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Summaries / Resúmenes - Studia Moralia

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78 GIOVANNI DEL MISSIERbio per i sieropositivi non esistendo norme che li riguardanodirettamente 35 , a meno che non si giunga ad una norma particolarede iure condendo. Pare più ragionevole e fondato uneventuale e prudente ricorso al can. 1077 36 in casi particolari, atempo determinato, per grave causa. Sembra, però, difficile reiteraresistematicamente il divieto senza incorrere in abusi,come proposto da alcuni autori 37 .Avendo rilevato che non esistono de iure condito normespecifiche sull’AIDS, è indispensabile porre con precisione ilproblema: non ci si chiede se le persone sieropositive o affetteda AIDS siano capaci di contrarre matrimonio – poiché ingenerale lo sono, stante il diritto naturale al connubio –, ma selo stato psico-fisico di questi soggetti comporti una condizionetale da renderli inabili a contrarre matrimonio.3.3. Elementi costitutivi del Matrimonio“Intima comunione di vita e d’amore coniugale fondata dalcreatore, il patto matrimoniale stabilito dall’alleanza dei coniugiè strutturato secondo leggi proprie” 38 . In quanto realtà oggettivaesso presenta come fine il bene dei coniugi assieme allaprocreazione ed educazione della prole (cfr. can. 1055) e comeproprietà essenziali l’indissolubilità e l’unità (can. 1056). Larealtà soggettiva è invece rappresentata dal consenso valida-perdurante. §2. Vetito clausolam dirimentem una suprema Ecclesiae auctoritasaddere potest.37Cfr. An opinion: can an AIDS victim marry?, in Fellowship of CatholicScholars Newsletter 11 (1987) 6-11; COLEMAN G.D., Can a person with AIDSmarry in the Catholic Church?, in The Jurist 49 (1989) 258-266; SMART P.,Some medico/juridical considerations, in Canon Law Society of Great Britainand Ireland Newsletter 71 (September 1987) 53-59.38Gaudium et Spes, n. 48 (EV 1/1471).39Come si sa, a questa concezione si giunse definitivamente conALESSANDRO III (1159-1181) che conciliò le opposte tendenze delle scuolecanonistiche di Bologna (teoria del contratto reale, la cui essenza è la traditiorei-copula coniugalis) e di Parigi (teoria consensuale): il consenso delleparti è necessario e sufficiente per il patto nuziale (ULPIANO: “nuptias nonconcubitus, sed consensus facit”), mentre l’assoluta indissolubilità del vincolosacramentale si raggiunge con il primo rapporto coniugale (consummatio- can. 1061).

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