Summaries / Resúmenes - Studia Moralia
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IMPLICANZE CANONISTICHE DELL’AIDS 69psicologici o clinici si ricorda che il can. 220 sancisce il dirittonaturale alla buona fama e alla salvaguardia della propria intimità16 . Si dovrà, pertanto, prevedere la richiesta di un consensoinformato sugli esami da compiersi e sull’accesso ai risultati, dicui solo il diretto interessato può disporre, avvalendosi eventualmentedel diritto di dispensare lo specialista dal segretoprofessionale.2.2. Normativa canonica riguardante la vita religiosaAnche per l’ammissione alla vita religiosa tra gli elementiche devono sostenere il discernimento si ritrova la salute psicofisica.La normativa generale per l’ammissione si trova ai cann.641-661 17 , ma a norma del can. 643, §2 gli istituti hanno facoltàdi stabilire ulteriori criteri anche con carattere invalidante, chepossono trovare collocazione nelle costituzioni (cfr. can. 587).Il can. 642 fa riferimento alla salute che deve essere “sufficienteper assumere il genere di vita proprio dell’istituto” e, alfine di verificarne il grado, prevede la possibilità di ricorrere aperiti – anche se ciò non rappresenta la via ordinaria “si opusfuerit” –, fermo restando il diritto alla riservatezza e l’impossibilitàdi una imposizione d’autorità (richiamo esplicito al can. 220).Gli istituti religiosi sono tenuti a provvedere ai propri mem-16CIC 1983 can. 220: “Nemini licet bonam famam, qua quis gaudet, illegitimelaedere, nec ius cuiusque personae ad propriam intimitatem tuendamviolare”. Sull’importanza del segreto in relazione all’AIDS cfr. AINSLIE D.C.,Questioning bioethics: AIDS, sexual ethics, and the duty to warn, in HastingsCenter Report 29 (1999/5) 26-35; BENNETT R., DRAPER H., FRITH L., Ignoranceis bliss? HIV and moral duties to forewarn, in Journal of Medical Ethics 26(2000) 9-15; DEL MISSIER G., Responsabile della salute di tutti. AIDS e segretoprofessionale, in Etica per le Professioni 7 (2005) 97-102; RAIMONDO A. (ED.),Il segreto tra diritto dell’individuo ed interesse della collettività. Il paziente sieropositivoed AIDS conclamato, CIC, Roma 1997.17Per il nostro studio va notato il can. 643, §2, che al punto 4° prevedeche l’inganno perpetrato nei confronti del Superiore, renda l’ammissioneinvalida. Un candidato che nascondesse scientemente le proprie condizionidi salute (p.es. sieropositività asintomatica) ricadrebbe sotto questa norma.18Gli schemi preparatori del codice prevedevano un canone specificoriguardo all’assistenza in caso di malattia, invalidità e vecchiaia. Fu sop-
70 GIOVANNI DEL MISSIERbri e dunque anche all’assistenza sanitaria (can. 670) 18 . Lasituazione è, invece, piuttosto vaga per quanto attiene ai postulantie ai novizi che non acquisiscono alcun diritto in ordine alsostegno medico-assistenziale fino all’emissione dei voti: pertanto,risulterebbe abbastanza facile la dimissione di questisoggetti senza obbligo di fornire le motivazioni (cfr. can. 653).Per quanto riguarda i professi temporanei, vi è l’evenienza cheuna infermità fisica e psichica – da non collegarsi all’attivitàsvolta in favore dell’istituto o dovuta a negligenza dello stesso –contratta durante il periodo di professione temporanea producauna non idoneità alla vita nell’istituto e impedisca la rinnovazionedei voti 19 .Alle circostanze sopra prospettate si può aggiungere la possibilitàdi “grave scandalo esterno” o il “pericolo imminente digravissimo danno” per l’istituto religioso. A norma del can. 703ciò può condurre all’espulsione immediata dalla casa e all’istruzionedel processo di dimissione.2.3. Considerazioni specifiche sull’AIDSDai canoni presi in esame risulta abbastanza chiaro che ènel pieno diritto della Chiesa disporre dei mezzi che si ritengonopiù opportuni per valutare l’idoneità degli alunni deiSeminari maggiori e dei Noviziati, come anche degli ordinandi,non esistendo un diritto soggettivo a ricevere gli ordini.In particolari contesti dove l’AIDS è molto diffuso, anche ipresso perché considerato inadatto al voto di povertà. Cfr. CHIAPPETTA L., IlCodice di Diritto Canonico. Commento giuridico pastorale, vol. I, Dehoniane,Roma 1996 2 , 817-818.19CIC 1983 can. 689: §1. Sodalis, expleta professione temporaria, siiustae causae affuerint, a competenti superiore maiore, audito suo consilio, asubsequenti professione emittenda excludi potest. §2. Infirmitas physica velpsychica, etiam post professionem contracta, quae, de iudicio peritorum,sodalem, de quo in §1, reddit ineptum ad vitam in istitutum ducendam, causamconstituit eum non admittendi ad professionem renovandam vel ad perpetuamemittendam, nisi ob negligentiam instituti vel ob laborem in institutoperactum infirmitas contracta fuerit. §3. Si vero religiosus, perdurantibusvotis temporariis, amens evaserit, etsi novam professionem emittere nonvaleat, ab instituto tamen dimitti non potest.
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