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REGOLAMENTO D'IGIENE - Comune di Paese

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4 Nei locali <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta è opportuno esporre, in modo visibile, dei cartelli con l'in<strong>di</strong>cazione, per il pubblico,del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> toccare il pane.5. È altresì vietato attendere promiscuamente, sia alla manipolazione del pane che al maneggio del denaro, ameno che non vengano impiegate idonee attrezzature atte ad evitare il <strong>di</strong>retto contatto delle mani con glistessi.6. Negli ospedali, case <strong>di</strong> riposo, case <strong>di</strong> cura, collettività ed istituzioni similari, le singole forme o porzioni<strong>di</strong> pane devono essere contenute in idoneo involucro protettivo ed il personale dovrà utilizzare idoneeattrezzature, atte ad evitare il contatto <strong>di</strong>retto delle mani con il pane.Articolo 68 - Contenitori per il trasporto del pane1. Il trasporto del pane dal luogo <strong>di</strong> produzione all'esercizio <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, ai pubblici esercizi o alle comunitàdeve essere effettuato in recipienti a<strong>di</strong>biti esclusivamente a tale scopo, lavabili e muniti <strong>di</strong> copertura conchiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa <strong>di</strong> contaminazione oinsu<strong>di</strong>ciamento.2. Nelle varie fasi della commercializzazione i contenitori non devono essere accatastati, devono esseretenuti sollevati da terra e protetti da eventuali fonti <strong>di</strong> insu<strong>di</strong>ciamento o contaminazione.3. Gli automezzi a<strong>di</strong>biti al trasporto del pane devono essere perfettamente puliti, muniti <strong>di</strong> cassone achiusura e rispondere ai requisiti <strong>di</strong> cui all'articolo 43 del presente regolamento.Articolo 69 - Conservazione degli impasti1. È vietato conservare l'impasto, per i prodotti <strong>di</strong> panificazione, in recipienti ed in locali non rispondenti airequisiti igienici e <strong>di</strong> corretta tecnica <strong>di</strong> lavorazione.2. Il prodotto finito va tenuto nei locali <strong>di</strong> produzione e <strong>di</strong> stoccaggio in idonei contenitori sollevati da terrafino al momento dell'asporto.Articolo 70 - Pane grattugiato1. È vietata la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> pane grattugiato sfuso e le confezioni devono recare le <strong>di</strong>citure previste dallavigente normativa.2. Non è consentito l'uso, per la preparazione del pane grattugiato, <strong>di</strong> pane contenenti olii e grassi o <strong>di</strong> paneammuffito od irranci<strong>di</strong>to.Articolo 71 - Deposito farine1. I locali a<strong>di</strong>biti a deposito farine devono essere aerati ed asciutti.2. I sacchi <strong>di</strong> farina non devono essere a <strong>di</strong>retto contatto con il pavimento e le pareti, ma posti su appositepedane, sollevate <strong>di</strong> almeno 20 centimetri da terra e comunque essere tenuti in con<strong>di</strong>zioni tali da garantirela loro corretta conservazione.Articolo 72 - Oggetti vietati1. Nei panifici è vietato detenere ed impiegare, per incidere le forme <strong>di</strong> pane, materiali non idonei ecomunque <strong>di</strong> forma e <strong>di</strong>mensioni tali da poter essere accidentalmente smarriti nell'impasto.64

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