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Summaries / Resúmenes - Studia Moralia

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70 GIOVANNI DEL MISSIERbri e dunque anche all’assistenza sanitaria (can. 670) 18 . Lasituazione è, invece, piuttosto vaga per quanto attiene ai postulantie ai novizi che non acquisiscono alcun diritto in ordine alsostegno medico-assistenziale fino all’emissione dei voti: pertanto,risulterebbe abbastanza facile la dimissione di questisoggetti senza obbligo di fornire le motivazioni (cfr. can. 653).Per quanto riguarda i professi temporanei, vi è l’evenienza cheuna infermità fisica e psichica – da non collegarsi all’attivitàsvolta in favore dell’istituto o dovuta a negligenza dello stesso –contratta durante il periodo di professione temporanea producauna non idoneità alla vita nell’istituto e impedisca la rinnovazionedei voti 19 .Alle circostanze sopra prospettate si può aggiungere la possibilitàdi “grave scandalo esterno” o il “pericolo imminente digravissimo danno” per l’istituto religioso. A norma del can. 703ciò può condurre all’espulsione immediata dalla casa e all’istruzionedel processo di dimissione.2.3. Considerazioni specifiche sull’AIDSDai canoni presi in esame risulta abbastanza chiaro che ènel pieno diritto della Chiesa disporre dei mezzi che si ritengonopiù opportuni per valutare l’idoneità degli alunni deiSeminari maggiori e dei Noviziati, come anche degli ordinandi,non esistendo un diritto soggettivo a ricevere gli ordini.In particolari contesti dove l’AIDS è molto diffuso, anche ipresso perché considerato inadatto al voto di povertà. Cfr. CHIAPPETTA L., IlCodice di Diritto Canonico. Commento giuridico pastorale, vol. I, Dehoniane,Roma 1996 2 , 817-818.19CIC 1983 can. 689: §1. Sodalis, expleta professione temporaria, siiustae causae affuerint, a competenti superiore maiore, audito suo consilio, asubsequenti professione emittenda excludi potest. §2. Infirmitas physica velpsychica, etiam post professionem contracta, quae, de iudicio peritorum,sodalem, de quo in §1, reddit ineptum ad vitam in istitutum ducendam, causamconstituit eum non admittendi ad professionem renovandam vel ad perpetuamemittendam, nisi ob negligentiam instituti vel ob laborem in institutoperactum infirmitas contracta fuerit. §3. Si vero religiosus, perdurantibusvotis temporariis, amens evaserit, etsi novam professionem emittere nonvaleat, ab instituto tamen dimitti non potest.

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