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Summaries / Resúmenes - Studia Moralia

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IMPLICANZE CANONISTICHE DELL’AIDS 77quanto actus quo esso può dirsi “il patto mediante il quale (odal quale) nasce il consorzio coniugale di tutta la vita” e inquanto realitas permanens “l’alleanza dei coniugi che nascedall’irrevocabile consenso personale” 30 .Come afferma il can. 1058 31 , il matrimonio è “un dirittoinalienabile, senza del quale non si dà dignità umana” 32 , undiritto “fondamentale, irrinunciabile e inalienabile della personaumana, per cui ogni uomo o donna può contrarre matrimonioscegliendo liberamente il proprio coniuge” 33 . Esso richiedeuna adeguata tutela da parte dell’ordinamento giuridico, senzarestrizioni arbitrarie. 34 Trattandosi, però, di un diritto il cuiesercizio assume rilevanza sociale non è assoluto o illimitato,ma disciplinato dalla competente autorità in vista del benecomune e della tutela dei singoli. Esso è perciò subordinato allapresenza nei soggetti della capacitas naturale e della habilitasgiuridica, che consiste nell’idoneità psichica e fisica sufficientead emettere il consenso (can. 1057) e nell’assenza di impedimenti(can. 1073). Queste limitazioni (can. 10: leggi irritanti oinabilitanti) sono soggette a interpretazione rigorosa a normadel can. 18.Risulta pertanto difficile concepire divieti assoluti al connu-31CIC 1983 can 1058: Omnes possunt matrimonium contrahere, qui iurenon prohibetur.32Populorum Progressio, n. 37 (EV 2/1082).33CHIAPPETTA L., Il Codice…, vol. II, 258.34Lo ius connubii è affermato solennemente nella Dichiarazione deidiritti della Famiglia, approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10dicembre 1948 (art. 16, n. 1) e dalla Carta dei Diritti della Famiglia, redattadalla Santa Sede in data 22 ottobre 1983 (art. 1).35Si noti, per inciso, come la condizione dei malati di AIDS in faseconclamata e prossimi all’exitus, possa suggerire il ricorso ai cann. 1068;1079 riguardanti la deroga prevista per gli adempimenti pre-matrimonialiin caso di pericolo di morte, al fine di regolarizzare la situazione personalee familiare dei malati (legittimazione della prole, doveri di giustizia nei confrontidel partner, ecc.), offrendo così al malato una maggiore serenità dicoscienza nell’affrontare la propria morte.36CIC 1983 can. 1077: §1. Ordinarius loci propriis subditis ubique commorantibuset omnibus in proprio territorio actu degentibus vetare potestmatrimonium in casu peculiari, sed ad tempus tantum, gravi de causa eaque

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