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REGOLAMENTO D'IGIENE - Comune di Paese

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62Articolo 58 - Autorizzazione sanitaria per la produzione artigianale <strong>di</strong> gelati1. L'attività <strong>di</strong> produzione, effettuata in laboratori annessi ad esercizi che provvedono esclusivamente allaven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>retta al consumatore, è soggetta ad Autorizzazione Sanitaria ai sensi dell’articolo 2 della leggen. 283/1962.2. Qualora al laboratorio <strong>di</strong> produzione sia annesso anche uno spaccio ven<strong>di</strong>ta, quest'ultimo dovrà essere inpossesso dei requisiti previsti dall'articolo 30 del presente regolamento.Articolo 59 - Modalità <strong>di</strong> produzione1. La preparazione, la conservazione a bassa temperatura, la porzionatura e la <strong>di</strong>stribuzione al pubblico deigelati devono avvenire con mezzi e modalità atti ad evitare qualsiasi contaminazione o insu<strong>di</strong>ciamento.2. La panna, eventualmente impiegata nelle lavorazioni, deve essere sottoposta almeno ad un processo <strong>di</strong>pastorizzazione.3. È vietata la produzione <strong>di</strong> gelati con l'impiego <strong>di</strong> miscele non preventivamente sottoposte a trattamentotermico <strong>di</strong> risanamento, quale la pastorizzazione o l'ebollizione, tranne per quelli che vengono preparaticon prodotti sterili me<strong>di</strong>ante la sola aggiunta <strong>di</strong> acqua potabile o <strong>di</strong> latte pastorizzato o sterilizzato.Articolo 60 - Pulizia degli utensili ed attrezzature <strong>di</strong> produzione1. Le attrezzature, le macchine e gli utensili usati per la preparazione, la miscelazione ed il confezionamentodei gelati devono essere in materiale facilmente pulibile e <strong>di</strong>sinfettabile e costruite in modo da esserefacilmente smontabili.2. Le attrezzature e le macchine devono essere sottoposte ad accurata pulizia, quoti<strong>di</strong>anamente, alla fine <strong>di</strong>ogni ciclo <strong>di</strong> lavorazione e comunque prima <strong>di</strong> ogni impiego.3. Il lavaggio delle stesse deve essere effettuato con idonei preparati detergenti e <strong>di</strong>sinfettanti e sciacquatecon acqua potabile.4. L'eventuale asciugatura delle attrezzature e degli utensili dovrà avvenire con materiale a perdere.5. Gli utensili vanno conservati in idonei arma<strong>di</strong>, al riparo dalla polvere e da ogni altra forma <strong>di</strong>insu<strong>di</strong>ciamento.Articolo 61 - Installazione <strong>di</strong> macchinari per la preparazione estemporanea <strong>di</strong> gelati - Requisiti1. L’installazione <strong>di</strong> macchine, per la preparazione estemporanea <strong>di</strong> gelati, in esercizi pubblici deve esserepreventivamente autorizzata.2. Tale autorizzazione viene rilasciata a con<strong>di</strong>zione che l'interessato <strong>di</strong>mostri <strong>di</strong>:a) possedere idoneo e separato locale per la conservazione delle materie prime e delle misceleimpiegate nelle lavorazioni;b) <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> idonei sistemi per i quoti<strong>di</strong>ani trattamenti <strong>di</strong> pulizia e <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfezione delle macchine edegli utensili;c) <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> idonea superficie, non esposta all'insolazione e protetta da qualsiasi causa <strong>di</strong>insu<strong>di</strong>ciamento, per la collocazione delle macchine;d) aver provveduto a proteggere l'ugello terminale delle macchine <strong>di</strong> produzione/<strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> gelatocon un idoneo cappuccio, da rimuovere solo al momento dell'erogazione e da sottoporrequoti<strong>di</strong>anamente a lavaggio e <strong>di</strong>sinfezione.e) captare l'acqua potabile, con un idoneo collegamento, dall'impianto dell'esercizio.Articolo 62 - Ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> gelati in confezioni originali1. I gelati, in confezioni originali chiuse, debbono essere tenuti a temperatura <strong>di</strong> conservazione in<strong>di</strong>cata dalproduttore.Articolo 63 - Ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> gelati allo stato sfuso1. Il gelato, da vendersi allo stato sfuso in razioni da porzionare <strong>di</strong> volta in volta, deve essere:

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