto possibile,non deve essere definitiva. Per quanto attiene alla capacitàdi contrarre il vincolo non sussistono preclusioni di principio:i lebbrosi, se trovano una donna che accetti, possono sposarsi.La lebbra sopravvenuta a seguito degli sponsalia de futuroè causa sufficiente per il loro scioglimento, ma non altrettantoaccade per il matrimonio de praesenti. Si ritiene, inoltre, cheil debitum coniugale sia sempre dovuto.La dottrina successiva approfondirà questi temi in ordinealla capacità matrimoniale dei lebbrosi, alla possibilità di realizzarel’atto coniugale e al pericolo di generare figli malati 69 .Non sembrano esservi dubbi sulla capacità di contrarre il vincolomatrimoniale: le norme non proibiscono, ma fanno riferimentoa motivi di convenienza per indicare la via migliore dellacontinenza a chi è malato. La nullità può verificarsi nel caso dilebbra antecedente tenuta nascosta al momento della celebrazionedelle nozze, mentre nel caso di contagio successivo simantiene chiaramente la distinzione tra sponsalia de futuro ede presenti: la lebbra è causa dirimente solo dei primi. La separazionenon è ammessa a motivo della malattia, ma solo aseguito di fornicazione come previsto per ogni altro matrimonio.Sulla questione dei rapporti coniugali, ovvero “an liceatpetere cum periculo sanitatis, nempe, si alteruter coniugumlaboret lepra, morbo gallico, phthisi, aut alio morbo contagioso?70 , sebbene risulti per sé illecito esporre a grave pericolo lavita e la salute – beni affidati alla saggia amministrazione di69Cfr. FRANCESCHI H., AIDS..., passim, le cui fonti principali sono:BARBOSA A., Collectanea doctorum in librum IV Decretalium, Lugduni 1661;SANCHEZ T., De sancto matrimonii sacramento disputationum, Venetiis 1714;GONZALEZ E., Commentaria perpetua in singulos textus quinque librorumDecretalium Gregorii IX, Lugduni 1715; SCHMALZGRUEBER F., Ius ecclesiasticumUniversum IV, Neapoli 1738.70ALFONSO M. DE LIGUORI, Theologia moralis, lib. VI, 909 (ed. critica acura di L. Gaudé, IV, 93).

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