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Summaries / Resúmenes - Studia Moralia

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86 GIOVANNI DEL MISSIERdo bonum prolis con lo ius in corpus e distinguendo successivamentequest’ultimo dall’exercitium iuris utendi corpore alterius:stante il diritto sul coniuge, la coppia può accordarsi per l’ususdel diritto stesso, anche se solleva non poche perplessitàun’esclusione assoluta e perpetua 62 . L’impressione che si deducedagli studi presi in esame è che lo spirito dell’impostazione personalistadel CIC 1983 in tema di normativa matrimoniale nonsia stata ancora recepita dalla giurisprudenza in tutto il suo spessoree che pertanto si diano soluzioni a problemi nuovi con strumenticoncettuali risalenti alla passata riflessione teologicomorale,codificata nell’ormai superato codice del 1917.Resta, infine da esaminare il caso del consenso condizionato,come previsto dal can. 1102 63 . Assimilabile ad una convenzioneunilaterale, la condicio è una circostanza apposta dallalibera volontà al consenso, da cui dipende la validità del matrimonio.Mentre la condicio de futuro non è ammessa dall’ordinamentocanonico, sono ammesse le condizioni sul passato esul presente, senza riserve sulla loro natura. Possiamo ipotizzareche esistano dei matrimoni condizionati in connessioneall’infezione da HIV, proprio per la gravità di questa sindrome ele sue implicanze nell’ambito della coppia. La nullità del matrimoniodipenderà dall’esistenza di detta condizione e dalle concretepossibilità di provare il fatto in foro esterno.4. Excursus storico: il matrimonio dei lebbrosi63CIC 1983 can. 1102: §1. Matrimonium sub condicione de futuro validecontrahi nequit. §2. Matrimonium sub condicione de praeterito vel de praesentiinitum est validum vel non, prout id quod condicioni subest, exsistit velnon. §3. Condicio autem, de qua in §2, licite apponi nequit, nisi cum licentiaOrdinarii loci scripto data. Per le considerazioni che presenteremo riguardoall’AIDS, si noti che quanto esposto al §3 appare come una norma puramenteideale, non realistica che comunque investe la liceità dell’atto e nonla sua validità. Va ricordato, infine, che l’ordinamento canonico delleChiese orientali non riconosce la possibilità che si diano matrimoni condizionati.Cfr. CCEO, can. 826: Matrimonium sub condicione valide celebrarinon potest.64“Nessuna luce può venire dalla dottrina decretalista circa la lebbraper una visione da ritenere oggi diversa sul matrimonio”. POMPEDDA M.F.,Problematiche..., 50. Secondo l’autorevole autore, l’antico legislatore non

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